MISURE A TUTELA SALUTE (Legge
123/07, 244/07) (sanita03)
Soggetti interessati:
Governo, Regioni, imprese, lavoratori autonomi o subordinati
Iter procedurale:
La Legge 123/07 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro” prevede:
a)
delega al Governo di riordinare la normativa vigente in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tenendo
conto:
-
normative comunitarie e convenzioni internazionali
vigenti in materia;
-
applicazione normativa a tutti i settori di attività e
tipologie di rischio, in relazione delle “peculiarità e della pericolosità
degli stessi, specificità dei settori ed ambiti lavorativi”;
-
applicazione della normativa a tutti i lavorativi
autonomi e subordinati, nonché ai soggetti a questi equiparati, prevedendo:
misure particolari di tutela per determinate categoria di lavorativi e
specifiche tipologie di lavori o settori di attività; adeguate misure di tutela
per lavoratori autonomi in relazione ai rischi della propria attività;
-
semplificazione adempimenti formali nel rispetto dei
livelli di tutela, con particolare riguardo a piccole, medie e micro-imprese
(v. Unificazione documentale);
-
riordino normativa in materia di macchine, impianti,
attrezzature di lavoro, opere previsionali, dispositivi di protezione
individuale, anche al fine di razionalizzazione il sistema pubblico di
controllo;
-
riformulazione delle sanzioni amministrative e penali
per violazione delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza
del lavoro, “tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da
ciascun soggetto obbligato”, attraverso:
1)
modulazione sanzioni in funzione del rischio ed utilizzo
di strumenti che favoriscono eliminazione del pericolo da parte dei soggetti
sanzionati;
2)
determinazione delle sanzioni penali (Arresto) solo in
caso in cui “le infrazioni ledono interessi generali dell’ordinamento”,
favorendo applicazione di ammenda fino a 20.000 EUR per infrazioni formali,
arresto fino a 3 anni per infrazioni di grave entità, arresto fino a 3 anni o
ammenda fino a 100.000 EUR negli altri casi;
3)
sanzione amministrativa fino a 100.000 EUR per
infrazioni non punite con sanzione penale;
4)
graduazione delle misure di interdizione in funzione
della gravità delle disposizioni violate;
5)
“riconoscimento ad Organizzazioni sindacali ed
Associazioni dei familiari della possibilità di esercitare diritti attribuiti
alle persone offese con riferimento ai reati commessi in violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni su lavoro o igiene del lavoro o che abbiano
determinato malattia professionale”;
6)
previsione della destinazione degli introiti delle
sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, campagne di
informazione, attività dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali;
7)
revisione dei requisiti, attribuzioni e funzioni dei
soggetti operanti nel sistema di prevenzione aziendale, compreso medico
competente, rappresentante dei lavoratori per sicurezza territoriale e del sito
produttivo, anche tramite percorsi formativi;
8)
rivisitazione e potenziamento delle funzioni di
organismi paritetici, anche a supporto delle imprese nella individuazione di
soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
9)
realizzazione coordinamento nazionale delle attività
politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato ad
emanazione di indirizzi generali e promozione di scambio di informazioni su
disposizioni nazionali e comunitarie, nonché ridefinizione composizione e
compiti della Commissione consultiva per la prevenzione di infortuni ed igiene
sul lavoro e dei relativi Comitati regionali di coordinamento;
10)
valorizzazione di accordi aziendali, territoriali e
nazionali, nonché dei codici volontari di condotta ed etici e buone prassi che
orientano comportamento dei datori di lavoro “anche secondo principi di
responsabilità sociale dei lavoratori”, per un miglioramento dei livelli di
tutela;
11)
previsione sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi fondato su specifica esperienza, competenza, conoscenza in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite tramite
percorsi formativi;
12)
definizione assetto istituzionale fondato su
circolazione delle informazioni, linee guida, buone pratiche utili a favorire
promozione e tutela salute e sicurezza sul lavoro, anche tramite sistema
informativo nazionale per prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi
competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di
interventi;
13)
previsione partecipazione delle parti sociali al sistema
informativo, costituito da Ministero, Regioni, INAIL, ISPESL (Istituto
Superiore per Prevenzione e Sicurezza del Lavoro), CNEL, Associazioni ed
Istituti di settore a carattere scientifico;
14)
promozione della cultura ed azioni di prevenzione
attraverso:
a)
realizzazione di sistema di governo per definizione di
progetti formativi a favore di piccola, media e micro impresa da indirizzare a
tutti i soggetti interessati al sistema di prevenzione aziendale;
b)
investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
da parte di piccole, medie e micro imprese, i cui oneri sostenuti da INAIL
nell’ambito delle risorse istituzionali;
c)
promozione e divulgazione della cultura della salute e
sicurezza del lavoro nell’ambito di attività scolastica ed Universitaria e nei
percorsi di formazione;
15)
razionalizzazione e coordinamento delle strutture
centrali e territoriali di vigilanza, al fine di rendere più efficaci
