TESTO UNICO COMMERCIO MARCHE (L.R.  27/09, 29/14; D.G.R.M. 3/4/13, 14/4/14) (commag20)

Soggetti interessati:

Enti locali, operatori del commercio, consumatori per quanto concerne:

a)       commercio al dettaglio ed all’ingrosso in sede fissa (v. scheda “commag23”)

b)       forme speciali di vendita (v. scheda “commag47”)

c)       vendita di stampe, quotidiani e periodici (v. scheda “cultura29”)

d)       commercio su aree pubbliche (v. scheda “commag06”)

e)       somministrazione di alimenti e bevande (v. scheda “alimen05”)

f)        distribuzione di carburanti (v. scheda “meccag07”)

g)       commercio equo e solidale (v. scheda “commag60”).

Sono escluse attività commerciali svolte da:

a)       farmacisti e direttori farmacie comunali se vendono solo prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici

b)       titolari di rivendite generi di monopolio se vendono solo questi

c)       imprenditori agricoli, singoli od associati, se esercitano attività di produttori agricoli, salvo norme per commercio su aree pubbliche

d)       attività previste nell’ambito della multifunzionalità di cui alla L.R. 21/11

e)       artigiani per vendita di propria produzione nei locali in cui questo avviene o ad essi adiacenti, nonché per fornitura al committente di beni ed accessori ad esecuzione di opere o prestazioni di servizio;

f)        pescatori e cooperative di pescatori, cacciatori, singoli od associati, che vendono al pubblico al dettaglio cacciagione e prodotti ittici provenienti solo da esercizio delle loro attività e quanti esercitano vendita di prodotti “da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio diritti di erratico, fugatici e similari”

g)       imprese industriali per vendita beni di propria produzione in locali dove produzione avviene od in quelli adiacenti

h)       vendita di opere d’arte o opere di “ingegno a carattere creativo”, comprese pubblicazioni di carattere scientifico ed informativo realizzate mediante supporto informatico

i)         vendita beni di fallimento

j)        vendita eseguita durante periodo svolgimento di fiere campionarie e mostre di prodotti nei confronti di visitatori, purché relativamente a merce oggetto della manifestazione e non oltre periodo di svolgimento di manifestazione

k)       Enti pubblici o persone giuridiche private con compartecipazione pubblica per vendita pubblicazioni o altro materiale informativo “di propria o altrui produzione, concernenti oggetto di loro attività” 

l)         offerta gratuita di assaggi di alimenti e bevande a fini promozionali.

Non possono esercitare attività commerciale:

a)       coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione

b)       coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni per delitto non colposo “sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo dittale” 

c)       coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro persona commessi con violenza od estorsione

d)       coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro igiene e sanità pubblica

e)       coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 2 o più condanne nei 5 anni precedenti inizio attività per delitti di frode nella preparazione e commercio di alimenti

f)        coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione antimafia o a misure di sicurezza

g)       coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o misure di sicurezza non detentive.

Divieto di esercizio attività per coloro che ricadono nelle lettere c), e), f), g) permane per 5 anni a partire da giorno in cui pena è stata scontata o sentenza passata in giudicato, salvo riabilitazione (Divieto non applicato se “concessa sospensione condizionale della pena”). In caso di società, associazioni, organismi collettivi divieto si applica a legale rappresentante “o altra persona preposta ad attività commerciale”

Iter procedurale:

Regione sentito necessità di approvare “testo unico della legge in materia di commercio”, al fine di:

a)       garantire trasparenza del mercato, libera concorrenza, libertà di impresa, libera circolazione di merci e servizi;

b)       garantire equilibrato sviluppo e modernizzazione della rete distributiva (crescita qualitativa, capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali) al fine contenimento prezzo;

c)       contrastare processo di depauperamento di aree territoriali più deboli;

d)       sviluppare commercio elettronico ed infrastrutture e competenze a questo connesse;

e)       assicurare pluralismo ed equilibrio tra diverse tipologie di strutture distributive e diverse forme di vendita, tutela negozi e mercati di interesse storico di tradizione e tipicità;

f)        valorizzare e tutelare servizio commerciale in aree urbane, rurali, montane, costiere e termali al fine di equilibrata distribuzione sistema distributivo nella Regione;

g)       tutelare sviluppo ed aggiornamento professionale di operatori, nonché protezione del lavoro dipendente;

h)       sviluppare rete di vendita produzione lorda ai fini internazionalizzazione e promozione in ambito nazionale ed estero;

