PRESTITI PARTECIPATIVI P.M.I. (Legge 317/91) (pmi06)
Soggetti interessati:
Piccole
imprese (Non più di 200 dipendenti e 20.000.000.000 capitale investito, ridotti a 75
dipendenti e 7.500.000.000 capitale nel caso di imprese commerciali o di servizio),
Istituti di Credito mobiliare; Società finanziarie per innovazione e sviluppo
Iter procedurale:
P.M.I.
costituite in forma di società di capitali, inviano richiesta di prestito partecipativo
ad Istituto di Credito o Società finanziaria per realizzare programmi innovativi e di
sviluppo.
Parte
degli utili di impresa da versare ad Istituti di Credito o Società finanziaria come
interessi da considerare "nel conto dei profitti e delle perdite" rappresenta un
costo e va "computata in diminuzione del reddito di esercizio di competenza".
Prestiti
partecipativi assistiti da garanzie personali, individuali o collettive, e da Fondo
centrale di garanzia. Quest'ultimo non deve eccedere "triplo del patrimonio netto di
impresa".
Entità aiuto:
Prestito
a 4 anni, in cui parte degli interessi è "commisurato al risultato economico della
impresa finanziata" (versata entro 30 giorni da approvazione bilancio)
Tasso
di interesse comunque inferiore a tasso ufficiale di sconto e più agevolato per aree
Obiettivo 2 e 5b.