FARMACIE
RURALI (L.R. 23/88) (sanità13)
Soggetti interessati:
Popolazione residente in Comuni rurali, titolari,
direttori responsabili, gestori di farmacie rurali
Iter procedurale:
Titolari, direttori, gestori di farmacie rurali
inviano entro 31 Marzo ad ASL
domanda di contributo, allegando:
a)
certificato
del Sindaco attestante che farmacia o dispensario aperti al pubblico;
b)
certificato
del Sindaco attestante consistenza numerica al 31 Dicembre della popolazione
presente nel Comune, distinta in centri urbani o conglomerati rurali dove
ubicata farmacia;
c)
copia
dichiarazione IVA.
ASL versa contributo entro 30 Giungo anno
successivo.
Misura di indennità e limiti volume di affari
fissato con legge di bilancio regionale, tenendo conto variazioni costo della
vita rilevato da ISTAT.
Entità aiuto:
A partire da
1/1/2005
indennità di residenza a favore di titolari, responsabili, gestori di farmacie
con fatturato complessivo fino a 1.500.000 EUR, o di Comuni che gestiscono
direttamente farmacie ubicate in località con meno di 3.000 abitanti, è fissata
in:
a)
1.800
EUR/anno fino a 1.000 abitanti;
b)
1.500
EUR/anno fino a 2.000 abitanti;
c)
1.200
EUR/anno fino a 3.000 abitanti;
A titolare farmacia con fatturato annuo inferiore a
1.500.000 EUR che gestisce dispensario farmaceutico, concessa indennità di
gestione pari a 500 EUR/anno (Indennità ridotta al 50% se locale messo a
disposizione da Comune).
Ai titolari, direttori, gestori di farmacie rurali
compete un contributo aggiuntivo pari a: 13.000 EUR/anno se volume di affari
conseguito nell’anno precedente inferiore a 150.000 EUR (Aiuto diminuito di 100
EUR/1.000 EUR di volume di affari eccedenti i 150.000 EUR fino ad un volume di
affari di 270.000 EUR).
Sanzioni:
Se Intendenza di Finanza accerta volume di affari
superiore a quello dichiarato: rimborso somma indebitamente percepita ad ASL
entro 60 giorni.