i)         sviluppare sistema fieristico regionale per promozione attività economiche, commercio, innovazione tecnologica delle Marche;

j)         promuovere concertazione come metodo di relazione tra Enti locali, categorie economiche, Organizzazione lavoratori, Associazioni consumatori “nel rispetto dei principi di sussidarietà, differenziazione, adeguatezza”;

k)       riconoscere e sostenere commercio equo e solidale;

l)         tutelare consumatore in merito a correttezza di informazione, sicurezza, genuinità dei prodotti contenimento dei prezzi, qualificazione consumi;

m)      riconoscere funzione sociale delle cooperative costituite tra consumatori, nonché ruolo svolto da imprese di rappresentanza e di intermediazione commerciale.

E’ compito della Giunta Regionale:

a)       adottare, acquisito parere di competente Commissione assembleare, sentite Organizzazioni delle imprese commercio, turismo, servizi maggiormente rappresentative nella Regione, Associazioni consumatori iscritte in Registro regionale, lavoratori del settore, regolamenti di attuazione della L.R. 27/09, tenendo conto seguenti principi:

·         favorire realizzazione rete distributiva che assicuri “migliore produttività del sistema e qualità dei servizi da rendere al consumatore”;

·         assicurare rispetto della libera concorrenza e libera prestazione di servizi, favorendo equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive (attenzione a tutela e valorizzazione delle PMI commerciali);

·         rendere compatibile impatto ambientale di insediamenti commerciali, riqualificazione tessuto urbano (in particolare quartieri urbani degradati);

·         tutelare e riqualificare centri storici, anche evitando “processo di espulsione di attività commerciale”;

·         tutelare e riqualificare rete distributiva nelle zone montane e rurali, anche tramite creazione servizi commerciali polifunzionali;

·         favorire insediamenti commerciali destinati a recupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nel territorio, anche per tutelare livelli di occupazione;

·         rendere effettive le funzioni di sportello unico per attività produttive (SUAP);

b)       approvare,, sentita competente Commissione assembleare, programma annuale di utilizzo delle risorse,, fissando per ogni intervento “criteri e modalità per concessione dei contributi”. In particolare concessi contributi per:

·         realizzazione progetti relativi a riqualificazione e valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo a centri storici, che privilegiano occupazione;

·         sistemazione e riqualificazione di aree destinate ai mercati;

·         realizzazione di assistenza tecnica, progettazione, innovazione tecnologica ed organizzativa;

·         realizzazione programmi di intervento per promozione ed attivazione di centri commerciali naturali, intesi come “centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti a rigenerazione e rinnovo commerciale attraverso formazione di partnership pubblico e privato;

·         promozione delle produzioni tipiche di qualità e di eccellenza delle Marche;

·         promozione e diffusione presso imprese di metodologie per adeguamento qualità aziendale rispondente a standard CE;

·         realizzazione progetti aziendali per attuazione sistemi di qualità per fornitura e realizzazione di servizi e prodotti in conformità a normativa comunitaria e nazionale;

·         certificazione sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;

·         progetti riguardanti insediamento e sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;

·         misure per sviluppo commercio elettronico, commercio equo e solidale, abbattimento barriere architettoniche;

·         sviluppo di cooperative di garanzia e Consorzio fidi e di credito mediante integrazione dei fondi rischi e patrimonio di garanzia, nonché installazione attrezzature elettroniche e meccanografiche;

·         promozione misure per garantire maggiore sicurezza ad imprese commerciali che svolgono attività sottoposte al rischio criminalità;

·         costituzione Fondo da parte dei Comuni da destinare ad attività commerciali ed eventualmente attività artigianali e di servizio “per danni subiti a causa esecuzione di lavori pubblici”;

c)       approvare modelli per segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché le altre comunicazioni ed autorizzazioni previste da L.R. 27/09;

d)       definire requisiti e procedure per rilascio autorizzazione ai CAT;

e)       finanziare specifici programmi di informazione ed assistenza gratuita riguardanti realizzazione di indagine, progetti, studi, ricerche in ambito regionale su consistenza rete distributiva, presenza turistica, dinamica dei prezzi e dei consumi, andamento di occupazione nel settore terziario, evoluzione mercato distributivo e turistico, promozione di imprenditoria femminile;

f)        definire modalità di organizzazione, durata, materie di corso professionale per esercizio commercio alimentare. Azione attuata con D.G.R. 1198 del 1/8/2012 (v. “alimen05”) .

