TESTO UNICO COMMERCIO MARCHE (L.R.
27/09, 29/14; D.G.R.M. 3/4/13, 14/4/14) (commag20)
Soggetti
interessati:
Enti locali,
operatori del commercio, consumatori per quanto concerne:
a)
commercio al dettaglio ed all’ingrosso in sede fissa
(v. scheda “commag23”)
b)
forme speciali di vendita (v. scheda “commag47”)
c)
vendita di stampe, quotidiani e periodici (v. scheda
“cultura29”)
d)
commercio su aree pubbliche (v. scheda “commag06”)
e)
somministrazione di alimenti e bevande (v. scheda
“alimen05”)
f)
distribuzione di carburanti (v. scheda “meccag07”)
g)
commercio equo e solidale (v. scheda “commag60”).
Sono escluse
attività commerciali svolte da:
a)
farmacisti e direttori farmacie comunali se vendono
solo prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi
medico-chirurgici
b)
titolari di rivendite generi di monopolio se vendono
solo questi
c)
imprenditori
agricoli, singoli od associati, se esercitano attività di produttori agricoli,
salvo norme per commercio su aree pubbliche
d)
attività previste nell’ambito della multifunzionalità
di cui alla L.R. 21/11
e)
artigiani per vendita di propria produzione nei locali
in cui questo avviene o ad essi adiacenti, nonché per fornitura al committente
di beni ed accessori ad esecuzione di opere o prestazioni di servizio;
f)
pescatori e cooperative di pescatori, cacciatori,
singoli od associati, che vendono al pubblico al dettaglio cacciagione e
prodotti ittici provenienti solo da esercizio delle loro attività e quanti
esercitano vendita di prodotti “da essi direttamente e legalmente raccolti su
terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio diritti di erratico, fugatici e
similari”
g)
imprese industriali per vendita beni di propria
produzione in locali dove produzione avviene od in quelli adiacenti
h)
vendita di opere d’arte o opere di “ingegno a carattere
creativo”, comprese pubblicazioni di carattere scientifico ed informativo
realizzate mediante supporto informatico
i)
vendita beni di fallimento
j)
vendita
eseguita durante periodo svolgimento di fiere campionarie e mostre di prodotti
nei confronti di visitatori, purché relativamente a merce oggetto della
manifestazione e non oltre periodo di svolgimento di manifestazione
k)
Enti pubblici o persone giuridiche private con
compartecipazione pubblica per vendita pubblicazioni o altro materiale informativo
“di propria o altrui produzione, concernenti oggetto di loro attività”
l)
offerta gratuita
di assaggi di alimenti e bevande a fini promozionali.
Non possono
esercitare attività commerciale:
a)
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione
b)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni per delitto non
colposo “sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo dittale”
c)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro persona commessi con
violenza od estorsione
d)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, condanna per reati contro igiene e sanità pubblica
e)
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, 2 o più condanne nei 5 anni precedenti inizio attività per delitti
di frode nella preparazione e commercio di alimenti
f)
coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione
antimafia o a misure di sicurezza
g)
coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o
misure di sicurezza non detentive.
