SISTEMA EMERGENZA SANITARIA (L.R. 36/98) (sanita09)
Soggetti interessati:
Cittadini, strutture ospedaliere ed extraospedaliere impegnate nelle
funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione organizzate in modo da
assicurare assistenza sanitaria al verificarsi di emergenza ed urgenza
Iter procedurale:
Sistema di emergenza sanitaria organizzato da Regione in:
a) sistema di allarme sanitario diretto e gestito da 4
Centrali operative territoriali attivate presso Ospedali Riuniti di Ancona
(funge anche da Centrale operativa regionale), Ospedale San Salvatore di
Pesaro, Ospedale Generale Provinciale di Macerata, Ospedale Mazzoni di Ascoli
Piceno. Centrale operativa regionale coordina interventi non risolvibili in
ambito territoriale e si collega con Centrali operative di altre Regioni.
Operatività delle Centrali operative territoriali garantita da chiamata di
soccorso sanitario (Numero telefonico 118 non comporta oneri a carico di
cittadini) attiva 24 ore su 24.
Centrale territoriale, in costante contatto con Uffici periferici di Ministero
della Salute, così da far fronte ad emergenze sanitarie di frontiera, provvede
a:
-
ricevere chiamate
di soccorso del 118
-
valutare
criticità della situazione e grado di complessità di intervento
-
coordinare interventi
del personale operante sui mezzi di soccorso in modo da fornire continuità al
servizio assistenziale
-
inviare, in caso
di necessità, operatori sanitari e mezzi di soccorso più idonei ad affrontare
emergenza, mantenendo collegamento via radio con soccorritori, individuando ed
allertando strutture sanitarie più idonee ad accogliere il paziente
-
organizzare
trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per cui ravvisata
urgente necessità di un trasporto assistito
-
allertare guardia
del Dipartimento di prevenzione al verificarsi situazioni di emergenza
-
gestire chiamate
per servizio di continuità assistenziale
-
coordinare
trasporti programmati
-
istruire
popolazione su modalità di comportamento in caso di emergenze sanitarie
-
coordinare
attività di trasporto urgente di sangue od organi per trapianti
-
acquisire
informazioni, sempre aggiornate su ubicazione e disponibilità di posti letto
ospedalieri presenti nella Regione. Responsabili dei reparti sono tenuti a
comunicare disponibilità posti letto ed iniziali dei pazienti ricoverati.
Centrale operativa costituisce parte integrante del
Dipartimento di emergenza di ospedale in cui attivata e collegata, tramite
idonei sistemi di comunicazione, con: Centrali operative del sistema di
emergenza sanitaria nelle Marche; componenti ospedaliere ed extraospedaliere
del sistema regionale di emergenza sanitaria, Enti, Istituzioni, servizi
pubblici di sicurezza e protezione civile, associazioni partecipanti a servizi
di emergenza; postazioni territoriali e mezzi mobili di soccorso sanitario;
postazioni del servizio di continuità assistenziale.
Centrale si avvale di personale sanitario di tipo
medico ed infermieristico adeguatamente formato “nel settore di emergenza ed
urgenza”
b) sistema territoriale di soccorso svolge attività
extraospedaliere finalizzate ad accettazione e trattamento delle emergenze ed
urgenze sanitarie, tramite:
-
postazioni
territoriali di soccorso (POTES) istituite da Giunta Regionale in modo da
garantire sul luogo assistenza sanitaria per
almeno 12 ore ma non 24 ore, “tenendo conto di popolazione afferente e di
specifica epidemiologia”. Giunta Regionale provvede inoltre a:
1) attivare sedi POTES “esclusivamente durante stagione
turistica in aggiunta a quella permanente”;
2) definire personale da utilizzare nella POTES e
composizione qualitativa e quantitativa degli equipaggi dei mezzi di soccorso,
sentito parere di Comitato regionale per emergenza sanitaria. Equipaggio deve
comunque garantire sul luogo un soccorso qualificato allo scopo di permettere
mantenimento delle funzioni vitali dell’assistito ed il suo trasporto protetto
verso ospedali individuati da Centrale operativa;
3) concedere ad ASL di attivare, con proprio atto, POTES
provvisorie in occasione di manifestazioni civili, sportive e religiose che
“comportano presenza e concentramento di eccezionale numero di persone”;
