MISURE A TUTELA SALUTE (Legge 123/07, 244/07)  (sanita03)

Soggetti interessati:

Governo, Regioni, imprese, lavoratori autonomi o subordinati

Iter procedurale:

La Legge 123/07 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” prevede:

a)          delega al Governo di riordinare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tenendo conto:

-               normative comunitarie e convenzioni internazionali vigenti in materia;

-               applicazione normativa a tutti i settori di attività e tipologie di rischio, in relazione delle “peculiarità e della pericolosità degli stessi, specificità dei settori ed ambiti lavorativi”;

-               applicazione della normativa a tutti i lavorativi autonomi e subordinati, nonché ai soggetti a questi equiparati, prevedendo: misure particolari di tutela per determinate categoria di lavorativi e specifiche tipologie di lavori o settori di attività; adeguate misure di tutela per lavoratori autonomi in relazione ai rischi della propria attività;

-               semplificazione adempimenti formali nel rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo a piccole, medie e micro-imprese (v. Unificazione documentale);

-               riordino normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere previsionali, dispositivi di protezione individuale, anche al fine di razionalizzazione il sistema pubblico di controllo;

-               riformulazione delle sanzioni amministrative e penali per violazione delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, “tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato”, attraverso:

1)          modulazione sanzioni in funzione del rischio ed utilizzo di strumenti che favoriscono eliminazione del pericolo da parte dei soggetti sanzionati;

2)          determinazione delle sanzioni penali (Arresto) solo in caso in cui “le infrazioni ledono interessi generali dell’ordinamento”, favorendo applicazione di ammenda fino a 20.000 EUR per infrazioni formali, arresto fino a 3 anni per infrazioni di grave entità, arresto fino a 3 anni o ammenda fino a 100.000 EUR negli altri casi;

3)          sanzione amministrativa fino a 100.000 EUR per infrazioni non punite con sanzione penale;

4)          graduazione delle misure di interdizione in funzione della gravità delle disposizioni violate;

5)          “riconoscimento ad Organizzazioni sindacali ed Associazioni dei familiari della possibilità di esercitare diritti attribuiti alle persone offese con riferimento ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni su lavoro o igiene del lavoro o che abbiano determinato malattia professionale”;

6)          previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, campagne di informazione, attività dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;

7)          revisione dei requisiti, attribuzioni e funzioni dei soggetti operanti nel sistema di prevenzione aziendale, compreso medico competente, rappresentante dei lavoratori per sicurezza territoriale e del sito produttivo, anche tramite percorsi formativi;

8)          rivisitazione e potenziamento delle funzioni di organismi paritetici, anche a supporto delle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

9)          realizzazione coordinamento nazionale delle attività politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato ad emanazione di indirizzi generali e promozione di scambio di informazioni su disposizioni nazionali e comunitarie, nonché ridefinizione composizione e compiti della Commissione consultiva per la prevenzione di infortuni ed igiene sul lavoro e dei relativi Comitati regionali di coordinamento;

10)     valorizzazione di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché dei codici volontari di condotta ed etici e buone prassi che orientano comportamento dei datori di lavoro “anche secondo principi di responsabilità sociale dei lavoratori”, per un miglioramento dei livelli di tutela;

11)     previsione sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi fondato su specifica esperienza, competenza, conoscenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite tramite percorsi formativi;

12)     definizione assetto istituzionale fondato su circolazione delle informazioni, linee guida, buone pratiche utili a favorire promozione e tutela salute e sicurezza sul lavoro, anche tramite sistema informativo nazionale per prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

13)     previsione partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministero, Regioni, INAIL, ISPESL (Istituto Superiore per Prevenzione e Sicurezza del Lavoro), CNEL, Associazioni ed Istituti di settore a carattere scientifico;

14)     promozione della cultura ed azioni di prevenzione attraverso:

a)          realizzazione di sistema di governo per definizione di progetti formativi a favore di piccola, media e micro impresa da indirizzare a tutti i soggetti interessati al sistema di prevenzione aziendale;

b)          investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di piccole, medie e micro imprese, i cui oneri sostenuti da INAIL nell’ambito delle risorse istituzionali;

c)          promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del lavoro nell’ambito di attività scolastica ed Universitaria e nei percorsi di formazione;

15)     razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza, al fine di rendere più efficaci interventi di programmazione e promozione della salute e vigilanza per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze di interventi, anche tramite riordino di Enti statali avente compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia;

16)     esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico del lavoratore subordinato o soggetto equiparato “in relazione all’adozione di misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori”

17)     revisione normativa sugli appalti prevedendo misure dirette a:

a)          migliorare responsabilità sociale tra appaltante ed appaltatore, coordinamento interventi di prevenzione dei rischi, anche meccanismi che consentono di valutare idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando rispetto norme sulla sicurezza dei lavoratori “quale elemento vincolante per partecipazione a gara per appalti e subappalti pubblici e per accesso ad agevolazioni e contributi a carico della finanza pubblica”;

b)          modificare “sistema di assegnazione di appalti pubblici al massimo ribasso”, al fine di garantire che assegnazione non determini diminuzione del livello tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

c)          modificare disciplina del codice dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture pubbliche, prevedendo che costi per la sicurezza specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto ad entità e caratteristiche dei lavori;

18)     rivisitazione delle modalità di attuazione di sorveglianza sanitaria adeguandola a differenti modalità organizzative del lavoro, o particolari lavori, nonché ai criteri guida scientifici più avanzati, “anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia”;

19)     introduzione dello strumento dell’interpello relativamente ai quesiti di ordine generale su applicazione normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando soggetto titolare competente a fornire risposta.

