NORME PREVENZIONE INCENDI (Legge 51/06, 214/06; D.P.R. 37/98; D.M.
30/4/98, 4/5/98, 27/4/05, 29/12/05, 22/10/07) (sanita07)
Soggetti interessati:
Chiunque gestisce attività,
locali, depositi, impianti soggetti a rischio di incendio,
tra cui imprenditori agricoli, in quanto titolari di:
-
motori a combustione interna
accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica aventi potenza elettrica
complessiva compresa tra 25 kw e 2500 kw
“a servizio di attività civili, industriali, artigianali, agricole, commerciali
e servizi”. Al fine di evitare fuoriuscita accidentale di carburante, limitare
in caso di incendio od esplosione, danni a persone o
beni, consentire a soccorritori di operare in condizioni di sicurezza occorre
attenersi a regole tecniche di prevenzione incendi riportate in Allegato a D.M.
22/10/07 pubblicato su G.U. 256/07;
-
depositi gas combustibili in
serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc.;
-
depositi liquidi infiammabili
di capacità superiore a 25 mc.;
-
impianti per trattamento di
prodotti ortofrutticoli e cereali con impiego gas combustibili;
-
mulini per cereali ed altre
macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li;
-
impianti di essiccazione
cereali e vegetali in genere con depositi, di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato;
-
depositi legna da ardere,
paglia, fieno, canne con capienza superiore a 500 q.li. Esclusi depositi
all'aperto o dotati di protezioni verticali o orizzontali, realizzati con
qualunque materiale purché:
a)
una parete provvista di
apertura per aerazione di ampiezza superiore a 50% superfice della parete
stessa;
b)
collocati ad almeno 100 m. da
più vicino fabbricato esterno o da confini area edificabile o da altra opera
pubblica;
-
depositi di concimi chimici e
fitofarmaci superiori a 500 q.li;
-
attività ricettive, compresi
alloggi agrituristici con più di 25 posti letto;
-
locali adibiti ad esposizione
e/o vendite ad ingrosso o al dettaglio con superfice lorda vendibile superiore
a 400 mq., comprensiva dei servizi e depositi;
-
locali adibiti a depositi merci
e materiali vari con superfice lorda di oltre 1.000 mq.;
-
impianti per produzione calore
(v. Caldaie), alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.
Escluse
da certificato prevenzione incendi manifestazioni temporanee di
ogni genere da effettuarsi in locali aperti al pubblico.
Iter procedurale:
Interessati inviano
a Comando Provinciale Vigili del Fuoco domanda in bollo per ottenere
parere di conformità su progetti per nuovi impianti, o costruzioni, o modifiche
di quelli esistenti. Domanda deve contenere:
-
generalità e domicilio
richiedente
-
specificazione attività
principale ed eventuali attività secondarie
-
ubicazione prevista delle
opere da realizzare.
Alla domanda allegare:
-
documentazione
tecnico-progettuale sottoscritta da tecnico abilitato (compreso agrotecnico ed
agronomo iscritto ad Albo per relazione di progetto relativo a rilascio o
rinnovo del certificato di prevenzione incendi “strettamente attinente al settore
agricolo o rurale”, come attestato mediante specifica dichiarazione di titolare
attività. Per esercitare agrotecnico ed agronomo deve chiedere iscrizione ad
elenco Ministero Interno), comprendente: scheda informativa generale su
attività svolta; relazione tecnica su pericoli di incendio;
descrizione delle condizioni ambientali; valutazione qualitativa del rischio;
strategia antincendio; gestione emergenza;
-
elaborati grafici relativi a:
planimetria generale (1:1.200), pianta in scala (1:100), sezioni ed eventuali
progetti di edifici;
-
attestato di versamento per
istruttoria
Comando Provinciale Vigili del
Fuoco esamina richiesta entro 45 giorni (90 giorni in
caso situazioni complesse), al fine di accertare:
a)
presenza di attrezzature
mobili ed impianti fissi di estinzione in numero, caratteristiche ed ubicazione
idonea a consentire primo efficace intervento su un principio di incendio in
tutte le aree di attività;
b)
impianti elettrici dotati di
interruttore generale, capace di porre fuori tensione impianto elettrico in
pericolo, installato in posizione segnalata, adeguatamente protetto in modo da
non costituire mai un pericolo di innesco incendi;
c)
materiali impiegati aventi
requisiti minimi resistenza al fuoco previsti da D.M. 14/9/61;
d)
installazione in posizione
visibile di idonea segnaletica per prevenzione incendi;
e)
locali dotati di adeguate
aperture aerazione. Nei depositi gas combustibili o liquidi infiammabili,
superfice di aerazione naturale: superiore a 1/30
della superfice se questa minore a 400 mq.;
superiore a 1/50 per superfice eccedente i 400 mq.;
f)
nei depositi di sostanze
infiammabili: vietato uso di apparecchi con fiamma ossidrica o deposito di
altre sostanze che reagendo con le prime possono provocare incendi o
esplosioni;
g)
in alloggi agrituristici e in
locali vendita e/o esposizione merci all'ingrosso o al dettaglio, vietato:
h)
rispetto distanze di
sicurezza, fissato in: 100 m. per depositi di paglia, fieno, legna da più
vicino fabbricato esterno; da 25 a 75 m. per depositi gas combustibili e
liquidi infiammabili in base a capacità dei serbatoi. Distanze
ridotte del 25% se installati impianti di rilevazione automatica incendio o
impianti fissi di spegnimento ed attivazione automatica e del 50% se
depositi costruiti con muri paraschegge;
i)
uscite di sicurezza,
facilmente apribili dall'interno e dimensionate in base a numero persone presenti
nelle strutture nel periodo di massimo affollamento.
Comando Provinciale Vigili del
Fuoco può chiedere integrazione documenti. Se entro termini
fissati nessuna risposta, domanda respinta. Se Comando non si esprime
nei termini prescritti, il progetto si intende
respinto. Interessati contro "silenzio rifiuto" può
ricorrere entro successivi 60 giorni a Giudice Amministrativo.
Mancata espressione del parere di
conformità impedisce avvio procedura di rilascio certificato prevenzione
incendi.
Completate opere previste nel
progetto approvato, interessati inviano a Comando richiesta
di sopralluogo corredata da dichiarazione
sostitutiva notorietà (Modello riportato su G.U. 104/98) attestante rispetto
norme di sicurezza antincendio ed impegno a mantenere in efficienza impianti ed
attrezzature. Vidimazione apposta da Comando ha significato di
autorizzazione provvisoria ad esercizio attività.
Sopralluogo da eseguire entro 90
giorni per accertare rispetto prescrizioni norme prevenzione incendi. Entro 15 giorni
da sopralluogo rilasciato certificato prevenzione incendi che costituisce anche
nulla-osta per inizio attività.
Interessati
inviano a Comando Provinciale Vigili del Fuoco dichiarazione in bollo per
ottenere certificato di prevenzione incendi, contenente:
-
generalità e domicilio
richiedente o di persona delegata a rappresentarne interessi;
-
specificazione ed ubicazione
di attività principale ed eventuali attività secondarie;
-
estremi di approvazione
progetto da parte Comando Vigili Fuoco.
Alla domanda allegare:
a)
copia parere rilasciato da
Comando Vigili Fuoco su progetto
b)
documentazione tecnica atta a
comprovare conformità strutture, finiture, impianti, attrezzature a normativa
vigente in materia di sicurezza incendi
c)
attestato versamento importo
per istruttoria
Nel caso di attività
industriali a rischio di incidente rilevante, richiesta per rilascio nulla-osta
di fattibilità e certificato di prevenzione incendi esaminata da Comitati
Tecnici Regionali ed Interregionali, che possono chiedere documenti integrativi
ed a cui vanno inviati rapporti periodici di sicurezza.
Comando Provinciale Vigili Fuoco procede a rilascio di:
1)
nulla-osta di fattibilità,
entro 60 giorni da comunicazione Comitato di "positiva verifica del
rapporto di sicurezza"
2)
certificato di prevenzione
incendi, entro 60 giorni da comunicazione Comitato di positivo sopralluogo.
