FARINA E
SEMOLA (D.P.R. 187/01; Legge 580/67; D.M. 17/12/13) (cereal09)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre:
-
farina di grano tenero da macinazione di tale cereale
con conseguente “abburattamento” ed eliminazione di impurità e sostanze
estranee;
-
farina integrale di grano tenero ottenuto direttamente
da macinazione di tale cereale liberato da sostanze estranee ed impurità;
-
semola da macinazione di grano duro con conseguente
“abburattamento” ed eliminazione di impurità e sostanze estranee;
-
semolato da macinazione di grano duro con conseguente
“abburattamento” ed eliminazione di impurità e sostanze estranee, cioè prodotto
ottenuto dopo estrazione della semola;
-
semola integrale da macinazione grano duro dopo
eliminazione di sostanze estranee ed impurità;
-
farina di grano duro: prodotto non granulare ottenuto
da macinazione e conseguente “abburattamento” ed eliminazione sostanze estranee
ed impurità.
Iter procedurale:
Farine possono essere di tipo
(Valori non validi se farine destinate ad usi diversi da panificazione):
-
00, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo
0,50%, proteine minime 9%. Può essere prodotta anche in forma di sfarinato
granulare
-
0, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo
0,65%, proteine minime 11%
-
1, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo
0,80%, proteine minime 12%
-
2, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri massimo
0,95%, proteine minime 12%
-
integrale, avente umidità inferiore a 14,50%, ceneri
comprese tra 1,30-1,70% (di cui meno di 0,3% di parti insolubili in acido
cloridrico), proteine minime 12%
Semola deve avere: umidità
massima 14,50%, ceneri inferiori a 0,90%, proteine minime 10,50%
Semolato deve avere: umidità
massima 14,50%, ceneri comprese tra 0,90-1,35%, proteine minime 11,50%
Semola integrale di grano duro
avente umidità massima di 14,50%, ceneri comprese tra 1,40-1,80%, proteine
minime 11,50%
Farina di grano duro avente
umidità massima di 14,50%, ceneri comprese tra 1,36-1,70%, proteine minime
11,50%
Semola e semolato rimacinato e
farina di grano duro ammessi se destinati solo al consumatore ed alla
panificazione.
Ammessa presenza di farina di
grano tenero negli sfarinati di grano duro (compresa semola e semolato
rimacinato) fino a 3%. Ammessa vendita farina di grano tenero e sfarinati di grano
duro con umidità massima fino a 15,50%, purché indicato su imballaggio e con
prezzo ridotto.
Cereali debbono essere detenuti
in depositi autorizzati che garantiscono buona conservazione di questi
Farine di cereali diversi, se
miscelate con quelle di grano in qualsiasi percentuale, queste sono poste in
vendita indicando cereale da cui provengono.
Ammessa produzione sfarinati
aventi requisiti diversi da quelli descritti se destinati a spedizione in Paesi
CE od extraCE purché:
1)
non nocivi alla salute umana;
2)
produttore invia ogni volta a MI.P.A.A.F. comunicazione
per ogni tipologia di sfarinati e paste alimentari almeno 5 giorni lavorativi
prima di inizio lavorazione al fine di consentire acquisizione informazioni a
MI.P.A.A.F. (Modello riportato su G.U. 56/44) contenente: richiedente (codice
fiscale, ragione sociale, sede legale); sede di magazzinaggio dove depositate
merci; sede di stabilimento in caso di produzione conto terzi o produzione
diretta; molino in caso di sfarinato (codice fiscale, ragione sociale, sede);
data inizio lavorazione; quantità complessiva (in kg.); descrizione tipo pasta
o sfarinato da produrre; materie prime da utilizzare (di ognuna quantità in
kg.); miscela vitaminiche da utilizzare (indicare per ognuna composizione per
kg. di miscela); caratteristiche con percentuale presenza di prodotto; Paesi di
esportazione. MI.P.A.A.F. istituisce ai sensi di D.M. 17/12/13 sistema
telematico di gestione delle comunicazioni, a cui soggetti interessati possono
presentare richiesta di iscrizione (Modello pubblicato su G.U. 36/14).
