SICUREZZA LAVORO ED AGENTI
BIOLOGICI (D.Lgs. 81/08) (sanità25)
Soggetti
interessati
Datori di lavoro,
dirigenti, medico competente, lavoratore esposto ad agente biologico, cioè a qualunque “microrganismo, anche geneticamente
modificato, colture cellulare ed endoparassita che potrebbe provocare
infezioni, allergia, intossicazioni” riportati in Allegato XLVI a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09, suddivisi in:
a)
agenti biologici di gruppo 1: agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in uomo;
b)
agenti biologici di gruppo 2: agente che può causare malattie
in uomo, poco probabile sua propagazione nella comunità, disponibilità di
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c)
agenti biologici di gruppo 3: agente che può causare gravi
malattie in uomo e costituisce serio rischio per lavoratori può propagarsi
nella comunità, disponibili in genere efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
d)
agenti biologici di gruppo 4: agente biologico che può causare
gravi malattie in uomo, costituisce serio rischio per lavoratori, con elevato
rischio di propagazione nella comunità, non disponibili di norma efficaci
misure profilattiche o terapeutiche
Iter procedurale:
Datore di lavoro
deve:
a)
comunicare, in caso di attività con agenti biologici gruppi 2, 3,
4 ad Organo di vigilanza, almeno 30
giorni prima di inizio attività: nome ed indirizzo azienda e suo titolare;
documento valutazione dei rischi. Nuova comunicazione inviata ogni volta
verificati unitamente significativi nel processo di
lavorazione o introdotti nuovi agenti biologici. Rappresentante
lavoratori per sicurezza ha accesso a tali informazioni;
b)
munirsi di autorizzazione Ministero Salute se intende usare
agenti biologici di gruppo 4 nel proprio processo produttivo. Richiesta
corredata da informazioni di cui sopra e da elenco di agenti
che si intende impiegare. Autorizzazione ha durata di 5 anni, rinnovabile.
Revoca di autorizzazione se vengono meno “di una delle
condizioni previste per autorizzazione”, compresa mancata comunicazione a
Ministero di ogni nuovo agente biologico di gruppo 4 impiegato o di cui cessato
uso (Esclusi da comunicazione laboratori che forniscono servizio diagnostico).
Ministero comunica ad Organo di vigilanza autorizzazioni concesse e variazioni di utilizzo agenti biologici di gruppo 4;
c)
procedere a valutazione del rischio, previa consultazione
rappresentante lavoratori per sicurezza, tenendo conto: classificazione di
agenti biologici che presentano pericolo per salute umana; informazioni su
malattie derivabili, potenziali effetti allergici e tossici, conoscenza
patologia di cui affetto lavoratore; eventuali situazioni rese note da ASL che
possono influire su rischio, sinergia tra diversi gruppi di agenti biologici
usati fasi di procedimento lavorativo con rischio di esposizione ad agenti
biologici; numero addetti alle fasi di lavorazione; generalità responsabile
servizio prevenzione rischi; metodi lavorativi e misure di prevenzione
adottate; programma di emergenza per proteggere lavoratori da rischio agenti
biologici di gruppo 3 e 4. In base a rischi valutati
adottate idonee misure protettive e preventive. Ad ogni modifica significativa a procedere a nuova valutazione del rischio e
comunque ogni 3 anni;
d)
adottare misure tecniche ed organizzative per evitare
esposizione lavoratori ad agenti biologici, quali: divieto uso di agenti
biologici nocivi, se possibile limitare al minimo esposizione al rischio i
lavoratori; progettare adeguatamente processi lavorativi; adozione misure
protezione collettive od individuali; adozione misure igieniche per prevenire e
ridurre al minimo propagazione di agente biologico fuori da luogo di lavoro;
usare segnale di rischio biologico (Modello riportato in Allegato XLV a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 101/08), elaborare
procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine
umana ed animale; definire procedure di emergenza in caso di incidenti;
verificare presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro; predisporre mezzi
per raccolta, stoccaggio, smaltimento di rifiuti in condizioni di sicurezza
mediante impiego di contenitori identificabili; definire condizioni di
trasporto in sicurezza di agenti biologici all’interno ed all’esterno di luoghi
di lavoro
e)
assicurare che in luoghi dove valutazione rischi rileva presenza
di agenti biologici: lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati muniti
di docce; lavoratori dotati di indumenti protettivi da riporre separati da
abiti civili; lavoratori muniti di dispositivi di protezione individuali
controllati, disinfettati, puliti dopo ogni uso (se non monouso) e sostituiti o
riparati in caso di difetti; indumenti conservati separatamente da altri
indumenti disinfettati, puliti e se necessario distretti. Divieto
di assumere cibi e bevande e di fumare nei luoghi di lavoro a rischio;
f)
in caso di strutture veterinarie e sanitarie nella
valutazione dei rischi, prestare attenzione a presenza di agenti biologici in
organismi di pazienti ed animali e nei relativi campioni e residui. A seguito
di valutazione applicare procedure che consentono di manipolare, decontaminare
ed eliminare senza rischi per operatore e comunità, materiali e rifiuti (in
particolare adottare misure di contenimento rischio per pazienti ed animali
infetti riportati in Allegato XLVII a D.Lgs.