4) munire POTES con idonei mezzi di soccorso,
comprendenti almeno 1 autoambulanza o automezzo di soccorso avanzato,
eventualmente messo a disposizione da C.R.I. o Associazione del volontariato;
5) attribuire eventuale qualifica di POTES a sedi di
Associazioni del volontariato o della C.R.I. accreditate che hanno acquisito
personale sanitario adeguatamente formato;
-
trasporto sanitario di infermi con personale
di soccorso e di organi e sangue. Giunta Regionale approva regolamento, sentito
Comitato per emergenza sanitaria ed acquisito parere obbligatorio della
competente Commissione assembleare, comprendente:
1) tipologia dei mezzi di trasporto e professionalità necessarie
in relazione al tipo di intervento da eseguire;
2) caratteristiche tecniche, dotazione di attrezzature e
di materiale standard di efficienza e livelli di manutenzione dei mezzi di
trasporto sanitario;
3) segno distintivo di riconoscimento per trasporto
sanitario e sua modalità di esposizione;
4) termini, non oltre 90 giorni, per approvare
autorizzazione od accreditamento di struttura di trasporto, trascorso il quale
si intende approvata;
5) termini e modalità per richiesta accreditamento da
parte soggetti che esercitano trasporto sanitario;
6) verifica che mezzi usati da soggetti accreditati in
modo da collegarsi, via radio, con Centrale operativa e che personale
utilizzato sia maggiorenne ed in possesso di attestato di idoneità rilasciato a
seguito di specifico corso di addestramento con esame;
7) modalità di attivazione del servizio di elisoccorso,
tramite impiego di 1 o più elicotteri attrezzati ubicati in 1 o più sedi
idonee, individuate da Ospedali Riuniti di Ancona, a cui compete coordinamento.
Servizio di trasporto pazienti che si trovano in
condizioni di urgenza ed emergenza o trasporto con necessità di assistenza in
itinere di personale sanitario
assicurato da ASL ed INRCA, avvalendosi di propri mezzi e personale ed, ove
ciò non possibile, trasporto affidato con seguente ordine di priorità a:
1) Associazioni di volontariato, C.R.I. ed altri Enti
pubblici accreditati, opportunamente convenzionati nel rispetto “dei principi
di economicità, efficienza, non sovracompensazione delle spese effettivamente
sostenute;
2) soggetti accreditati diversi dai precedenti con
contratti a titolo oneroso definiti nel rispetto delle norme nazionali ed
europee sui contratti dei pubblici servizi.
Trasporto non prevalentemente sanitario affidato a
soggetti accreditati sulla base di bando di gara, che garantiscono rispetto
principi di trasparenza, non discriminazione, non sovracompensazione dei costi,
pubblicità risultati di affidamento, economicità ed efficienza, nel rispetto
delle norme nazionali ed europea sui contratti del pubblico servizio.
Giunta Regionale, acquisito parere competente
Commissione assembleare, definisce criteri per assegnazione trasporto sanitario
ed accreditamento soggetti investiti.
Associazioni di volontariato, C.R.I., Enti pubblici
che intendono esercitare attività di trasporto sanitario inviano richiesta di:
1) autorizzazione a Giunta Regionale, che previo
accertamento dei requisiti indicati nel Regolamento, rilascia autorizzazione.
Nessuna autorizzazione richiesta per ambulanze in transito occasionale nelle
Marche appartenenti a soggetti di altre Regioni;ù
2) accreditamento a Giunta Regionale, che viene
rilasciato previo accertamento dei requisiti di qualificazione prescritti dal
Regolamento. Soggetti accreditati iscritti in apposito Elenco regionale
definiscono ogni anno tariffe delle prestazioni a pagamento nel rispetto delle
tariffe massime stabilite da Organismi associativi di categoria da rendere
pubbliche.
Vietato eseguire trasporto sanitario nelle Marche da
soggetti privi di autorizzazione ed accreditamento.
Associazioni volontariato, C.R.I., Enti pubblici
accreditati possono esercitare attività di trasporto sanitario in
collaborazione con ASL nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria.
Per funzioni di supporto a gestione di Centrale
operativa ammesso impiego di personale non sanitario tramite convenzioni con
C.R.I. ed Associazioni del volontariato.
