SALUTE LAVORATRICI MADRI (Legge 1204/71; D.Leg. 645/96)  (sanita02)

Soggetti interessati:

Lavoratrici gestanti, puerpere, donne in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo parto "che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato"

Iter procedurale:

Ministero del Lavoro individua "agenti chimici, fisici o biologici, nonché processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici, riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici". Elenco pubblicato su G.U. 299/96

Datore di lavoro ai sensi della Legge 626/94:

1) valuta rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, "in particolare rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare";

2) informa lavoratrici e rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle relative misure di protezione e prevenzione adottate;

3) provvede a modificare temporaneamente le mansioni, se da valutazione emerge rischi per la

    salute e sicurezza delle lavoratrici. Se "ciò non fosse possibile per motivi organizzativi o

    produttivi", datore di lavoro informa Ispettorato provinciale del lavoro.

Lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti per effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche, previa richiesta scritta a datore di lavoro e successivo invio di "documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami"