CENSIMENTO FABBRICATI RURALI. (Legge 133/94, 286/06, 222/07, 31/08, 214/11; D.P.R. 139/98;
D.M. 26/7/12) (casa01)
Soggetti interessati:
Comuni, proprietari di fabbricati
o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa sono
considerati rurali agli effetti fiscali, qualora:
a) fabbricato utilizzato come abitazione di:
-
soggetto titolare dei diritto
di proprietà o altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse ad
attività agricola;
-
affittuario del terreno o
soggetto che con titolo idoneo conduce il terreno a cui immobile è asservito;
-
familiari conviventi a carico
dei precedenti soggetti come risultanti da certificazioni anagrafiche
(coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali);
-
soggetti titolari di
trattamento pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in
agricoltura;
-
soci o amministratori di
società agricola aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) soggetti di cui sopra debbono rivestire qualifica di
imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese;
c) volume di affari derivante da attività agricola del soggetto
che conduce il fondo deve risultare superiore a 50% (25% in caso di terreno
ubicato in Comune considerato montano) del suo reddito complessivo (Esclusi
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito
di attività agricola). Volume di affari per
soggetti che non presentano dichiarazione ai fini IVA si presume pari al limite
massimo previsto per esonero;
d) terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere
superficie almeno pari a 1 ha. ed essere censito al
catasto terreni con attribuzione di reddito agrario (Se praticate su tale
terreno colture specializzate in serra o funghicoltura o altra coltura
intensiva limite ridotto a 3000 mq.);
e) unità immobiliari ad uso abitativo rurale classificate come
A/6 ed inserite nella classe “R” senza determinazione di rendita catastale;
f)
costruzione strumentale
necessaria allo svolgimento di attività agricola e destinata a: protezione
delle piante; conservazione di prodotti agricoli; custodia delle macchine agricole,
attrezzi e scorte occorrenti per coltivazione ed allevamento; allevamento e
ricovero di animali; agriturismo; abitazione dei dipendenti impegnati a tempo
indeterminato o a tempo determinato (Almeno 100 giornate lavorative)
nell’attività agricola (Assunzione in conformità a leggi vigenti sul
collocamento); persone addette ad attività di alpeggio in zone montane; uso
ufficio dell’azienda agricola; manipolazione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione, valorizzazione dei prodotti agricoli (anche
se effettuate da cooperative e loro consorzi); esercizio di attività agricola
in maso chiuso. Tali immobili classificati come D/10, la cui
rendita catastale determinata per stima diretta;
g) “fabbricato
che non insiste su terreno cui immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso Comune o nei Comuni
confinanti”.
Se
immobile utilizzato congiuntamente da più titolari di diritti reali sul fondo
“i requisiti devono sussistere in capo ad almeno 1 di tali soggetti”.
Se sul terreno oggetto di attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso
abitativo, requisiti di ruralità soddisfatti in modo distinto. Se più unità ad
uso abitativo utilizzate da componenti stesso nucleo
familiare, riconoscimento di ruralità subordinato, oltre ai requisiti di cui
sopra, anche al “limite massimo di 5 vani catastali o 80 mq./abitante e di 1
vano catastale o 20 mq./ogni altro abitante oltre il 1°.
Iter procedurale:
Con Legge 133/94 Ministero
Finanze provvede a censimento “di tutti i fabbricati o
porzioni di fabbricati rurali e loro iscrizione nel catasto edilizio urbano”,
nonché alla “individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura, che
non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto”.
Ministero Finanze, di concerto
con MI.P.A.F., definisce criteri per definizione zone
censuarie a qualificazione dei terreni, nonché per produzione ed aggiornamento
di cartografia catastale.
Legge 286/06
stabilisce che:
a) fabbricati per cui vengono meno requisiti per riconoscimento
della ruralità vanno dichiarati al catasto, altrimenti applicate sanzioni, con
relativi effetti fiscali;
b)
aggiornamento banca
dati catastale avviene sulla base delle domande uniche di pagamento di cui al
Reg. CE 1782/03, messe a disposizione da Organismi pagatori (Fogli mappa
aggiornati elenco fabbricati suddivisi per Comune presenti in catasto terreni;
fotoidentificazione degli altri fabbricati non presenti in catasto) ad Agenzia
del Territorio, che provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli
immobili oggetto delle variazioni colturali, aventi effetto a partire da anno successivo;
c)
per fabbricati già
censiti in catasto edilizio urbano (Esclusi quelli inseriti in categoria D/10),
domanda di variazione, affinché sia riconosciuto “requisito di ruralità alle
unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali ad esercizio di attività
agricola”, sottoscritta da “uno dei soggetti che hanno titolarità di diritti
reali su immobile”, inviata ad Ufficio provinciale di Agenzia del Territorio,
dove ricade immobile, entro 30/9/2012 utilizzando modelli A, B, C
riportati in Allegato a D.M. 26/7/2012 e pubblicati su G.U. 185/12.
