CARATTERISTICHE MOTOVEICOLI (Legge 221/12; D.Lgs.
285/92; 360/93) (strada15)
Soggetti
interessati:
Chiunque
intende circolare su strada con veicoli di categoria:
-
L1e: veicoli a 2 ruote aventi cilindrata inferiore a 50
cc.
e velocità massima di 45 km/h;
-
L2e: veicoli a 3 ruote aventi cilindrata inferiore a 50
cc.
e velocità inferiore a 45 km/h;
-
L4e: veicoli a 3 ruote asimmetriche aventi cilindrata
inferiore a 50 cc. e velocità massima superiore a 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
-
L3e: veicoli a 2 ruote aventi cilindrata inferiore a 50
cc.
e velocità massima superiore a 45 km/h;
-
L5e: veicolo a 3 ruote simmetriche aventi cilindrata
inferiore a 50 cc. e velocità massima superiore a 45 km/h;
-
L6e. quadricicli
leggeri con massa a vuoto inferiore a 350 kg. (Esclusa
massa per batterie in caso di veicoli elettrici) aventi cilindrata inferiore a
50 cc. e velocità inferiore a 45 km/h (inferiore a 4 kw di potenza nominale in caso di veicoli elettrici)
-
L7e: quadricicli aventi massa
a vuoto inferiore a 400 kg. (550 kg. in caso di
veicoli destinati a trasporto merci, esclusa massa per batterie per veicoli
elettrici) con potenza inferiore a 15 kw
Iter
procedurale:
Motoveicoli
per circolare su strada debbono essere muniti di:
a)
larghezza non superiore a 1,60
m.; lunghezza non superiore a 4 m.(5 m. per motoarticolati); altezza inferiore a 2,50 m.; massa a pieno
carico inferiore a 2,5 t.;
b)
certificato di circolazione,
contenente dati di identificazione e costruttivi del motoveicolo;
c)
targa di identificazione
esposta in modo ben visibile. Cambio proprietà o residenza comunicato, con
documentazione comprovante, a Dipartimenti Trasporto
entro 30 giorni per essere annotato su contrassegno. In caso di smarrimento,
furto, distruzione contrassegno identificazione
denuncia a Polizia entro 48 ore. Ricevuta denuncia da consegnare a Motorizzazione per rilascio contrassegno provvisorio.
Trascorsi 45 giorni da denuncia, richiesta nuova contrassegno;
d)
numero identificazione
impresso su telaio in modo da non essere cancellato od alterato. Se numero di identificazione risulta contraffatto, alterato, manca od
illeggibile deve essere riprodotto da Dipartimento Trasporto Terrestre numero
distintivo, preceduto e seguito da marchio con punzone di Ufficio stesso;
e)
certificato di idoneità
tecnica, contenente dati identificazione e costruttivi, rispondenti a
prescrizioni tecniche del codice della strada, rilasciato, a seguito di visita
e prova, da Dipartimento Trasporto
Terrestre (Nel caso di ciclomotori accertamento limitato solo al motore);
f)
dispositivi di illuminazione
visiva, segnalazione acustica, dispositivi silenziatori di scarico se hanno
motore termico, dispositivi di retromarcia se aventi peso superiore a 0,35 t.,
contachilometri sigillato, dispositivi retrovisori;
g)
pneumatici o sistemi
equivalenti;
h)
patente "a" ed anni
16 per guida motoveicoli di cilindrata inferiore a 125 cc.
senza trasporto di altre persone; patente "B" ed anni 18 per altri
tipi di motoveicoli; patente "B" ed anni 21 per guida motocarrozzetta
in servizio di piazza;
i)
segnale mobile di pericolo
(Triangolo);
j)
assicurazione obbligatoria di
responsabilità civile.
Legge 221/12
stabilisce che tutti i motoveicoli di nuova immatricolazione a partire da 1/1/2013 a 2 o 3 ruote di
cilindrata pari o superiore a 125 cc. debbono mettere a disposizione di acquirenti quali
dotazioni opzionali sistemi di frenata avanzati (ABS) atti ad evitare
bloccaggio delle ruote durante frenata.
Durante la
circolazione su strada il conducente deve:
-
avere libero uso delle
braccia, mani e gambe;
-
stare seduto in posizione
corretta;
-
tenere manubrio con entrambe
le mani, salvo che per segnalare manovra (1 mano comunque sempre sul manubrio);
-
non procedere sollevando la
ruota anteriore;
-
trasportare passeggero seduto
in modo stabile, equilibrato, nella posizione determinata da apposita
apparecchiatura installata su veicolo. Nei ciclomotori
vietato trasportare passeggeri, salvo che il posto del passeggero sia
indicato nel certificato di circolazione e che conducente abbia oltre 18 anni. Nei motoveicoli vietato trasportare minori di 5 anni
-
indossare e tenere allacciato
casco protettivo elettronico conforme a tipo omologato. Ciò vale anche per
passeggero. Sono esonerati conducenti e passeggeri di ciclomotori o motoveicoli
a 3 o 4 ruote dotate di carrozzeria chiusa, ciclomotore o motoveicolo a 2 o 3 ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di
crash o di sistemi di ritenuta;
-
non trainare nè farsi trainare da altri veicoli;
-
non trasportare oggetti che
sporgano lateralmente o longitudinalmente di oltre 50 cm., non siano fissati
saldamente, impediscano o limitino visibilità conducente. Ammesso trasporto animali purché in gabbia o appositi contenitori;
-
tenere velocità non superiore
a: 30 Km/h. nei centri urbani e 50 Km/h. fuori dei centri urbani (per quadricicli:
80 Km/h. fuori dei centri urbani).
Sanzioni:
Chiunque
circoli con motoveicoli senza dispositivi prescritti per aumentare velocità:
multa da 74 a 296 €
Chiunque non
rispetta norme di circolazione su motoveicoli: multa da 70 a 285 € + nel caso
di minore fermo motoveicolo per 30 giorni.
Chiunque
circola senza casco protettivo: multa da 70 a 285 € (Se mancanza casco riguarda
minore trasportato multa a carico conducente) + fermo
motoveicolo per 30 giorni.
Chiunque
trasporta su motoveicoli minori di 5 anni: multa da 148 a 594 €
Chiunque
produce e commercializza su territorio nazionale caschi protettivi per
motoveicoli non omologati: multa da 742 a 2.970 € + sequestro
caschi.
Chiunque
circola con certificato di circolazione non aggiornato a seguito cambio di
proprietà o non comunica cessazione della circolazione: multa da 370 a 1.485 €
+ ritiro certificato di circolazione
Chiunque
asporta, altera, sostituisce, cancella o rende illeggibile targa del
costruttore o numero di identificazione del telaio:
multa da 2.338 a 9.357 €
Chiunque entro 48 ore non denuncia a Polizia smarrimento,
sottrazione, distruzione certificato di circolazione o della targa o non
provvede a chiedere duplicato certificato di circolazione entro 3 giorni da
denuncia: multa da 74 a 296 €.
Chiunque
produce e commercializza su territorio nazionale caschi protettivi per
motoveicoli non omologati: multa da 742 a 2.970 € + sequestro
caschi.