CONDONO EDILIZIO (Legge 326/03 art. 32;
D.M. 28/2/05; L.R. 23/04, 11/08) (casa25)
Soggetti
interessati:
Cittadini che
intendono sanare le seguenti tipologie di abusi edilizi:
1)
opere realizzate in assenza od in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici;
2)
opere realizzate in assenza o difformità di titolo abilitativo
edilizio, ma conformi a norme urbanistiche e prescrizioni strumenti
urbanistici;
3)
opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o
difformità del titolo abilitativo edilizio;
4)
opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in
assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A;
5)
opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in
assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio;
6)
opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza o
difformità del titolo abilitativo edilizio
con esclusione
di:
a)
opere in contrasto con vincoli di inedificabilità imposti
prima della realizzazione delle opere stesse;
b)
sanatoria non abbia conseguito parere favorevole da parte
Autorità competente o non concessa disponibilità dell’area edificatoria di
proprietà dello Stato o degli Enti pubblici territoriali. Sanatoria sempre
esclusa per opere realizzate su aree del demanio pubblico o su terreni gravati
da diritti di uso civico;
c)
opere abusive realizzate su immobili dichiarati monumenti
nazionali o dichiarati di interesse particolarmente rilevante;
d)
soggetti per cui intervenuta sentenza definitiva di condanna
per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, impiego di denaro o beni di
provenienza illecita;
e)
opere per cui non possibile “effettuare interventi di
adeguamento antisismici”;
f)
opere ultimate dopo il
31 Marzo 2003
g)
opere realizzate in ambiti di tutela integrale del Piano
Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) o del Piano Regolatore Generale (PRG)
del Comune;
h)
siano state realizzate ignorando i vincoli idrogeologici e
delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, dei parchi e delle
aree protette;
i)
opere realizzate in aree boscate o su pascoli “i cui
soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco” a
partire dal 4 Novembre 1994;
j)
opere che hanno determinato ampliamento superiore a 30% del
volume della costruzione, o ampliamento superiore a 750 mc. (Per nuove
costruzioni non superato limite di 3.000 mc. totali)
Principali
opere condonabili di interesse per le aziende agricole: aumento di superficie
lorda di pavimento o volume; bagno ricavato dal ripostiglio o in altre parti
interne; box non di pertinenza; cantina e trasformazione in tavernetta;
capannone da uso agricolo trasformato a uso commerciale; apertura nella falda
del tetto per inserire lucernaio per ricavarne un terrazzo; nuova apertura di
finestra; trasformazione di fienile in locali abitabili; frazionamento di
un’unità immobiliare in due o più unità immobiliare od unione appartamenti
conservando lo stesso uso dei locali; opere difformi dalla concessione o dall’autorizzazione;
piscina per uso familiare di piccole dimensioni senza cabine o grande con cabine-spogliatoi; serra di
pertinenza di attività agricola.
Opere agricole
per cui non serve alcun condono: tettoia all’interno di attività produttive per
proteggere impianti; opere interne per adeguare servizi igienici alle norme
sulle barriere architettoniche; edifici costruiti prima del 17 Agosto 1942 in quanto non esisteva obbligo della
licenza a livello nazionale.
Iter
procedurale:
Istituito
presso Ministero Ambiente l’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio con
il compito di attività di monitoraggio e raccolta informazioni sul fenomeno
dell’abusivismo edilizio, al fine di redigere relazione annuale da trasmettere
al Parlamento.
