HOBBISTI E COMMERCIO (L.R. 27/09, 16/10; D.G.R.M. 1675/11) (commag53)

Soggetti interessati:

Operatori non professionali,anche provenienti da altri Stati CE, che “vendono o barattano o propongono o espongono in modo del tutto sporadico ed occasionale, merci di modico valore (inferiore a 250 € e non avente valore storico od artistico) in mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune (Comune può riservare posteggi ad hobbisti in altre fiere o mercati) o nei mercatini di usato, antiquariato, collezionismo (Mercato si svolge anche di domenica o giorni festivi su suolo pubblico o privato in convenzione con Comune).

Non rientrano tra hobbisti: farmacisti e direttori di farmacie comunali; titolari rivendite generi di monopolio; imprenditori agricoli che esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli; attività agrituristica e di turismo rurale; esercenti somministrazione di alimenti e bevande a persone alloggiate; artigiani iscritti ad Albo per vendita propria produzione; pescatori e cacciatori, o chiunque vende prodotti direttamente raccolti su terreni soggetti ad usi civici; imprese industriali per vendita propria produzione; chiunque vende opere d’arte o di ingegno creativo; venditore beni fallimentari; venditore beni durante svolgimento di fiere campionarie e mostre di prodotti; offerta gratuita di assaggi di alimenti e bevande a fini promozionali  

Iter procedurale: 

Comune all’interno del proprio regolamento sul commercio può riservare posteggi ad hobbisti oltre che in mercatini loro riservati, anche “in altre fiere e mercati e manifestazioni comunque determinate su aree pubbliche o private di cui Comune abbia disponibilità”.

Hobbisti possono operare, senza necessità di alcuna autorizzazione comunale, né per vendita in posteggio fisso od in forma itinerante purché:

a)       in possesso dei requisiti morali richiesti per esercitare attività di commercio;

b)       merci esposte con prezzo ben evidenziato al pubblico mediante cartello;

c)       in possesso di tesserino di riconoscimento (Modello pubblicato su BUR 46/11) rilasciato da Comune di residenza (Comune capoluogo di Regione per residenti fuori Regione), valido per 5 anni, anche non consecutivi. Trascorsi 5 anni per esercitare attività hobbistica occorre munirsi di autorizzazione al commercio su aree pubbliche. Operatore chiede a Comune dove intende avviare attività oggetto rilascio tesserino, specificando: dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale o partita IVA; qualifica di operatore non professionale; tipologia di merce trattata; fotografia; possesso dei requisiti morali previsti dalla L.R. 27/09. Comune rilascia, entro 30 giorni da richiesta, tesserino, contenente: logo di Regione; generalità e fotografia; spazi per vidimazione annuale dal Comune e vidimazione da Comune dove esercitata attività; firma del responsabile del Comune; data di rilascio. Tesserino per tale periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente in stessa unità immobiliare.   

d)       Tesserino non cedibile, né trasferibile, esposto durante mercatino in modo ben visibile e leggibile al pubblico e ad Organo di controllo. In caso di smarrimento, hobbista chiede duplicato di tesserino a Comune, allegando dichiarazione contenente elenco delle manifestazioni cui ha partecipato e denuncia di smarrimento. Tesserino non cedibile o trasferibile ed in caso di perdita dei requisiti morali per esercitare attività commercio (v. scheda “commag20”). Comune revoca tesserino e lo comunica ad altri Comuni dove esercitata attività.

Tesserino vidimato da Comune che organizza mercatino (anche se questo gestito da soggetti terzi) prima di assegnazione posteggio da effettuarsi “con criteri di rotazione e senza riconoscimento di priorità.

Hobbisti autorizzati possono partecipare a non oltre 12 manifestazioni/anno, aventi durata di 2 giorni consecutivi (In base a L.R. 16/10 la limitazione non si applica a manifestazioni che già si svolgono in data 18/11/2010 nei Comuni ricadenti in aree depresse di ex Obiettivo 2). Comuni redigono elenco di hobbisti partecipanti ad ogni manifestazione da inviare a Regione. Controlli esercitati da Comune ospitante.

Sanzioni:

In caso di mancanza del tesserino o delle vidimazioni di questo per il mercatino in corso di svolgimento: multa da 2.500 a 15.000 € + sequestro di attrezzature e merci con successiva confisca delle stesse

In caso di assenza del titolare del tesserino o di mancata esposizione del tesserino al pubblico ed Organo di controllo o vendita di merci a prezzo superiore a 250 €: multa da 250 a 1.500 €