PREVENZIONE INFORTUNI (D.Lgs. 81/08; D.M. 2/12/08, 31/6/11; L.R. 4/11;
D.G.R.M. 9/2/10, 23/12/10) (sanità05)
Soggetti interessati:
Datori di lavoro (cioè soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o soggetto che ha
responsabilità “dell’organizzazione dell’unità produttiva in quanto esercita
poteri decisionali e di spesa”; nella pubblica amministrazione è il dirigente
“preposto ad ufficio avente autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa”), lavoratori subordinati (cioè persona che svolge
attività lavorativa nell’ambito di organizzazione di datore di lavoro, pubblico
o privato, con o senza attribuzione anche al solo fine di apprendere un
mestiere o professione, compreso socio lavoratore di cooperativa o società, associato
in partecipazione), collaboratori familiari, soggetti beneficiari di tirocini
formativi e di orientamento, allievi di Istituti di istruzione ed universitari
o partecipanti a corsi di formazione con uso di laboratorio ed attrezzature,
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, lavoratori
autonomi, lavoratori in prova, lavoratori a tempo parziale “computati in base
al numero ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre (Nel settore a agricolo, operai impiegati a tempo
determinato, anche stagionali, computati per frazioni di unità lavorativa anno)
impiegati in qualunque settore di attività, pubblica e privata, ed esposti a
qualunque tipologia di rischio
Limitatamente a Forze Armate e di
Polizia, Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, servizio di
protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, Università ed
Istituti di alta formazione e quelli di educazione di ogni ordine e grado,
Uffici all’estero, mezzi di trasporto aereo e marittimo disposizioni in materia
di sicurezza del lavoro applicate, tenendo conto particolari esperienze
connesse al servizio prestato.
In caso di contratto di
somministrazione di lavoro, obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
di utilizzatore.
In caso di distacco del
lavoratore obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del
distaccatario, mentre distaccante deve informare lavoratore dei rischi connessi
a mansioni oggetto di distacco.
In caso di lavoratori a progetto
e collaboratori coordinati e continuativi se loro attività svolta non in forma
esclusiva a favore del committente, disposizioni applicate se prestazione si
svolge nel luogo di lavoro del committente
In caso di lavoratori che
effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio si applicano di
disposizioni in oggetto “con esclusione dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario compreso insegnamento privato supplementare, assistenza
domiciliare a bambini, anziani, ammalati, disabili”
In caso di lavoratori a domicilio
e lavoratori che rientrano nel contratto collettivo dei proprietari dei
fabbricati obbligo di informazione e formazione, nonché di fornire “dispositivi
di protezione individuali in relazione ad effettive mansioni assegnate”.
In caso di lavoratori che
prestano lavoro a distanza mediante collegamento informatico o telematico
debbono essere informati sui pericoli del video terminale e possibilità di
accesso al luogo di lavoro per verificarne conformità (se prestazione svolta
presso domicilio del lavoratore occorre il suo assenso).
In caso di componenti impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici operanti nel
settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti possono beneficiare di sorveglianza
sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, purché:
a)
utilizzare attrezzature di lavoro conformi a
disposizioni di cui D.Lgs. 81/08;
b)
munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente a dispostivi di cui a D.Lgs. 81/08;
c)
munirsi di tessera di riconoscimento corredata da
fotografia, contenente proprie generalità, quando effettuano attività in regime
di appalto o subappalto
In caso di cooperative sociali,
organizzazioni del volontariato della protezione civile (Organismo liberamente
costituito senza fini di lucro, compresi gruppi comunali di protezione civile,
che svolge, avvalendosi di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti, attività di prevenzione e soccorso in occasione di eventi),
compresi volontari della Croce rossa, Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, Corpo Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del servizio
civile, norme in materia di salute e sicurezza del lavoro applicate, tenendo
conto particolari esigenze delle attività svolte (v. necessità di intervento
immediato, “imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari
emergenziali nei quali volontario è chiamato ad operare”; attività di lavoro
con persone disabili), volontario equiparato al lavoratore solo per quanto
concerne le necessità di ricevere formazione, informazione ed addestramento,
sottoporlo a sorveglianza sanitaria assicurata da ASL, o componenti mediche
interne delle organizzazioni, fornirlo di attrezzature e dispositivi di
protezione individuale idonei ai compiti affidati. Volontario deve comunque
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti nella sede di organizzazione o luogo di intervento
Ministero del lavoro e salute,
“in considerazione delle specificità di attività
esercitate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e
limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali che non superano
50 giornate lavorative annue”, può emanare disposizioni per semplificare
gli adempimenti relativi ad informazione, formazione e sorveglianza sanitaria
(compresa nomina del rappresentante dei lavoratori per sicurezza”)
Iter procedurale:
Istituito presso Ministero del
Lavoro e Salute:
-
Comitato per indirizzo e valutazione delle politiche