81/08 pubblicato su G.U. 101/08). Nei laboratori in cui presenza di agenti biologici ai fini di ricerca didattica o
diagnostica, assicurare che uso di agenti biologici in aree di lavoro
corrispondenti a 2° livello di contenimento per agente biologico di gruppo 2, o
al 3° livello di contenimento per agente biologico di gruppo 3, o al 4° livello
di contenimento per agente biologico di gruppo 4. Nei laboratori che usano
materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per uomo od
animali da esperimento possibili portatori di tali agenti adottare misure
almeno pari a 2° livello di contenimento (3° livello
di contenimento se agenti biologici non ancora classificati). Nei processi di
lavoro che comportano uso di agenti biologici,
adottare misure riportate in Allegato XLVIII a D.Lgs.
81/08 pubblicato su G.U. 180/09;
g)
in caso di verificarsi incidenti con possibile dispersione
in ambiente da agenti biologici per abbandonare subito zone interessate dove
possono entrare solo addetti a decontaminazione muniti di protezione, informare
Organi di vigilanza, lavoratori, rappresentante per sicurezza (evidenziare
cause che hanno determinato evento e misure adottate per porre rimedio a
situazione createsi). Lavoratore informa subito datore di lavoro e dirigente di incidente relativo ad uso agenti biologici;
h)
fornire informazioni e formazione a lavoratori in merito a:
rischi per salute dovuti ad agenti biologici usati precauzioni da prendere per
evitare esposizione misure igieniche da osservare; funzioni di indumenti
protettivi e dispositivi individuali di protezione; procedure da seguire per
manipolazione di agenti biologici di gruppo 4; modo di prevenire infortuni e
misure da adottare per ridurre al minimo conseguenze. Formazione e informazione
fornita prima di inizio lavoro e ripetuta almeno ogni
5 anni o in caso di cambiamento nelle lavorazioni che influiscono sul grado dei
rischi. Esporre nei luoghi di lavoro cartelli in cui riportare procedure da
seguire in caso di infortuni o incidenti;
i)
sottoporre lavoratori a sorveglianza sanitaria ed adottare su
parere del medico competente misure speciali di protezione, quali: messa a
disposizione di vaccini efficaci a lavoratori non immuni da agente biologico e
loro allontanamento temporaneo. In caso di sorveglianza sanitaria se rilevato nei lavoratori esistenza di anomalie imputabili ad
esposizione, medico ne informa datore di lavoro, che effettua nuova valutazione
del rischio. Medico fornisce a lavoratori informazioni
su esito visita e su inconvenienti o vantaggi di vaccinazione;
j)
iscrivere lavoratori alle prese con agenti biologici dei gruppi 3
e 4 in registro in cui annotare per ognuno: attività svolta; agente usato;
eventuali caso di esposizione. Registro tenuto aggiornato, accessibile a medico
e rappresentante lavoratori per sicurezza, consegnato in copia ad ISPESL ed
Organo di vigilanza (comunicare loro ogni 3 anni, o comunque
su richiesta, variazioni intervenute, cessazione rapporto di lavoro con
connessa consegna di cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, o a
seguito cessazione attività aziendale, o in caso di assunzione di lavoratori
esposti in passato a rischio biologico). Annotazioni individuali contenute nel
registro, in cartella sanitaria e del rischio conservate da datore di lavoro
fino a risoluzione rapporto di lavoro e da ISPESL per 10 anni da cessazione
attività di esposizione ad agenti biologici (40 anni
se agenti provocano “infezioni latenti o persistenti o danno luogo a malattie
con recrudescenza periodica”
ISPESL tiene
registro dei casi di malattia o decesso dovuti ad esposizione da agenti
biologici aggiornato con dati trasmessi da medici e strutture sanitarie,
pubbliche o private. Ministero Salute fornisce a Commissione Europea
informazioni su uso dati del registro
Sanzioni:
Datore di lavoro che
non effettua valutazione del rischio o non redige
relativo documento di rischio: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
€
Datore di lavoro e
dirigente che non chiede autorizzazione a Ministero per uso agente biologico o
non informa Ministero di nuovo agente biologico usato nel processo, o non
applica buone prassi di lavoro, o non adotta idonee misure precauzionali e di
prevenzione, o non adotta misure specifiche per laboratori o per processi
industriali con impiego di agenti biologici di gruppi
2, 3, 4, o non provvede a formare ed informare lavoratori, o non sottopone
lavoratori a sorveglianza sanitaria, o non tiene registri aggiornati: arresto
da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
Datore
di lavoro e dirigente che non informa Organo di vigilanza almeno 30 giorni
prima inizio lavori, o subito dopo verificarsi incidente: arresto fino a 3 mesi
o ammenda da 800 a 2.000 €
Datore di lavoro e
dirigente che non consegna copia registro e cartella sanitaria o di rischio a ISPESL o a lavoratore: ammenda da 500 a 1.800 €
Preposto che non
applica misure protettive e preventive per ridurre rischi,
comprese quelle in laboratori o processi industriali con agenti
biologici, o non fornisce adeguata informazione e formazione ai lavoratori:
arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €
Medico
competente che non comunica a datore di lavoro risultati sorveglianza
sanitaria: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 €
Lavoratore
che non segnala subito a datore di lavoro incidente con agente biologico:
arresto fino a 1 mese o ammenda da 350 a 800 €
Lavoratore
che non abbandona subito dopo incidente zona interessata: arresto fino a 15
giorni o ammenda da 100 a 400 €
Chiunque assume cibi
e bevande o fuma in zone vietate: ammenda da 100 a 450 €