Divieto di
esercizio attività per coloro che ricadono nelle lettere c), e), f), g) permane
per 5 anni a partire da giorno in cui pena è stata scontata o sentenza passata
in giudicato, salvo riabilitazione (Divieto non applicato se “concessa
sospensione condizionale della pena”). In caso di società, associazioni,
organismi collettivi divieto si applica a legale rappresentante “o altra
persona preposta ad attività commerciale”
Iter
procedurale:
Regione
sentito necessità di approvare “testo unico della legge in materia di
commercio”, al fine di:
a)
garantire trasparenza del mercato, libera concorrenza,
libertà di impresa, libera circolazione di merci e servizi;
b)
garantire equilibrato sviluppo e modernizzazione della
rete distributiva (crescita qualitativa, capacità competitiva dei sistemi
commerciali naturali) al fine contenimento prezzo;
c)
contrastare processo di depauperamento di aree
territoriali più deboli;
d)
sviluppare commercio elettronico ed infrastrutture e
competenze a questo connesse;
e)
assicurare pluralismo ed equilibrio tra diverse tipologie
di strutture distributive e diverse forme di vendita, tutela negozi e mercati
di interesse storico di tradizione e tipicità;
f)
valorizzare e tutelare servizio commerciale in aree
urbane, rurali, montane, costiere e termali al fine di equilibrata distribuzione
sistema distributivo nella Regione;
g)
tutelare sviluppo ed aggiornamento professionale di
operatori, nonché protezione del lavoro dipendente;
h)
sviluppare rete di vendita produzione lorda ai fini
internazionalizzazione e promozione in ambito nazionale ed estero;
i)
sviluppare sistema fieristico regionale per promozione
attività economiche, commercio, innovazione tecnologica delle Marche;
j)
promuovere concertazione come metodo di relazione tra
Enti locali, categorie economiche, Organizzazione lavoratori, Associazioni
consumatori “nel rispetto dei principi di sussidarietà, differenziazione,
adeguatezza”;
k)
riconoscere e sostenere commercio equo e solidale;
l)
tutelare consumatore in merito a correttezza di
informazione, sicurezza, genuinità dei prodotti contenimento dei prezzi,
qualificazione consumi;
m)
riconoscere funzione sociale delle cooperative
costituite tra consumatori, nonché ruolo svolto da imprese di rappresentanza e
di intermediazione commerciale.
E’ compito
della Giunta Regionale:
a)
adottare, acquisito parere di competente Commissione
assembleare, sentite Organizzazioni delle imprese commercio, turismo, servizi
maggiormente rappresentative nella Regione, Associazioni consumatori iscritte
in Registro regionale, lavoratori del settore, regolamenti di attuazione della
L.R. 27/09, tenendo conto seguenti principi:
·
favorire realizzazione rete distributiva che
assicuri “migliore produttività del sistema e qualità dei servizi da rendere al
consumatore”;
·
assicurare rispetto della libera concorrenza e
libera prestazione di servizi, favorendo equilibrato sviluppo delle diverse
tipologie distributive (attenzione a tutela e valorizzazione delle PMI
commerciali);
·
rendere compatibile impatto ambientale di
insediamenti commerciali, riqualificazione tessuto urbano (in particolare
quartieri urbani degradati);
·
tutelare e riqualificare centri storici, anche
evitando “processo di espulsione di attività commerciale”;
·
tutelare e riqualificare rete distributiva nelle
zone montane e rurali, anche tramite creazione servizi commerciali
polifunzionali;
·
favorire insediamenti commerciali destinati a
recupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nel
territorio, anche per tutelare livelli di occupazione;
·
rendere effettive le funzioni di sportello unico
per attività produttive (SUAP);
b)
approvare,, sentita competente Commissione assembleare,
programma annuale di utilizzo delle risorse,, fissando per ogni intervento
“criteri e modalità per concessione dei contributi”. In particolare concessi
contributi per:
·
realizzazione progetti relativi a
riqualificazione e valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con
particolare riguardo a centri storici, che privilegiano occupazione;
·
sistemazione e riqualificazione di aree
destinate ai mercati;
·
realizzazione di assistenza tecnica,
progettazione, innovazione tecnologica ed organizzativa;
·
realizzazione programmi di intervento per
promozione ed attivazione di centri commerciali naturali, intesi come “centri
urbanizzati a vocazione commerciale, volti a rigenerazione e rinnovo
commerciale attraverso formazione di partnership pubblico e privato;
·
promozione delle produzioni tipiche di qualità e
di eccellenza delle Marche;
·
promozione e diffusione presso imprese di metodologie
per adeguamento qualità aziendale rispondente a standard CE;
·
realizzazione progetti aziendali per attuazione
sistemi di qualità per fornitura e realizzazione di servizi e prodotti in
conformità a normativa comunitaria e nazionale;
·
certificazione sistemi di qualità per imprese
del commercio e dei servizi;
·
progetti riguardanti insediamento e sviluppo di
esercizi commerciali polifunzionali;
·
misure per sviluppo commercio elettronico,
commercio equo e solidale, abbattimento barriere architettoniche;
·
sviluppo di cooperative di garanzia e Consorzio
fidi e di credito mediante integrazione dei fondi rischi e patrimonio di
garanzia, nonché installazione attrezzature elettroniche e meccanografiche;
·
promozione misure per garantire maggiore
sicurezza ad imprese commerciali che svolgono attività sottoposte al rischio
criminalità;
·
costituzione Fondo da parte dei Comuni da
destinare ad attività commerciali ed eventualmente attività artigianali e di
servizio “per danni subiti a causa esecuzione di lavori pubblici”;
c)
approvare modelli per segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), nonché le altre comunicazioni ed autorizzazioni
previste da L.R. 27/09;
d)
definire requisiti e procedure per rilascio
autorizzazione ai CAT;
e)
finanziare specifici programmi di informazione ed
assistenza gratuita riguardanti realizzazione di indagine, progetti, studi,
ricerche in ambito regionale su consistenza rete distributiva, presenza
turistica, dinamica dei prezzi e dei consumi, andamento di occupazione nel
settore terziario, evoluzione mercato distributivo e turistico, promozione di
imprenditoria femminile;
f)
definire modalità di organizzazione, durata, materie di
corso professionale per esercizio commercio alimentare. Azione attuata con
D.G.R. 1198 del 1/8/2012 (v. “alimen05”) .
E’ compito
della Provincia:
a)
definire criteri per pianificazione territoriale nel
settore commerciale mediante Piano territoriale di coordinamento (PIC), specie
se finalizzati ad individuare aree per grandi strutture di vendita (Impatto
grandi influssi di traffico “in relazione a rete viaria e ad accessi, effetti
di ambito sovracomunale, fenomeni di concentrazione territoriale di altri
esercizi che producono impatti equivalenti”;
E’ compito del
Comune:
a)
adeguare propri strumenti urbanistici nel rispetto del
PIC provinciale, previa consultazione con Organizzazioni di imprese commercio,l
turismo, servizi maggiormente rappresentative nella Regione Associazioni consumatori iscritte in Registro
regionale, Organizzazioni lavoratori del settore
E’ compito di
Osservatorio su rete commerciale:
a)
promuovere attività permanente di rilevazione, analisi,
studio delle problematiche del settore;
b)
monitorare rete distributiva ed esercizi
somministrazione di alimenti e bevande (consistenza, modificazione, efficienza,
punti vendita e somministrazione, commercio su aree pubbliche, altre forme di
distribuzione);
c)
monitorare andamento e situazione commerciale e
relative dinamiche occupazionali, in collaborazione con rappresentanze
sindacali, Camere di Commercio, Centri di Assistenza Tecnica;
d)
acquisire elementi utili per definire ed attuare
interventi per sviluppo e qualificazione commercio anche da parte Comuni (Invio
dati relativi a situazione rete distributiva del proprio territorio).
Centri di Assistenza
Tecnica (v. scheda “commag57”) istituiti, anche in forma consortile da
Associazioni di categoria del settore del commercio, turismo, servizi con il
compito di:
a)
fornire alle “imprese del terziario, associate o meno
alle Organizzazioni di categoria”: assistenza tecnica generale; formazione ed
aggiornamento professionale; innovazione tecnologica e organizzativa; gestione
economica e finanziaria di impresa; accesso a finanziamenti comunitari,
statali, regionali; sicurezza ed igiene di ambiente di lavoro; gestione delle
risorse umane; sicurezza e tutela del consumatore; tutela ambiente; formazione,
promozione e sviluppo di nuova imprenditoria; rapporti con pubbliche
amministrazioni; certificazioni di qualità secondo standard internazionali;
b)
supportare Regioni ed Enti locali per espletamento di:
·
attività istruttoria in materia di contributi ed
altre provvidenze a favore di imprese commerciali, turistiche e di servizio;
·
funzioni di assistenza previste in materia di
sportello unico;
·
attività di formazione, compresi corsi
professionali abilitanti iscrizione al ruolo di mediatori, agenti e
rappresentanti di commercio, nonché corsi di formazione previsti da normativa
in oggetto;
Per svolgere tali attività
sottoscritte convenzioni tra CAT e Regione e/o Enti locali;
c)
definire eventuali convenzioni con Enti pubblici e
privati, consorzi garanzia fidi, società di consulenza ed assistenza per
“raggiungimento migliore livello di assistenza”
Regione fissa numero massimo dei centri autorizzabili,
modalità di funzionamento, indirizzi e criteri di priorità per la loro
costituzione. Riconosciuti seguenti CAT: CAT Confcommercio Ancona, CAT
Confcommercio Ascoli Piceno, CAT Confcommercio Fermo, CAT Confcommercio Servizi
Pesaro, CAT Confesercenti Service Ancona, CAT Confesercenti Service San
Benedetto del Tronto, CAT Confesercenti Macerata, CAT Confesercenti Pesaro, CAT
ASCOM Fermo, CAT ASCOM Macerata.
