AGENTI POLIZIA STRADALE (D.Lgs.
285/92; Legge 168/02)
(strada38)
Soggetti
interessati:
Chiunque
circola su strada, Polizia stradale, Polizia di Stato,
Corpi e servizi di polizia provinciale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
comunali nel territorio di competenza, Agenti di Polizia giudiziaria, Polizia
penitenziaria, Corpo Forestale e, previo superamento esame:
-
personale di Ispettorato
generale circolazione e sicurezza stradale, Amministrazione Ministero
Trasporto, Dipartimento Trasporti Terrestri, Anas;
-
personale uffici viabilità di
Regione, Province, Comuni per violazione su strade di proprietà;
-
dipendenti di Stato,
Provincia, Comuni aventi qualifica di cantonieri per strade di competenza;
-
personale Ferrovie dello Stato
e tramvie per violazioni passaggi a livelli di competenza;
-
personale aeroporti dipendenti
da Ministero Trasporti e militari del Corpo capitanerie di porto per ambiti
portuali ed aeroportuali.
Iter
procedurale:
Agenti polizia
stradale dipendono da Ministero Interno (Esclusi vigili comunali) e debbono:
-
installare dispositivi di
controllo del traffico autorizzati (Autovelox) “di cui viene data informazione
agli automobilisti” per rilevare comportamento utenti su strade extraurbane
principali, autostrade, nonché tratti di strade urbane ed extraurbane
individuate da Prefetto. Infrazione documentata “con sistemi
fotografici, riprese video od analoghi dispositivi” che nel rispetto della
“riservatezza personale” consentono anche in tempi successivi di rilevare
irregolarità compiute, targa veicolo o conducente. In caso di
dispositivi automatici “non vi è obbligo di contestazione immediata”;
-
prevenire ed accertare
violazioni in materia di circolazione stradale redigendo verbali di
contravvenzione (in 3 copie), anche fuori orario di servizio, in cui
specificare:
a)
giorno, ora e luogo di
accertamento. Se tali dati non riportati, verbale
nullo;
b)
generalità e qualifica
verbalizzante;
c)
generalità del trasgressore,
se identificato, o di eventuali responsabili in solido (Proprietario del mezzo
che è servito a commettere infrazione non punibile solo se dimostra di non aver
potuto impedire il fatto; Ente appartenenza trasgressore se infrazione durante
servizio: tutore in caso di minore od incapace; proprietario in caso di
locazione finanziaria o leasing del veicolo). In caso di mancata od errata
identificazione, verbale valido purchè notificato ad effettivo trasgressore
entro 150 giorni a mezzo raccomandata, messo comunale, funzionario Ufficio accertatore;
d)
descrizione sommaria del fatto
costituente la violazione, con indicazione di tempo, luogo e mezzi impiegati
per trasgressione;
e)
norme che si ritengono
violate;
f)
eventuali osservazioni del
trasgressore e testimoni.
Verbale subito inviato a trasgressore, Prefetto, Motorizzazione Civile,
Ufficio o comando di appartenenza agente. Se
trasgressore identificato successivamente
(Impossibilità di raggiungere veicolo, attraversamento incrocio con semaforo
rosso, accertamento violazione con autovelox, accesso veicolo in zone a
traffico limitato o zone pedonali), verbale inviato entro 150 giorni (360
giorni in caso di residenti all’estero). Trasgressore, entro 60 giorni da
notifica verbale, può presentare ricorso ed inviare documenti difensivi a
Prefetto, tramite Ufficio o Comando accertatore che entro 60 giorni invia atti
a Prefetto, comprensivi delle proprie deduzioni tecniche. Prefetto, entro 120
giorni da ricevimento atti, definisce (Se ciò non avviene entro 100 giorni istanza si intende accolta) controversia ed eventuale
archiviazione o emissione ordinanza applicazione sanzione, che va notificata
nel termine di 150 giorni. In alternativa a Prefetto,
trasgressore può ricorrere entro 60 giorni a Giudice di pace anche per quanto
concerne sanzioni accessorie, versando somma pari a 50% sanzione inflitta che
in caso di accoglimento ricorso verrà restituita. In caso ricorso respinto,
Giudice di pace non può applicare sanzione amministrativa od accessoria
inferiore a quella stabilita in sede di verbale
-
procedere ad applicare
sanzioni accessorie (v. Fermo amministrativo, sequestro, rimozione o blocco del
veicolo, sospensione e ritiro documenti circolazione, sospensione e ritiro
patente). Veicolo trasportato in luogo custodito, documenti circolazione
inviati a Motorizzazione Civile, ed affidato in custodia ad avente
diritto previo pagamento spese di trasporto e custodia. In caso revoca patente,
tale sanzione comunicata entro 5 giorni a Prefetto, che, accertata sussistenza
infrazione, dispone immediata consegna patente ad Organo di Polizia (Tale
decisione comunicata a Dipartimento Trasporti Terrestri) e
nuovo rilascio patente non prima di 1 anno da provvedimento Prefetto;
-
rilevare incidenti stradali;
-
predisporre ed eseguire
servizi diretti a dirigere il traffico;
-
effettuare scorte per la
sicurezza della circolazione;
-
tutelare e controllare uso
della strada;
-
effettuare operazioni di
soccorso automobilistico e stradale in generale;
-
eseguire rilevazioni per studi
del traffico;
-
fornire ad interessati
informazioni su modalità incidente, residenza e generalità delle parti, copertura
assicurativa, dati identificazione veicoli;
-
eseguire servizi di scorta per
sicurezza circolazione e servizi diretti a regolare traffico (Nel caso di
colonne militari, tale servizio è di competenza di ufficiali e sottufficiali di
Forze armate, muniti di specifico attestato rilasciato da Autorità militare).
