PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(Legge 179/92, 133/08, 80/14; L.R. 9/90) (casa03)
Soggetti interessati:
Imprese, cooperative, privati, Comuni,
ERAP (Ente Regionale per Abitazione Pubblica) che intendono attuare
programmi di:
1)
interventi di edilizia sovvenzionata per
acquisizione o recupero immobili di Enti pubblici;
2)
interventi di edilizia agevolata per recupero
patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni;
3)
interventi con finanziamento misto pubblico-privato
per recupero patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni;
4)
acquisto ed urbanizzazioni aree destinate ad
edilizia residenziale pubblica.
Iter procedurale:
In base a Legge 80/14 Ministero Infrastrutture e
Ministero Finanze approvano decreto per definizione di un programma di recupero
e razionalizzazione di immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà di Comuni ed Istituti autonomi per case popolari (IACP) costituita
anche in forma societaria, ed Enti di edilizia residenziale pubblica aventi
stessa finalità di IACP, sia tramite ripristino di alloggi di risulta, sia
tramite manutenzione straordinaria di alloggi anche ai fini di adeguamento
energetico impiantistico statico e miglioramento sismico di immobili.
Nell’ambito del programma alloggi oggetto di intervento
di manutenzione e recupero assegnati con priorità a categorie sociali deboli i
cui soggetti “collocati utilmente nelle graduatorie comunali per accesso ad
alloggi di edilizia residenziale pubblica”
A tal fine Regione invia a Ministero
Infrastrutture elenchi predisposti da Comuni e IACP di unità
immobiliari che con “interventi di manutenzione ed efficientamento di non
rilevante entità, resi prontamente disponibili per assegnazione”. Governo
riferisce a competenti Commissioni Parlamentari circa stato di
attuazione di programma di recupero entro
6 mesi da emanazione decreto di cui sopra e fino a completa attuazione di
programma
Comitato Interministeriale Programmazione
Economica (CIPE) ripartisce stanziamenti tra Regioni che nei successivi 90 giorni
inviano programma biennale di intervento al
Comitato di Edilizia Residenziale (CER), ripartendo i fondi in:
1)
30%
risorse al recupero patrimonio edilizio pubblico, comprese opere di risanamento
di parti comuni di immobili. Immobili da recuperare debbono avere superficie a destinazione residenziale non
inferiore a 70% o essere immobili non residenziali ma funzionali ad abitazione;
2)
20%
risorse a programmi di recupero urbano del patrimonio edilizio;
3)
5%
risorse a programmi integrati di recupero urbano promossi da Comuni;
4)
6%
risorse ad eliminazione barriere architettoniche in edifici preesistenti.
Beneficiari ERAP;
5)
15%
risorse a recupero edifici da destinare a certe categorie sociali di cui 3% a favore emigrati;
6)
restante 24% risorse a completamento programmi di
edilizia residenziale pubblica interrotti per mancanza di fondi. In particolare
risorse destinate a ERAP per:
-
recupero e realizzazione alloggi da assegnare in
locazione per almeno 8 anni od in godimento a cooperative edilizie a proprietà
indivisa o da assegnare in locazione per almeno 8 anni con successivo
trasferimento di proprietà;
-
nuove costruzioni;
-
recupero o nuove costruzioni alloggi da assegnare
in locazione con priorità a dipendenti;
-
alloggi per studenti universitari
Comitato Edilizia
Residenziale (CER)
può richiedere entro 30 giorni "ulteriori elementi di valutazione"
che Regioni inviano nei 30 giorni
successivi.
CER approva programmi regionali Se
Regione non dovesse far pervenire tale programma, CER invita Enti locali, ERAP, soggetti
interessati a far pervenire proposte di intervento. Se da tale operazione
rimangono somme residue, queste ripartite tra
Regioni adempienti.
Regione provvede a
ripartizione fondi tra Enti locali in base a:
1) variazioni demografiche;
2) ammontare della domanda di edilizia
abitativa sovvenzionata;
3) ammontare patrimonio abitativo
esistente da recuperare;
4) ammontare provvedimenti di sfratto
divenuti esecutivi;
5) ammontare patrimonio edilizio
abitativo non utilizzato.
Regione nel programma edilizia residenziale
pubblica si riserva quota (Non oltre 25%) da
destinare:
1) cittadini soggetti a provvedimenti
esecutivi di sfratto;
2) profughi che abitano a titolo
precario in alloggi procurati da pubblica assistenza;
3) cittadini soggetti a rendere
alloggio di edilizia residenziale pubblica e senza altra dimora;
4) forze dell'ordine soggette a
trasferimento;
5) emigrati.
Giunta Regionale, sulla base segnalazioni
Enti gestori, entro 15 Ottobre provvede a
ripartizione alloggi di riserva tra categorie disagiate, previo accertamento
"sussistenza delle situazioni di emergenza abitativa" ed
"impossibilità a farvi fronte mediante ricorso alle graduatorie".
Alloggi assegnati in termini provvisori (Non oltre 4 anni) o definitivi.