E’ compito della Provincia:

a)       definire criteri per pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante Piano territoriale di coordinamento (PIC), specie se finalizzati ad individuare aree per grandi strutture di vendita (Impatto grandi influssi di traffico “in relazione a rete viaria e ad accessi, effetti di ambito sovracomunale, fenomeni di concentrazione territoriale di altri esercizi che producono impatti equivalenti”;

E’ compito del Comune:

a)       adeguare propri strumenti urbanistici nel rispetto del PIC provinciale, previa consultazione con Organizzazioni di imprese commercio,l turismo, servizi maggiormente rappresentative nella Regione  Associazioni consumatori iscritte in Registro regionale, Organizzazioni lavoratori del settore

E’ compito di Osservatorio su rete commerciale:

a)       promuovere attività permanente di rilevazione, analisi, studio delle problematiche del settore;

b)       monitorare rete distributiva ed esercizi somministrazione di alimenti e bevande (consistenza, modificazione, efficienza, punti vendita e somministrazione, commercio su aree pubbliche, altre forme di distribuzione);

c)       monitorare andamento e situazione commerciale e relative dinamiche occupazionali, in collaborazione con rappresentanze sindacali, Camere di Commercio, Centri di Assistenza Tecnica;

d)       acquisire elementi utili per definire ed attuare interventi per sviluppo e qualificazione commercio anche da parte Comuni (Invio dati relativi a situazione rete distributiva del proprio territorio).

Centri di Assistenza Tecnica (v. scheda “commag57”) istituiti, anche in forma consortile da Associazioni di categoria del settore del commercio, turismo, servizi con il compito di:

a)       fornire alle “imprese del terziario, associate o meno alle Organizzazioni di categoria”: assistenza tecnica generale; formazione ed aggiornamento professionale; innovazione tecnologica e organizzativa; gestione economica e finanziaria di impresa; accesso a finanziamenti comunitari, statali, regionali; sicurezza ed igiene di ambiente di lavoro; gestione delle risorse umane; sicurezza e tutela del consumatore; tutela ambiente; formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria; rapporti con pubbliche amministrazioni; certificazioni di qualità secondo standard internazionali;

b)       supportare Regioni ed Enti locali per espletamento di:

·         attività istruttoria in materia di contributi ed altre provvidenze a favore di imprese commerciali, turistiche e di servizio;

·         funzioni di assistenza previste in materia di sportello unico;

·         attività di formazione, compresi corsi professionali abilitanti iscrizione al ruolo di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, nonché corsi di formazione previsti da normativa in oggetto;

               Per svolgere tali attività sottoscritte convenzioni tra CAT e Regione e/o Enti locali;

c)       definire eventuali convenzioni con Enti pubblici e privati, consorzi garanzia fidi, società di consulenza ed assistenza per “raggiungimento migliore livello di assistenza”

Regione fissa numero massimo dei centri autorizzabili, modalità di funzionamento, indirizzi e criteri di priorità per la loro costituzione. Riconosciuti seguenti CAT: CAT Confcommercio Ancona, CAT Confcommercio Ascoli Piceno, CAT Confcommercio Fermo, CAT Confcommercio Servizi Pesaro, CAT Confesercenti Service Ancona, CAT Confesercenti Service San Benedetto del Tronto, CAT Confesercenti Macerata, CAT Confesercenti Pesaro, CAT ASCOM Fermo, CAT ASCOM Macerata. 

Attività commerciale ad ingrosso o al dettaglio esercitata con riferimento a settori merceologici alimentari e non alimentari (in questo non rientra vendita di mangime per animali). Soggetti titolari di autorizzazione per esercizio commerciale possono “porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che autorizzazione modificata d’ufficio con settore di riferimento” (Escluse farmacie e generi di monopolio). Attività di vendita di prodotti alimentari subordinata al rispetto disposizioni comunitarie, nazionali, regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere ed igiene animali di origine animale.

Esercizio “in qualsiasi forma e limitatamente alla alimentazione umana” di attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare, consentito a chiunque possiede di uno dei seguenti requisiti professionali:

a)       avere frequentato, con esito positivo, corso professionale per commercio, preparazione, somministrazione di alimenti istituito da Regione;

b)       aver esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno 2 anni anche non continuativi nei 5 anni o aver prestato Servizio in tali imprese, in qualità di: dipendente qualificato; addetto alla vendita o somministrazione o preparazione di alimenti;, socio lavoratore; coadiuvante familiare (coniuge, parente, affini entro 3° grado di imprenditore) come attestato da iscrizione INPS;

c)       essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di istruzione secondaria superiore o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purché nel corso degli studi previste materie attinenti a commercio, preparazione e somministrazione di alimenti.

