ACCATASTAMENTO
FABBRICATI (Legge 679/69, 165/90, 405/90, 413/91, 133/94, 662/96, 488/99,
311/04, 296/06, 122/10, 10/12, 44/12; R.D.L. 652/39; D.Lgs. 112/98, 300/99;
D.P.R. 917/86, 425/94, 138/98, 139/98; D.P.C.M. 14/6/07; D.M. 6/7/07; Provv.
Agenzia Territorio 9/2/07) (casa16)
Soggetti interessati:
Tutti i proprietari o possessori di fabbricati,
compresi fabbricati rurali, cioè costruzioni destinate a:
-
abitazioni delle
persone addette alla coltivazione del fondo e familiari conviventi;
-
ricovero animali (Almeno
25% mangimi provenienti da azienda);
-
ricovero
macchine, attrezzi e scorte occorrenti a coltivazione;
-
protezione
piante, conservazione prodotti agricoli e manipolazione, trasformazione, vendita
di prodotti agricoli e zootecnici (Almeno 50% di provenienza aziendale).
Hanno requisito di ruralità "fabbricati o
porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa" se:
-
abitazione
posseduta ed usata da proprietario o titolare di altro diritto reale sul
terreno o da affittuario o da altro soggetto che conduce il terreno "cui
l'immobile è asservito" o da familiari e conviventi a loro carico
"risultanti dalle certificazioni anagrafiche", o da soggetti con
pensione derivata da attività agricola, o da coadiuvanti iscritti come tali a
fini previdenziali;
-
immobile usato da
dipendenti che esercitano attività agricola in azienda a tempo indeterminato o
determinato (Almeno 100 giornate lavorative) assunti nel rispetto norme su
collocamento, o persone addette ad alpeggio in zone di montagna;
-
terreno "cui
fabbricato è asservito" deve avere una superficie superiore a 10.000 mq.
(3.000 mq. in caso di colture specializzate in serra, o fungicoltura, o colture
intensive, o ubicato in Comune montano) ed essere iscritto a catasto rurale con
reddito agrario;
-
volume affari
derivante da attività agricola e risultante da contabilità I.V.A. risulta
superiore a 50% del reddito complessivo conduttore del fondo (Esclusi redditi
da pensioni derivate da attività agricola). Nel caso di Comune montano, 25%
reddito proveniente da attività agricola. Per soggetti che non presentano
dichiarazione IVA, volume di affari presumibile pari a limite massimo previsto
per esonero;
-
classificazione
catastale uguale a A/1 e A/8 o unità aventi caratteristiche di lusso. Tali
immobili mai riconosciuti rurali.
In caso di presenza sul fondo di più proprietari ed
affittuari, i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da almeno 1 di
questi.
Nel caso di presenza sul fondo di più abitazioni utilizzate
dal nucleo familiare del conduttore, riconoscimento della ruralità subordinato
oltre al possesso dei requisiti di cui sopra, anche da un limite massimo di 5
vani catastali per nucleo familiare o comunque di 80 mq. ed 1 vano catastale
per primo abitante + 20 mq. per ogni altro abitante.
A fini fiscali ha carattere rurale se
"strumentale ad attività agricola destinato a protezione delle piante,
conservazione prodotti agricoli, custodia macchine ed attrezzi e scorte
occorrenti per coltivazione, nonché fabbricati destinati ad agriturismo"
Non hanno requisiti di ruralità e quindi censiti nel
catasto urbano:
1) stalle (inserite nella classe C/6) e fienili (inseriti
nella classe C/2);
2) utilizzo del fabbricato rurale da parte di familiari
che non si dedicano alla coltivazione del fondo;
3) fabbricato concesso in affitto a persone diverse da
quelle che conducono il fondo;
4) costruzioni rurali concesse in comodato a terzi;
5) abitazioni rurali che per tipologia e dimensione non
sono rispondenti ad attività agricola;
6) abitazione rurale utilizzata dal proprietario che ha
affittato ad altri la conduzione del fondo;
7) abitazione utilizzata da pensionato non coltivatore;
8) fabbricato rurale usato per attività produttiva di
imprese, quali allevamenti intensivi (Fondo non
sufficiente a produrre oltre 25% dei mangimi) o ricoveri macchine
agricole nel caso di conto terzi.
Iter procedurale;
In base a Legge 310/99 Agenzia del Territorio è
competente a svolgere servizi relativi al catasto, Servizi geotopografici e
quelli relativi alla conservatoria dei registri immobiliari, al fine di
costituire anagrafe dei beni immobiliari semplificare rapporti con utenti (v.
integrare sistemi informativi fiscali con trascrizioni ed indiscrezioni in
materia di diritti su immobili). Agenzia in base a convenzioni stipulate con
Comuni od Associazioni Enti locali può gestire servizi relativi a tenuta ed
aggiornamento catasto. Agenzia gestisce Osservatorio del mercato immobiliare,
nonché attività di valutazione immobiliare richieste da Amministrazioni
pubbliche sulla base di accordi sottoscritti con questi che prevedono anche
rimborso costi sostenuti da Agenzia.
In base a Legge 44/12 Agenzia del Territorio:
-
determina
modalità per dichiarazione uso del suolo da parte dei cittadini al fine di
aggiornamento catasto, sentita AGEA (a decorrere da data pubblicazione di tale
provvedimento decorrono sanzioni);
-
gestisce banche
dati ipotecaria e catastale, anagrafe immobiliare integrata (banca dati del
libro fondiario e del catasto gestite da Enti pubblici territoriali) da aprire
a consultazione di Agenzie fiscali ed a Amministrazioni pubbliche in esenzione
da tributi ed accesso gratuita anche per richiedente titolare, anche in parte
del diritto di godimento reale o proprietà, purché presso Uffici di Agenzia.
Direttore di Agenzia può estendere servizio di consultazione in modo gratuito
ed esenzione da tributi, per via telematica, salvo banca dati ipotecaria per
cui dovuti tributi di cui a tabella D.Lgs. 347/90 ridotti del 10%
Legge 122/10 istituisce a partire da 1/11/2011 Anagrafe immobiliare integrata gestita da
Agenzia del Territorio, in collaborazione con Comuni, con il compito di
“attestare a fini fiscali, soggetto titolare di diritti reali per ogni
immobile”. Comuni hanno accesso gratuito ad anagrafe e possono far interagire
con questa proprie banche dati in modo da migliorare ed aggiornare qualità dei
dati.
Ministero Finanze definisce con decreto introduzione
di attestazione integrata ipotecaria catastale e relativi diritti dovuti per
suo rilascio.
Istituito presso Conferenza Stato – Autonomie locali
organo paritetico di indirizzo su modalità di attuazione e qualità dei servizi
da Comuni ed Agenzia Entrate nello svolgere compito di interscambio notizie ed
istituzione Anagrafe immobiliare. Organo paritetico invia relazione semestrale
a Ministero Finanze proponendo eventuali modifiche da apportare processo di
decentramento.
Agenzia del Territorio mantiene funzioni di:
-
individuazione
metodologie per esecuzione rilievi ed aggiornamenti topografici e formazione
mappe e cartografie catastali;
-
controllo qualità
informazioni catastali e processo di aggiornamento di atti anche se nella 1°
fase di attuazione di anagrafe, funzioni catastali connesse ad accettazione e
registrazione di atti di aggiornamento svolte da Comuni ed Agenzia Entrate
sulla base di regole tecnico giuridiche fissate con decreto Presidente del
Consiglio;
-
gestione unitaria
e certificata della base dati catastali e flussi aggiornamento informazioni,
assicurandone coordinamento per loro utilizzo istituzionale;
-
gestione unitaria
di infrastruttura tecnologica per modello unico digitale per edilizia;
-
vigilanza su
attività dei Comuni per aggiornamento dati catastali, con applicazione sanzioni
determinate da Ministero Finanze e sentita Conferenza Stato – Autonomie locali
D.Lgs. 112/98 indica a partire da 1/11/2007 in Comune singolo od associato (anche
tramite Comunità Montana. Vietato comunque affidamento delle funzioni catastali
assegnate a società private, pubbliche o miste esterne) il responsabile della
tenuta dei registri immobiliari, nonché degli atti del catasto terreni e del
catasto edilizio urbano, compresa: “esecuzione delle formalità di trascrizione,
iscrizione, rinnovazione ed annotazione, nonché di visure e certificati
ipotecari”; controllo di qualità delle informazioni e dei processi di
aggiornamento degli atti; coordinamento dei dati catastali con il flusso di
aggiornamento delle informazioni “garantendo l’accesso ai dati a tutti i
soggetti interessati”.