Domanda di
sanatoria presentata a Comune in cui ricade opera edilizia abusiva entro 10 Dicembre 2004 allegando:
1)
dichiarazione sostitutiva notorietà del richiedente in cui
evidenziate opere abusive effettuate entro
31 Marzo 2003 e stato dei lavori relativo;
2)
dichiarazione attestante di non avere carichi pendenti;
3)
documentazione fotografica delle opere abusive da sanare;
4)
attestazione avvenuto pagamento del 30% dell’oblazione,
comunque almeno pari a 1.700 EUR (Versamento 2° rata entro 31/3/2005 e della 3° rata entro 30/9/2005). Oblazione pagata in unica soluzione se dovuta in
via forfetaria o qualora inferiore a 1.700 EUR;
5)
attestazione avvenuto pagamento del 30% degli oneri di
concessione, comunque almeno pari a 500 EUR(Versamento 2° rata entro 31/3/2005 e della 3° rata entro 30/9/2005). Anticipazione oneri
di concessione calcolata in base a 38 EUR/mq. per nuove costruzioni ed
ampliamenti se abitanti fino a 10.000 EUR (55 EUR/mq. da 10.001 a 100.000 EUR;
71 EUR/mq. da 100.001 a 300.000) ed in base a 18 EUR/mq. per ristrutturazioni e
modifiche destinazione d’uso se abitanti fino a 10.000 (27 EUR/mq. da 10.001 a
100.000; 36 EUR/mq. da 100.001 a 300.000). Per quanto concerne oneri di
urbanizzazione maggiorati loro versamento effettuato entro 30 Giugno 2005
6)
relazione a firma tecnico abilitato “che asseveri le
dimensioni e lo stato delle opere eseguite, la loro idoneità statica, o la
necessità di realizzare opere di adeguamento antisismico” qualora opera abusiva
da sanare supera i 450 mc.
Comuni procede
entro 150 giorni a verificare completezza domanda e nei 2 anni successivi
notifica ad interessato accoglimento o meno domanda di sanatoria (Se domanda
respinta, somme versate sono restituite). Se nessun provvedimento emesso da
Comune, interessato scaduti i termini può rivolgersi a Provincia che nomina
Commissario ad acta.
Domande
accolte pubblicate in Albo pretorio.
Domande di
sanatoria pendenti presso Comuni dovranno essere integrate entro 31/10/2005 con:
a)
denuncia al catasto dell’immobile e della documentazione di
attribuzione di rendita catastale di edificio oggetto di illecito edilizio
b)
denuncia a fini I.C.I.
c)
denuncia tassa di smaltimento rifiuti e di occupazione del
suolo pubblico.
Sanatoria per
opere sottoposte a vincolo rilasciata da Comune solo previo parere favorevole
di Autorità competenti a vincolo da rilasciare entro 180 giorni (Rilascio
sanatoria estingue anche reato per violazione del vincolo). Nessun parere
richiesto se violazioni riguardano altezza, cubatura, superficie per non oltre
2% misure prescritte. Se parere dell’Autorità è negativo, Comune non può
rilasciare sanatoria.
Nessuna
sanatoria può essere concessa ad opere abusive che comportano inedificabilità
assoluta e siano in contrasto con vincoli comportanti inedificabilità imposti
prima della esecuzione di opere stesse
Per opere
eseguite su aree di proprietà dello Stato o demaniale, Comune concede sanatoria
previo parere entro 180 giorni da Agenzia del demanio di cedere a titolo
oneroso dell’area dove insiste opera abusiva su richiesta di interessato da
presentare entro 10 Dicembre 2004, allegando:
-
copia versamento “somma dovuta a titolo di indennità per
occupazione pregressa dell’area” (Tabella A della Legge 326/03 moltiplicata per
anno di occupazione, comunque non oltre 5 anni)
-
documentazione relativa ad illecito edilizio;
-
copia denuncia dell’immobile al catasto (entro 30 Aprile 2005).
Agenzia si
esprime su domanda entro 31 Maggio 2005, mantenendo però vincolo del diritto
pubblico di passaggio, e completa procedure di vendita dell’area entro 31
Dicembre 2006, comunque dopo che interessato presentato titolo edilizio in
sanatoria rilasciato da Comune, o quanto meno invio domanda di sanatoria con
silenzio-assenso del Comune. Aree così acquistate non possono essere cedute
prima di 5 anni. Diritto di mantenimento opere su aree del demanio, una volta
sanate, per 20 anni.
Entro 31
Dicembre Prefetto redige elenco delle opere non sanabili per cui il
responsabile non ha proceduto alla demolizione e ripristino dei luoghi ed
“indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo”, tenendo
conto elenco demolizioni da eseguire trasmesso da Amministrazioni statali e
regionali. Nell’elenco riportare: nominativo del proprietario e dell’occupante
abusivo; estremi di identificazione catastale; verbale di consistenza opere
abusive; eventuale titolo di occupazione immobile. Prefetto provvede a
demolizione opere abusive e rimozione macerie affidando lavori ad imprese terze
a seguito trattativa privata.
Aziende
erogatrici di servizi pubblici debbono comunicare a Sindaco richieste di allaccio
immobile, specificando concessione od autorizzazione edilizia od istanza di
sanatoria o altri titoli abitativi.