Interessato compila i dati, registra comunicazione in SIAN, assegnando numero e
data protocollo. Ogni eventuale incremento di produzione per tipologia di pasta
o variazione dei Paese di destinazione oggetto di aggiornamento di
comunicazione in SIAN. Produzione oggetto di comunicazione iniziale conclusa entro 31 Dicembre. Obbligo di
comunicare entro 31 Gennaio ad
Amministrazione dati riepilogativi contenente produzione effettuata e quantità
esportate/spedite entro 31 Dicembre
sempre per via telematica. A partire da
1 Dicembre operatore presenta nuova comunicazione per produzione da
realizzare anno successivo. Scambio di informazioni tra Autorità doganale ed
Autorità competenti avviene secondo sportello unico doganale. Lavorazione di
sfarinati e paste alimentari spedite verso altri Paesi CE o extraCE aventi
acquisiti diversi da quelli prescritti per consumo interno effettuate in modo
da rendere possibile immediata verifica da parte Organi di controllo, specie se
tale lavorazione eseguita in contestualità con quella per mercato interno.
Materie prime diverse da quelle impiegate nella produzione di sfarinati e paste
alimentari destinati a consumo nazionale utilizzabili per produrre sfarinati e
paste alimentari, nonché prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli
prescritti da norme per consumo nazionale destinato a spedizione verso Paesi CE
ed extraCE identificati nei magazzini mediante cartelli recanti scritta
“materie prime e prodotti finiti non destinati al mercato nazionale”, così da
facilitare controllo ad Organismo di vigilanza. In caso di magazzini
automatizzati identificazione mediante sistema informatico del magazzino stesso
(Non necessaria identificazione di materia prima conforme da impiegare in
sfarinati e paste di cui al D.P.R. 187/01)
3)
presentata ad Autorità doganale al momento esportazione
autorizzazione rilasciata da MI.P.A.A.F., nonché documento di accompagnamento
merce indicante estremi autorizzazione e quantità autorizzata da esportare.
Ufficio doganale provvede a vidimare foglio di scarico (Modello riportato su
G.U. 113/02). A completo utilizzo quantitativo autorizzato ed entro 30 giorni
da ultima esportazione impresa invia a MI.P.A.A.F. copia foglio di scarico
vidimato e riepilogo delle partite esportate (Modello riportato su G.U. 113/02)
ripartite per Paese di destinazione;
4)
lavorazione degli sfarinati avviene in modo da
consentire agevole controllo ad Organismi competenti;
5)
materie prime impiegate e prodotti finiti immagazzinati
in locali specifici recanti dicitura “Deposito di materie prime e di prodotti
finiti non destinati al mercato nazionale”;
6)
tenere apposito registro di carico e scarico (Modello
pubblicato su G.U. 36/14) vidimato da Servizio Decentrato Agricoltura in cui
riportare su
a)
data di lavorazione e quantità di prodotto ottenuto;
b)
tipologia e riferimento a comunicazione di cui sopra;
c)
in caso di materie prime/sfarinati con requisiti
diversi da quelli prescritti e/o sostanze di cui non autorizzato impiego: data
di introduzione in magazzino o stabilimento; quantità e specifica denominazione
merceologica; nome ed indirizzo di fornitore; estremi documenti di acquisto e/o
accompagnamento prodotti;
d)
in caso di materie prime/sfarinati conformi e/o
sostanze autorizzate ad impiego: data di avvio a lavorazione; quantità;
denominazione merceologica; estremi documenti di acquisto e/o documento accompagnamento
prodotti;
a)
data di esportazione/spedizione/trasferimento presso
deposito;
b)
quantitativo con riferimento a tipologia e riferimento
a comunicazione;
c)
estremi documento di uscita;
d)
nome ed indirizzo destinatario di merce;
e)
in caso di sfarinati e paste alimentari non conformi:
data di lavorazione; quantità; denominazione merceologica di materie prime e/o
sostanze utilizzate nella lavorazione; data di
esportazione/spedizione/trasferimento presso deposito; quantitativo; tipologia
e riferimento a comunicazione; estremi documenti di uscita; nome ed indirizzo
destinatari di merce
Nessuna
registrazione per acqua, sale, spezie, aromi, ingredienti per ripieno o
aggiunti in paste speciali (specificare solo percentuali di questi ingredienti
in impasto). Documenti commerciali di entrata ed uscita prodotti finiti
indicante indicazione lotto
Annotazioni da
eseguire entro giorno lavorativo
successivo a quello delle lavorazioni
Registri
conservati presso luogo di lavorazione e deposito (Nel caso di lavorazione per
conto terzi, registro tenuto da chi esegue lavorazione) e messi a disposizione
Organi di controllo.
