IMPORTAZIONE CEREALI (Reg. 642/10, 1115/12) (cereal14)

Soggetti interessati:

Chiunque importa frumento tenero (di qualità alta, media, bassa), frumento duro, mais vitreo (Granoturco della specie “Zea Maya Indurata” i cui grani presentano endosperma vitreo dominante, di colore arancio o rosso, corona senza fenditure e con sezione centrale farinosa circondata da sezione cornea), altri cereali da foraggio (segala, sorgo), orzo, avena.

Iter procedurale:

CE ogni giorno lavorativo rileva quotazione di borsa su mercati rappresentativi USA (Minneapolis, Chicago, Kansas City per frumento tenero; Minneapolis per frumento duro ed altri cereali da foraggio; Chicago per mais), premio commerciale e nolo in base ad informazioni pubbliche disponibili  

CE fissa limiti di importazione cereali a tasso doganale agevolato da assegnare in base ad ordine cronologico di invio domanda, od in proporzione ai quantitativi richiesti, od in base ad operatori tradizionali/nuovi arrivati, comunque in modo da evitare discriminazioni ingiustificate tra operatori, necessità di salvaguardare equilibrio e fabbisogno comunitario.

Interessati presentano ogni lunedì entro le ore 13 a MI.P.A.A.F. domanda titolo di importazione per cereali (Ammessa una sola domanda per settimana), specificando:

-          Paese di origine prodotto;

-          qualità, rispondente a seguenti standard minimi:

a)       per frumento tenero e spelta: proteine almeno 14% se di qualità alta (11,5% se di qualità media); peso specifico almeno 77 kg./hl. se di qualità alta (74 kg/hl. se di qualità media); impurità non oltre 1,5%

b)       frumento duro: peso specifico almeno 76 kg./hl.; impurità non oltre 1,5%; grani vitrei almeno 62% (75% se di alta qualità)

c)       mais vitreo: peso specifico almeno 76 kg./hl; grani vitrei almeno 95%; indice massimo di flottazione (calcolato secondo metodo riportato in Allegato VII a Reg. 642/10 pubblicato su G.U.CE 187/10) di 25.

Ammessa tolleranza: + o - 0,7 su percentuale tenore proteico; - 0,5 su peso specifico minimo; + 0,5 su percentuale massima di impurità; - 2 su percentuale di grani vitrei ( - 3 per mais vitreo); + 1 su indice di fluttuazione       

-          quantità (Nel limite del contingente trimestrale fissato) da importare;

-          impegno a costituire cauzione giorno di "accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica” pari a 30 €/t. + cauzione aggiuntiva pari a:

a)       95 €/t. per frumento tenero di alta qualità;

b)       differenza tra dazio più elevato e dazio applicabile a qualità indicata al momento di immissione in libera pratica maggiorato di un supplemento di 5 €/t. per frumento duro. Nessuna cauzione aggiuntiva se allegato certificato di conformità il cui modello pubblicato su G.U.CE 139/09 rilasciato da Federal Grain Inspection Service - FGIS o da Canadian Grain Commission – CGC il cui modello pubblicato su G.U.CE 158/03 (Certificato riportato nella casella 24 del titolo di importazione);

c)       24 €/t. per mais vitreo, salvo se proviene da Argentina e nella domanda di titolo e nel titolo stesso indicato numero certificato dei conformità (Modello riportato su G.U.CE 187/10) rilasciato da Servicio Nazional de Sanidad dy Calidad Agroalimentaria    

d)       0 se dazio ad importazione di frumento duro pari a 0

In caso di sospensione dazi non richiesta cauzione aggiuntiva per intero periodo di sospensione dazi.

Ministero, entro le ore 18 del giorno stesso di scadenza, comunica a Commissione CE per numero d’ordine, ciascuna domanda pervenuta con origine del prodotto e quantitativo richiesto. Se offerte di gara per situazione mercato mondiale può creare perturbative, CE (anche su richiesta Stato membro) decide:

-          sospendere presentazione domanda per 5 giorni lavorativi (CE può prorogare tale termine);

-          respingere domande per cui titoli non ancora rilasciati

-          fissare percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti (Cauzione svincolata per quantitativi non concessi). Interessato può ritirare domanda entro 3 giorni lavorativi successivi a pubblicazione decisione CE, se riduzione oltre 80% quantitativo richiesto, con svincolo di cauzione.

Tali decisioni non applicate in caso di aiuti alimentari comunitari o nazionali nell’ambito di accordi internazionali

Ministero, entro 4 giorni lavorativi da scadenza domanda, rilascia titolo di importazione, specificando: codice prodotto; Paese di origine; quantitativo ammesso ad importazione dazio da applicare; certificato di conformità rilasciato da FGIS o CGC.

Titolo valido 45 giorni da giorno successivo di rilascio. Nel caso di titoli rilasciati nell’ambito di un contingente titoli validi fino alla fine di 2° mese successivo al rilascio. Se non previsto particolare periodo di validità per titolo importazione di cereali da Paesi Terzi, nella domanda e nel titolo riportare indicazioni Paesi di provenienza e di origine, con obbligo poi ad importare da questi.

Ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi per ogni partita di frumento tenero di alta qualità, frumento duro, mais vitreo per accertarne qualità. Tuttavia se partita accompagnata da certificato di conformità rilasciato da Canada, USA, Argentina prelevati campioni soltanto da numero partite importate sufficientemente rappresentativo (Almeno 3% se accertato che parametri di qualità di cereali importati sono conformi a quelli CE). Campioni conservati per almeno 6 mesi. Merce classificata secondo qualità standard risultante da analisi. Se risultati analisi determinano classificazione di qualità inferiore a quella riportata su titolo importazione, importatore deve pagare differenza tra dazio applicabile al prodotto indicato su titolo e quello applicabile a prodotto realmente importato con cauzione e cauzione aggiuntiva svincolata salvo trattenuta di 5 €/t. Se differenza di dazio dovuta non versata entro 1 mese, cauzione aggiuntiva viene incamerata.     

Cauzione svincolata se presentata prova che quantità importata trasformata nel prodotto  indicato.

Entità aiuto:

Dazio importazione per fumento tenero da seme, frumento tenero di alta qualità- diverso da quello da seme calcolato ogni giorno da Commissione pari a prezzo di intervento (pari a 101,31 €/t.) applicato a tali prodotti al momento di importazione e maggiorato di 55% (deduzione fatta dal prezzo CIF ad importazione applicabile a spedizione) Dazio comunque non superiore ad aliquota convenzionale dal dazio tariffa doganale comune. Prezzo ad importazione da prendere in considerazione è prezzo rappresentativo è prezzo rappresentativo CIF ad importazione di frumento tenero di alta qualità, frumento duro, granturco calcolato in base a:

-          quotazione borsa rappresentativa su mercato USA: Minneapolis per frumento tenero di qualità Hard Red Spring e frumento duro di qualità Hard Amber Durum; Chicago per granturco di qualità Yellow Corn; Minneapolis per altri cereali da foraggio

-          premi commerciali e riduzioni noli riferite a tale operazione sul mercato di USA giorno di quotazione  (14 €/t. per frumento tenero di alta qualità);

-          nolo marittimo e costi relativi tra USA e porto di Rotterdam di nave di almeno 25.000 t. (Per segala e sorgo prezzi rappresentativi sono quelli calcolati per granoturco).

Prezzi CIF ad importazione per frumento tenero di alta qualità e granturco diverso da quello da seme corrispondono a somma elementi di cui sopra, mentre prezzo CIF per frumento duro di alta qualità, frumento duro da seme, frumento tenero da seme è quello di frumento tenero di alta qualità. Prezzo rappresentativo per importazione CIF per frumento duro di qualità media e bassa è quello per frumento tenero di alta qualità ridotto di 10 €/t. per frumento duro di qualità media e di 30 €/t. per frumento duro di bassa qualità. Prezzo rappresentativo ad importazione CIF di sorgo e segala diverso da seme, segala da seme e granturco da seme è quello del granturco diverso da seme    

Dazio ad importazione fissato da Commissione pari a media dazi ad importazione calcolati durante 10 giorni lavorativi precedenti, quando tale media supera di almeno 5 €/t. dazio fissato o media è pari a 0

Dazi pubblicati su Gazzetta CE ed applicati da giorno pubblicazione.

Se non esistono indicazioni circa prezzi internazionali delle farine applicare coefficienti di adattamento rispetto a prezzo CIF del cereale di base.

Se porto di sbarco CE si trova nel Mediterraneo o Mar Nero e merci giungono attraverso Atlantico o canale di Suez, applicata diminuzione di 3 €/t. (2 €/t. se invece si trova su coste Atlantiche di Spagna, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Svezia) al dazio di importazione per merci sbarcate in base a certificato rilasciato da Autorità doganale.

Dazio importazione ridotto di 24 €/t. per mais con tenore di umidità del 12%, purché trasformato entro 6 mesi da immissione in libera pratica (Se alla data accettazione di immissione in libera pratica dazio per granoturco è inferiore si applica questo ultimo)

Se importazione rischia di avere effetti pregiudizievoli su mercati, CE può fissare dazio ad importazione addizionale.

Dazio non applicato se “effetti sproporzionati rispetto ad obiettivo perseguito”. Commissione Europea con Reg. 1115/12 ha deciso di sospendere per campagna 2012/13 in applicazione di dazi doganali “per tutte le importazioni di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta effettuate nell’ambito di contingenti tariffari a dazio ridotto aperti dai Reg. 1067/08 e 2305/03”, purché trasporto di tali cereali con destinazione diretta nella CE iniziato entro 30/6/2013 e fornito ad Autorità competenti originale del documento di trasporto ad attestazione data inizio trasporto merce verso CE

Se importazioni attuate ad un prezzo inferiore a quello comunicato da CE od Organizzazione mondiale commercio, applicato dazio addizionale. Se importazioni nel corso dell’anno “si presentano o rischiano di presentarsi ad un livello nettamente superiore a quello percentuale dei 3 anni precedenti creando potenziali squilibri”: ammesso dazio addizionale ad importazione.

Possibile applicazione di dazi agevolati ad importazione in base accordi internazionali stipulati da CE entro contingenti tariffari. Vietata applicazione di ogni tassa negli scambi con Paesi Terzi avente effetto equivalente a dazio doganale