Attività
commerciale ad ingrosso o al dettaglio esercitata con riferimento a settori
merceologici alimentari e non alimentari (in questo non rientra vendita di
mangime per animali). Soggetti titolari di autorizzazione per esercizio
commerciale possono “porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore
merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari e ad ottenere che autorizzazione modificata d’ufficio con
settore di riferimento” (Escluse farmacie e generi di monopolio). Attività di
vendita di prodotti alimentari subordinata al rispetto disposizioni
comunitarie, nazionali, regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare,
alimentazione, benessere ed igiene animali di origine animale.
Esercizio “in
qualsiasi forma e limitatamente alla alimentazione umana” di attività
commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare,
consentito a chiunque possiede di uno dei seguenti requisiti professionali:
a)
avere frequentato, con esito positivo, corso
professionale per commercio, preparazione, somministrazione di alimenti
istituito da Regione;
b)
aver esercitato in proprio attività di impresa nel
settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno 2 anni anche non continuativi nei 5 anni o aver prestato Servizio in tali
imprese, in qualità di: dipendente qualificato; addetto alla vendita o
somministrazione o preparazione di alimenti;, socio lavoratore; coadiuvante
familiare (coniuge, parente, affini entro 3° grado di imprenditore) come
attestato da iscrizione INPS;
c)
essere in possesso di laurea, anche triennale, o
diploma di istruzione secondaria superiore o di altra scuola ad indirizzo
professionale almeno triennale, purché nel corso degli studi previste materie
attinenti a commercio, preparazione e somministrazione di alimenti.
Per imprese
individuali o società, Associazioni, Organismi collettivi tali requisiti
posseduti da titolare o legale rappresentante o “persona eventualmente preposta
ad attività commerciale”. In caso di soggetti provenienti da altre Regioni o
Paesi CE riconosciuti requisiti per esercizio attività previsti da normativa di
tale Regione o Stato membro .
Gestione di
uno o più reparti di esercizio commerciale affidata, per un tempo convenuto ad
un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti,
fornendo comunicazione a Comune (Se ciò non avviene ”risponde in proprio
dell’attività esercitata dal gestore”). Gestore è tenuto a mantenere livelli
occupazionali del reparto preesistenti e rispettare contratti collettivi di
lavoro.
Può essere
dato in gestione solo un reparto avente “collegamento strutturale con esercizio
e non accesso autonomo”.
In caso di
trasferimento di gestione o proprietà, subentro in attività commerciale
comunicato a Comune entro 30 giorni da
acquisizione titolo, riportando: estremi DIA o autorizzazione ad esercizio;
requisiti morali e professionali del subentrante; contratto cessione azienda.
Dopo tale termine subentrante non può esercitare attività fino a quando non ha
regolarizzato la propria posizione. In caso di subentro per causa morte nel
settore alimentare comporta possibilità di continuare attività per altri 12 mesi ai fini di
acquisizione dei requisiti prescritti.
Attività di
commercio può essere sospesa per non
oltre 12 mesi, previa comunicazione a Comune. Ammessa proroga periodo di
sospensione (comunque non oltre 6 mesi)
su richiesta interessato inviata almeno
30 giorni prima scadenza sospensione, attestante “casi di comprovata
necessità”.