Operazioni di soccorso e trasporto disposte da
Centrale operativa verso punti di primo intervento sono erogate gratuitamente a
tutti i soggetti “che si trovano in condizioni di emergenza ed urgenza
derivante da eventi acuti di qualsiasi causa e natura verificatasi entro le 24 ore precedenti”. Sono
invece “sottoposte a compartecipazione il costo delle prestazioni di pronto
soccorso che non rientrano nei casi di cui sopra e possono essere erogate senza
alcun rischio per la salute del paziente”. In tal caso medico del pronto
soccorso o del pronto intervento deve preventivamente informare il paziente
circa compartecipazione al costo ed eventuali “alternative di usufruire della
prestazione mediante ordinaria procedura, compreso ricorso a guardia medica”.
Regione riconosce, anche economicamente, operazioni di
trasporto sanitario di emergenza eseguite da Organizzazioni sanitarie extraregionali
per comunità marchigiane confinanti con altre Regioni o San Marino, sempreché
tali Organizzazioni integrate con sistemi di emergenza pubblici operanti nei
rispettivi territori.
Se condizioni cliniche del paziente non consentono
trasporto con mezzi ordinari, ASL assicura gratuità del trasporto sanitario per
ricovero, dimissioni dal luogo di cura, trasferimento o accesso a prestazioni
di day hospital o ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e
riabilitazione se preventivamente richieste da medico curante o medico di unità
operativa di diagnosi, cura, riabilitazione che dispone accettazione,
trasferimento, dimissioni del malato e se attuato con mezzi appartenenti a
C.R.I., Enti pubblici, Associazioni del volontariato accreditati. Sono invece a
carico di assistito:
1) trasporti per ricovero programmato e non urgente o per
dimissioni dal luogo di cura per accesso a prestazioni di day hospital o
ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e riabilitazione non rientrante
nei casi di cui sopra, trasporti di pazienti ricoverati in case protette, case
di riposo sono a carico di questi;
2) trasferimento da strutture private non accreditate da
Servizio Sanitario Regionale a struttura, pubblica o privata, accreditata,
salvo necessità clinica del trasporto certificata da medico ASL che ne dispone
accettazione. Trasporti effettuati con mezzi propri o di Associazioni ed Enti
convenzionati comportano applicazione di rimborsi determinati ogni anno da ASL
“sulla base degli effettivi costi di esercizio”.
In caso di manifestazioni organizzate da Enti pubblici
o privati, costo trasporto di eventuali pazienti analogo ad altre prestazioni a
pagamento;
-
servizio di
continuità assistenziale di urgenza nelle ore prefestive, festive, notturne,
anche in caso di intervento a domicilio (In tal caso Centrali operative
territoriali, fatta salva “necessità di intervento mezzi di emergenza”,
inoltrano chiamata a medici territoriali competenti che garantiscono assistenza
continuativa). Realizzata almeno 1 sede di servizio di continuità assistenziale
ogni 20.000 abitanti (Ammesse deroghe in Comuni montani svantaggiati “tenendo
conto vastità del territorio e caratteristiche di viabilità”), ubicata in
genere presso ASL o C.R.I. o Associazioni di volontariato convenzionate;
c) sistema ospedaliero di emergenza, comprendente:
-
punti di pronto
intervento, inteso come “struttura sanitaria presso cui è possibile effettuare
primo intervento medico in caso di problemi minori, stabilizzare pazienti in
fase critica, disporre eventuale trasporto presso ospedale più vicino”. Punti
di pronto intervento collocati nei pressi di ospedali privi di unità operativa
autoctone di pronto soccorso, utilizzando personale presente in questo
(Personale aggiuntivo autorizzato da Giunta Regionale);
-
pronto soccorso
ospedaliero denominato “Medicina di accettazione e di urgenza”, che assicura 24 ore su 24 in particolare:
1) primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e
di laboratorio;
2) interventi necessari a stabilizzazione del paziente;
3) eventuale ricovero anche tramite trasporto ad ospedale
in grado di fornire le prestazioni occorrenti.
Unità autonome di pronto soccorso dotate di proprio
personale e posti letto funzionali (Almeno 20% dotato di apparecchi di
monitoraggio dei parametri vitali per pazienti critici);
-
Dipartimento di
emergenza-urgenza ed accettazione (DEA), costituito da pronto soccorso,
anestesia e rianimazione, con dotazione di posti letto di terapia intensiva.