attive e per coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di
salute e sicurezza del lavoro, con il compito di:
a)
stabilire linee comuni di politiche nazionali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b)
individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica
di miglioramento condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c)
definire programmazione annuale in ordine a settori
prioritari di intervento azione di vigilanza piani di attività, progetti
operativi a livello nazionale, tenendo conto indicazioni provenienti da Regioni
e CE;
d)
programmare coordinamento di vigilanza nazionale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e)
garantire scambio di informazioni tra soggetti
istituzionali al fine di promuovere uniformità applicazione di normativa
vigente;
f)
individuare, consultando parti sociali, INAIL, ISPESL,
priorità nella ricerca in tema di prevenzione rischi per salute e sicurezza
lavoratori. Comitato effettua verifiche annuale su efficacia azioni;
-
Commissione consultiva permanente per salute e
sicurezza sul lavoro con il compito di:
a)
esaminare problemi applicativi della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposta per lo sviluppo e
perfezionamento di legislazione vigente;
b)
esprimere pareri su piani annuali elaborati dal
Comitato;
c)
definire attività di promozione ed azione di
prevenzione;
d)
valicare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e)
redigere annualmente, sulla base di dati forniti dal
sistema informativo, relazione sullo stato di applicazione della normativa su
salute e sicurezza e suo possibile sviluppo da inviare a Commissioni
parlamentari competenti e Presidenti di Regione;
f)
elaborare procedure standard per valutazione rischi;
g)
definire criteri finalizzati a sistemi di
qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi;
h)
valorizzare accordi sindacali e codici di condotta
etici adottati su base volontaria che in considerazione delle specificità dei
settori produttivi di riferimento, orientano comportamento datori di lavoro
secondo principi di responsabilità sociale, lavoratori e tutti i soggetti
interessati;
i)
valutare problematiche connesse ad attuazione direttive
CE e convenzioni internazionali in materia di salute e sicurezza del lavoro;
j)
promuovere considerazione delle differenze di genere in
relazione a valutazione dei rischi e predisposizione di misure di prevenzione;
k)
indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale;
l)
elaborare criteri di qualificazione delle figure di
formatore per salute e sicurezza sul lavoro;
m)
elaborare procedure standard per redazione documento
valutazione dei rischi;
n)
elaborare indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavoro correlato
o)
promuovere cultura ed azioni di prevenzione con
finanziamento da parte INAIL, previo trasferimento risorse da Ministero Lavoro
e Salute di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul
lavoro da parte di PMI e progetti formativi dedicati a PMI;
-
Commissione per interpelli a cui è possibile inviare
“quesiti di ordine generale su applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza del lavoro
Istituiti presso ogni Regione,
Comitati regionali di coordinamento al fine di realizzare una programmazione
coordinata degli interventi, nonché uniformità degli stessi e necessario
raccordo con Comitato nazionale.
Istituito Sistema informativo
nazionale per prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro presso Ministero del
Lavoro e gestito da INAIL, al fine di “fornire dati utili per orientare,
programmare, pianificare e valutare efficacia attività di prevenzione di
infortuni e malattie professionali relativamente a tutti i lavoratori, nonché
indirizzare attività di vigilanza”. Flussi informativi di SINP riguardano:
quadro produttivo ed occupazionale; quadro dei rischi anche in un’ottica di
genere; quadro della salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici; quadro
interventi di prevenzione e degli interventi di vigilanza delle istituzioni
preposte; dati degli infortuni sotto soglia indennizzabile da INAIL. Dati resi
pubblici in particolare alle parti sociali.
ISPESL, INAIL, IPSEMA sono Enti
pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
al fine di:
a)
elaborare ed applicare rispettivi programmi triennali
di attività;
b)
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno
ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro,
verificare adeguatezza sistemi di prevenzione assicurativi, studiare e proporre
normative tecniche atte a ridurre fenomeno di infortuni e malattie
professionali;
c)
effettuare consulenza ad azienda per suggerire mezzi
più efficaci alla riduzione di livelli di rischio in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, individuazione elementi di innovazione tecnologica ai
fini della prevenzione. Consulenza non fornita da funzionari incaricati dei
controlli (Tali soggetti non possono esercitare attività di consulenza entro 3
anni da cessazione incarico). Nell’esercizio attività di consulenza non vi è
obbligo di denuncia ove rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
d)
progettare ed erogare percorsi formativi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
e)
formare responsabili ed addetti ai servizi di
prevenzione e protezione;
f)
promuovere e divulgare cultura della salute e sicurezza
del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari, previa stipula di
convenzioni con questi;
g)
partecipare con funzioni consultive a Comitato per
indirizzo e valutazione o fornire consulenza a Commissione permanente per
salute e sicurezza;
h)
elaborare, raccogliere, diffondere buone prassi;
i)
predisporre linee guida;
j)
contribuire al SINP.
