REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE (Legge 239/03; L.R. 19/88)  (infrast01)

Soggetti interessati:

Enti pubblici o privati che intendono realizzare linee o impianti elettrici su territorio Regione Marche

Iter procedurale:

Legge 239/03, come modificata da Legge 99/09, prevede autorizzazione unica per costruzione elettrodotti, se opere connesse ed infrastrutture indispensabili ad esercizio degli stessi.

Domanda autorizzazione presentata a Presidente Giunta Regionale che attraverso Servizi Decentrati Opere Pubbliche e Difesa Suolo esegue istruttoria domande, pubblicandone copia e relativa documentazione su Albo pretorio dei Comuni interessati, nonché inviando raccomandata "ai soggetti direttamente interessati".

Da data comunicazione avvio procedimenti autorizzativi, “sospesa ogni determinazione comunale in ordine a domande di permesso a costruire nelle aree potenzialmente impegnate da elettrodotto fino a conclusione procedimenti autorizzativi” (comunque non oltre 3 anni). Se elettrodotto insiste su più Regioni e non vi è accordo tra Regioni interessate, Ministero Sviluppo Economico e Ministero Ambiente nominano Commissione che entro 90 giorni decidono su richiesta avanzata (Se neppure in questa circostanza si giunge ad un accordo interviene Consiglio dei Ministri, integrato con rappresentanti Regioni interessate che decide entro 60 giorni).        

Cittadini e proprietari dei fondi hanno 30 giorni di tempo da pubblicazione per inviare osservazioni od opposizioni. Conferenza dei Servizi esamina ricorsi ed eventuali controdeduzioni Ente avvalendosi del parere Servizio Decentrato OO.PP. Conferenza può richiedere modifiche al tracciato, o "valutare fattibilità soluzioni alternative", o acquisire pareri di altri soggetti coinvolti (v. Comune nel caso di non previsione opera nello strumento urbanistico vigente).

Se Comune od Organi competenti alla tutela paesaggistica hanno espresso parere negativo, Servizio Lavori Pubblici deve esprimersi entro 30 giorni in merito ad opera.

Autorizzazione rilasciata da Presidente Giunta Regionale determina urgenza, pubblica utilità ed indifferibilità dei lavori.

Se tutti i proprietari dei fondi sono d'accordo, si attua procedura abbreviata.

Rilascio autorizzazione comporta.

Non richiede autorizzazione interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti (v. Riparazione, rimozione, sostituzione componenti di linea “con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione di evoluzione tecnologiche”). Sufficiente Denuncia Inizio Attività (DIA) in caso di:

a)       interventi su elettrodotti che comportano varianti di lunghezza inferiore a 1.500 m., utilizzando stesso tracciato o discostandosene per meno di 40 m. e stesse componenti di linea;

b)       varianti all’interno di stazione elettriche che non comportano aumento di cubatura di edifici.

Se variante incide su area sottoposta a vincolo, termine di 30 giorni per procedimento decorre da data di assenso Ente gestore del vincolo. Se parere negativo, DIA non valida.

Gestore elettrodotto, almeno 30 giorni prima di inizio lavori, presenta a Ministero Sviluppo Economico e Comuni interessati DIA corredata da progetto esecutivo e relazione sottoscritta da progettista abilitato attestante conformità di opere realizzate a strumenti urbanistici vigenti, nonché rispetto norme su elettromagnetismo, costruzione ed esercizio linee elettriche, costruzioni.

Se Comune riscontra, entro 30 giorni, assenza delle suddette condizioni o documenti informa Ministero e notifica ad interessato “ordine motivato di non effettuare previsto intervento” ed eventualmente di ripresentare DIA con modifica ad integrazioni necessarie per renderla conforme a normativa urbanistica ed edilizia.     

Realizzazione stazioni o cabine elettriche comporta sempre rilascio concessione edilizia da parte del Comune, nel cui territorio ricade opera.

Titolare autorizzazione adotta tutte le misure di sicurezza per eseguire lavori e può in caso di necessità eseguire diramazioni non previste del progetto, entro un raggio di 1.000 m. e con tensioni non superiori a 1.000 volt.

Ultimato intervento, occorre inviare a Ministero Sviluppo Economico certificato di collaudo finale attestante conformità dell’opera a progetto presentato con DIA. Varianti da apportare a progetto definitivo approvato in sede di realizzazione delle opere se non assumono rilievo dal punto di vista localizzativo (v. varianti di tracciato nell’ambito del corridoio individuato in sede di approvazione progetto o nelle fasce di rispetto previste da norme su elettromagnetismo; varianti di stazioni elettriche senza aumento cubatura di edifici) sono soggette a DIA con relativa modifica di “dichiarazione di pubblica utilità di Autorità espropriante” senza applicazione del vincolo preordinato ad esproprio. Se varianti assumono rilievo localizzativo debbono essere approvate da Ministero Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporto con consenso Regioni interessate.     

Sanzioni:

Realizzazione impianto elettrico in assenza o difformità di autorizzazione: multa da 25 a 250 € + eventuali spese di demolizione opere abusive.