DEA possono essere di:
1) 1° livello costituiti negli ospedali che dispongono delle
unità operative di cui sopra;
2) 2° livello costituiti negli ospedali che oltre ad
unità operative di cui sopra, dispongono di cardiochirurgia, neurochirurgia,
chirurgia vascolare, chirurgia toracica;
3) pediatrici di 2° livello.
Attività mancanti in un ospedale garantite da altro
presidio od ospedale presente in territorio, purché unità operative
partecipanti al sistema di emergenza ospedaliera ne condividono linee guida e
sottoscrivono protocolli. DEA agisce informa integrata con sistema di allarme
sanitario, assicurando nell’arco delle 24 ore giornaliere:
1) integrazione funzionale di unità operative ospedaliere
per affrontare problema diagnostico e terapeutico posto dal malato in stato di
urgenza;
2) coordinamento di unità operative che lo costituiscono;
3) necessari collegamenti con unità operative di altri
DEA;
4) funzioni di pronto soccorso;
5) interventi diagnostico terapeutici di emergenza di
tipo medico, chirurgico, ortopedico, ostetrico, pediatrico;
6) osservazione breve, assistenza cardiologia,
rianimazione;
7) prestazioni analitiche strumentali e di
immunoematologia.
Direttore Generale ASUR definisce:
1) modalità di partecipazione alle riunioni del Comitato
di Dipartimento di emergenza i responsabili delle Centrali operative
rappresentanti dei medici, operatori sanitari non medici, volontariato
convenzionato;
2) organizzazione e modalità operative della DEA, su
proposta di Comitato Dipartimento Giunta Regionale approva atti del Direttore
ASUR, sentito parere Comitato regionale per emergenza .
Responsabile di DEA convoca almeno 1 volta/anno
riunione tra Comitato DEA e Direttori sanitari di ASL ricadenti nel territorio
del DEA, nonché INRCA.
DEA opera avvalendosi di personale già nelle dotazioni
organiche di struttura sanitaria.
Giunta Regionale può indicare percentuali di posti
letto da riservare nelle varie strutture ospedaliere ai ricoveri di urgenza ed
emergenza, tendendo conto “bisogni epidemiologici della popolazione
afferente”;
-
Dipartimento di
emergenza pediatrica istituito presso Ospedali riuniti di Ancona, al fine di
garantire prestazioni di emergenza nei confronti di soggetti di età inferiore a
14 anni, nonché di emergenze ostetriche. Alle riunioni del DEA invitati
rappresentanti di Centrale operativa provinciale, Unità operative di altre ASL
ricadenti in territorio DEA che forniscono prestazioni pediatriche. Giunta
Regionale approva modalità di trasporto sanitario e dotazioni mezzi di soccorso
impegnati nelle emergenze pediatriche ed ostetriche, facendo comunque in modo
che ogni Centrale operativa disponga di ambulanza munita di rianimazione
neonatale e pediatrica, con presenza di medico neonatologo o comunque medico
esperto in terapia intensiva neonatale;
-
Unità di terapia
intensiva dotata di adeguato numero di posti letto ed istituite presso presidi
ed aziende ospedaliere (Unità di terapia intensiva coronaria presso reparti di
degenza ordinaria; unità di anestesia e rianimazione pediatrica presso Ospedali
Riuniti di Ancona; unità di terapia intensiva di Fabriano e Camerino
comprendono anche letti di rianimazione). Se incrementato numero posti letto in
terapia intensiva occorre “disattivarne un pari numero fra quelli di altre
specialità che hanno minor tasso di utilizzo”. Istituito presso Ospedali
Riuniti di Ancona “Centro iperbarico polivalente” a valenza regionale per
trattamento di urgenze curabili con ossigenoterapia iperbarica (Camera
iperbarica dotata di almeno 8 posti). Giunta Regionale fissa modalità per
distribuzione di posti letto di terapia subintensiva nella ASL ed INRCA
ASL ed INRCA definiscono modalità per accettazione di ricoveri
programmati, in modo da assicurare idoneo numero di posti letto per emergenza.
