FARINA E SEMOLA (D.P.R. 187/01; Legge 580/67; D.M. 17/12/13)  (cereal09)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre:

-          farina di grano tenero da macinazione di tale cereale con conseguente “abburattamento” ed eliminazione di impurità e sostanze estranee;

-          farina integrale di grano tenero ottenuto direttamente da macinazione di tale cereale liberato da sostanze estranee ed impurità;

-          semola da macinazione di grano duro con conseguente “abburattamento” ed eliminazione di impurità e sostanze estranee;

-          semolato da macinazione di grano duro con conseguente “abburattamento” ed eliminazione di impurità e sostanze estranee, cioè prodotto ottenuto dopo estrazione della semola;

-          semola integrale da macinazione grano duro dopo eliminazione di sostanze estranee ed impurità;

-          farina di grano duro: prodotto non granulare ottenuto da macinazione e conseguente “abburattamento” ed eliminazione sostanze estranee ed impurità.

Iter procedurale:

Farine possono essere di tipo (Valori non validi se farine destinate ad usi diversi da panificazione):

-          00, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo 0,50%, proteine minime 9%. Può essere prodotta anche in forma di sfarinato granulare

-          0, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo 0,65%, proteine minime 11%

-          1, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo 0,80%, proteine minime 12%

-          2, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo 0,95%, proteine minime 12%

-          integrale, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri comprese tra 1,30-1,70% (di cui meno di 0,3% di parti insolubili in acido cloridrico), proteine minime 12%

Semola deve avere: umidità massima 14,50%, ceneri inferiori a 0,90%, proteine minime 10,50%

Semolato deve avere: umidità massima 14,50%, ceneri comprese tra 0,90-1,35%, proteine minime 11,50%

Semola integrale di grano duro avente umidità massima di 14,50%, ceneri comprese tra 1,40-1,80%, proteine minime 11,50%

Farina di grano duro avente umidità massima di 14,50%, ceneri comprese tra 1,36-1,70%, proteine minime 11,50%

Semola e semolato rimacinato e farina di grano duro ammessi se destinati solo al consumatore ed alla panificazione.

Ammessa presenza di farina di grano tenero negli sfarinati di grano duro (compresa semola e semolato rimacinato) fino a 3%. Ammessa vendita farina di grano tenero e sfarinati di grano duro con umidità massima fino a 15,50%, purché indicato su imballaggio e con prezzo ridotto.

Cereali debbono essere detenuti in depositi autorizzati che garantiscono buona conservazione di questi

Farine di cereali diversi, se miscelate con quelle di grano in qualsiasi percentuale, queste sono poste in vendita indicando cereale da cui provengono.

Ammessa produzione sfarinati aventi requisiti diversi da quelli descritti se destinati a spedizione in Paesi CE od extraCE purché:

1)       non nocivi alla salute umana;

2)       produttore invia ogni volta a MI.P.A.A.F. comunicazione per ogni tipologia di sfarinati e paste alimentari almeno 5 giorni lavorativi prima di inizio lavorazione al fine di consentire acquisizione informazioni a MI.P.A.A.F. (Modello riportato su G.U. 56/44) contenente: richiedente (codice fiscale, ragione sociale, sede legale); sede di magazzinaggio dove depositate merci; sede di stabilimento in caso di produzione conto terzi o produzione diretta; molino in caso di sfarinato (codice fiscale, ragione sociale, sede); data inizio lavorazione; quantità complessiva (in kg.); descrizione tipo pasta o sfarinato da produrre; materie prime da utilizzare (di ognuna quantità in kg.); miscela vitaminiche da utilizzare (indicare per ognuna composizione per kg. di miscela); caratteristiche con percentuale presenza di prodotto; Paesi di esportazione. MI.P.A.A.F. istituisce ai sensi di D.M. 17/12/13 sistema telematico di gestione delle comunicazioni, a cui soggetti interessati possono presentare richiesta di iscrizione (Modello pubblicato su G.U. 36/14). Interessato compila i dati, registra comunicazione in SIAN, assegnando numero e data protocollo. Ogni eventuale incremento di produzione per tipologia di pasta o variazione dei Paese di destinazione oggetto di aggiornamento di comunicazione in SIAN. Produzione oggetto di comunicazione iniziale conclusa entro 31 Dicembre. Obbligo di comunicare entro 31 Gennaio ad Amministrazione dati riepilogativi contenente produzione effettuata e quantità esportate/spedite entro 31 Dicembre sempre per via telematica. A partire da 1 Dicembre operatore presenta nuova comunicazione per produzione da realizzare anno successivo. Scambio di informazioni tra Autorità doganale ed Autorità competenti avviene secondo sportello unico doganale. Lavorazione di sfarinati e paste alimentari spedite verso altri Paesi CE o extraCE aventi acquisiti diversi da quelli prescritti per consumo interno effettuate in modo da rendere possibile immediata verifica da parte Organi di controllo, specie se tale lavorazione eseguita in contestualità con quella per mercato interno. Materie prime diverse da quelle impiegate nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati a consumo nazionale utilizzabili per produrre sfarinati e paste alimentari, nonché prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti da norme per consumo nazionale destinato a spedizione verso Paesi CE ed extraCE identificati nei magazzini mediante cartelli recanti scritta “materie prime e prodotti finiti non destinati al mercato nazionale”, così da facilitare controllo ad Organismo di vigilanza. In caso di magazzini automatizzati identificazione mediante sistema informatico del magazzino stesso (Non necessaria identificazione di materia prima conforme da impiegare in sfarinati e paste di cui al D.P.R. 187/01)         

3)       presentata ad Autorità doganale al momento esportazione autorizzazione rilasciata da MI.P.A.A.F., nonché documento di accompagnamento merce indicante estremi autorizzazione e quantità autorizzata da esportare. Ufficio doganale provvede a vidimare foglio di scarico (Modello riportato su G.U. 113/02). A completo utilizzo quantitativo autorizzato ed entro 30 giorni da ultima esportazione impresa invia a MI.P.A.A.F. copia foglio di scarico vidimato e riepilogo delle partite esportate (Modello riportato su G.U. 113/02) ripartite per Paese di destinazione;

4)       lavorazione degli sfarinati avviene in modo da consentire agevole controllo ad Organismi competenti;

5)       materie prime impiegate e prodotti finiti immagazzinati in locali specifici recanti dicitura “Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale”;

6)       tenere apposito registro di carico e scarico (Modello pubblicato su G.U. 36/14) vidimato da Servizio Decentrato Agricoltura in cui riportare su

a)       data di lavorazione e quantità di prodotto ottenuto;

b)       tipologia e riferimento a comunicazione di cui sopra;

c)       in caso di materie prime/sfarinati con requisiti diversi da quelli prescritti e/o sostanze di cui non autorizzato impiego: data di introduzione in magazzino o stabilimento; quantità e specifica denominazione merceologica; nome ed indirizzo di fornitore; estremi documenti di acquisto e/o accompagnamento prodotti;

d)       in caso di materie prime/sfarinati conformi e/o sostanze autorizzate ad impiego: data di avvio a lavorazione; quantità; denominazione merceologica; estremi documenti di acquisto e/o documento accompagnamento prodotti;   

a)       data di esportazione/spedizione/trasferimento presso deposito;

b)       quantitativo con riferimento a tipologia e riferimento a comunicazione;

c)       estremi documento di uscita;

d)       nome ed indirizzo destinatario di merce;

e)       in caso di sfarinati e paste alimentari non conformi: data di lavorazione; quantità; denominazione merceologica di materie prime e/o sostanze utilizzate nella lavorazione; data di esportazione/spedizione/trasferimento presso deposito; quantitativo; tipologia e riferimento a comunicazione; estremi documenti di uscita; nome ed indirizzo destinatari di merce       

Nessuna registrazione per acqua, sale, spezie, aromi, ingredienti per ripieno o aggiunti in paste speciali (specificare solo percentuali di questi ingredienti in impasto). Documenti commerciali di entrata ed uscita prodotti finiti indicante indicazione lotto  

Annotazioni da eseguire entro giorno lavorativo successivo a quello delle lavorazioni

Registri conservati presso luogo di lavorazione e deposito (Nel caso di lavorazione per conto terzi, registro tenuto da chi esegue lavorazione) e messi a disposizione Organi di controllo.

