SANZIONI NEL TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 12/09) (strada49)
Soggetti interessati:
Passeggeri che fruiscono di
trasporto pubblico
Iter procedurale:
Utenti dei treni classificati
regionali e dei servizi di autotrasporto pubblico
debbono munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, che va obliterato e
conservato per intera durata del viaggio per essere mostrato su richiesta a
personale incaricato.
Imprese che effettuano
trasporto pubblico debbono dare ampia pubblicità, anche tramite affissione di
avvisi in luoghi ben visibili ad utenti, a: tariffe applicate; modalità di
acquisto titolo di viaggio; sanzioni applicate in caso di inadempienza.
Impresa esercente trasporto
pubblico provvede a:
1)
accertare e contestare ad
utente violazioni in materia di trasporto pubblico attraverso “personale
appositamente incaricato” (Nel caso di trasporto su gomma autorizzato da
Provincia), che è autorizzato ad effettuare i controlli previsti “compresi
quelli necessari per identificazione del trasgressore”. Nel caso di trasporto
pubblico su gomma personale controllore abilitato da Provincia previa:
-
presentazione dichiarazione
sostitutiva notorietà da parte del soggetto attestante “godimento dei diritti
politici e di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo
e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
-
dichiarazione di aver
frequentato con esito favorevole (superato esame) corso organizzato da
Provincia per “conseguimento abilitazione per accertamento e contestazione
delle violazioni previste da legge su trasporto pubblico”.
Con
autorizzazione della Provincia tali persone acquisiscono qualifica di agente di polizia amministrativa, valida per svolgere
attività su intero territorio regionale. Provincia organizza corsi di aggiornamento per soggetti autorizzati iscritti in
apposito Elenco istituito presso Provincia;
2)
applicare sanzioni
amministrative, fissando modalità di pagamento delle somme dovute. Nel caso di
sanzione minima, pagamento può avvenire direttamente ad agente al momento della
contestazione o nei 3 giorni successivi presso impresa trasporti;
3)
inviare a Provincia e Comuni
entro 31 Marzo risultati di accertamenti compiuti in anno precedente, nonché
rapporto, espresso in percentuale, tra controlli effettuati su automezzi di
trasporto e silometri percorsi (Per servizi ferroviari rapporto tra controlli
effettuati sui treni e sanzioni irrogate);
4)
fornire su richiesta Enti
territoriali competenti, tutte le informazioni su svolgimento attività di
accertamento irregolarità titoli di viaggio nelle linee di competenza
Sanzione:
In caso di utenti
sprovvisti di valido ed idoneo biglietto su autobus pubblici urbani: pagamento
della tariffa ordinaria + multa pari a 40 – 200 volte tariffa minima regionale
del 1° scaglione kilometrico.
In caso di utenti
sprovvisti di valido ed idoneo biglietto su autobus pubblici extraurbani o
treni regionali: pagamento tariffa ordinaria calcolata da “capolinea o stazione
di partenza per percorso già effettuato fino a destinazione dichiarato dal
viaggiatore” + multa pari a 40 – 200 volte tariffa minima regionale del 1°
scaglione kilometrico per gomma o per ferrovia
Utente titolare di regolare
abbonamento nominativo non in grado di dimostrarlo a
controllore: multa pari a 2 volte tariffa regionale ordinaria relativa a
percorrenza di riferimento qualora entro 3 giorni successivi a contestazione
presentati a competenti uffici di impresa di trasporto titolo di viaggio,
purché questo non risulti regolarizzato dopo accertamento. Se ciò non avviene:
applicate sanzioni di cui sopra
Utente sprovvisto di biglietto su
treno regionale che avvisa controllore prima di salita
sul treno: versamento tariffa ordinaria del biglietto + 5 €. Nel caso di autobus pubblico: maggiorazione non superiore a 30%
tariffa ordinaria (Maggiorazione dovuta in caso di utente provvisto di
biglietto per treno regionale non convalidato, salvo che “obliteratrice non
funzionante”). Maggiorazione non dovuta per viaggiatori che salgono da località
sprovvista di biglietteria, anche self service funzionanti o di punti vendita a
terra, purché utente avvisi personale incaricato al momento della salita.
Se infrazioni commesse da utente
determinano danni ad attrezzature o beni strumentali di imprese
pubbliche di trasporto: multa da 103 a 309 € + risarcimento danno causato. In
caso reiterazione della stessa violazione per 2 volte nel corso dell’anno:
multa applicata nella sua entità massima
Entità aiuto:
Proventi delle sanzioni
amministrative acquisite da imprese di trasporto pubblico iscritti nel bilancio
di queste con obbligo di rendiconto separato rispetto a proventi ordinari