Tale
personale, se non in divisa, può svolgere compiti di cui sopra solo se mostra apposito segnale distintivo.
Utenti della
strada debbono rispettare segnalazioni di agenti che
possono essere dati mediante braccio alzato verticalmente (significa arresto a
cui conducente deve attenersi, salvo se non sia più in grado di fermarsi “in
condizioni sufficienti di sicurezza”, come nel caso di intersezione), o braccia
tese orizzontalmente (Arresto per tutti gli utenti di qualunque senso di marcia
e per contro “via libera” per coloro che percorrono direzione indicata dal
braccio). Dopo aver abbassato braccio, utente di fronte ad
Agente deve fermarsi, mentre ha via libera quello che si trova di fianco.
Agenti possono accelerare o rallentare marcia dei veicoli, fermare o deviare marcia del singolo veicolo, anche in contrasto con
segnaletica esistente.
Autoveicoli e
motoveicoli agenti polizia stradale (unitamente a servizio antincendio,
autoambulanze, corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico), muniti di
dispositivo di segnalazione acustica supplementare e di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu (Veicoli debbono ottenere
certificato di idoneità al servizio da parte Dipartimento Trasporto Terrestre).
Ad incroci
regolati, Agenti del traffico debbono dare subito via
libera ai veicoli suddetti.
Conducenti di
tali veicoli con dispositivi acustici e visivi lampeggianti in funzione non
sono tenuti a rispettare "obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione, prescrizioni della segnaletica
stradale, norme di comportamento in genere ad eccezione di segnalazioni di
agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e
diligenza”.
Chiunque sente approssimarsi veicoli con dispositivi acustici in funzione
"ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario,
fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella
progressione di marcia".
Chiunque
circola su strada ha obbligo di eseguire disposizioni impartite da agenti polizia se in uniforme o muniti di distintivo di
riconoscimento ed in particolare:
a)
fermarsi su invito degli
agenti, specie nel caso di posti di blocco segnalati con mezzi idonei;
b)
fornire patente, documenti di
circolazione o ogni altro documento richiesto;
c)
consentire ispezione veicolo
per accertare rispondenza del veicolo e relativi dispositivi a norme del codice
della strada;
d)
non proseguire il viaggio se
dispositivi di segnalazione visiva o pneumatici "presentano difetto od
irregolarità tali da determinare pericolo per propria ed altrui
sicurezza", anche tenendo conto condizioni atmosferiche e strada;
e)
applicare dispositivi
antisdrucciolevoli (catene, gomme chiodate) in caso di strada pericolosa;
f)
seguire disposizioni impartite
da personale Forze armate in caso di convoglio militare.
Sanzioni:
Chiunque
utilizza segnalazioni acustiche o visive nei casi non necessari: multa da 74 a
296 €
Chiunque non
da precedenza o lascia libero passaggio a mezzi con dispositivi di allarme in funzione: multa da 36 a 148 €
Chiunque non
rispetta ordini impartiti da agenti polizia: multa da
74 a 296 €
Chiunque non
si ferma a posto di blocco: multa da 1.169 a 4.678 €
Chiunque
circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo: multa da 681 a 2.749 € +
custodia veicolo in deposito autorizzato