PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (R.D.L.
436/27; R.D. 1814/27; Legge 285/92, 446/97, 178/02, 289/02, 39/03, 248/06;
D.P.R. 131/86; D.M. 514/92, 27/11/98) (strada21)
Soggetti interessati:
Chiunque possiede un veicolo a
motore, con esclusione di:
a)
veicoli corpo diplomatico o
Stati esteri;
b)
veicoli forze armate;
c)
veicoli amministrazioni
civili;
d)
veicoli della Croce Rossa
Iter procedurale:
Istituito presso ogni sede
provinciale dell'A.C.I.:
-
registro per autovetture,
autocarri, rimorchi ...;
-
registro per motocicli e
motocarrozzette;
-
registro per trattrici
agricole
Nel Pubblico Registro
Automobilistico (P.R.A.), utilizzando personale
autorizzato, si procede a:
1)
iscrizione originaria o prima
iscrizione del veicolo, previa richiesta da presentare a sede A.C.I., entro 60
giorni da rilascio carta di circolazione da parte Motorizzazione Civile,
allegando:
Funzionario
A.C.I. trascrive nel P.R.A. dati di identificazione
veicolo e rilascia ad interessato ricevuta presentazione richiesta. Viene poi emesso certificato di proprietà (Sostituisce
foglio complementare) e modulo attestante avvenuta iscrizione.
Iscrizione
trattrici agricole può avvenire in qualunque momento
al P.R.A. della Provincia in cui viene usata, allegando atto proprietà veicolo
e modello iscrizione in 2 copie (Specificare impresa costruttrice, tipo
macchina, numero motore e telaio, potenza motore in HP, prezzo trattrice,
generalità proprietario).
Nel caso
trasferimento proprietà autoveicolo, motoveicolo, rimorchio:
a)
Ufficio Motorizzazione Civile provvede
a rinnovo ed aggiornamento carta circolazione o trasferimento di
residenza;
b)
P.R.A. su richiesta
acquirente, entro 60 giorni provvede a trascrivere atto ed emissione nuovo
certificato di proprietà o avvenuto trasferimento, purchè inviato:
i)
copia autentica foglio P.R.A. emesso da A.C.I. di
provenienza;
ii)
nuova licenza circolazione
rilasciata da Motorizzazione;
iii)
atto originale di vendita in
bollo e registrato (Accordi verbali trascritti su certificato proprietà)
iv)
certificato di proprietà e
foglio complementare di circolazione;
v)
3 note (2 in bollo) indicanti: codice fiscale degli
interessati; generalità parti contraenti; numero licenza Motorizzazione e
foglio iscrizione al P.R.A., natura e data
trasferimento;
vi)
certificato residenza.
Nel caso di
vendita, cedente in base a Legge 289/02 “ha facoltà di
produrre al competente ufficio del
P.R.A. idonea certificazione, provvisoriamente sostituita dagli atti richiesti
entro 10 giorni in cui effettuata la prima iscrizione del veicolo e contestuale
corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti”, pena
cancellazione d’ufficio dell’iscrizione;
2)
cancellazione veicoli a motore
e rimorchi che hanno cessato di circolare. Interessato deve comunicare a P.R.A.
entro 60 giorni la distruzione,
demolizione o esportazione all'estero del veicolo, allegando certificato di
proprietà, carta circolazione e targa.
Ufficio P.R.A. ne
da immediata comunicazione a Motorizzazione Civile, restituendo carta
circolazione e
targa.
Agenti Polizia
inviano documenti circolazione e targa a P.R.A., nel caso dopo 180 giorni da
rimozione
veicolo, nessuno reclama restituzione e veicoli avviati a demolizione;
3)
iscrizione privilegio legale a
favore venditore o privilegio convenzionale per altri creditori. Domanda
iscrizione da presentare entro 60 giorni da autenticazione atto,
allegando:
a)
nota contenente: generalità
creditore; ammontare somma dovuta; rate per estinguere debito; natura, data ed
estremi registrazione atto privilegio;
b)
certificato di proprietà del
veicolo.
Funzionario
A.C.I. trascrive privilegio su certificato proprietà. Se debitore non consegna atto proprietà,
A.C.I. procede d'ufficio a trascrizione nota su registro ed informa Prefettura
che provvede a ritiro certificato proprietà per tempo necessario ad
annotazione.
Se debitore
rilascia cambiale garantita da privilegio su veicolo, annotare sede A.C.I.
presso cui registrato privilegio.