Obiettivo del decentramento di funzioni è anche quello
di “realizzare un effettivo e totale censimento dei beni immobili ed un
completo recupero dei beni catastali ed integrazione della relativa banca
dati”.
Agenzia del territorio individua metodologie per
gestione unitaria e certificata della banca dati catastale e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni (v. Controllo qualità dei dati). Comuni
espletano funzioni catastali nel rispetto delle procedure fissate da Agenzia
del territorio, optando per una delle seguenti aggregazione di funzioni:
a) opzione di 1° livello: consultazione della banca dati
catastale nazionale unitaria e servizi di visura catastale informatizzata;
certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
aggiornamento della banca dati del catasto; riscossione per servizi catastali;
b) opzione di 2° livello: funzione di cui alla lettera
a); verifica formale accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche
di aggiornamento del catasto fabbricati; confronto con atti di pertinenza del
Comune; dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazioni esiti ad Agenzia
del territorio e per definizione aggiornamento del catasto fabbricati; verifica
formale ed accettazione tecniche di aggiornamento del catasto terreni;
c) opzione di 3° livello: funzioni di cui alla lettera
a); verifica formale, accettazione, registrazione, dichiarazioni tecniche di
aggiornamento del catasto fabbricati e del catasto terreni; definizione
aggiornamento banca dati catastali in base a proposte di parte o ad adempimenti
di ufficio.
Comune invia ad Agenzia del territorio delibera
esecutiva del Consiglio comunale, indicante modalità con cui intendono
esercitare funzioni catastali assegnate, compresa tenuta archivi cartacei delle
funzioni catastali, nonché conservazione degli atti.
Agenzia predispone “mappatura di scelte gestionali
comunali”, comunicandola a Ministero Economia, anche per assegnazione delle
risorse finanziarie e del personale.
Criticità relative alla qualità dei servizi erogati ed
azioni di miglioramento intraprese sono verificate congiuntamente da Comuni ed
Agenzia del territorio con cadenza almeno semestrale. Se Comune non rispetta
livelli di servizio definiti per 2 anni successivi, Agenzia segnala disfunzioni
rilevate a Ministero Economia, che invita Comune a rimuovere criticità emerse
entro tempo determinato. Se perdura da parte Comune mancato rispetto dei
livelli di servizio, Ministero sostituisce Comune nell’espletamento delle
funzioni. Se criticità superate, Ministero dispone “riavvio dell’esercizio
delle funzioni catastali”.
Agenzia promuove incontri e seminari con Comuni per
supportare nella fase di scelta iniziale, nonché supporto formativo ed
informativo nella fase di gestione delle funzioni catastali (fornisce idonea
documentazione e promuove “sviluppo delle conoscenze e professionalità del
personale comunale”).
Territorio suddiviso in zone censuarie, cioè Comune,
parte di Comune o microzone (Presenta omogeneità nei caratteri di posizione
urbanistica, storica, ambientale, dotazioni di servizi ed infrastrutture
urbane. Unità immobiliari sono uniformi per tipologia, anno costruzione,
destinazione polivalente) o gruppi di Comuni "caratterizzati da simili
caratteristiche ambientali e socio-economiche
Agenzia del Territorio
provvedono a revisione zone censuarie esistenti e qualificazione terreni,
mentre Comuni delimitano microzone (Delibera Comune inviata entro 15 giorni ad
Uffici Provinciali). Se Comuni non effettuano delimitazione, provvede
competente Agenzia Territorio che comunica decisione a Comune. Se intervenute
significative variazioni su tessuto edilizio-urbanistico o nelle dotazioni di
servizi ed infrastrutture, Comune procede a nuova delimitazione microzone.
Delibera Comune su microzone ha effetto a partire da 1 Gennaio successivo.