Decreti attuativi non possono prevedere abbassamento dei livelli di protezione, sicurezza e tutela e riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e loro rappresentanza. Decreti adottati acquisito parere della Conferenza Stato – Regioni e sentite le Organizzazioni sindacali e quelle dei lavoratori e datori di lavoro, nonché delle competenti Commissioni di Camera e Senato (Parere da emanare entro 40 giorni). Entro 12 mesi da entrata in vigore dei decreti, Governo può emanare disposizione integrative e correttive;

-               pubblico ministero deve informare INAIL, ai fini di eventuale costituzione di parte civile ed azione di regresso, “in caso esercizio di azione penale per delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose, se il fatto è commesso in violazione delle norme per prevenzione infortuni sul lavoro o igiene sul lavoro”;

-               specifico Decreto Presidente Consiglio Ministri individua:

1)          settori prioritari di interventi dell’attività di vigilanza, piani di attività e progetti operativi da attuare a livello territoriale;

2)          esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazione ed Enti pubblici;

3)          coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sil lavoro esercitato da Presidente Provincia od Assessore delegato nei confronti di Amministrazioni ed Enti pubblici territoriali rientranti nell’ambito di competenza;

-               Ministero Salute, Ministero Lavoro, Regioni, INAIL, IPSEMA, ISPESL predispongono attività necessarie per creare banche dati unificate relative a singoli settori, o comparti produttivi e per coordinare attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori. Dati contenuti nelle banche dati sono resi pubblici;

-               Istituti previdenziali accertano d’ufficio le violazioni amministrative in materia previdenziale, applicando procedure di diffida;

-               Ministero del Lavoro e della Pubblica Istruzione avviano a partire da anno scolastico 2007/08 “progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”;

-               personale ispettivo del Ministero del Lavoro può adottare provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriale se riscontrato impiego di personale non risultante da scritture od altra documentazione obbligatoria in misura superiore a 20% sul totale dei lavoratori regolarmente occupati, o in caso di reiterate violazioni alla disciplina sui tempi di lavoro, riposo giornaliero o settimanale, o in caso di reiterate e gravi violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Adozione provvedimento di sospensione comunicato a competenti Amministrazioni affinché queste interdicono tali imprese dalla contrattazione con le Amministrazioni pubbliche e della partecipazione a gare pubbliche per tutta la durata del periodo di sospensione, nonché per ulteriore periodo pari al doppio del periodo di sospensione (comunque non oltre 2 anni). Revoca del provvedimento di sospensione emanato si ha se:

1)          regolarizzati lavoratori non risultanti dalle scritture;

2)          accertato ripristino delle regolari condizioni di lavoro, sia in caso di superamento tempi di lavoro o di riposo, sia in caso di violazione alla disciplina della tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

3)          pagata sanzione amministrativa aggiuntiva pari a 1/5 delle sanzioni complessivamente comminate. Proventi delle sanzioni incrementano Fondo per occupazione destinati a contrastare lavoro sommerso ed irregolare.

Personale della ASL può svolgere azione ispettiva in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

-               in materia di appalto e subappalto, personale (compresi lavoratori autonomi) occupato da imprese appaltatrici o subappaltatrici munito di apposite tessere di riconoscimento (sempre da esibire) contenenti fotografie e generalità del lavoratore e indicazione datore di lavoro. Datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere obbligo mediante annotazione su apposito registro vidimato da Direzione provinciale del lavoro degli estremi di tutto il personale giornalmente impegnato nei lavori indipendentemente dal tipo di lavoro instaurato, compreso quello autonomo;

-               organismi paritetici costituiti tra Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro possono effettuare sopralluoghi nei comparti produttivi e territori di competenza per accertare applicazione norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi informata Autorità di coordinamento delle attività di vigilanza, a cui può essere chiesto di eseguire ispezioni mirate;

-               Enti emanatori di gare di appalto debbono nella valutazione delle offerte pervenute, tenere conto che “valore economico sia adeguato rispetto al costo del lavoro e costo della sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo ad entità e caratteristiche dei lavori pubblici, servizi o fornitura”. Ministero del Lavoro emana periodicamente tabella del costo del lavoro, sulla base della concertazione con sindacati, per “diversi settori merceologici ed aree territoriali”. In mancanza tabelle ministeriali applicare costo del lavoro fissato nel contratto collettivo nazionale del settore merceologico più vicino a quello in questione. Costo della sicurezza non può comunque essere a “ribasso di asta”.

Entità aiuto:

Per sostegno attività di promozione della cultura e di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro previsto nel 2008 stanziati 50.000.000 EUR, mentre dotazione del Fondo di sostegno per famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro incrementato di 2.500.000 EUR per anno 2008 e 2009 e di 10.000.000 EUR a decorrere dal 2010                           

Per potenziare attività ispettiva, costituzione di appositi nuclei di pronto intervento ed incremento delle dotazioni strumentali stanziati nel 2007 9.500.000 EUR.

Per biennio 2007 e 2008 è concesso a titolo sperimentale ai datori di lavoro un credito di imposta pari a 50% delle spese sostenute per partecipazione dei lavoratori a programmi formativi certificati in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, comunque nell’ambito del regime “de minimis”, stanziati 20.000.000 EUR per anno 2008 e 2009.

Datori di lavoro che hanno presentato domanda di regolarizzazione vedranno sospese ispezioni per 1 anno da domanda, salvo quelle concernenti tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, o quelle derivate da accertamenti circa “fondatezza di eventuali elementi nuovi emersi a seguito regolarizzazione”

Sanzioni:

Ditta appaltatrice o subappaltatrice che non ottempera ad obbligo di munire di tessere riconoscimento proprio personale: multa da 100 a 500 EUR/lavoratore

Lavoratore ditta appaltatrice che non espone tessera di riconoscimento: multa da 50 a 300 EUR