Nel caso
trasferimento di privilegio, riduzione o cancellazione inviare ad Ufficio A.C.I.:
Funzionario A.C.I. esegue iscrizione su
P.R.A. ed annota modifica su certificato proprietà;
4)
rilascio copia iscrizione ed
annotazione. Domanda deve specificare numero carta di circolazione ed allegare
versamento imposta erariale;
5)
rilascio duplicato certificato
di proprietà in caso indisponibilità (Smarrimento, furto, distruzione) o
deterioramento. Allegare a domanda copia denuncia a Polizia.
La Legge 248/06 prevede che
l’autenticazione della sottoscrizione di atti e
dichiarazioni aventi ad oggetto alienazione di beni mobili registrati e
rimorchi o costituzione di diritti di garanzia su questa può essere chiesta
anche ad uffici comunali e titolari di sportelli telematici di automobilista,
che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne diritti previsti da
segreteria, nello stesso giorno di richiesta, salvo motivato diniego.
A partire
da 1 Gennaio 1999 abolita imposta erariale di trascrizione,
iscrizione ed annotazione dei veicoli a P.R.A. ed addizionale provinciale ad
imposta erariale di trascrizione.
Province possono
istituire imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione
"dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità"
(Dovuta solo imposta anche se con unico atto effettuate
più formalità). Provincia notifica entro 10 giorni, delibera adottata a P.R.A.
comprendente anche modalità di riscossione (Pagamento imposta a stesso
concessionario delle tasse automobilistiche) e sanzioni per omesso o ritardato
pagamento.
Esclusi da imposta cessione veicoli usati a quanti "ne fanno commercio" e
veicoli adattati a portatori di handicap.
In caso di atti
societari e giudiziari, pagamento imposta richiesto "a partire da 6° mese
successivo a pubblicazione nel registro imprese e comunque entro 60 giorni da
effettiva restituzione alle parti dei rispettivi adempimenti".
Funzionari A.C.I. debbono:
-
consentire, previo pagamento
di diritto, visione registri P.R.A.;
-
restituire originali dei
documenti depositati;
-
chiedere pagamento soprattassa
entro 3 anni da omesso versamento imposta, pena decadenza. Dati segnalati,
entro 6 mesi da omissione soprattassa, ad Ufficio Registro per riscossione;
-
non accogliere pratiche e
pubblico fuori orari previsti, né opporsi a ricevere pratiche, pena
risarcimento danni ad interessati. Nel caso di eventuali
errori si provvederà d'ufficio a rettificare registro e certificato proprietà.
Procuratore della Repubblica ed
Intendenza di Finanza verificano regolare tenuta dei registri.
Agente Polizia, in caso di
determinate infrazioni, può procedere a ritiro certificato proprietà da inviare
entro 5 giorni a P.R.A., che restituirà documento,
previo accertamento che interessato abbia adempiuto a prescrizione omessa
(Annotazione su patente e carta circolazione). Ricorso a Prefetto.
Entità aiuto:
Non dovuta imposta provinciale di
trascrizione + imposta di bollo + emolumenti dovuti al P.R.A. da parte soggetto
che acquista da imprese di commercio autoveicoli usati di potenza inferiore a
85 Kw. conformi a direttiva CE su inquinamento,
purché:
1)
consegnato autoveicolo di
proprietà del soggetto stesso o di suo familiare convivente non conforme a
direttiva CE su inquinamento;
2)
autoveicolo usato garantito
per 1 anno e sottoposto a revisione prima della vendita, salvo che immatricolato
da meno di 24 mesi o sottoposto a revisione nei 12 mesi precedenti.
Ministero Economia “rimborsa a
Regione con cadenza mensile minori entrate dovute a non applicazione tasse di
cui sopra”.
Sanzioni:
Chiunque circola nonostante
ritiro certificato proprietà: arresto da 1 a 8 mesi + multa da 148 a 594 €.
Chiunque non provvede
a richiedere certificato proprietà: multa da 148 a 573 €
Chiunque circoli privo o con
certificato proprietà non aggiornato: multa da 74 a 296 €
Richiedente od interessato per omissione
o ritardato pagamento imposta erariale di trascrizione o provinciale:
soprattassa pari a 4 volte importo dovuto (Ridotta di 1/4 se ritardo
entro 30 giorni).
Chiunque non comunica entro
termini cancellazione veicolo: multa da 292 a 1.169 €
Chiunque non paga imposta
provinciale di trascrizione, iscrizione, annotazione: multa da 1 a 4 volte
imposta, da richiedere entro 3 anni da mancato versamento.
Chiunque non rispetta obblighi
nel trasferimento di proprietà dei veicoli: multa da 622 a 3.111 €