Entità
aiuto:
Per realizzare politiche di
riqualificazione urbanistica, ambientale, culturale dei nuclei interessati da
abusivismo edilizio individuati da Ministero Ambiente stanziati a favore di
Regioni 20.000.000 EUR per 2005 e 2006.
Per realizzare
un programma “di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale del
dissesto idrogeologico” stanziati 40.000.000 EUR per 2005 e 2006
Per attuare
programma di intervento e riqualificazione di aree e beni culturali stanziati
20.000.000 EUR per 2005 e 2006.
Istituito
Fondo per demolizione opere abusive dotato di 50.000.000 EUR da destinare in
forma di anticipazione senza interessi ai Comuni per interventi di demolizione
di opere abusive anche disposte da Autorità Giudiziaria. Anticipazioni
restituite in 5 anni.
Vendita aree
demaniali su cui attuate opere abusive con valori relativi al terreno “come
risultava ad epoca della costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla
variazione indice ISTAT”. Importo versato in 2 rate entro 30/6/2005 e 31/12/2005
Per
valorizzazione aree demaniali stanziati 40.000.000 per 2005 e 2006
Rilascio
titolo di sanatoria non limita diritti dei terzi su immobili.
Sanatoria
ottenuta a seguito versamento di:
-
oblazione a mq. pari a:
1)
150 EUR/mq. per opere realizzate in assenza o difformità del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici in immobili non residenziali (100
EUR/mq. per immobili residenziali)
2)
100 EUR/mq. per opere realizzate in assenza o in difformità
del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici al 10/12/2003 in immobili non
residenziali (80 EUR/mq. per immobili residenziali)
3)
80 EUR/mq. per opere di ristrutturazione edilizia realizzate
in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio in immobili non
residenziali (60 EUR/mq. per immobili residenziali)
-
oblazioni a forfait pari a:
1)
3.500 EUR per opere di restauro e risanamento conservativo
realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle
zone omogenee A
2)
1.700 EUR per opere di restauro e risanamento conservativo
realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
3)
516 EUR per opere di manutenzione straordinaria realizzate in
assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, opere o modalità di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume
Regione Marche
deciso maggiorazione di 10% per eventuale demolizione di interventi abusivi non
sanabili e per promuovere riqualificazione urbanistica ed ambientale di area.
Con D.M.
18/2/05 Ministero delle Infrastrutture deciso che 50% della somma dovuta a
conguaglio per sanatoria degli abusi edilizi venga versata direttamente a
Comune secondo modalità da questo definite.
Oneri di
concessione per interventi di sanatoria è pari a costo di costruzione dovuto a
Comune maggiorato di 100%, mentre oneri di urbanizzazione dovuti a Comune
maggiorati di 50-100% (Maggiorazione fissata da Comune entro 24/11/2004
altrimenti è stabilita nel 50%). Per opere realizzate prima del 1/1/1967 non si deve pagare alcun onere di urbanizzazione; per
opere eseguite dopo del 1/1/1967 per
determinati interventi realizzati senza concessione edilizia sono dovuti oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria; per opere eseguite senza concessione
dopo entrata in vigore Legge 10/77, oltre ad oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria è dovuto contributo commisurato a costo di costruzione ad eccezione
delle costruzioni connesse ad attività di imprenditore agricolo a titolo
principale e per ampliamenti non superiori a 20% di abitazioni unifamiliari.
Fondi impiegati per
demolizione edifici abusivi (se non sufficienti i precedenti importi) e per
realizzare “opere di urbanizzazione e salvaguardare i caratteri storici,
artistici, archeologici e paesaggistico ambientali degli insediamenti”
Sanzioni:
Enti locali
oltre i 1.000 abitanti sprovvisti degli strumenti urbanistici generali che non
li adottano entro 12 Giugno 2005 segnalati da Regione a Prefetto che li
sollecita ad adempiere agli atti dovuti. Se ciò non avviene entro 4 mesi,
Prefetto scioglie Consiglio comunale.
Aziende
erogatrici di servizi pubblici che non comunicano a Sindaco richieste di
allaccio: multa da 10.000 a 50.000 EUR ad azienda e multa da 2.582 a 7.746 EUR
a funzionario azienda che ha provveduto a stipulare contratto.