A partire da
1/1/2011 Agenzia del Territorio, in
base a nuove informazioni connesse a verifiche tecnico amministrative,
telerilevamento, sopralluogo, avvia azione di monitoraggio costante,
individuando con Comuni “ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati a
catasto”
Unità di consistenza immobili è il mq. di superficie
catastale. Tariffe di estimo fissate a mq., acquisito parere Comune.
Agenzia Territorio
determina per ogni zona censuaria: categoria e numero classi in cui categoria
suddivisa. Quadro di classificazione rivisto da Uffici a seguito
"intervenute variazioni socio-economiche, ambientali ed urbanistiche"
ed approvate da Commissione censuaria provinciale.
Agenzia Territorio procede a revisione tariffe di
estimo di immobili urbani a destinazione ordinaria per ogni zona censuaria,
categoria, classe, rendita catastale per unità superficie, tenendo conto:
-
canoni annui
forniti dal mercato delle locazioni;
-
valori di mercato
degli immobili "al netto di spese e perdite eventuali".
Se Comune si oppone a determinazione tariffe di
estimo, queste fissate da Commissione provinciale.
Per unità immobiliari urbane a destinazione speciale,
revisione rendite catastali effettuata tenendo conto "reddito ordinario al
netto delle spese, perdite eventuali ed al lordo di imposte, sovrimposte e
contributi di ogni specie".
Agenzia Territorio provvede
a fissare parametri per classamento unità immobili ordinarie (Categoria e
classe) ed a destinazione speciale (Categoria). Categoria assegnata in base a
"destinazione funzionale di unità immobiliari", mentre classe dipende
da "qualità urbana ed ambientale della microzona in cui ubicata, nonché da
caratteristiche edilizie di unità medesima e del fabbricato che la
comprende". Qualità urbana ed ambientale valutata tenendo conto posizione
immobile in microzona (Stato e qualità luoghi circostanti fabbricato), mentre
fattore edilizio è dato da dimensione e tipologia, destinazione, epoca
costruzione, struttura e dotazione impianti, qualità e stato edilizio, pertinenze
comuni ed esclusive, livello del piano.
Agenzia Territorio provvede a revisione classamento,
tenendo conto articolazione territorio in microzone, quadro di classificazione,
qualità urbane e fattori edilizi di cui sopra, ed acquisendo parere Comune.
In caso di significative differenze nel rapporto tra
valore medio di mercato individuato per unità immobiliari di proprietà e
corrispondente valore medio catastale ai fini ICI, con quello risultante nelle
microzone comunali, Comune chiede revisione ad Agenzia Territorio.
Comune constatata presenza di immobili privati non
dichiarati in catasto od esistenza di “situazioni non più coerenti con
classamento catastale per intervenute variazioni edilizie”, chiede a titolare
immobili di presentare atto di aggiornamento (Notifica ad Agenzia Territorio).
Se interessato non adempie entro 90 giorni da notifica, Agenzia Territorio
provvede ad iscrizione in catasto di immobili o verifica del classamento (oneri
a carico interessato), notificando nuove risultanze del classamento e della
rendita (Rendita presunta applicata anche ad immobili non censiti a catasto).
Agenzia Territorio notifica ai sensi della Legge 10/11 attribuzione presunta
rendita di immobile mediante affissione ad Albo pretorio, di cui fornita
notizia su Gazzetta Ufficiale sito internet di stessa Agenzia, Uffici
provinciali e Comuni interessati, affinché interessato possa presentare ricorso
entro 60 giorni a Commissione
tributaria provinciale competente. Rendita presunta o definitiva avranno
effetti fiscali a partire da loro iscrizione in catasto, comunque dopo 1/1/2007, “salvo prova contraria
volta a dimostrare, in sede di autotutela, diversa decorrenza”. Tributi
erariali o tributari calcolati in base a rendita presunta, sono corrisposti a
titolo di acconto, salvo conguaglio.
Legge 44/12 stabilisce che per unità immobiliari a cui
attribuita rendita presunta, soggetti obbligati presentano atti di
aggiornamento catastale entro 120 giorni
da pubblicazione su G.U. del comunicato di attribuzione.
Comuni possono modificare risultanze censuarie.
Costruzioni rurali costituenti unità abitative e
relative pertinenze, oggetto di classamento autonomo in base a "quadri di
qualificazione vigenti in ogni zona censuaria". Costruzioni strumentali
per esercizio attività agricole, comprese quelle destinate ad attività
agrituristica, censite in categoria speciale D/10 - fabbricati per funzioni
produttive connesse ad attività agricole.
