HOBBISTI E COMMERCIO (L.R. 27/09, 16/10; D.G.R.M.
1675/11) (commag53)
Soggetti
interessati:
Operatori non
professionali,anche provenienti da altri Stati CE, che
“vendono o barattano o propongono o espongono in modo del tutto sporadico ed
occasionale, merci di modico valore (inferiore a 250 € e non avente valore
storico od artistico) in mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune
(Comune può riservare posteggi ad hobbisti in altre fiere o mercati) o nei
mercatini di usato, antiquariato, collezionismo (Mercato si svolge anche di
domenica o giorni festivi su suolo pubblico o privato in convenzione con
Comune).
Non rientrano tra
hobbisti: farmacisti e direttori di farmacie comunali; titolari rivendite generi di monopolio; imprenditori agricoli che esercitano
attività di vendita dei prodotti agricoli; attività agrituristica e di turismo
rurale; esercenti somministrazione di alimenti e bevande a persone alloggiate;
artigiani iscritti ad Albo per vendita propria produzione; pescatori e
cacciatori, o chiunque vende prodotti direttamente raccolti su terreni soggetti
ad usi civici; imprese industriali per vendita propria produzione; chiunque
vende opere d’arte o di ingegno creativo; venditore beni fallimentari;
venditore beni durante svolgimento di fiere campionarie e mostre di prodotti;
offerta gratuita di assaggi di alimenti e bevande a fini promozionali
Iter
procedurale:
Comune all’interno
del proprio regolamento sul commercio può riservare posteggi ad
hobbisti oltre che in mercatini loro riservati, anche “in altre fiere e mercati
e manifestazioni comunque determinate su aree pubbliche o private di cui Comune
abbia disponibilità”.
Hobbisti possono
operare, senza necessità di alcuna autorizzazione
comunale, né per vendita in posteggio fisso od in forma itinerante purché:
a) in possesso dei requisiti morali richiesti per
esercitare attività di commercio;
b) merci esposte con prezzo ben evidenziato al pubblico
mediante cartello;
c) in possesso di tesserino di riconoscimento (Modello
pubblicato su BUR 46/11) rilasciato da Comune di residenza (Comune capoluogo di
Regione per residenti fuori Regione), valido per 5 anni, anche non consecutivi. Trascorsi 5 anni per esercitare
attività hobbistica occorre munirsi di autorizzazione
al commercio su aree pubbliche. Operatore chiede a Comune dove intende avviare
attività oggetto rilascio tesserino, specificando: dati anagrafici, residenza,
recapito telefonico, codice fiscale o partita IVA; qualifica di
operatore non professionale; tipologia di merce trattata; fotografia;
possesso dei requisiti morali previsti dalla L.R.
27/09. Comune rilascia, entro
30 giorni da richiesta, tesserino, contenente: logo di Regione; generalità
e fotografia; spazi per vidimazione annuale dal Comune e vidimazione da Comune
dove esercitata attività; firma del responsabile del Comune; data di rilascio.
Tesserino per tale periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto
residente in stessa unità immobiliare.
d) Tesserino non cedibile, né trasferibile, esposto
durante mercatino in modo ben visibile e leggibile al pubblico e ad Organo di
controllo. In caso di smarrimento, hobbista chiede duplicato
di tesserino a Comune, allegando dichiarazione contenente elenco delle
manifestazioni cui ha partecipato e denuncia di smarrimento. Tesserino
non cedibile o trasferibile ed in caso di perdita dei requisiti morali per
esercitare attività commercio (v. scheda “commag20”).
Comune revoca tesserino e lo comunica ad altri Comuni
dove esercitata attività.
Tesserino
vidimato da Comune che organizza mercatino (anche se questo gestito da soggetti
terzi) prima di assegnazione posteggio da effettuarsi
“con criteri di rotazione e senza riconoscimento di priorità.
Hobbisti
autorizzati possono partecipare a non oltre 12 manifestazioni/anno, aventi durata di 2 giorni consecutivi (In base a L.R. 16/10 la
limitazione non si applica a manifestazioni che già si svolgono in data 18/11/2010 nei Comuni ricadenti
in aree depresse di ex Obiettivo 2). Comuni redigono elenco di hobbisti partecipanti
ad ogni manifestazione da inviare a Regione. Controlli esercitati da Comune
ospitante.
Sanzioni:
In caso di
mancanza del tesserino o delle vidimazioni di questo per il mercatino in corso
di svolgimento: multa da 2.500 a 15.000 € + sequestro di attrezzature
e merci con successiva confisca delle stesse
In caso di assenza del titolare del tesserino o di mancata
esposizione del tesserino al pubblico ed Organo di controllo o vendita di merci
a prezzo superiore a 250 €: multa da 250 a 1.500 €