PRESTITI PARTECIPATIVI P.M.I. (Legge 317/91) (pmi06)

Soggetti interessati:

Piccole imprese (Non più di 200 dipendenti e 20.000.000.000 capitale investito, ridotti a 75 dipendenti e 7.500.000.000 capitale nel caso di imprese commerciali o di servizio), Istituti di Credito mobiliare; Società finanziarie per innovazione e sviluppo

Iter procedurale:

P.M.I. costituite in forma di società di capitali, inviano richiesta di prestito partecipativo ad Istituto di Credito o Società finanziaria per realizzare programmi innovativi e di sviluppo.

Parte degli utili di impresa da versare ad Istituti di Credito o Società finanziaria come interessi da considerare "nel conto dei profitti e delle perdite" rappresenta un costo e va "computata in diminuzione del reddito di esercizio di competenza".

Prestiti partecipativi assistiti da garanzie personali, individuali o collettive, e da Fondo centrale di garanzia. Quest'ultimo non deve eccedere "triplo del patrimonio netto di impresa".

Entità aiuto:

Prestito a 4 anni, in cui parte degli interessi è "commisurato al risultato economico della impresa finanziata" (versata entro 30 giorni da approvazione bilancio)

Tasso di interesse comunque inferiore a tasso ufficiale di sconto e più agevolato per aree Obiettivo 2 e 5b.