INAIL svolge inoltre seguenti
compiti:
a)
raccoglie e registra a fini statistici dati relativi ad
infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello
di evento;
b)
concorre a realizzare studi e ricerche su infortuni e
malattie;
c)
partecipa alla elaborazione su normativa tecnica in
materia;
d)
eroga prestazioni del Fondo contro infortuni;
e)
eroga prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa
non ospedaliera;
f)
finanzia con fondi propri sulla base di accordi con
parti sociali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro rivolti a PMI e progetti volti a sperimentare soluzioni
innovative “ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese”, con
priorità per quelle imprese che adottano le buone prassi;
g)
finanzia con fondi pubblici “senza incremento di oneri
per imprese”, tutte le cure necessarie ad infortunati e tecnopatici.
ISPESL (Istituto superiore per
prevenzione e sicurezza sul lavoro) è organo tecnico scientifico del servizio
sanitario nazionale che:
a)
svolge e promuove programmi di studio su prevenzione
degli infortuni, malattie professionali, sicurezza sul lavoro, promozione e
tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro;
b)
intervenie in materia di competenze di Istituto su
richiesta di Stato e Regioni nell’ambito di controlli che chiedono competenze
specifiche (esecuzione controlli su luoghi di lavoro);
c)
svolge compiti di sorveglianza per conto di Autorità
nazionali in materia di requisiti di sicurezza e salute dei prodotti messi a
disposizione dei lavoratori;
d)
svolge attività di organismo notificato per compiti
relativi a sorveglianza del mercato;
e)
è titolare di verifiche su attrezzature di lavoro;
f)
fornisce consulenza di Ministero della Salute, altri
Ministeri, Regioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, compresa
elaborazione Piano nazionale e regionale prevenzione, monitoraggio e verifica
raggiungimento livelli essenziali di assistenza;
g)
supporta Servizio Sanitario Nazionale, fornendo
informazioni e consulenza per promozione di salute, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro;
h)
può svolgere azione di vigilanza su ASL;
i)
esegue divulgazione risultati derivanti da attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolto da ASL;
j)
partecipa ad elaborazione norme di carattere generale,
formula pareri circa congruità norme con requisiti di sicurezza, previsti da
legislazione nazionale vigente;
k)
assicura standardizzazione tecnico scientifica delle
procedure per valutazione e gestione rischi ed accertamento stato di salute dei
lavoratori;
l)
diffonde le buone prassi in materia di prevenzione
infortuni;
m)
coordina network nazionale in materia di salute e
sicurezza luoghi di lavoro;
n)
supporta attività di monitoraggio Ministero Salute su
applicazione livelli essenziali di assistenza relativa a sicurezza luoghi di
lavoro;
IPSEMA (Istituto di previdenza
per settore marittimo) svolge attività finalizzate a ridurre fenomeno
infortunistico e malattie professionali nel settore marittimo.
Regione, tramite ASL, Ministero
Interno, tramite Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ISPESL, Ministero della
Salute e Lavoro, Ministero Sviluppo Economico, INAIL, ISPEMA, Enti di patronato
svolgono anche mediante convenzione “attività di informazione, assistenza,
consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, in particolare nei confronti di imprese artigiane, imprese agricole,
piccole e medie imprese e rispettive associazioni datori di lavoro.
Regioni, con propri fondi,
finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche
ed organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche in
base a specifici protocolli di intesa tra parti sociali ed INAIL, nonché a
formazione di immigrati.
Vigilanza su applicazione legge
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di competenza di ASL e
Vigili del Fuoco, fermo restando ruolo attribuito a personale ispettivo di
Ministero Lavoro (Su controlli effettuati da tale personale informato
preventivamente ASL competente per territorio). Personale delle pubbliche
amministrazioni assegnato ad uffici di vigilanza non può prestare ad alcun
titolo attività di consulenze sul territorio nazionale.
Disciplina prevista da D.Lgs.
81/08 riguarda:
-
gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (v.
scheda “sanità19”)
-
sicurezza nei luoghi di lavoro (v. scheda “sanità22”)
-
uso di attrezzature di lavoro e dispositivi di
protezione individuale (scheda “sanità20”)
-
sicurezza in cantieri temporanei o mobili (v. scheda
“sanità21”)
-
segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Modello
in Allegato XXV a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09) con esclusione di segnaletica
impiegata per regolare traffico stradale, ferroviario, marittimo ed aereo.
Segnaletica può essere costituita da cartello, colore, segnale luminoso o
acustico, comunicazione verbale o segnale gestuale. Nell’ambito di tale
segnaletica vi può essere:
a)
segnale di divieto che vieta comportamento in grado di
causare pericolo;
b)
segnale di avvertimento che avverte su rischio o
pericolo;
c)
segnale di prescrizione che impone determinato
comportamento;
d)
segnale di salvataggio o soccorso che fornisce
indicazioni circa uscite di sicurezza o mezzi di soccorso;
e)
segnale di informazione.