Giunta Regionale Marche:
a) istituisce Comitato Regionale per emergenze sanitarie
presso Servizio Salute con il compito di:
-
collaborare a definire atti di programmazione per
emergenze;
-
predisporre piano
delle emergenze che richiedono intervento coordinato con Dipartimento per
politiche integrate di sicurezza e protezione civile;
-
proporre
dislocazione nel territorio di mezzi di soccorso nel sistema di emergenza
sanitaria;
-
elaborare
protocolli operativi per coordinamento ed organizzative degli interventi;
-
formulare
proposte per formazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nel sistema
di emergenza sanitaria;
-
promuovere attività
di verifica e valutazione del sistema regionale di emergenza sanitaria, tramite
elaborazione di linee guida contenente criteri per standardizzazione di
processi operativi (scheda di valutazione quanti-qualitativi dei risultati e
raggiungimento di obiettivi);
-
proporre criteri
di riferimento, standard minimi di dotazione risorse umane e tecnologiche,
criteri per verifica periodica;
-
fornire pareri
richiesti da Regione.
Comitato presieduto da Assessore Regionale Salute e
composto da rappresentanti di Centrali operative, DEA, C.R.I., medici di pronto
soccorso od operanti nelle emergenze. Comitato può avvalersi di esperti “per
far fronte a specifiche esigenze o problemi concernenti informazioni,
comunicazioni, informatica, gestione, organizzazione, utilizzo di risorse
umane”;
b) vigila affinché ASL adottino atti necessari a
costituire sistema di emergenza sanitaria, pena, in caso di inadempienza,
subentro o nomina Commissario;
c) promuove, in collaborazione con Università, ASL,
Ordini ed Associazioni professionali, realizzazione di corsi di formazione ed
aggiornamento per personale addetto al sistema di emergenza sanitaria (Obbligo
per tale personale frequentare corsi di aggiornamento) finalizzati a:
-
acquisire e
mantenere nozioni di soccorso, medicina, traumatologia di urgenza e modelli
operativi del sistema;
-
approfondire
modelli di comportamento sotto aspetto umano ed assistenziale;
d) definire, sentito Comitato regionale di emergenza,
modalità di impiego di medici servizi di emergenza territoriale entro Centrali
operative, unità di pronto soccorso, POTES;
e) promuovere iniziative, in collaborazione con ASL,
Comuni, Servizi di protezione civile, Istituzioni scolastiche, Associazioni di
volontariato, Ordini e collegi professionali sanitari, tramite campagne
informative rivolte ad intera popolazione concernenti numero telefonico da
chiamare e corretto utilizzo del sistema di emergenza sanitaria.
ASUR, tramite ASL, esegue attività di vigilanza e controllo su sistema
regionale di emergenza sanitaria ed in particolare ogni 2 anni da rilascio autorizzazione
al trasporto, verifica mantenimento requisiti previsti da normativa. In caso di
violazioni accertate e verbalizzate, applica sanzioni amministrative ed
incamera proventi derivati.
Sanzioni:
Chiunque esercita attività di trasporto sanitario senza autorizzazione:
multa da 1549 a 9296 € + divieto di autorizzazione al trasporto sanitario per 3
anni
Chiunque non osserva adempimenti prescritti per trasporto sanitario:
multa da 1549 a 9296 €
In caso di violazione di norme sul trasporto sanitario non sanate entro 20 giorni da notifica della
Regione: sospensione autorizzazione da 2
mesi a 1 anno (Se stessa infrazione commessa entro 5 anni, quindi recidivo: periodo di sospensione raddoppiata).
Se periodo di sospensione trascorso senza che titolare abbia
regolarizzato posizione o provveduto ad adempimenti dovuti a seguito di
infrazioni accertate che hanno determinato più provvedimenti di sospensione, o
qualora verificati fatti tali da determinare pericolo per salute pubblica:
autorizzazione al trasporto sanitario revocata + divieto di esercitare
trasporto per 3 anni
In caso di mancato svolgimento attività di trasporto sanitario per oltre 1 anno: revoca autorizzazione
Entità aiuto:
Attuazione sistema regionale di emergenza sanitaria è sostenuta per le
spese correnti mediante utilizzo di Fondo Sanitario Nazionale e per spese in
conto capitale mediante impiego di assegnazioni statali per investimenti.
Rilascio autorizzazioni al trasporto sanitario soggette a tassa di
concessione regionale fissata da Regione, con esclusione di Associazioni del
volontariato