interventi di programmazione e promozione della salute e vigilanza per evitare
sovrapposizioni, duplicazioni e carenze di interventi, anche tramite riordino
di Enti statali avente compiti di prevenzione, formazione e controllo in
materia;
16)
esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico del
lavoratore subordinato o soggetto equiparato “in relazione all’adozione di
misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori”
17)
revisione normativa sugli appalti prevedendo misure
dirette a:
a)
migliorare responsabilità sociale tra appaltante ed
appaltatore, coordinamento interventi di prevenzione dei rischi, anche
meccanismi che consentono di valutare idoneità tecnico-professionale delle
imprese pubbliche e private, considerando rispetto norme sulla sicurezza dei
lavoratori “quale elemento vincolante per partecipazione a gara per appalti e
subappalti pubblici e per accesso ad agevolazioni e contributi a carico della
finanza pubblica”;
b)
modificare “sistema di assegnazione di appalti pubblici
al massimo ribasso”, al fine di garantire che assegnazione non determini
diminuzione del livello tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
c)
modificare disciplina del codice dei contratti relativi
a lavori, servizi, forniture pubbliche, prevedendo che costi per la sicurezza
specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto ad entità
e caratteristiche dei lavori;
18)
rivisitazione delle modalità di attuazione di
sorveglianza sanitaria adeguandola a differenti modalità organizzative del
lavoro, o particolari lavori, nonché ai criteri guida scientifici più avanzati,
“anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia”;
19)
introduzione dello strumento dell’interpello
relativamente ai quesiti di ordine generale su applicazione normativa su salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando soggetto titolare competente a
fornire risposta.
Decreti attuativi non possono prevedere
abbassamento dei livelli di protezione, sicurezza e tutela e riduzione dei
diritti e delle prerogative dei lavoratori e loro rappresentanza. Decreti
adottati acquisito parere della Conferenza Stato – Regioni e sentite le
Organizzazioni sindacali e quelle dei lavoratori e datori di lavoro, nonché
delle competenti Commissioni di Camera e Senato (Parere da emanare entro 40
giorni). Entro 12 mesi da entrata in vigore dei decreti, Governo può emanare disposizione
integrative e correttive;
-
pubblico ministero deve informare INAIL, ai fini di
eventuale costituzione di parte civile ed azione di regresso, “in caso
esercizio di azione penale per delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose,
se il fatto è commesso in violazione delle norme per prevenzione infortuni sul
lavoro o igiene sul lavoro”;
-
specifico Decreto Presidente Consiglio Ministri
individua:
1)
settori prioritari di interventi dell’attività di
vigilanza, piani di attività e progetti operativi da attuare a livello
territoriale;
2)
esercizio dei poteri sostitutivi in caso di
inadempimento da parte di amministrazione ed Enti pubblici;
3)
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza
in materia di salute e sicurezza sil lavoro esercitato da Presidente Provincia
od Assessore delegato nei confronti di Amministrazioni ed Enti pubblici
territoriali rientranti nell’ambito di competenza;
-
Ministero Salute, Ministero Lavoro, Regioni, INAIL,
IPSEMA, ISPESL predispongono attività necessarie per creare banche dati
unificate relative a singoli settori, o comparti produttivi e per coordinare
attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei
lavoratori. Dati contenuti nelle banche dati sono resi pubblici;
-
Istituti previdenziali accertano d’ufficio le violazioni
amministrative in materia previdenziale, applicando procedure di diffida;
-
Ministero del Lavoro e della Pubblica Istruzione avviano
a partire da anno scolastico 2007/08 “progetti sperimentali in ambito scolastico
e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire conoscenza delle
tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”;
-
personale ispettivo del Ministero del Lavoro può
adottare provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriale se
riscontrato impiego di personale non risultante da scritture od altra
documentazione obbligatoria in misura superiore a 20% sul totale dei lavoratori
regolarmente occupati, o in caso di reiterate violazioni alla disciplina sui
tempi di lavoro, riposo giornaliero o settimanale, o in caso di reiterate e
gravi violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Adozione provvedimento di sospensione comunicato a competenti Amministrazioni
affinché queste interdicono tali imprese dalla contrattazione con le
Amministrazioni pubbliche e della partecipazione a gare pubbliche per tutta la
durata del periodo di sospensione, nonché per ulteriore periodo pari al doppio
del periodo di sospensione (comunque non oltre 2 anni). Revoca del provvedimento
di sospensione emanato si ha se:
1)
regolarizzati lavoratori non risultanti dalle scritture;
2)
accertato ripristino delle regolari condizioni di
lavoro, sia in caso di superamento tempi di lavoro o di riposo, sia in caso di
violazione alla disciplina della tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3)
pagata sanzione amministrativa aggiuntiva pari a 1/5
delle sanzioni complessivamente comminate. Proventi delle sanzioni incrementano
Fondo per occupazione destinati a contrastare lavoro sommerso ed irregolare.
