MAESTRO SCI (L.R. 4/96, 22/01)  (turism30)

Soggetti interessati:

Cittadini residenti nelle Marche, aventi almeno 21 anni, con diploma di scuola media inferiore, godimento di diritti civili e politici, idoneità fisica ad esercizio professione (Allegare certificato medico) che intende esercitare professione di maestro di sci alpinistico.

Esclusi itinerari e percorsi da sci fuori pista riservati a guardie alpine.

Iter procedurale:

Giunta Regionale delimita aree sciistiche, itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista, escursioni sciistiche.

Giunta Regionale istituisce Collegio regionale dei maestri di sci, di cui fanno parte tutti i maestri di sci iscritti ad Albo regionale, anche se ritirati da attività per anzianità od invalidità.

Giunta Regionale organizza ogni 3 anni corsi di formazione per far conseguire abilitazione, comprendenti sezione: tecnico-pratica, didattica, culturale (Nozioni su pericoli della montagna, meteorologia alpina, nivologia, prevenzione rischi da valanga, nozioni di medicina e pronto soccorso, orientamento topografico, ambiente montano e territorio regionale, diritti-doveri e responsabilità maestro di sci). Ammessi al corso soggetti interessati di cui sopra.

Abilitazione concessa se ottenuta sufficienza in ognuna delle 3 sezioni, da parte Commissione giudicatrice nominata con decreto Presidente Giunta Regionale.

Maestro di sci può conseguire determinate specializzazioni partecipando a specifici corsi organizzati da Giunta Regionale. Specializzazione in insegnamento ai bambini, insegnamento ai portatori di handicap, insegnamento del surf sulla neve e snowboard conseguita previo superamento prove tecnico-pratiche e didattiche sostenute davanti ad apposita Commissione.

Maestri di sci abilitati in Regione o iscritti in Albi professionali di altre Regioni chiedono per esercitare professione nelle Marche iscrizione ad Albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto da Collegio regionale maestri di sci, sotto controllo Giunta Regionale. In caso maestro di sci abilitato in altre Regioni, Collegio ne verifica iscrizione ad Albo di Regione di provenienza.

Collegio provvede altresì a cancellare da Albo nominativo di maestri di sci che si sono iscritti in Albo di altra Regione

Se esercizio attività nelle Marche solo temporaneo (anche in forma saltuaria), maestro di sci deve darne preventiva comunicazione a Collegio, indicando località sciistiche dove svolta attività e periodo di attività.

In caso di maestri di sci CE che intendono esercitare stabilmente o temporaneamente nelle Marche professione applicate disposizioni D.Lgs. 206/07.

Maestro di sci di Paesi Terzi che intende esercitare professione nelle Marche si applicano norme di cui a D.P.R. 394/99

Maestri di sci possono associarsi per costituire scuola di sci invernale od estiva. Domanda autorizzazione scuola inviata a Presidente Giunta Regionale entro 30 Settembre per scuole invernali ed entro 1 Aprile per scuole estive, allegando:

1)       elenco maestri di sci componenti stabili della scuola;

2)       verbale della scuola in cui nominato Direttore;

3)       denominazione della scuola ed indicazione della sede;

4)       atto costitutivo e statuto della scuola.

Giunta Regionale può autorizzare scuola di sci, tenendo conto interessi turistici località interessata, se:

a)       scuola diretta da un maestro che la rappresenta legalmente, garantendo insegnamento per almeno 60 giorni nel periodo di apertura di strutture ricettive della località dove ha sede

b)       statuto e regolamento della scuola ispirato a "criteri di democraticità e partecipazione effettiva di tutti gli associati" (Tutti i maestri di sci possono concorrere ad elezione nelle cariche sociali, ricavi della scuola ripartiti in base effettive prestazioni professionali del maestro)

c)       denominazione scuola non crei confusione con altre presenti in zona

d)       scuola disponga di sede in grado di funzionare "senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale ed estiva" (30 Novembre - 31 Marzo e 1 Giugno - 30 Settembre)

e)       scuola collabori nelle operazioni di soccorso, diffusione pratica dello sci nelle scuole, azioni promozionali svolte da Enti ed operatori turistici per incrementare afflusso visitatori nelle stazioni sciistiche

f)        scuola disponga di polizza di assicurazione contro rischi di responsabilità civile verso terzi a seguito insegnamento sci.

Scuola deve comunicare entro inizio stagione a Giunta Regionale ogni variazione di sede, recapiti, statuto, corpo insegnante. Comune vigila su regolare applicazione legge ed applica sanzioni.

Autorizzazione revocata se:

-          scuola non iniziata attività dopo 1 anno da rilascio, o sospensione attività per oltre 1 stagione

-          vengono a mancare requisiti

-          non rispettate disposizioni di legge o quelle contenute in autorizzazione.

Istituita scuola di sci alpinistico da parte Regione diretto da maestro di sci alpinistico iscritto ad Albo regionale.