Cessazione
attività commerciale comunicata a Comune, competente per territorio, riportando
estremi di autorizzazione o DIA, settore merceologico, ubicazione superficie di
vendita.
Province,
entro 1 anno da approvazione regolamento regionale, adeguano proprio Piano
territoriale del commercio e fino a tale data (comunque per non oltre 2 anni da
entrata in vigore regolamento regionale) possono decidere di sospendere
rilascio autorizzazioni per apertura di grandi strutture di vendita. Le
disposizioni della L.R. 27/09 prevalgono sulle eventuali diverse prescrizioni
degli strumenti urbanistici e comunali, fino a quando Province e Comuni non
adeguano propri strumenti di programmazione urbanistici e commerciali al
regolamento regionale
Sanzioni:
Chiunque
esercita attività di commercio senza autorizzazione o SCIA (segnalazione
certificata di inizio attività), o privo di requisiti morali e professionali
prescritti: multa da 2.500 a 15.000 € + chiusura di esercizio
Per ogni altra
violazione alla normativa regionale sul commercio, comprese quelle contenute
nei regolamenti attuativi: multa da 500 a 3.000 €
Se rilevata mancanza
dei requisiti igienico-sanitari, edilizia, di sicurezza necessari per rilascio
di autorizzazione del titolo abilitativo: sospensione attività “assegnando
termine per ripristino dei requisiti mancanti”
Se rilevate
infrazioni nel rispetto orari di esercizio per 2 volte nel corso di 3 anni:
sospensione attività di vendita da 5 a 20 giorni anche se pagata sanzione
comminata
In caso di
inadempienza di Enti locali nell’esercizio delle funzioni assegnate: Giunta
Regionale, previa diffida, interviene nominando commissario il cui costo è a
carico di Comune inadempiente
Entità
aiuto:
Istituito
Fondo unico per commercio alimentato con risorse comunitarie, statali,
regionali destinate al settore.
Per anno 2014
assegnati a Fondo unico:
-
500.000 € a progetti di riqualificazione e
valorizzazione delle piccole imprese, singole e associate, del commercio al
dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande per interventi relativi a
locali adibiti o da adibire ad attività commerciali (Ammessa ristrutturazione,
ampliamento locali, acquisto di attrezzature fisse e mobili ed arredi);
-
150.000 € a progetti per riqualificazione e
valorizzazione delle piccole imprese, singole ed associate, del commercio al
dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande in Comuni sotto 5.000
abitanti. Contributi concessi per interventi relativi a locali adibiti o da
adibire ad attività commerciali (Ammessa ristrutturazione, ampliamento locali,
nonché acquisto di attrezzature fisse e mobili ed arredo);
-
389.487,12 € per interventi a favore di piccole e medie
imprese del commercio in sede fissa del settore non alimentare. Contributo in
conto capitale per interventi relativi a locali adibiti ad attività commerciali
quali: ristrutturazione, ampliamento ed acquisto di attrezzature fisse e mobili
ed arredi ed acquisto merci;
-
25.000 € per interventi di sostegno al commercio equo e
solidale, tramite azioni educative nella scuola, istituzione “Giornata del
commercio equo e solidale”, contributi per progetti presentati da
Organizzazioni iscritte nel Registro regionale del Commercio equo e solidale;
-
100.000 € ai Consorzi fidi e cooperative di garanzia
tra operatori commerciali con sede nelle Marche operanti a favore di settore
commercio;
-
20.000 € ai CAT (Centri di Assistenza Tecnica) a titolo
di compenso per eventuali adempimenti amministrativi svolti nell’ambito della
L.R. 27/09. Giunta Regionale in base ad esigenze di utilizzo può modulare
stanziamento a CAT;
-
15.000 € per promuovere e sostenere osterie, locande,
taverne e spacci di campagna storici, individuati secondo criteri definiti da
Giunta Regionale;
-
6.855,23 € da accantonare quale autotutela di Regione a
seguito di ricorso presentato da ditta Corsini di San Benedetto del Tronto;
-
5.000 € da accantonare per attività di supporto a CRCU
relativamente a procedure per rilascio di pareri su programmi per trasparenza
ed integrità adottati da Enti regionali, subregionali e locali