Domanda accatastamento nuovi edifici, comprese nuove costruzioni rurali o
variazioni delle costruzioni rurali preesistenti o accatastamento di immobili
che non risultano, in tutto od in parte, dichiarati al catasto”, da
presentare da parte Direttore dei lavori
ad Agenzia del Territorio "subito dopo ultimazione dei lavori e,
comunque, entro 30 giorni dalla installazione degli infissi", allegando
estratto mappa in cui evidenziare particelle su cui insiste nuovo fabbricato,
sottoscritto da proprietario e professionista iscritto ad Albo. Allegare
planimetria dell'immobile in scala 1:200.
Legge 122/10 impone entro 30/4/2011 a titolari diritti reali su immobili che:
1) non risultano dichiarati in catasto a presentare a
fini fiscali dichiarazione di aggiornamento catastale. Agenzia del Territorio,
dopo registrazione atti di aggiornamento, rende disponibili ai Comuni
dichiarazioni di accatastamento per controlli di conformità urbanistica;
2) sono stati oggetto di interventi edilizi con
variazione di consistenza o di destinazione non dichiarati in catasto, a
presentare a fini fiscali dichiarazione di aggiornamento catastale.
Restano salvi diritti di Agenzia di intervenire su
fabbricati rurali per i quali venuti meno requisiti della ruralità a fini
fiscali, nonché accertamento di immobili iscritti in catasto come fabbricati o
loro porzioni in corso di costruzione divenuti abitabili “o servibili ad uso
cui sono destinati”
Costruzioni
o porzioni di fabbricati attualmente iscritti al catasto rurale, comprese
costruzioni strumentali alle attività agricole, non aventi più i requisiti di
ruralità, anche a seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di
destinazione d’uso dell’immobile, debbono essere iscritti a catasto edilizio
urbano entro 30 Giugno 2007. Denuncia
presentata da tecnico autorizzato e corredata da:
-
apposito
questionario prestampato in cui specificare caratteristiche ubicazionali ed
architettoniche della unità immobiliare;
-
planimetria della
unità immobiliare in scala 1:200.
Agenzia del Territorio:
a) esaminate denunce, procede al classamento anche in
mancanza del sopralluogo o della tariffa di classamento;
b) individua fabbricati non dichiarati da passare da
catasto terreni a quello urbano, anche in base ad incroci con banche dati rese
disponibili da soggetti pubblici od elementi acquisiti direttamente (v. AGEA,
Servizi Decentrati Agricoltura, Comuni, Agenzia delle entrate);
c) rende disponibili elenco degli immobili presenti nel
catasto terreni ad Agenzia delle Entrate (Riscontro con dati di dichiarazioni
dei redditi), Comuni (verifiche su effettivo stato e destinazione d’uso di tali
immobili), anche tenendo conto dichiarazioni catastali presentate dai soggetti.
Risultati delle attività di accertamento di immobili non dichiarati al catasto
e dei fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno subito modifiche delle
caratteristiche o perso requisiti della ruralità sono pubblicizzati per i 60 giorni successivi da comunicato
da completamento operazioni, presso Comuni e sito internet di Agenzia del
Territorio. Pubblicazione ha valore di richiesta per i titolari dei diritti
reali di presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 90 giorni,
altrimenti Uffici Agenzia del Territorio, dopo 30 giorni provvedono
direttamente, con oneri a carico interessato. Risultati notificati ad
interessato
Notifica avvenuto accatastamento inviata ad
interessato.
Interessato ha 60
giorni di tempo da pubblicazione su G.U. comunicato di completamento
operazioni di aggiornamento catastale immobili, per presentare ricorso. Nuovi
redditi in vigore da 1 Gennaio
successivo
Mantenimento accatastamento
rurale significa per le abitazioni utilizzate da persone e familiari addetti
alla coltivazione del fondo e per immobili utilizzati come pertinenze agricole
(v. Stalle, fienili, magazzini ...), non essere soggetti a tassazione fiscale
Anche se fabbricati precedentemente accatastati rurali
vengono considerati urbani, non si applica recupero delle imposte, tasse, ICI.
