PATTO SICUREZZA LAVORO (Legge
123/07; D.P.R. 17/12/07) (sanita17)
Soggetti interessati:
Lavoratori ed imprenditori
Iter procedurale:
Governo e Regioni, in data 1/8/2007, hanno sottoscritto un “Patto per la
tutela della salute e prevenzione nei luoghi
di lavoro”, avente come obiettivo:
-
migliorare omogeneità degli interventi di prevenzione
(informazione, formazione, assistenza, vigilanza);
-
migliorare conoscenza dei fenomeni di salute legati ad
attività lavorativa, tramite uso di informazioni di fonti ufficiali per
“compiuta ed efficace programmazione e valutazione della attività di
prevenzione, tramite la definizione di priorità a livello di ambito produttivo,
geografico, di rischio”;
-
rafforzare capacità di programmare e realizzare attività
di prevenzione;
-
sviluppare capacità di Ministero e Regioni di concertare
programma che individui sulla base delle evidenze epidemiologiche, obiettivi di
salute nei luoghi di lavoro da perseguire con programmi di azione mirati;
-
definire protocolli operativi e linee guida di indirizzo
per realizzazione di programmi nazionali concordati;
-
realizzare ampia ed adeguata diffusione informativa;
-
condividere a livello nazionale indicatori in grado di
misurare il processo, esiti, efficacia ed efficienza delle azioni realizzate;
-
monitorare raggiungimento obiettivi dei programmi varati
mediante indicatori di processo, di impatto, di esito al fine di valutare
efficacia del sistema delle attività svolte;
-
favorire forme di realizzazione nell’utilizzo delle
risorse disponibili da parte di ogni soggetto avente potere di intervento in
materia di tutela e sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, privilegiando
programmazione di piani di intervento strutturali ed a valenza territoriale
ampia;
-
realizzare efficace comunicazione delle dinamiche e dei
contenuti operanti nel sistema di prevenzione dei luoghi di lavoro in termini
di danni, rischi, soluzioni che potrebbero risultare utili alle specifiche
attività;
-
implementare programmi di promozione della salute e
della sicurezza intesi come strumenti per crescita della cultura della
prevenzione e sostegno al contenimento dei rischi collegati ad un comportamento
corretto;
-
definire ruoli e compiti del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e sinergie con altre Istituzioni per eliminare differenze sul
territorio, sovrapposizione o mancanza di interventi;
-
disciplinare coordinamento attività di prevenzione e
vigilanza svolto da Comitati regionali;
-
analizzare informazioni disponibili al fine di orientare
interventi in maniera omogenea, integrata, sinergica, mirata su situazioni di
rischio prioritario, fornendo soluzioni globali comprendenti tutela della
salute e sicurezza, regolarità del lavoro, corretta applicazione delle norme;
-
rafforzare ruolo del servizio pubblico, assicurando
“buon funzionamento del sistema sicurezza delle aziende”.