Se a seguito
valutazione emergono rischi che non possono essere evitati, datore di lavoro fa
ricorso a segnaletica di sicurezza, seguendo prescrizioni riportate in Allegato
XXIV e XXXII a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09. Datore di lavoro per
regolare traffico all’interno di impresa adotta segnaletica prevista da codice
stradale, fatto salvo quanto previsto in Allegato XXVIII a D.Lgs. 81/08
pubblicato su G.U. 101/08. Datore di lavoro provvede a:
a)
informare rappresentante lavoratori per sicurezza e
lavoratori di misure adottate in materia di segnaletica di sicurezza impiegata
in azienda;
b)
fornire adeguata formazione a lavoratori circa
significato segnaletica di sicurezza, specie se questa riguarda uso di gesti o
parole e relativi comportamenti da seguire;
-
movimentazione manuale di carichi, con rischi per
lavoratori a livello dorso lombare (Operazione di trasporto o sostegno di
carico, comprendente azioni di sollevamento, deposizione, spinta, spostamento).
Datore di lavoro deve ricorrere a mezzi appropriati di tipo meccanico per
evitare movimentazione manuale dei carichi. Se ciò non è possibile deve:
a)
organizzare posti di lavoro in modo che movimentazione
avvenga in condizioni di sicurezza;
b)
valutare anche in fase di progettazione condizioni di
sicurezza del lavoro, tenendo conto prescrizioni riportate in Allegato XXXIII a
D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09;
c)
adottare misure adeguate per ridurre rischi di
patologie dorso lombari, tenendo conto fattori ambientali di rischio,
caratteristiche ambiente di lavoro, esigenze di attività;
d)
sottoporre lavoratori a costante sorveglianza
sanitaria;
e)
fornire a lavoratori informazioni adeguate circa peso e
caratteristiche del carico da movimentazione;
f)
fornire a lavoratori corretto addestramento e
formazione in merito a rischi lavorativi e modalità di corretta esecuzione
delle attività
-
uso di attrezzature munite di video terminali con
esclusione di: posti guida di veicoli e macchine; sistemi informatici a bordo
di mezzo di trasporto o destinati prioritariamente ad uso del pubblico;
macchine calcolatrici; registratori di cassa; macchine di videoscrittura senza
schermo separato. Datore di lavoro deve:
a)
valutare rischi per vista ed occhi, problemi di postura
ed affaticamento fisico e mentale, condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale;
b)
adottare misure adeguate per ovviare a tali rischi
predisponendo posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi riportati in
Allegato XXXIV a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09;
c)
concedere a lavoratore pause o cambiamento attività
secondo quanto stabilito in contratto nazionale od almeno pausa di 15 minuti o
per 120 minuti di applicazione videoterminale, salvo maggiore frequenza
stabilita da medico competente. Esclusa cumulabilità di pause ad inizio o fine
orario di lavoro. Pausa considerata parte integrante orario di lavoro;
d)
sottoporre lavoratore a costante sorveglianza
sanitaria, in particolare vista ed apparato scheletrico (almeno ogni 5 anni,
ridotti a 2 anni per lavoratori con oltre 50 anni). In caso di non idoneità
temporanea, medico competente fissa termine per successiva visita. Lavoratore
può chiedere visita di controllo;
e)
fornire a sue spese a lavoratore dispositivi speciali
di correzione visiva, quando esito delle visite ne evidenzi necessità;
f)
fornire a lavoratore idonee informazioni e formazione
circa modalità attività da svolgere e protezione della vista e degli occhi;
-
agenti fisici (v. scheda “sanità23”);
-
sostanze pericolose (v. scheda “sanità24”);
-
agenti biologici (v. scheda “sanità25”);
-
protezione da atmosfere esplosive (Miscela con aria di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri) compresi
lavoro in sotterranei, ma escluse: aree utilizzate direttamente per cure
mediche; uso di apparecchi a gas; produzione, manipolazione, stoccaggio,
trasporto di esplosivi o sostanze instabili; industrie estrattive; mezzo di
trasporto terrestre, aereo, marittimo, fluviale per cui applicati accordi
internazionali. Datore di lavoro deve:
a)
adottare sulla base di valutazione dei rischi, misure
tecniche ed organizzative idonee a prevenire e proteggere contro esplosioni,
mediante divieto di accensione di atmosfere esplosive, attenuare effetti
pregiudizievoli di esplosione su lavoratori. Misure riesaminate ogni volta che
intervengono cambiamenti significativi nel processo produttivo;
b)
provvedere a valutazione rischi specifici di
esplosioni, tenendo conto: probabilità e durata di presenza atmosfere
esplosive; probabilità che fonti di accensione presenti divengono attive;
caratteristiche di impianto, sostanze usate, processi e loro possibili
interazioni; entità di effetti prevedibili; luoghi in possibile collegamento,
tramite aperture, con quello dove si formano atmosfere esplosive;
c)
prendere idonee misure affinché ambienti di lavoro dove
