AGEVOLAZIONI FISCALI RECUPERO CASA (Legge 449/97, 488/99, 448/01, 214/11. 90/13; D.M. 18/2/98, 9/5/02)  (casa39)

Soggetti interessati:

Chiunque effettua opere di manutenzione ordinaria (riparazione, rinnovamento, sostituzione di finiture di edifici o necessarie a mantenere in efficienza impianti termici), manutenzione straordinaria (opere necessarie per rinnovare parti anche strutturali di edifici o realizzare servizi igienico-sanitari, purchè non alterato volume singole unità immobiliari o non modificata destinazione d’uso) restauro e risanamento conservativo (interventi per conservare edificio “nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso ne consentono destinazione d’uso compatibili”), ristrutturazione edilizia (trasformare organismi edilizi tramite “ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi edifici, eliminazione, modifica,inserimento di nuovi elementi ed impianti), comprese imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie per interventi riguardanti interi fabbricati, in “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale posseduta o detenuta e sulle loro pertinenze”

Iter procedurale:

Interessato deve:

a)       inviare prima inizio lavori ad Ufficio Entrate:

b)       comunicare preventivamente ad ASL data inizio lavori

c)       conservare ed esibire su richiesta fatture attestanti spese sostenute per realizzare interventi di recupero e bonifico bancario di pagamento specificando: causale versamento, codice fiscale o partita IVA richiedente, codice fiscale destinatario pagamenti

d)       per lavori oltre 51.645,69 € inviare dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da professionista abilitato

Ai fini dei controlli, Istituti di Credito trasmette ad Agenzia Entrate bonifici eseguiti specificando dati identificativi mittente, richiedente detrazione, destinatario pagamento.

Detrazione non concessa in caso di violazioni obblighi di cui sopra, esecuzione pagamento secondo modalità diverse da bonifico, esecuzione opere edilizie difformi da quelle comunicate, violazioni delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro o di versamento contributi.

Ai fini di effettuare monitoraggio e valutazione risparmio energetico conseguito con realizzazione interventi, ENEA elabora informazioni contenute in richiesta detrazioni ed invia relazione su risultati interventi a Ministero Sviluppo Economico, Regioni, aggiornando dati annualmente 

Entità auto:

Legge 90/13, come modificata Legge 190/14, consente detrazione fiscale per:

1)       interventi edilizi di miglioramento di efficienza energetica anche riguardanti “spese documentate e rimaste a carico di contribuente per:

-          interventi relativi a parti co0muni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui composto condominio;

-          acquisto e posa in opera di schermature solari (in questo caso spese sostenute da 1/1/2015 – 31/12/2015 fino a detrazione massima di 60.000 €);

-          acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione (Ammesse spese sostenute da 1/1/2015 – 31/12/2015 fino a detrazione massima di 30.000 €)

Detrazione pari a 65% per spese documentate sostenute nel periodo 6/6/2013 – 31/12/2015

2)       interventi di ristrutturazione edilizia. Detrazioni dovute anche in caso di ristrutturazione, restauro e risanamento di interi fabbricarti eseguiti da imprese di costruzione o cooperative edilizie, purché immobile alienato o assegnato entro 18 mesi da conclusione lavori. Detrazioni di competenza di acquirente/assegnatario unità immobiliare per aliquota di 36% valore interventi eseguiti (Si assume come valore il 25% del prezzo di unità immobiliare risultante da atto pubblico di compravendita o assegnazione). Detrazioni pari a:

-          50% delle spese sostenute nel periodo 26/6/2012 – 31/12/2015 fino a detrazione massima di imposta di 96.000 €/unità immobiliare (65% in caso di costruzione adibito ad abitazione principale o attività produttiva ricedenti in zone sismiche ad alta pericolosità) 

-          50% di spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni) oggetto di arredo di immobile ristrutturato nel periodo 6/6/2013 – 31/12/2015 fino ad un massimo di 10.000 €, comunque non oltre concorrenza ammontare imposta lorda. Spese computate indipendentemente da importo ristrutturazione  

Interventi di ristrutturazione finalizzati a:

-          manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di restauro e risanamento conservativo su parti comuni di edificio residenziale o su singola unità immobiliare residenziale di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e loro pertinenze, necessari a ricostruzione o ripristino di immobile danneggiato da eventi calamitosi (ancorché non rientrante nella categoria di cui sopra), purché dichiarato stato di emergenza anche prima di 27/12/2010 (Data entrata in vigore Legge 214/11)

-          realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenti a priorità comuni

-          eliminazione di barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, robotica avanzata atta a facilitare mobilità interna ed esterna ad abitazione per persone portatrici di handicap)

-          prevenire rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi

-          cablatura di edifici, contenimento di inquinamento acustico

-          conseguimento di risparmio energetico ed installazione impianti ad energia rinnovabile

-          misure antisismiche (messa in sicurezza statica di edificio attuata nelle sue parti strutturali)

-          bonifica di amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici

-          installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda ad usi domestici od industriali o in piscine, o strutture sportive, o case di ricovero e cura, o Istituti scolastici ed Università

-          riqualificazione energetica di edifici esistenti

-          sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati a produzione di acqua calda sanitaria.

Ammesse altresì spese di progettazione e prestazioni professionali connesse ad esecuzione opere edilizie e messa a norma di edifici.   

Detrazione “da ripartire in 10 quote annuali di pari importo” (Se proprietari immobili da oltre 75 anni o titolare diritto reale su questo da oltre 80 anni detrazione ripartita rispettivamente “in 5 o 3 quote annuali costanti di pari importo”).

Benefici estesi anche a favore di:

a)       imprese di costruzione immobiliare e cooperative edilizie, purché alienazione od assegnazione alloggi realizzata entro 6 mesi da termine lavori

b)       successivo acquirente od assegnatario di singole unità immobiliare, sempre nel limite di 36% valore interventi eseguiti

c)       unità immobiliari residenziali adibite ad uso promiscuo (abitazione, esercizio di arte e professione o commercio), purché detrazione ridotta del 50%

d)       unità immobiliari oggetto di vincoli culturali e paesaggistici. In questo caso ammesso cumulo di agevolazioni con riduzione detrazione IRPEF del 50%   

Agevolazioni fiscali dovute purché “costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura”.

In caso di “vendita unità immobiliare oggetto di interventi, detrazione non utilizzata, in tutto od in parte, trasferiti per rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica”. In caso di decesso, beneficio fiscale si trasmette per intero solo all’erede che conserva detenzione materiale del bene