MAESTRO
SCI (L.R. 4/96, 22/01) (turism30)
Soggetti
interessati:
Cittadini
residenti nelle Marche, aventi almeno 21 anni, con diploma di scuola media
inferiore, godimento di diritti civili e politici, idoneità fisica ad esercizio
professione (Allegare certificato medico) che intende esercitare professione di
maestro di sci alpinistico.
Esclusi
itinerari e percorsi da sci fuori pista riservati a guardie alpine.
Iter
procedurale:
Giunta
Regionale delimita aree sciistiche, itinerari sciistici, percorsi da sci fuori
pista, escursioni sciistiche.
Giunta
Regionale istituisce Collegio regionale dei maestri di sci, di cui fanno parte
tutti i maestri di sci iscritti ad Albo regionale, anche se ritirati da
attività per anzianità od invalidità.
Giunta
Regionale organizza ogni 3 anni corsi di formazione per far conseguire
abilitazione, comprendenti sezione: tecnico-pratica, didattica, culturale
(Nozioni su pericoli della montagna, meteorologia alpina, nivologia,
prevenzione rischi da valanga, nozioni di medicina e pronto soccorso,
orientamento topografico, ambiente montano e territorio regionale,
diritti-doveri e responsabilità maestro di sci). Ammessi al corso soggetti
interessati di cui sopra.
Abilitazione
concessa se ottenuta sufficienza in ognuna delle 3 sezioni, da parte
Commissione giudicatrice nominata con decreto Presidente Giunta Regionale.
Maestro
di sci può conseguire determinate specializzazioni partecipando a specifici
corsi organizzati da Giunta Regionale. Specializzazione in insegnamento ai
bambini, insegnamento ai portatori di handicap, insegnamento del surf sulla
neve e snowboard conseguita previo superamento prove tecnico-pratiche e
didattiche sostenute davanti ad apposita Commissione.
Maestri
di sci abilitati in Regione o iscritti in Albi professionali di altre Regioni
chiedono per esercitare professione nelle Marche iscrizione ad Albo
professionale regionale dei maestri di sci, tenuto da Collegio regionale
maestri di sci, sotto controllo Giunta Regionale. In caso maestro di sci
abilitato in altre Regioni, Collegio ne verifica iscrizione ad Albo di Regione
di provenienza.
Collegio
provvede altresì a cancellare da Albo nominativo di maestri di sci che si sono
iscritti in Albo di altra Regione
Se
esercizio attività nelle Marche solo temporaneo (anche in forma saltuaria),
maestro di sci deve darne preventiva comunicazione a Collegio, indicando
località sciistiche dove svolta attività e periodo di attività.
In
caso di maestri di sci CE che intendono esercitare stabilmente o
temporaneamente nelle Marche professione applicate disposizioni D.Lgs. 206/07.
Maestro
di sci di Paesi Terzi che intende esercitare professione nelle Marche si
applicano norme di cui a D.P.R. 394/99
Maestri
di sci possono associarsi per costituire scuola di sci invernale od estiva.
Domanda autorizzazione scuola inviata a Presidente Giunta Regionale entro 30
Settembre per scuole invernali ed entro 1 Aprile per scuole estive,
allegando:
1)
elenco maestri di sci componenti stabili della scuola;
2)
verbale della scuola in cui nominato Direttore;
3)
denominazione della scuola ed indicazione della sede;
4)
atto costitutivo e statuto della scuola.
Giunta
Regionale può autorizzare scuola di sci, tenendo conto interessi turistici
località interessata, se:
a)
scuola diretta da un maestro che la rappresenta
legalmente, garantendo insegnamento per
almeno 60 giorni nel periodo di apertura di strutture ricettive della
località dove ha sede
b)
statuto e regolamento della scuola ispirato a
"criteri di democraticità e partecipazione effettiva di tutti gli
associati" (Tutti i maestri di sci possono concorrere ad elezione nelle
cariche sociali, ricavi della scuola ripartiti in base effettive prestazioni
professionali del maestro)
c)
denominazione scuola non crei confusione con altre
presenti in zona
d)
scuola disponga di sede in grado di funzionare
"senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale ed
estiva" (30 Novembre - 31 Marzo e 1 Giugno - 30 Settembre)
e)
scuola collabori nelle operazioni di soccorso,
diffusione pratica dello sci nelle scuole, azioni promozionali svolte da Enti
ed operatori turistici per incrementare afflusso visitatori nelle stazioni
sciistiche
f)
scuola disponga di polizza di assicurazione contro
rischi di responsabilità civile verso terzi a seguito insegnamento sci.
Scuola
deve comunicare entro inizio stagione a Giunta Regionale ogni variazione di
sede, recapiti, statuto, corpo insegnante. Comune vigila su regolare
applicazione legge ed applica sanzioni.
Autorizzazione
revocata se:
-
scuola non iniziata attività dopo 1 anno da rilascio, o
sospensione attività per oltre 1 stagione
-
vengono a mancare requisiti
-
non rispettate disposizioni di legge o quelle contenute
in autorizzazione.
Istituita
scuola di sci alpinistico da parte Regione diretto da maestro di sci
alpinistico iscritto ad Albo regionale.
Art.
28 bis della L.R. 22/01, come modificata da L.R. 21/12, definisce norme di
comportamento di utenti nelle piste da sci ed in particolare:
a)
utente non deve costituire “pericolo di danno per sé,
per altre persone o cose altrui, anche nell’esercizio di un proprio diritto o
facoltà”. A tal fine vietato “cimentarsi con piste di difficoltà superiore a
propria capacità, adeguare propria andatura al tipo di pista, proprie capacità,
condizioni di attrezzature utilizzate, condizioni ambientali”. Tenere velocità
moderata nei tratti con poca visibilità in prossimità di fabbricati, ostacoli
ed incroci, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità della pista o
affollamento di questa o presenza di principianti”;
b)
sorpasso eseguito solo in presenza di spazio e
visibilità sufficiente, comunque a distanza tale da non creare intralcio a
sciatore;
c)
utente deve prestare assistenza ad altri utenti in
difficoltà, o in caso di incidenti, segnalandone presenza ad altri utenti che
sopraggiungono ed informando subito gestore di impianto o persone addette a
vigilanza;
d)
utente deve attenersi a:
·
delimitazione segnaletica regolazione di accesso
curata da gestore della pista, regole di utilizzo di impianto di risalita
esposte al pubblico a cura di gestore;
·
disposizioni impartite nell’esercizio delle loro
funzioni, da gestore della pista o di impianto di risalita o persone addette a
vigilanza per accertamento di violazioni, purché esibito documento di
accreditamento;
e)
utente deve fornire proprie generalità ed informazioni
richieste a gestore di pista o di impianto o personale addetto a vigilanza nei
casi in cui ciò necessario per esercizio dei loro compiti, compresi casi in cui
utente coinvolto o testimone di incidente;
f)
utente può usare pista solo utilizzando attrezzi tipici
dello sport sulla neve;
g)
gestore della pista o di impianto di risalita o persone
addette a vigilanza possono percorrere pista con qualsiasi mezzo solo nel caso
in cui ciò necessario a svolgere propri compiti. Vietato comunque uso di mezzi
meccanici se non in caso di chiusura al pubblico di pista, o nel caso in cui
ciò necessario per esercizio dei loro compiti, “comunque facendo uso di
segnaletica acustica/luminosa”;
h)
sciatori di fondo devono usare traccia nel senso cui
destinata e salvo diversa segnaletica; se la pista dotata di più tracce, usare
sempre quella più a destra anche se si è in gruppo;
i)
hanno precedenza e non devono mai essere intralciati:
·
utenti provenienti da destra negli incroci fra
piste, salvo diversa segnaletica;
·
utente in movimento rispetto a quello si rimette
in movimento nella stessa pista;
·
utente che si trova nella pista rispetto a
quello che vi accede, salvo diversa segnaletica;
·
nella pratica di sci alpino e snowboard, utente a
valle rispetto a quello a monte. Secondo può sorpassare il primo, sia a destra,
sia a sinistra, sia a monte cha a valle. S evi sono condizioni per non
intralciarlo, non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;
·
nella pratica di sci da fondo, sciatore che
scende rispetto a quello che sale, in caso di unica traccia, utilizzabile in
entrambi i sensi, mentre se traccia in piano, 2 sciatori che la utilizzano in
senso opposto debbono liberarla, tenendosi nella propria destra, salvo diversa
segnaletica. Nel caso di traccia usata da 2 sciatori nello stesso senso,
sciatore che precede se non vi è pericolo, deve liberare traccia per consentire
sorpasso di sciatore inseguitore che lo richiede a voce, salvo diversa
segnaletica (Tale sciatore può anche sorpassare fuori da traccia, sia a
sinistra che a destra, sciatore che precede, purché non lo intralci o
costituisca pericolo o salvo diversa segnaletica);
·
mezzi meccanici in uso a gestore di pista od
impianto o personale addetto a vigilanza;
j)
utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della
pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto poco visibile. In caso
di fermata involontaria su pista, utente
deve portarsi prima possibile su bordo;
k)
utente non deve alterare stato di area sciabile
attrezzata (v. abbandonare rifiuti, danneggiare ambiente, alterare o rinnovare
indicazioni segnaletica);
l)
nella pratica di sci alpino e snowboard, minori di 14
anni devono indossare casco protettivo conforme;
m)
utenti che praticano sport sulla neve su superfici
innevate diverse da aree sciabili attrezzate, devono rispettare regole di
comportamento di cui sopra;
n)
sciatori alpinisti devono munirsi, se condizioni della
neve e climatiche minacciano valanghe; di appositi sistemi elettronici per
garantire idoneo intervento di soccorso.
Comuni
sono competenti per vigilanza, accertamento, irrogazione di sanzioni ed
introito somme riscosse.
Sanzioni:
Chiunque,
pur abilitato, eserciti professione di maestro di sci senza iscrizione ad Albo:
multa da 1.000 a 5.000 €
Maestri
di sci di altre Regioni o Stati CE o Paesi extraCE non rispettano norme per
insegnare nelle Marche: multa da 500 a 1.500 €
Scuola
di sci che esercita abusivamente attività: multa da 1.000 a 5.000 €/maestro di
sci + multa da 7.500 a 7.500 €/Direttore scuola
In
caso di violazione obbligo di assistenza da parte sciatore: multa da 250 a
1.000 €
In
caso di infrazione da parte di sciatore di obblighi di cui alle lettere a), b),
d), h), i), j), l), m) di cui a L.R. 22/01: multa da 25 a 250 €
In
caso di infrazione da parte di sciatore di obblighi di cui alle lettere f) e k)
di cui a L.R. 22/01: multa da 100 a 500 €