Autocertificazione con firma autenticata deve contenere dichiarazione che
immobile in possesso, a decorrere da 5° anno antecedente
a quello di domanda, requisiti di ruralità richiesti da Legge 133/94. Analoga
autocertificazione da produrre per fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio per cui sussistono requisiti di
ruralità di cui sopra. Per unità immobiliari che acquisendo o perdendo
requisiti di ruralità, necessitano di nuovo
classamento e rendita permane obbligo di presentazione dichiarazione, Negli
altri casi, ai soli fini di iscrizione o cancellazione di ogni annotazione
riferita a ruralità di immobili, titolare o conduttore di azienda agricola
presenta richiesta al competente Ufficio provinciale di Agenzia del Territorio entro
30 giorni da quando “unità immobiliare ha acquisito o perso requisiti
previsti”, allegando autocertificazione di cui sopra. Agenzia del Territorio effettua accertamento, anche a campione, apponendo specifica
annotazione.
Ministero Finanze emana decreto in cui definire modalità per inserimento negli
atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità
Agenzia del Territorio provvede,
a campione, a verificare veridicità di autocertificazione
allegata a domanda, nonché classamento e requisiti di ruralità di immobili
dichiarati, anche mediante acquisizione informazioni (eventualmente relative ad
utilizzo temporaneo di immobile), contenute in Albi, elenchi e pubblici
registri presso Amministrazioni competenti (Dati forniti senza oneri, anche per
via telematica, nel rispetto della privacy). Al fine di agevolare attività di
verifica, Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni e ad Agenzia
Entrate domande di variazione catastale presentate.
Viene
annotata in catasto avvenuta presentazione domanda ai fini riconoscimento del
requisito di ruralità per ogni unità immobiliare.
Ufficio provinciale Agenzia del
Territorio, verificata sussistenza dei requisiti, convalida autocertificazione
attribuendo categoria A/6 e classe “R” ad unità a destinazione abitativa e
categoria D/10 (mantenendo rendita attribuita) ad unità strumentali ad attività
agricola. Mancato riconoscimento del requisito di ruralità (anche a seguito di
segnalazione di Comune od Agenzia Entrate) è adottato con provvedimento
motivato da Agenzia del Territorio, registrato per ogni unità immobiliare in
atti catastali e notificato ad interessato, che può impugnare decisione presso
Commissione tributaria provinciale.
Agenzia del Territorio rende
disponibile elenco degli immobili presenti in catasto terreni, comprensivi dei
dati relativi ad intestatari catastali ad Agenzia delle Entrate (Riscontro con
dichiarazioni annuali dei redditi presentate da contribuenti) ed a Comuni
(verifiche “su effettivo stato e destinazione d’uso degli immobili”).
Legge 214/11 dispone che
fabbricati rurali iscritto al catasto terreni
(Esclusi: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq.; serre; vasche per
acquicoltura; manufatti privi di copertura; tettoie, porcili, pollai,
concimaie, pozzi di altezza inferiore a 1,8 m. e volume inferiore a 150 mc.;
manufatti precari privi di infissi sul suolo) debbono essere dichiarati al
catasto edilizio urbano entro 30/11/2012
Entità aiuto:
Non si considerano produttive di
reddito da fabbricati le costruzioni rurali inutilizzate
attestato da dichiarazione sostitutiva di notorietà del titolare, in cui
evidenziata “assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici di energia
elettrica, acqua, gas”.
Variazioni nell’iscrizione
catastale di fabbricati già rurali che non presentano più requisiti di ruralità
non da luogo a riscossione del contributo, né al recupero di eventuali
tributi attinenti al fabbricato o ICI, purché tali immobili soggetti a
richiesta di sanatoria edilizia quali fabbricati rurali.
D.M. 26/7/2012 afferma che
presentazione domande ed inserimento negli atti catastali dell’annotazione da
parte di Agenzia del Territorio “producono effetti
previsti per riconoscimento dei requisiti di ruralità a decorrere da 5° anno antecedente a quello di presentazione della
domanda”
Sanzione:
Mancato o
tardivo adempimento da parte del titolare dei diritti reali della dichiarazione
di variazione catastale dell’immobile rurale: multa da 258 € a 2.066 €