Raggiungimento di tali obiettivi deve avvenire attraverso:
1)
livelli essenziali di assistenza erogati da servizi ASL,
che rappresentano la base su cui realizzare i piani mirati di prevenzione della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2)
razionale impiego delle risorse esistenti modulandone
impiego “in base a domande di salute della popolazione lavorativa e su
espliciti criteri di priorità concordati a livello nazionale su piani mirati di
prevenzione”. Potenziamento operativo dei servizi ASL, tenendo conto “struttura
produttiva ed occupazionale, di rischio, dati epidemiologici sui danni alla
salute della popolazione lavorativa”. Potenziamento realizzato anche tramite
“aggiornamento continuo degli operatori per adeguare attività di prevenzione ad
esigenze di tutela della salute all’interno del mercato del lavoro in continua
evoluzione”;
3)
indicatori di monitoraggio e valutazione delle attività,
al fine di verificare raggiungimento di uno standard minimo di visite ispettive
nei luoghi di lavoro (250.000 a livello nazionale proporzionati per Regione in
base a consistenza numerica delle unità locali delle imprese). Azione di
monitoraggio periodica, oltre a tenere sotto controllo, raggiungimento di tale
obiettivo, servirà ad acquisire dati per migliore programmazione periodo
successivo. Indicatori riguardano:
a)
risorse impegnate (percentuale del costo destinato a
tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sul costo totale del servizio
sanitario regionale);
b)
tasso di infortuni indennizzati sia grezzi che
standardizzati;
c)
indice di gravità degli infortuni sul territorio
(Infortuni con indennità permanenti o con morte);
d)
numero attività locali controllate su numero totale di
Unità locali;
e)
numero cantieri controllati su numero totale delle
notifiche;
f)
altri indicatori su prevenzione della salute e
sicurezza;
g)
numero delle prescrizioni ottemperate su numero delle
prescrizioni totali;
4)
costruzione del Sistema informativo nazionale integrato
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, avvalendosi dei flussi informativi di
INAIL, ISPESL, Regioni, del Repertorio nazionale degli infortuni mortali e
gravi, delle risultanze dell’attività di monitoraggio sulla Legge 626/94, del
Registro nazionale degli agenti chimici, del Registro nazionale delle malattie
professionali. Sistema attivato tramite:
a)
specifico protocollo di intesa tra Ministero della
Salute e Regioni, individuando nello ISPESL l’Organismo a cui affidare raccordo
e divulgazione dei risultati delle attività svolte, anche tramite aggiornamento
del personale medico sia aziendale, sia di medicina generale;
b)
programmazione di azioni sul territorio regionale
concordate tra Regioni e Ministero, in particolare nelle costruzioni edili,
agricoltura, silvicoltura, rischio cancerogeno;
c)
integrazione di tutti i soggetti ed Enti operanti nella
tutela del lavoro, al fine di ottimizzare utilizzo delle risorse;
d)
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza
affidate a Regioni, comprendente:
·
utilizzo sistemi informativi a supporto definizione
obiettivi;
·
definizione settori prioritari per interventi di
vigilanza;
·
attuazione piani di attività e progetti operativi
regionali;
·
verifica dei risultati.
Ammesse forme di coordinamento a livello
provinciale “in risposta ad eventuali esigenze territoriali”;
e)
promuovere partecipazione dei vari soggetti del sistema,
anche tramite adeguato sostegno alle imprese comprendenti:
·
strumenti informativi a cura dei soggetti pubblici in
collaborazione con Enti di riferimento a favore delle piccole imprese;
·
attività di formazione (conoscenza della normativa e
tecniche in materia di prevenzione) inserite in programmi professionali e
moduli di formazione per apprendistato;
·
realizzazione attività di “sportello” a favore di
imprese;
·
coinvolgimento Associazioni lavoratori e datoriali nei
piani di prevenzione attuati da ASL;
f)
diffusione delle conoscenze nei luoghi di lavoro e nel
territorio attraverso:
·
informazione, formazione ed assistenza per la
prevenzione;
·
implementazione dei flussi informativi esistenti e
produzione di report periodici; realizzazione campagne informative su
situazioni di particolare rilevanza in modo da indirizzare azioni di
prevenzione e promozione della salute e sicurezza (Particolare attenzione alla
scuola);
g)
implementazione attività di sorveglianza sanitaria in
modo da renderla adeguata ad evoluzione normativa e produttiva, eliminando
pratiche inutili a fini previdenziali, attraverso
·
analisi sistematica delle problematiche di salute nei
luoghi di lavoro;
·
definizione protocolli sanitari mirati alle reali
situazioni di rischio e loro rispondenza a criteri di efficacia, utilizzo dei
dati epidemiologici correnti e di quelli derivati da attività all’interno delle
aziende;
·
collaborazione e scambi informativi su situazioni di
rischio con organi vigilanza della ASL;
·
miglioramento rilevazione e trasmissione delle
informazioni su malattie professionali correlate al lavoro.