possono svilupparsi atmosfere esplosive, strutturati in modo da consentire
lavoro in condizioni di sicurezza, compreso uso di mezzi tecnici adeguati;
d)
coordinare lavoratori di più imprese in cantiere
temporaneo e mobile essendo responsabile di loro salute e sicurezza contro
esplosioni;
e)
ripartire aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive a norme di Allegato XLIX a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09,
applicando in queste prescrizioni minime di cui ad Allegato L a D.Lgs. 81/08
pubblicato su G.U. 180/09 e segnalandola nei punti di accesso come indicati in
Allegato LI a D.Lgs. 81/08 pubblicato su G.U. 180/09, nonché munendole di
sistemi di allarme ottico/acustico, in grado di segnalare avvio e fermata di
impianto durante normale ciclo di lavoro ed emergenza;
f)
redigere documento sulla protezione contro esplosivi
contenente: rischi di esplosione individuati e valutati; misure prese per
prevenire rischi di esplosione; luoghi classificati luoghi pericolosi dove
applicate prescrizioni di cui ad Allegato L; luoghi ed attrezzature (compresi
dispositivi di allarme) impiegati e mantenuti in efficienza per sicurezza;
accorgimenti da adottare per impiegare attrezzature in sicurezza. Documenti
compilato prima di inizio lavori e rivisto ad ogni modifica rilevante del
processo. Documento parte integrante del documento di valutazione dei rischi;
g)
formare ed informare lavoratori in merito a: misure
adottate per prevenire rischi da esplosione; classificazione della zona;
modalità operative necessarie a minimizzare presenza ed efficacia sorgenti di
accensione; rischi connessi a sistemi di protezione di impianto; rischi
connessi a manipolazione e travaso di liquidi infiammabili e/o polvere
combustibile; significato di segnaletica di sicurezza e sistema di allarme
ottico e acustico; eventuali rischi connessi a presenza di sistemi di
prevenzione di atmosfere esplosive (v. asfissia); uso corretto di dispositivo
di protezione individuale;
h)
provvedere affinché installazioni elettriche ubicate in
zone a rischio sottoposte a verifiche.
Organi di vigilanza impartiscono
disposizioni ai fini applicazione di buone tecniche e prassi da parte di datore
di lavoro in sede di ispezione qualora riscontrata non corretta adozione.
Contro tali decisioni ammesso ricorso entro 30 giorni, con sospensione di
esecutività dei provvedimenti a Dirigente provinciale del lavoro competente che
decide nei 15 giorni successivi, trascorsi i quali ricorso si intende
respinto.
Contro provvedimenti di
sospensione attività ammesso ricorso entro 30 giorni a Direzione regionale del
lavoro e Presidente Giunta Regionale che decide nei successivi 15 giorni, pena
decadenza provvedimenti di sospensione.
Regione Marche, con D.G.R.M. 236
del 9/2/2010, approvato programma di attività formative per la “promozione
della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro (in particolare nei settori della metalmeccanica, edilizia, agricoltura rivolta a dipendenti e collaboratori agricoli e dipendenti di
agroindustria, scuola), nonché progetti trasversali di 2° livello per
datori di lavoro e responsabili lavoratori per sicurezza e lavoratori con
compiti tecnici di controllo (i cosiddetti preposti).
Province, Servizio Regionale
Agricoltura e Servizio Istruzione emanano bandi pubblici nel rispetto delle
risorse assegnate a cui possono partecipare Enti formativi accreditati o che
hanno presentato domanda di accreditamento. Al termine dei corsi ai
partecipanti che hanno frequentato almeno 75% ore corso previste (16 ore
elevate a 32 ore nel caso di corsi riservati a datori di lavoro, preposti,
responsabili lavoratori per sicurezza) rilasciato attestato di frequenza, in
cui riportato durata e contenuti del programma formativo attuato.
Province dovranno redigere
“rapporto semestrale” da inviare entro 15 Luglio o 15 Gennaio a Regione
Giunta Regione Marche, con
delibera n. 1858 del 23/12/2010, approvato Piano regionale della prevenzione
2010-2012, comprendente, tra l’altro, seguenti azioni:
-
incentivazione della attività di prevenzione e sicurezza nel comparto agricolo forestale
con obiettivo di ridurre infortuni mortali od invalidanti del 15% nel periodo
2020-2012, attraverso:
a)
alimentazione flussi relativi al registro nazionale macchine
agricole ed infortuni gravi e mortali in agricoltura;
b)
miglioramento percorsi di informazione e comunicazione
volti a far acquisire maggiore sensibilità e consapevolezza ad addetti a
commercializzazione ed uso di macchine ed attrezzature;
c)
miglioramento capacità e competenza del personale degli
SPSAL addetto al processo di monitoraggio e controllo di azienda agricola e
lavoratori autonomi;
d)
attività di monitoraggio e controllo di imprese
agricole effettuata con processi uniformi e strumentali predisposti a livello
nazionale (schede sopralluogo), ai fini di istituire anagrafe regionale delle
imprese agricole. Individuazione imprese eseguita secondo criteri nazionali.