Personale della ASL può svolgere azione ispettiva
in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
-
in materia di appalto e subappalto, personale (compresi
lavoratori autonomi) occupato da imprese appaltatrici o subappaltatrici munito
di apposite tessere di riconoscimento (sempre da esibire) contenenti fotografie
e generalità del lavoratore e indicazione datore di lavoro. Datori di lavoro
con meno di 10 dipendenti possono assolvere obbligo mediante annotazione su
apposito registro vidimato da Direzione provinciale del lavoro degli estremi di
tutto il personale giornalmente impegnato nei lavori indipendentemente dal tipo
di lavoro instaurato, compreso quello autonomo;
-
organismi paritetici costituiti tra Organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro possono effettuare sopralluoghi nei comparti
produttivi e territori di competenza per accertare applicazione norme in
materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Degli esiti
dei sopralluoghi informata Autorità di coordinamento delle attività di
vigilanza, a cui può essere chiesto di eseguire ispezioni mirate;
-
Enti emanatori di gare di appalto debbono nella
valutazione delle offerte pervenute, tenere conto che “valore economico sia
adeguato rispetto al costo del lavoro e costo della sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo ad entità e caratteristiche
dei lavori pubblici, servizi o fornitura”. Ministero del Lavoro emana
periodicamente tabella del costo del lavoro, sulla base della concertazione con
sindacati, per “diversi settori merceologici ed aree territoriali”. In mancanza
tabelle ministeriali applicare costo del lavoro fissato nel contratto
collettivo nazionale del settore merceologico più vicino a quello in questione.
Costo della sicurezza non può comunque essere a “ribasso di asta”.
Entità aiuto:
Per sostegno attività di promozione della cultura
e di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro previsto nel 2008
stanziati 50.000.000 EUR, mentre dotazione del Fondo di sostegno per famiglie
delle vittime di gravi infortuni sul lavoro incrementato di 2.500.000 EUR per
anno 2008 e 2009 e di 10.000.000 EUR a decorrere dal 2010
Per potenziare attività ispettiva, costituzione
di appositi nuclei di pronto intervento ed incremento delle dotazioni
strumentali stanziati nel 2007 9.500.000 EUR.
Per biennio 2007 e 2008 è concesso a titolo
sperimentale ai datori di lavoro un credito di imposta pari a 50% delle spese
sostenute per partecipazione dei lavoratori a programmi formativi certificati
in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, comunque nell’ambito del regime
“de minimis”, stanziati 20.000.000 EUR per anno 2008 e 2009.
Datori di lavoro che hanno presentato domanda di
regolarizzazione vedranno sospese ispezioni per 1 anno da domanda, salvo quelle
concernenti tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, o quelle derivate
da accertamenti circa “fondatezza di eventuali elementi nuovi emersi a seguito
regolarizzazione”
Sanzioni:
Ditta appaltatrice o subappaltatrice che non
ottempera ad obbligo di munire di tessere riconoscimento proprio personale:
multa da 100 a 500 EUR/lavoratore
Lavoratore ditta appaltatrice che non espone
tessera di riconoscimento: multa da 50 a 300 EUR