REALIZZAZIONE
LINEE ELETTRICHE (Legge 239/03; L.R. 19/88) (infrast01)
Soggetti
interessati:
Enti
pubblici o privati che intendono realizzare linee o impianti elettrici su
territorio Regione Marche
Iter
procedurale:
Legge 239/03, come modificata da Legge 99/09, prevede
autorizzazione unica per costruzione elettrodotti, se opere connesse ed
infrastrutture indispensabili ad esercizio degli stessi.
Domanda
autorizzazione presentata a Presidente Giunta Regionale che attraverso Servizi
Decentrati Opere Pubbliche e Difesa Suolo esegue
istruttoria domande, pubblicandone copia e relativa documentazione su Albo
pretorio dei Comuni interessati, nonché
inviando raccomandata "ai soggetti direttamente interessati".
Da
data comunicazione avvio procedimenti autorizzativi, “sospesa ogni
determinazione comunale in ordine a domande di
permesso a costruire nelle aree potenzialmente impegnate da elettrodotto fino a
conclusione procedimenti autorizzativi” (comunque non oltre 3 anni). Se elettrodotto insiste su più Regioni e non vi
è accordo tra Regioni interessate, Ministero Sviluppo Economico e Ministero
Ambiente nominano Commissione che entro 90 giorni decidono
su richiesta avanzata (Se neppure in questa circostanza si giunge ad un accordo
interviene Consiglio dei Ministri, integrato con rappresentanti Regioni
interessate che decide entro 60 giorni).
Cittadini
e proprietari dei fondi hanno 30 giorni di tempo da pubblicazione per inviare
osservazioni od opposizioni. Conferenza
dei Servizi esamina ricorsi ed eventuali controdeduzioni
Ente avvalendosi del parere
Servizio Decentrato OO.PP. Conferenza può richiedere modifiche al
tracciato, o "valutare
fattibilità soluzioni alternative", o acquisire pareri di altri soggetti
coinvolti (v. Comune nel caso di non previsione opera nello strumento
urbanistico vigente).
Se Comune od Organi competenti alla tutela
paesaggistica hanno espresso parere negativo, Servizio Lavori Pubblici deve
esprimersi entro 30 giorni in merito ad opera.
Autorizzazione
rilasciata da Presidente Giunta Regionale determina urgenza, pubblica utilità
ed indifferibilità dei lavori.
Se tutti i proprietari dei fondi sono d'accordo, si attua
procedura abbreviata.
Rilascio
autorizzazione comporta.
Non
richiede autorizzazione interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti
(v. Riparazione, rimozione, sostituzione componenti di
linea “con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione di evoluzione
tecnologiche”). Sufficiente Denuncia Inizio Attività
(DIA) in caso di:
a)
interventi su elettrodotti che
comportano varianti di lunghezza inferiore a 1.500 m., utilizzando stesso
tracciato o discostandosene per meno di 40 m. e stesse componenti di linea;
b)
varianti all’interno di
stazione elettriche che non comportano aumento di cubatura di edifici.
Se variante
incide su area sottoposta a vincolo, termine di 30 giorni per procedimento
decorre da data di assenso Ente gestore del vincolo. Se parere negativo, DIA non valida.
Gestore
elettrodotto, almeno 30 giorni prima di inizio
lavori, presenta a Ministero Sviluppo Economico e Comuni interessati DIA
corredata da progetto esecutivo e relazione sottoscritta da progettista
abilitato attestante conformità di opere realizzate a strumenti urbanistici
vigenti, nonché rispetto norme su elettromagnetismo, costruzione ed esercizio
linee elettriche, costruzioni.
Se
Comune riscontra, entro 30 giorni, assenza delle suddette condizioni o
documenti informa Ministero e notifica ad interessato
“ordine motivato di non effettuare previsto intervento” ed eventualmente di
ripresentare DIA con modifica ad integrazioni necessarie per renderla conforme
a normativa urbanistica ed edilizia.
Realizzazione
stazioni o cabine elettriche comporta sempre rilascio
concessione edilizia da parte del Comune, nel cui territorio ricade opera.
Titolare
autorizzazione adotta tutte le misure di sicurezza per eseguire lavori e può in
caso di necessità eseguire diramazioni non previste del progetto, entro un
raggio di 1.000 m. e con tensioni non superiori a
1.000 volt.
Ultimato
intervento, occorre inviare a Ministero Sviluppo Economico
certificato di collaudo finale attestante conformità dell’opera a progetto
presentato con DIA. Varianti da apportare a progetto definitivo
approvato in sede di realizzazione delle opere se non assumono rilievo dal punto
di vista localizzativo (v. varianti di tracciato nell’ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione progetto o nelle
fasce di rispetto previste da norme su elettromagnetismo; varianti di stazioni
elettriche senza aumento cubatura di edifici) sono soggette a DIA con relativa
modifica di “dichiarazione di pubblica utilità di Autorità espropriante” senza
applicazione del vincolo preordinato ad esproprio. Se varianti assumono rilievo
localizzativo debbono essere approvate da Ministero
Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporto con consenso Regioni
interessate.
Sanzioni:
Realizzazione
impianto elettrico in assenza o difformità di
autorizzazione: multa da 25 a 250 € + eventuali spese di demolizione opere
abusive.