Azione rivolta
ad operatori del settore agricolo e forestale (Lavoratori subordinati, piccoli
imprenditori, coltivatori diretti), operatori del servizio SPSAL, associazioni
di categoria, INAIL, Assessorato regionale agricoltura;
-
miglioramento efficacia dei controlli ufficiali degli alimenti,
al fine di aumentare livello di sicurezza delle produzioni delle industrie
alimentari marchigiane (Ridurre infezioni od intossicazioni chimico fisiche
determinate da alimenti), attraverso programmazione interventi di controllo
sulla base di graduazione del rischio redatta tenendo conto: tipologia di
attività; caratteristiche dello stabilimento; entità produttiva; igiene della
produzione; sistema di autocontrollo; dati storici (per ogni criterio previste
4 classi ognuna con punteggio specifico). Avviata altresì attività di
formazione ed informazione finalizzata “a razionalizzare ed uniformare
operazioni di attribuzione di punteggio oggettivo di rischio agli
stabilimenti”. Azione rivolta a servizi igiene degli alimenti ASL, Associazioni
produttori alimentari
-
“Più frutta, più benessere”, al fine di prevenire
obesità infantile, con obiettivo di contenimento sotto al 10% “attraverso
maggior consumo di frutta a scuola da realizzare mediante” intervento “Evvai
con la frutta” si propone di favorire consumo di frutta da parte alunni della
scuola primaria e secondaria dei 1° e 2° grado. Negli Istituti prescelti (26
classi di intervento) avviate azioni educative espletate da insegnanti,
consegna di frutta alle scuole, installazione di distributori automatici di
frutta o alimenti salutari, visite a fattorie didattiche, orti botanici, invito
a genitori a fornire ai ragazzi per almeno 1 giorno/settimana frutta a merenda.
Azione rivolta ad alunni, genitori, insegnanti delle classi partecipanti,
Assessorato Agricoltura Marche, Cittadinanzattiva, servizi igiene degli
alimenti e nutrizione ASL;
-
“Sorvegliamo e comunichiamo per cambiare; OKKIO alla
salute; HBSCI lo stato nutrizionale della popolazione”, allo scopo di
“prevenire obesità infantile con obiettivo di contenimento al di sotto di 10%
attraverso 6 interventi di comunicazione, preceduti da incontri di
sensibilizzazione e distribuzione di depliant, con cui si intende portare a
conoscenza di politici, operatori, popolazione dati emersi dalle indagini
condotte nella Regione Marche su ragazzi di 6-15 anni. Inoltre nell’anno
scolastico 2011/12 verrà riproposto “OKKIO alla salute” che consentirà di
monitorare nella Regione evolversi della condizione di eccesso di peso in età
scolare, evidenziando abitudini alimentari di giovani (a scuola ed in famiglia)
verrà anche attuato intervento formativo per operatori sanitari che partecipano
ad attività di sorveglianza sul comportamento a rischio nei giovani. Azione
rivolta a Istituzioni scolastiche, insegnanti, genitori dei ragazzi,
Cittadinanzattiva, medici e pediatri, Associazioni consumatori, servizi igiene
degli alimenti ASL, Osservatorio Epidemiologico Regionale, Associazione dei
ristoratori.
