AGEVOLAZIONI FISCALI RECUPERO CASA
(Legge 449/97, 488/99, 448/01, 214/11. 90/13; D.M. 18/2/98, 9/5/02) (casa39)
Soggetti
interessati:
Chiunque
effettua opere di manutenzione ordinaria (riparazione,
rinnovamento, sostituzione di finiture di edifici o necessarie a mantenere in
efficienza impianti termici), manutenzione straordinaria (opere necessarie per
rinnovare parti anche strutturali di edifici o realizzare servizi igienico-sanitari, purchè non
alterato volume singole unità immobiliari o non modificata destinazione d’uso)
restauro e risanamento conservativo (interventi per conservare edificio “nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso
ne consentono destinazione d’uso compatibili”), ristrutturazione edilizia (trasformare
organismi edilizi tramite “ripristino o sostituzione di alcuni elementi
costitutivi edifici, eliminazione, modifica,inserimento di nuovi elementi ed
impianti), comprese imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e
cooperative edilizie per interventi riguardanti interi fabbricati, in “singole
unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale posseduta o
detenuta e sulle loro pertinenze”
Iter
procedurale:
Interessato
deve:
a) inviare prima inizio lavori ad Ufficio Entrate:
b) comunicare preventivamente ad ASL data inizio lavori
c) conservare ed esibire su richiesta fatture attestanti spese
sostenute per realizzare interventi di recupero e bonifico bancario di
pagamento specificando: causale versamento, codice fiscale o partita IVA
richiedente, codice fiscale destinatario pagamenti
d) per lavori oltre 51.645,69 € inviare dichiarazione di
esecuzione lavori sottoscritta da professionista abilitato
Ai
fini dei controlli, Istituti di Credito trasmette ad Agenzia
Entrate bonifici eseguiti specificando dati identificativi mittente,
richiedente detrazione, destinatario pagamento.
Detrazione
non concessa in caso di violazioni obblighi di cui sopra, esecuzione pagamento
secondo modalità diverse da bonifico, esecuzione opere edilizie difformi da
quelle comunicate, violazioni delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro o di versamento contributi.
Ai
fini di effettuare monitoraggio e valutazione
risparmio energetico conseguito con realizzazione interventi, ENEA elabora
informazioni contenute in richiesta detrazioni ed invia relazione su risultati
interventi a Ministero Sviluppo Economico, Regioni, aggiornando dati
annualmente
Entità
auto:
Legge 90/13, come modificata Legge 190/14, consente detrazione fiscale per:
1) interventi edilizi di miglioramento di efficienza energetica
anche riguardanti “spese documentate e rimaste a carico di contribuente per:
-
interventi relativi a parti co0muni di edifici condominiali o
che interessano tutte le unità immobiliari di cui composto condominio;
-
acquisto e posa in opera di schermature solari (in questo caso
spese sostenute da 1/1/2015 – 31/12/2015
fino a detrazione massima di 60.000 €);
-
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
(Ammesse spese sostenute da 1/1/2015 –
31/12/2015 fino a detrazione massima di 30.000 €)
Detrazione pari a 65% per spese
documentate sostenute nel periodo
6/6/2013 – 31/12/2015
2) interventi di ristrutturazione edilizia. Detrazioni dovute anche
in caso di ristrutturazione, restauro e risanamento di interi
fabbricarti eseguiti da imprese di costruzione o cooperative edilizie, purché
immobile alienato o assegnato entro 18
mesi da conclusione lavori. Detrazioni di competenza di acquirente/assegnatario
unità immobiliare per aliquota di 36% valore interventi eseguiti (Si assume
come valore il 25% del prezzo di unità immobiliare risultante da atto pubblico
di compravendita o assegnazione). Detrazioni pari a:
-
50% delle spese
sostenute nel periodo 26/6/2012 –
31/12/2015 fino a detrazione massima di imposta di
96.000 €/unità immobiliare (65% in caso di costruzione adibito ad abitazione
principale o attività produttiva ricedenti in zone sismiche ad alta
pericolosità)
-
50% di spese
sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non
inferiore a A+ (A per i
forni) oggetto di arredo di immobile ristrutturato nel periodo 6/6/2013 – 31/12/2015 fino ad un massimo di 10.000 €,
comunque non oltre concorrenza ammontare imposta lorda. Spese computate
indipendentemente da importo ristrutturazione
Interventi di ristrutturazione finalizzati a:
-
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di
restauro e risanamento conservativo su parti comuni di edificio residenziale o
su singola unità immobiliare residenziale di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali e loro pertinenze, necessari a ricostruzione o ripristino di
immobile danneggiato da eventi calamitosi (ancorché non rientrante nella
categoria di cui sopra), purché dichiarato stato di emergenza anche prima di 27/12/2010 (Data entrata in
vigore Legge 214/11)
-
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenti a priorità
comuni
-
eliminazione di barriere architettoniche (ascensori, montacarichi,
robotica avanzata atta a facilitare mobilità interna ed esterna ad abitazione
per persone portatrici di handicap)
-
prevenire rischio di compimento di atti illeciti da parte di
terzi
-
cablatura di edifici, contenimento di inquinamento acustico
-
conseguimento di risparmio energetico ed installazione impianti ad
energia rinnovabile
-
misure antisismiche (messa in sicurezza statica di edificio
attuata nelle sue parti strutturali)
-
bonifica di amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare
infortuni domestici
-
installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda ad
usi domestici od industriali o in piscine, o strutture sportive, o case di
ricovero e cura, o Istituti scolastici ed Università
-
riqualificazione energetica di edifici esistenti
-
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati a produzione di acqua calda sanitaria.
Ammesse altresì spese di progettazione e prestazioni
professionali connesse ad esecuzione opere edilizie e messa a norma di edifici.
Detrazione “da ripartire in 10 quote annuali di pari
importo” (Se proprietari immobili da oltre 75 anni o titolare diritto reale su
questo da oltre 80 anni detrazione
ripartita rispettivamente “in 5 o 3 quote annuali costanti di pari importo”).
Benefici
estesi anche a favore di:
a) imprese di costruzione immobiliare e cooperative edilizie,
purché alienazione od assegnazione alloggi realizzata entro 6 mesi da termine
lavori
b) successivo acquirente od assegnatario di singole unità
immobiliare, sempre nel limite di 36% valore interventi eseguiti
c) unità immobiliari residenziali adibite ad uso promiscuo
(abitazione, esercizio di arte e professione o commercio), purché detrazione
ridotta del 50%
d) unità immobiliari oggetto di vincoli culturali e
paesaggistici. In questo caso ammesso cumulo di agevolazioni
con riduzione detrazione IRPEF del 50%
Agevolazioni
fiscali dovute purché “costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura”.
In
caso di “vendita unità immobiliare oggetto di interventi,
detrazione non utilizzata, in tutto od in parte, trasferiti per rimanenti
periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona
fisica”. In caso di decesso, beneficio fiscale si trasmette per intero solo
all’erede che conserva detenzione materiale del bene