A fabbricati rurali accatastati come urbani attribuito un reddito catastale
presumibile comparato con quello di
altre costruzioni di categoria A/6 (Fabbricati di tipo rurale)
Non si considerano produttive di reddito e quindi non
tassabili, unità non utilizzate, purché in possesso dei requisiti di ruralità
ed inviata dichiarazione autentica da parte proprietario o possessore in cui si
attesta assenza di allacciamento alla rete dei servizi pubblici dell'ENEL,
acqua, gas ...
Sanzioni:
Titolari di diritti reali su immobili che non
presentano dichiarazione di aggiornamento catastale entro 30/4/2011, o nel caso di rendita presunta entro 120 giorni da pubblicazione su G.U. di
comunicato attribuzione rendita.
Agenzia del Territorio (anche stipulando convenzioni
con Organismi rappresentativi di categorie professionali) provvede direttamente
con oneri a carico di interessato definendo rendita catastale presunta in base
ad elementi tecnici forniti da Comune, che mantiene comunque propri poteri di
controllo urbanistici con relative sanzioni + sanzione quadruplicata rispetto a
quelle fissate con decreto
Chiunque dichiara rendita
catastale risultata inferiore a quella attribuita da Uffici pubblici: maggiore
imposta ed interessi, ma senza sanzioni.
Chiunque non denuncia
variazione titolo di possesso immobile o non dichiara nuovo fabbricato ad
Agenzia del Territorio entro 31 Gennaio
successivo ad abitabilità, o non concede l’accesso ad immobili ai
funzionari degli Uffici tecnici, o non provvede a dichiarare perdita dei
requisiti di ruralità degli immobili iscritti al catasto terreni: multa da 258
a 2.066 €
Entità aiuto:
Comuni possono consultare a
titolo gratuito banche dati di catasto terreni, censuaria e cartografica,
catasto edilizio urbano, dati di superfici e unità immobiliari urbane,
utilizzando sistema telematico, portale per Comuni, sistema di interscambio con
Agenzia del Territorio
Risorse destinate a Comuni
per spese di funzionamento catasto fissate in 46.033.000 € di cui:
-
5.629.000 € per
spese variabili di produzione da destinare a Comuni in funzione del numero dei
dipendenti di Agenzia trasferiti (1.900 €/dipendente)
-
15.404.000 € per
conduzione dei locali “a conduzione dell’effettivo subentro dei Comuni nei
locali stessi”
-
25.000.000 € per
tutti gli altri oneri derivanti dalle effettive situazioni logistico-operative
connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni. Agenzia del
territorio ed ANCI propongono a Ministero risorse finanziarie da trasferire ai
Comuni.
Tributi speciali catastali
in base a Legge 869/54 come modificata da ultimo da Legge 44/12:
-
certificati,
copie ed estratti, di risultanze di atti ed elaborati catastali conservati
presso Uffici: 16 €/copia + 4 €/4 elementi dei seguenti: particelle, foglio
mappa, quadro unione, copia autenticata mappa, vertice o caposaldo, punto di
determinazione coordinate, unità immobiliare, planimetria unità immobiliare
urbana
-
estratto mappa in
originale: 16 € + 4 €/4 particelle richieste
-
definizione di
volture: 55 €
-
dichiarazione di
nuova costruzione o di variazione: 50 €/unità appartenente a categoria A, B, C
e quelle censite senza rendita; 100 €/unità appartenente a categorie D, E
-
dichiarazione dei
tipi mappali e particellari e di frazionamento: 65 €/fino a 10 particelle
edificate + 3 €/ogni particella eccedente
-
attestazione di
conformità di estratto mappa: 10 €/estratto mappa + 4 €/ogni 4 particelle
richieste
-
consultazione
atti catastali cartacei: 5 €/richiedente/giorno
-
consultazione su
base informatica: 1 €/unità immobiliare; 1 €/soggetto/10 unità immobiliari; 1
€/elenco immobili con estrazione dati selezionati/10 unità immobiliari
Importo fisso annuale
dovuto da “riutilizzatori commerciali autorizzati per acquisizione originaria
di documenti, dati ed informazioni catastali” pari a 1.000 € da versare entro
31 Gennaio.