Regione Marche, con L.R. 4/11,
stabilisce criteri di premialità nelle procedure di aggiudicazione di lavori od
opere pubbliche di interesse generale intraprese da Regione, Enti, aziende ed
agenzie dipendenti da Regione, società partecipate da questi, Enti pubblici
territoriali ed Organismi di diritto pubblico a questi collegati, Associazioni,
Unioni, consorzi costituiti da soggetti di cui sopra (Escluse opere strumentali
di competenza statale) a favore di quei soggetti che prestano particolare
attenzione a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nelle gare di appalto comportanti
rischi particolari per lavoratori (v. rischi di seppellimento o sprofondamento,
sostanze chimiche o biologiche, lavori con radiazioni ionizzanti, lavori in
prossimità di linee elettriche, rischio di annegamento, lavori in pozzi, sterri
sotterranei, gallerie, lavori subacquei con respiratori o in cassoni ad area
compressa, esplosivi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti)
adottato in genere criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
autorizzando presentazione di varianti connesse con miglioramento condizioni di
tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare a:
-
eliminazione o riduzione interferenze tra le attività
di cantiere e contesto ambientale;
-
eliminazione o riduzione interferenze tra varie fasi
lavorative, anche in queste attuate da stesso operatore economico;
-
eliminazione o riduzione di rischi specifici, specie in fasi critiche
di lavoro;
-
definizione di organigramma del cantiere,
specificamente dedicato a gestione delle problematiche inerenti salute e sicurezza
nell’esecuzione dei lavori;
-
definizione di programma e modalità di controllo delle
attrezzature ed apprestamenti, sia prima di inizio che durante esecuzione dei
lavori;
-
ottimizzazione di gestione a livello quantitativo e
qualitativo dei subappalti con specifico riferimento alle problematiche della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Negli atti posti a base gara per
definizione contratto per affidamento dei lavori od opere pubbliche di importo
inferiore a 150.000 €, occorre prevedere:
-
soglia minima di ammissibilità di offerte relativamente
ad elementi di valutazione connessi con tutela della salute e sicurezza nel
lavoro (almeno 20% dei punteggi assegnati);
-
requisito relativo al costo complessivo sostenuto per
personale dipendente impiegato, tenendo conto della sua idoneità
tecnico-professionale;
-
requisiti relativo ad adeguata attrezzatura tecnica di
lavoro ed elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione o
forniti ai lavoratori
Entità aiuto:
Regione Marche stanziati
1.413.200 € per corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui 1.057.000 € provenienti da Ministero del lavoro, 234.000 €
provenienti da POR-FSE Asse 1 Ob. b) categ. 62, 121.600 € provenienti da PSR e
destinati per: 380.000 € a settore metalmeccanico; 76.000 € ad agroindustria;
152.000 € ad imprenditori agricoli; 106.400 € a dipendenti e collaboratori
agricoli; 144.400 € ad edilizia (in particolare lavoratori stranieri); 228.000
€ a favore di datore di lavoro, preposti e responsabili lavoratori per
sicurezza; 237.120 € a dirigenti scolastici, docenti e personale ATA; 89.280 €
a studenti di Istituti tecnici e professionali
Percentuale di finanziamento
pubblico pari a 80% delle spese formative sostenute (100% nel caso di scuola)
per un costo massimo fissato per allievo di 152 € (16 ore durata corso x 9,5
€/ora) nel caso di formazione a datori di lavoro, preposti e responsabili
lavoratori per sicurezza.
Fondi assegnati a Servizio
Regionale Agricoltura (150.000 €), Servizio Istruzione e Diritto allo Studio
(326.400 €), Province (934.800 €) per i necessari atti di impegno ed
erogazione.
Ministero Lavoro, con D.M.
2/12/2008, deciso che somme presenti nel capitolo di bilancio su assicurazione
obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali utilizzate
per:
-
30% a favore di realizzazione studi e ricerche su
discipline infortunistiche e di medicina sociale;
-
70% a favore di attività promozionali ed eventi in
materia di salute e sicurezza del lavoro ed in particolare a realizzazione di
campagne informative nei settori a più elevato rischio infortunistico
Ai sensi di art. 234 di D.P.R.
1124/1965 “Testo unico per assicurazione obbligatoria contro infortuni sul
lavoro e malattie professionali”, Ministero del Lavoro deciso con D.M.
13/1/2011 che retribuzione annua convenzionale per liquidazione rendita per
inabilità permanente nel settore agricoltura è fissata a partire da 1/7/2011 in 22.156,41 € (Nel caso di morte od
inabilità permanente intervenuta decorrente da 1/6/1993 fissata in 14.681,1 €).
Assegno per assistenza personale continuativa fissato a decorrere da 1/7/2011 in 483,37 €, mentre assegno una tantum da
corrispondere ad aventi diritto in caso di morte per infortunio o malattie
professionali fissato a decorrere da 1/7/2011 in 1.936,90
€
Assegni mensili a partire da 1/7/2011 in caso di
inabilità da 50% a 59% pari a 339,76 €; da 60% a 79% pari a 474,1 €; da 80% a
89% pari a 813,92 €; da 90% a 100% pari a 1.153,72 €; 100% con assistenza
1.637,11€
Sanzioni:
Organi di vigilanza possono
adottare provvedimenti di sospensione di quella attività imprenditoriale
interessata da violazioni se riscontrato impiego del personale non risultante
da documentazione obbligatoria in misura superiore a 20% del totale lavoratori,
nonché in caso di gravi e reiterate, cioè più violazioni commesse nel periodo
di 5 anni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (v. mancata
elaborazione documento di valutazione dei rischi o del piano di emergenza ed
evacuazione o formazione ed addestramento del personale o costituzione del
servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile o elaborazione
del piano operativo di sicurezza o fornitura del dispositivo di protezione
individuale contro cadute dall’alto, o di protezione verso il vuoto, o
applicazione di armatura di sostegno contro rischio di seppellimento, o
notifica ad organo di vigilanza prima di inizio lavori che possono comportare
esposizione a rischio di amianto). Adozione sospensione impone “interdizione
alla stipula di contratti di lavoro, servizi, forniture con Amministrazioni
pubbliche ed alla partecipazione a gare pubbliche per periodi pari a quello di
sospensione se lavoratori irregolari oltre 50% e comunque non oltre 2 anni. Nel
caso di reiterazione decorrenza interdizione decorre dal precedente periodo di
interdizione. Nel caso di non intervenuta revoca provvedimento di sospensione
entro 4 mesi dalla sua emissione, interdizione è pari a 2 anni, salvo
successivi provvedimenti della sua durata. Provvedimento di sospensione
revocata da parte Organo di vigilanza che lo ha adottato in caso di:
a) regolarizzazione lavoratori non risultanti da
documentazione obbligatoria;
b) accertamento ripristino di regolari condizioni di lavoro
in caso di reiterate violazioni in materia di superamento tempi di lavoro,
riposo giornaliero e settimanale o di tutela di salute e sicurezza sul lavoro;
c) pagamento somma aggiuntiva oltre a “sanzioni penali,
civili, amministrative vigenti” pari a 1.500 € in caso di sospensione per
lavoro irregolare e 2.500 € in caso di sospensione per gravi e reiterate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Somma da versare al
Fondo per occupazione per contrastare lavoro sommerso ed irregolare, nonché
attività di prevenzione nei luoghi di lavoro
Datore di lavoro che non
ottempera a provvedimento di sospensione: arresto fino a 6 mesi in caso di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e salute e
sicurezza sul lavoro (arresto da 3 a 6 mesi o multa da 2.500 a 6.400 € in caso
di disposizione per lavoro irregolare).
