FARMACIE RURALI (L.R. 23/88)  (sanità13)

Soggetti interessati:

Popolazione residente in Comuni rurali, titolari, direttori responsabili, gestori di farmacie rurali

Iter procedurale:

Titolari, direttori, gestori di farmacie rurali inviano entro 31 Marzo ad ASL domanda di contributo, allegando:

a)       certificato del Sindaco attestante che farmacia o dispensario aperti al pubblico;

b)       certificato del Sindaco attestante consistenza numerica al 31 Dicembre della popolazione presente nel Comune, distinta in centri urbani o conglomerati rurali dove ubicata farmacia;

c)       copia dichiarazione IVA.

ASL versa contributo entro 30 Giungo anno successivo.

Misura di indennità e limiti volume di affari fissato con legge di bilancio regionale, tenendo conto variazioni costo della vita rilevato da ISTAT.

Entità aiuto:

A partire da 1/1/2005 indennità di residenza a favore di titolari, responsabili, gestori di farmacie con fatturato complessivo fino a 1.500.000 EUR, o di Comuni che gestiscono direttamente farmacie ubicate in località con meno di 3.000 abitanti, è fissata in:

a)       1.800 EUR/anno fino a 1.000 abitanti;

b)       1.500 EUR/anno fino a 2.000 abitanti;

c)       1.200 EUR/anno fino a 3.000 abitanti;

A titolare farmacia con fatturato annuo inferiore a 1.500.000 EUR che gestisce dispensario farmaceutico, concessa indennità di gestione pari a 500 EUR/anno (Indennità ridotta al 50% se locale messo a disposizione da Comune).

Ai titolari, direttori, gestori di farmacie rurali compete un contributo aggiuntivo pari a: 13.000 EUR/anno se volume di affari conseguito nell’anno precedente inferiore a 150.000 EUR (Aiuto diminuito di 100 EUR/1.000 EUR di volume di affari eccedenti i 150.000 EUR fino ad un volume di affari di 270.000 EUR).

Sanzioni:

Se Intendenza di Finanza accerta volume di affari superiore a quello dichiarato: rimborso somma indebitamente percepita ad ASL entro 60 giorni.