Lavorazione sfarinati attuata in
modo da consentire immediato controllo organi di vigilanza, specie se
lavorazione in contemporanea a prodotto destinato a mercato nazionale. Materie
prime ottenute:
1)
immagazzinate in appositi locali su cui apporre
cartello recante dicitura “Deposito di materie prime e di prodotti finiti non
destinati al mercato nazionale”;
2)
annotati in appositi registri di carico e scarico.
Vietata importazione di sfarinati
aventi requisiti diversi dalle presenti norme.
Vietata aggiunta negli sfarinati
di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché alcun trattamento
con agenti fisici o chimici.
E' vietato vendere, detenere o
impiegare per panificazione, pastificazione od altri usi alimentari, sfarinati:
-
aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dal
D.P.R. 187/01;
-
adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o
vegetali.
Sfarinati messi in vendita in
imballaggi preconfezionati chiusi all’origine. Ammessa consegna farine o semole
alla rinfusa in carri cisterne ad utilizzatore.
Denominazioni di vendita
riservate agli sfarinati vincolanti per produttori di farine destinate alla
panificazione ed alla vendita diretta, ma non per i prodotti da forno.
Denominazione di vendita “integrale” valida solo se utilizzata farina integrale
ottenuta aggiungendo crusca o semolino a farina di grano tenero “in quantità
tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibra nel prodotto
finito”. Denominazione da riportare in etichetta è “farina di frumento
integrale” se farina proviene direttamente da mulino o se farina ricostituita
con aggiunta di crusca o cruschello.
Organi di controllo sono le ASL,
Ispettorato del Lavoro ed ICQRF che possono in qualunque momento procedere ad
ispezione nei locali di produzione, deposito e vendita, nonché sui mezzi di
trasporto, anche mediante prelievo di campioni da inviare ai laboratori
provinciali di igiene.
Qualora da analisi risultassero
prodotti non conformi, laboratorio entro 20 giorni invia comunicazione ad
esercente, produttore (Se pane in confezioni sigillate) ed organi controllo.
Interessati, entro 15 giorni, possono
chiedere revisione analisi presso Istituto superiore della Sanità, allegando
versamento per spese di analisi. Istituto esegue analisi entro 90 giorni da
richiesta e giudizio è definitivo.
Se richiesta controanalisi non è
presentata o queste confermano difformità prodotto alle norme di legge,
denuncia a medico provinciale che, in caso di trasgressioni a codice penale,
trasmette denuncia ad Autorità giudiziaria.
Medico provinciale fissa entità
sanzione e può procedere a sequestro merce ed eventuale distruzione nel caso
prodotto risulti dannoso per salute pubblica. Se sanzione non versata entro 15 giorni da notifica, invio atti
ad Autorità giudiziaria.
Se in 2 anni interessato commette
più di 4 trasgressioni si avrà sospensione licenza di esercizio fino a 6 mesi. In caso di irregolarità
particolarmente grave si può avere revoca licenza (Richiesta nuova licenza non
prima di 1 anno). Ammesso ricorso contro ordinanza sospensione o revoca, entro 30 giorni, a Ministero Salute.
In caso venga dimostrato di
"avere eliminato le cause e le ragioni per cui era stata disposta la
chiusura, medico provinciale può revocare provvedimento".
Per altre infrazioni in materia
di licenza, locali di vendita e trasporto pane è compito Camera di Commercio
fissare, previa richiesta oblazione da parte interessato, entità sanzione e
termini pagamento. In caso di mancanza di licenza, Prefetto può decidere
chiusura esercizio "fino ad avvenuto adempimento del predetto
obbligo".
Sanzioni:
Chiunque sottopone sfarinati a
trattamento con agenti fisici o chimici, od aggiunge sostanze organiche ed
inorganiche, o vende sfarinati alterati, sofisticati, adulterati, invasi da
parassiti animali e vegetali: multa fino a 1.000 €
Chiunque vende farina di grano
tenero o sfarinati di grano duro con tasso di umidità superiore a 13,5%: multa
fino a 100 €
Chiunque viola norme di cui al
D.P.R. 187/01: multa fino a 500 €
Prezzo acquisto:
CE fissa annualmente prezzi di
entrata e maggiorazioni mensili di talune categorie di farine, semole e
semolini.