Lavorazione sfarinati attuata in modo da consentire immediato controllo organi di vigilanza, specie se lavorazione in contemporanea a prodotto destinato a mercato nazionale. Materie prime ottenute:

1)       immagazzinate in appositi locali su cui apporre cartello recante dicitura “Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale”;

2)       annotati in appositi registri di carico e scarico.

Vietata importazione di sfarinati aventi requisiti diversi dalle presenti norme. 

Vietata aggiunta negli sfarinati di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché alcun trattamento con agenti fisici o chimici.

E' vietato vendere, detenere o impiegare per panificazione, pastificazione od altri usi alimentari, sfarinati:

-          aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dal D.P.R. 187/01;

-          adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.

Sfarinati messi in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all’origine. Ammessa consegna farine o semole alla rinfusa in carri cisterne ad utilizzatore.

Denominazioni di vendita riservate agli sfarinati vincolanti per produttori di farine destinate alla panificazione ed alla vendita diretta, ma non per i prodotti da forno. Denominazione di vendita “integrale” valida solo se utilizzata farina integrale ottenuta aggiungendo crusca o semolino a farina di grano tenero “in quantità tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibra nel prodotto finito”. Denominazione da riportare in etichetta è “farina di frumento integrale” se farina proviene direttamente da mulino o se farina ricostituita con aggiunta di crusca o cruschello.

Organi di controllo sono le ASL, Ispettorato del Lavoro ed ICQRF che possono in qualunque momento procedere ad ispezione nei locali di produzione, deposito e vendita, nonché sui mezzi di trasporto, anche mediante prelievo di campioni da inviare ai laboratori provinciali di igiene.

Qualora da analisi risultassero prodotti non conformi, laboratorio entro 20 giorni invia comunicazione ad esercente, produttore (Se pane in confezioni sigillate) ed organi controllo. Interessati, entro 15 giorni, possono chiedere revisione analisi presso Istituto superiore della Sanità, allegando versamento per spese di analisi. Istituto esegue analisi entro 90 giorni da richiesta e giudizio è definitivo.

Se richiesta controanalisi non è presentata o queste confermano difformità prodotto alle norme di legge, denuncia a medico provinciale che, in caso di trasgressioni a codice penale, trasmette denuncia ad Autorità giudiziaria.

Medico provinciale fissa entità sanzione e può procedere a sequestro merce ed eventuale distruzione nel caso prodotto risulti dannoso per salute pubblica. Se sanzione non versata entro 15 giorni da notifica, invio atti ad Autorità giudiziaria.

Se in 2 anni interessato commette più di 4 trasgressioni si avrà sospensione licenza di esercizio fino a 6 mesi. In caso di irregolarità particolarmente grave si può avere revoca licenza (Richiesta nuova licenza non prima di 1 anno). Ammesso ricorso contro ordinanza sospensione o revoca, entro 30 giorni, a Ministero Salute.

In caso venga dimostrato di "avere eliminato le cause e le ragioni per cui era stata disposta la chiusura, medico provinciale può revocare provvedimento".

Per altre infrazioni in materia di licenza, locali di vendita e trasporto pane è compito Camera di Commercio fissare, previa richiesta oblazione da parte interessato, entità sanzione e termini pagamento. In caso di mancanza di licenza, Prefetto può decidere chiusura esercizio "fino ad avvenuto adempimento del predetto obbligo".

Sanzioni:

Chiunque sottopone sfarinati a trattamento con agenti fisici o chimici, od aggiunge sostanze organiche ed inorganiche, o vende sfarinati alterati, sofisticati, adulterati, invasi da parassiti animali e vegetali: multa fino a 1.000 €

Chiunque vende farina di grano tenero o sfarinati di grano duro con tasso di umidità superiore a 13,5%: multa fino a 100 €

Chiunque viola norme di cui al D.P.R. 187/01: multa fino a 500 €

Prezzo acquisto:

CE fissa annualmente prezzi di entrata e maggiorazioni mensili di talune categorie di farine, semole e semolini.