Provvedimento di
sospensione per lavoro irregolare non applicato in caso di unico lavoratore di
impresa ed applicato a decorrere da ore 12 giorno lavorativo successivo “salvo
che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o grave rischio per
salute e sicurezza di lavoratori o terzi”
Datore di lavoro che non fa
ricorso a segnaletica di sicurezza: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 €
Datore di lavoro che non
informa lavoratori circa segnaletica di sicurezza: arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 750 a 4.000 €
Datore di lavoro che non
adotta idonee misure organizzative per movimentazione manuale dei carichi:
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
Datore di lavoro che non
fornisce a lavoratori informazioni su carico da movimentare manualmente:
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 €
Datore di lavoro che non
adotta misure adeguate per prevenire rischi da videoterminale o non consente a
lavoratore pause di almeno 15 minuti ogni 120 o non sottopone lavoratori a
sorveglianza sanitaria periodica: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 €
Datore di lavoro che non
fornisce informazioni a lavoratori addetti a videoterminali o non fornisce a
proprie spese dispositivi speciali di correzione visiva se necessario: arresto
da 2 a 4 mesi o multa da 750 a 4.000 €
Violazione di più
prescrizioni al riguardo considerata unica violazione: arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2.500 a 6.400 €
Datore di lavoro che non
procede a valutazione rischi da esplosione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
2.500 a 6.400 €
Datore di lavoro e
dirigente che non previene rischi da atmosfere esplosive, o non prende
provvedimenti necessari a prevenirli, o non coordina misure di prevenzione di
tutte le imprese impiegate in cantieri mobili, o non individua aree dove
possono formarsi atmosfere esplosive, o non vi adotta prescrizioni minime, o
non redige documento su protezione contro esplosioni, o non informa lavoratori
circa rischio da atmosfere esplosive, o non procede a verifiche di
installazione elettriche in aree a rischio: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da
2.500 a 6.400 €
Sanzioni inerenti materia
di sicurezza e salute dei lavoratori applicate anche a “colui che, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto poteri giuridici
riferiti a ciascun datore di lavoro o preposto”. In caso di omicidio colposo e
lesione grave o gravissima commessa in violazione delle norme sulla salute e
sicurezza sul lavoro, oltre a sanzioni del codice penale: ammenda pari a 1000 quote + interdizione da
esercizio attività da 3 mesi ad 1 anno
Nelle violazioni delle
norme sulla salute e sicurezza del lavoro per cui prevista pena alternativa di
arresto e/o ammenda si applicano disposizioni in materia di prescrizione ed
estinzione del reato di cui a D.Lgs. 758/1984 e trasgressore può beneficiare di
sanzione minima se regolarizza propria posizione non oltre termine fissato in
verbale di contestazione.
Nel caso di sanzione che
prevede arresto, giudice può, su richiesta di imputato, sostituire arresto con
pagamento di ammenda determinata (comunque di almeno 2.000 €), purché
“eliminate tutte le fonti di rischio e conseguenze dannose del reato”, salvo
caso che violazione non abbia determinato infortunio al lavoratore per periodo
superiore a 40 giorni. Se dopo 3 anni da commutazione pena di arresto in
ammenda, trasgressore non ha commesso altri reati relativi a materia di salute
e sicurezza sul lavoro, il reato iniziale si estingue.
Entità di ammenda in
materia di sicurezza sul lavoro rivalutata ogni 5 anni in base ad indice ISTAT
dei prezzi al consumo