Soggetti pubblici e privati inviano
richieste di intervento, specificando eventuale
disponibilità a sostenere direttamente parte dei costi.
Interventi di edilizia residenziale pubblica debbono avere inizio entro 13 mesi da pubblicazione
provvedimento di individuazione soggetti attuatori su BUR. Se ciò non avviene, nominato Commissario ad acta. Trascorsi
60 giorni da nomina senza essere riusciti ad iniziare lavori, Regione provvede a nuova localizzazione interventi e soggetti
attuatori.
Per usufruire
dei contributi pubblici, beneficiari sottoscrivono con Comuni "atto
d'obbligo" trascritto presso Conservatoria Registri Immobiliari.
Regioni inviano a CER elenco interventi i
cui lavori sono iniziati e lavori non iniziati (In tal
caso Regioni chiedono ricollocazione delle risorse altrimenti revocate).
Regioni debbono
trasmettere annualmente a CER dettagliata relazione su stato attuazione
programmi edilizia residenziale, anche per consentire a CER di effettuare
controllo su efficacia della spesa e formulare "eventuali proposte di
variazione finanziaria del programma".
Con Legge 133/08 Ministero delle
Infrastrutture promuove accordi con Regioni ed Enti locali al fine di
semplificare le procedure di alienazione degli
immobili di proprietà degli Enti pubblici per abitazioni pubbliche. Negli
accordi dovranno essere precisati criteri per:
a)
determinazione prezzo di vendita di unità immobiliare
in proporzione a canone di locazione;
b)
riconoscimento diritto di opzione ad acquisto a favore
assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione od oneri
accessori (purché soggetti interessati non proprietari di altra abitazione). In
caso di separazione dei beni e di rinuncia di assegnatario
può subentrare o convivente more uxorio da almeno 5 anni, o figli conviventi o
non conviventi;
c)
destinazione proventi di alienazione a realizzare
interventi volti ad alleviare disagio abitativo;
d)
facoltà per Amministrazioni regionali e locali
di stipulare convenzioni con società di settore per svolgimento di attività strumentali a vendita dei singoli
beni immobili.
Sanzioni:
Revoca contributo comporta sempre
restituzione di somme eventualmente percepite maggiorate di interessi
legali
Entità aiuto:
In base a Legge 80/14 Programma finanziato con
risorse oggetto di revoche di cui alla Legge 111/11 per 500.000.000 € e con
risorse di “Fondo per interventi di manutenzione e recupero di alloggi
abitativi privi di soggetti assegnatari”, in cui confluiscono risorse non
utilizzate di altri impegni spesa su edilizia residenziale pubblica. Per alloggi recuperati da destinare a categorie deboli messi a
disposizione 4.000.000 € per 2014, 20.000.000 € per anni 2015 e 2016, 22.900.000
€ per 2017. Ministero Finanze definisce con decreto
criteri di ripartizione delle suddette risorse tra Regioni che provvedono entro 2 mesi ad assegnare risorse a
Comuni, IACP, Enti di edilizia residenziale con finalità di IACP
Realizzazione interventi mediante seguenti
finanziamenti:
- concessione contributi a Comuni a
valere su Fondo Nazionale riqualificazione urbana o altre leggi
- intervento privati nelle opere
urbanizzazione primaria e secondaria a riduzione oneri concessione
- fondi regionali
- fondi comunali provenienti da
alienazioni o concessioni
- contrazione mutui con Cassa
depositi e prestiti
Comuni concedono ad imprese private, singoli o consorziate, cooperative edilizie, Enti pubblici operanti nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica (v. ERAP), società per realizzare alloggi
ai propri dipendenti contributi in conto capitale (Non oltre 50% costo recupero immobili nell'ambito piano riqualificazione urbana)
per realizzare e recuperare alloggi
destinati a locazione ad uso abitativo per periodo non inferiore a 8 anni
(Canone di locazione o corrispettivo di godimento alloggio fissato da CER
"in base piano finanziario relativo ai costi di intervento"). Vietata
sublocazione, ma non cessione alloggio prima scadenza
contratto (Priorità nella vendita ai locatori).
Regione Marche
concede contributo ad ERAP pari a 50% fino ad un massimo di 60.000 €/alloggio
per interventi di recupero o acquisto/recupero o nuova costruzione da concedere
in locazione a canone convenzionato, calcolato in base a
costo convenzionale di alloggi e limiti di superficie per edilizia agevolata
vigenti alla data di concessione del contributo. Ai fini del calcolo del costo
convenzionale si fa riferimento a Quadro Tecnico Economico di
intervento (Nel caso di recupero, anche al computo metrico estimativo)
ed ai seguenti valori di costo: 1.185,87 €/mq. per
recupero primario; 564,7 €/mq. per recupero
secondario; 2.145,86 €/mq. per acquisto e recupero;
1.581,16 €/mq. per nuova costruzione (Valori
incrementati di 12,94% svalutazione ISTAT). Divieto di cumulo con altri
contributi pubblici per stessi alloggi