Art. 28 bis della L.R. 22/01, come modificata da L.R. 21/12, definisce norme di comportamento di utenti nelle piste da sci ed in particolare:

a)       utente non deve costituire “pericolo di danno per sé, per altre persone o cose altrui, anche nell’esercizio di un proprio diritto o facoltà”. A tal fine vietato “cimentarsi con piste di difficoltà superiore a propria capacità, adeguare propria andatura al tipo di pista, proprie capacità, condizioni di attrezzature utilizzate, condizioni ambientali”. Tenere velocità moderata nei tratti con poca visibilità in prossimità di fabbricati, ostacoli ed incroci, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità della pista o affollamento di questa o presenza di principianti”;

b)       sorpasso eseguito solo in presenza di spazio e visibilità sufficiente, comunque a distanza tale da non creare intralcio a sciatore;

c)       utente deve prestare assistenza ad altri utenti in difficoltà, o in caso di incidenti, segnalandone presenza ad altri utenti che sopraggiungono ed informando subito gestore di impianto o persone addette a vigilanza;

d)       utente deve attenersi a:

·         delimitazione segnaletica regolazione di accesso curata da gestore della pista, regole di utilizzo di impianto di risalita esposte al pubblico a cura di gestore;

·         disposizioni impartite nell’esercizio delle loro funzioni, da gestore della pista o di impianto di risalita o persone addette a vigilanza per accertamento di violazioni, purché esibito documento di accreditamento;

e)       utente deve fornire proprie generalità ed informazioni richieste a gestore di pista o di impianto o personale addetto a vigilanza nei casi in cui ciò necessario per esercizio dei loro compiti, compresi casi in cui utente coinvolto o testimone di incidente;

f)        utente può usare pista solo utilizzando attrezzi tipici dello sport sulla neve;

g)       gestore della pista o di impianto di risalita o persone addette a vigilanza possono percorrere pista con qualsiasi mezzo solo nel caso in cui ciò necessario a svolgere propri compiti. Vietato comunque uso di mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico di pista, o nel caso in cui ciò necessario per esercizio dei loro compiti, “comunque facendo uso di segnaletica acustica/luminosa”;

h)       sciatori di fondo devono usare traccia nel senso cui destinata e salvo diversa segnaletica; se la pista dotata di più tracce, usare sempre quella più a destra anche se si è in gruppo;

i)         hanno precedenza e non devono mai essere intralciati:

·         utenti provenienti da destra negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;

·         utente in movimento rispetto a quello si rimette in movimento nella stessa pista;

·         utente che si trova nella pista rispetto a quello che vi accede, salvo diversa segnaletica;

·         nella pratica di sci alpino e snowboard, utente a valle rispetto a quello a monte. Secondo può sorpassare il primo, sia a destra, sia a sinistra, sia a monte cha a valle. S evi sono condizioni per non intralciarlo, non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

·         nella pratica di sci da fondo, sciatore che scende rispetto a quello che sale, in caso di unica traccia, utilizzabile in entrambi i sensi, mentre se traccia in piano, 2 sciatori che la utilizzano in senso opposto debbono liberarla, tenendosi nella propria destra, salvo diversa segnaletica. Nel caso di traccia usata da 2 sciatori nello stesso senso, sciatore che precede se non vi è pericolo, deve liberare traccia per consentire sorpasso di sciatore inseguitore che lo richiede a voce, salvo diversa segnaletica (Tale sciatore può anche sorpassare fuori da traccia, sia a sinistra che a destra, sciatore che precede, purché non lo intralci o costituisca pericolo o salvo diversa segnaletica);

·         mezzi meccanici in uso a gestore di pista od impianto o personale addetto a vigilanza;         

j)         utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto poco visibile. In caso di fermata involontaria  su pista, utente deve portarsi prima possibile su bordo;

k)       utente non deve alterare stato di area sciabile attrezzata (v. abbandonare rifiuti, danneggiare ambiente, alterare o rinnovare indicazioni segnaletica);

l)         nella pratica di sci alpino e snowboard, minori di 14 anni devono indossare casco protettivo conforme;

m)      utenti che praticano sport sulla neve su superfici innevate diverse da aree sciabili attrezzate, devono rispettare regole di comportamento di cui sopra;

n)       sciatori alpinisti devono munirsi, se condizioni della neve e climatiche minacciano valanghe; di appositi sistemi elettronici per garantire idoneo intervento di soccorso.

Comuni sono competenti per vigilanza, accertamento, irrogazione di sanzioni ed introito somme riscosse.               

Sanzioni:

Chiunque, pur abilitato, eserciti professione di maestro di sci senza iscrizione ad Albo: multa da 1.000 a 5.000 €

Maestri di sci di altre Regioni o Stati CE o Paesi extraCE non rispettano norme per insegnare nelle Marche: multa da 500 a 1.500 €

Scuola di sci che esercita abusivamente attività: multa da 1.000 a 5.000 €/maestro di sci + multa da 7.500 a 7.500 €/Direttore scuola

In caso di violazione obbligo di assistenza da parte sciatore: multa da 250 a 1.000 €

In caso di infrazione da parte di sciatore di obblighi di cui alle lettere a), b), d), h), i), j), l), m) di cui a L.R. 22/01: multa da 25 a 250 €

In caso di infrazione da parte di sciatore di obblighi di cui alle lettere f) e k) di cui a L.R. 22/01: multa da 100 a 500 €