Se riscontrata
mancanza requisiti, informato interessato ed Autorità.
Con D.P.R. 214/06 approvate procedure
semplificate di prevenzione incendi in caso di depositi fissi di gas petrolio
liquefatto di capacità complessiva inferiore a 5 mc. (Esclusi
impianti al servizio di attività soggette di controlli di prevenzione incendi).
Titolari impianti chiedono a Comando Provinciale Vigili del Fuoco rilascio
certificato di prevenzione incendi, allegando:
a)
dichiarazione di conformità di
impianto;
b)
dichiarazione del titolare
attestante che rispettate prescrizioni vigenti in materia di prevenzione
incendi ed impegno a rispettare obblighi contenuti nel certificato;
c)
planimetria del deposito in
scala idonea firmata da libero professionista iscritto ad Albo e dal
responsabile tecnico impresa che installa deposito;
d)
attestazione avvenuto
pagamento spese di sopralluogo.
Comando Vigili del Fuoco:
1)
rilascia ricevuta di
presentazione domanda ed autorizzazione provvisoria ad attività di deposito
(Senza necessità di emettere alcun parere di conformità in merito). Per ogni
modifica intervenuta nei depositi, titolare impianto presenta documentazione di
cui sopra. Se riscontrate carenze nei requisiti di
sicurezza richiesti, Comando comunica subito cessazione di efficacia
dell’autorizzazione provvisoria;
2)
esegue entro 90 giorni
sopralluogo per accertare rispetto delle prescrizioni previste da normativa di
prevenzione incendi;
3)
rilascia entro 15 giorni da
sopralluogo positivo, certificato di prevenzione incendi che costituisce ai
fini antincendio nulla-osta per esercizio attività.
Se impossibile osservare norme
prevenzione incendi, interessati inviano domanda in bollo di deroga a Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco, tramite Comando
Provinciale, contenente: generalità e domicilio richiedente, attività
principale e secondaria, disposizioni normative oggetto deroga, caratteristiche
attività e dei vincoli esistenti per cui impossibile rispettare norme, valutazione
rischi aggiuntivi dovuti a deroga e misure tecniche adottate per prevenire
rischi aggiuntivi. Allegare:
a)
documentazione tecnica
sottoscritta da tecnico abilitato, analoga a quella richiesta per certificato
di conformità del progetto con in più "valutazione rischio aggiuntivo
conseguente alla mancata osservanza delle prescrizioni"
b)
versamento importo istruttoria.
Comando esegue istruttoria entro
30 giorni, trasmettendo parere ad Ispettorato per concessione o meno deroga nei
successivi 60 giorni.
Interessati debbono
mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature relative a sicurezza
antincendio, attraverso:
1)
verifiche ed interventi di
manutenzione "secondo le cadenze temporali indicate dal Comando nel
certificato di prevenzione. Controlli da annotare in apposito
registro da mostrare ad Organo di controllo;
2)
adeguata informazione e
formazione del personale su: rischi di incendio connessi ad attività misure di
prevenzione adottate, prevenzioni da seguire per evitare incendio, procedure da
attuare in caso di incendio. Analoghi obblighi applicati anche in caso di
rilascio nulla osta;
3)
tenuta registro su cui
annotare verifiche, manutenzione, azione di informazione e formazione attuata.
Qualunque
variazione introdotta nella struttura od impianto, che ne pregiudichi
condizioni di sicurezza, rende necessaria richiesta di nuovo certificato.
Certificato validi 6 anni,
rinnovabili, per identica durata, su richiesta in
bollo inviata a Comando prima della scadenza, specificando generalità e
domicilio richiedente, nonché attività principale e secondaria ed allegando:
1)
copia certificato di
prevenzione in scadenza;
2)
dichiarazione interessato
attestante invariata situazione rischio incendi rispetto a data di rilascio
certificato e rispetto obblighi di manutenzione;
3)
perizia giurata attestante
efficienza dispositivi di prevenzione incendio;
4)
versamento importo per
istruttoria
Rinnovo
concesso da Comando, entro 15 giorni da richiesta, senza necessità di
sopralluogo.