SALUTE LAVORATRICI MADRI (Legge 1204/71;
D.Leg. 645/96) (sanita02)
Soggetti interessati:
Lavoratrici gestanti, puerpere, donne in
periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo parto "che hanno informato il
datore di lavoro del proprio stato"
Iter procedurale:
Ministero del Lavoro individua "agenti
chimici, fisici o biologici, nonché processi industriali ritenuti pericolosi
per la sicurezza o la salute delle lavoratrici, riguardanti anche i movimenti,
le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici". Elenco
pubblicato su G.U. 299/96
Datore di lavoro ai sensi della Legge 626/94:
1) valuta rischi per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici, "in particolare rischi di esposizione ad agenti fisici,
chimici o biologici, individuando le misure di prevenzione e protezione da
adottare";
2) informa lavoratrici e rappresentanti per
la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle relative misure di
protezione e prevenzione adottate;
3) provvede a modificare temporaneamente le
mansioni, se da valutazione emerge rischi per la
salute e sicurezza delle lavoratrici. Se "ciò non fosse possibile
per motivi organizzativi o
produttivi", datore di lavoro informa Ispettorato provinciale del
lavoro.
Lavoratrici hanno diritto a permessi
retribuiti per effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite
mediche specialistiche, previa richiesta scritta a datore di lavoro e
successivo invio di "documentazione giustificativa attestante la data e
l'orario di effettuazione degli esami"