Per imprese individuali o società, Associazioni, Organismi collettivi tali requisiti posseduti da titolare o legale rappresentante o “persona eventualmente preposta ad attività commerciale”. In caso di soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi CE riconosciuti requisiti per esercizio attività previsti da normativa di tale Regione o Stato membro .

Gestione di uno o più reparti di esercizio commerciale affidata, per un tempo convenuto ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti, fornendo comunicazione a Comune (Se ciò non avviene ”risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore”). Gestore è tenuto a mantenere livelli occupazionali del reparto preesistenti e rispettare contratti collettivi di lavoro.

Può essere dato in gestione solo un reparto avente “collegamento strutturale con esercizio e non accesso autonomo”.

In caso di trasferimento di gestione o proprietà, subentro in attività commerciale comunicato a Comune entro 30 giorni da acquisizione titolo, riportando: estremi DIA o autorizzazione ad esercizio; requisiti morali e professionali del subentrante; contratto cessione azienda. Dopo tale termine subentrante non può esercitare attività fino a quando non ha regolarizzato la propria posizione. In caso di subentro per causa morte nel settore alimentare comporta possibilità di continuare attività per altri 12 mesi ai fini di acquisizione dei requisiti prescritti.

Attività di commercio può essere sospesa per non oltre 12 mesi, previa comunicazione a Comune. Ammessa proroga periodo di sospensione (comunque non oltre 6 mesi) su richiesta interessato inviata almeno 30 giorni prima scadenza sospensione, attestante “casi di comprovata necessità”.

Cessazione attività commerciale comunicata a Comune, competente per territorio, riportando estremi di autorizzazione o DIA, settore merceologico, ubicazione superficie di vendita.

Province, entro 1 anno da approvazione regolamento regionale, adeguano proprio Piano territoriale del commercio e fino a tale data (comunque per non oltre 2 anni da entrata in vigore regolamento regionale) possono decidere di sospendere rilascio autorizzazioni per apertura di grandi strutture di vendita. Le disposizioni della L.R. 27/09 prevalgono sulle eventuali diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici e comunali, fino a quando Province e Comuni non adeguano propri strumenti di programmazione urbanistici e commerciali al regolamento regionale                                 

Sanzioni:

Chiunque esercita attività di commercio senza autorizzazione o SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), o privo di requisiti morali e professionali prescritti: multa da 2.500 a 15.000 €  + chiusura di esercizio

Per ogni altra violazione alla normativa regionale sul commercio, comprese quelle contenute nei regolamenti attuativi: multa da 500 a 3.000 €

Se rilevata mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizia, di sicurezza necessari per rilascio di autorizzazione del titolo abilitativo: sospensione attività “assegnando termine per ripristino dei requisiti mancanti”

Se rilevate infrazioni nel rispetto orari di esercizio per 2 volte nel corso di 3 anni: sospensione attività di vendita da 5 a 20 giorni anche se pagata sanzione comminata

In caso di inadempienza di Enti locali nell’esercizio delle funzioni assegnate: Giunta Regionale, previa diffida, interviene nominando commissario il cui costo è a carico di Comune inadempiente

Entità aiuto:

Istituito Fondo unico per commercio alimentato con risorse comunitarie, statali, regionali destinate al settore.

Per anno 2014 assegnati a Fondo unico:

-          500.000 € a progetti di riqualificazione e valorizzazione delle piccole imprese, singole e associate, del commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande per interventi relativi a locali adibiti o da adibire ad attività commerciali (Ammessa ristrutturazione, ampliamento locali, acquisto di attrezzature fisse e mobili ed arredi);

-          150.000 € a progetti per riqualificazione e valorizzazione delle piccole imprese, singole ed associate, del commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande in Comuni sotto 5.000 abitanti. Contributi concessi per interventi relativi a locali adibiti o da adibire ad attività commerciali (Ammessa ristrutturazione, ampliamento locali, nonché acquisto di attrezzature fisse e mobili ed arredo);

-          389.487,12 € per interventi a favore di piccole e medie imprese del commercio in sede fissa del settore non alimentare. Contributo in conto capitale per interventi relativi a locali adibiti ad attività commerciali quali: ristrutturazione, ampliamento ed acquisto di attrezzature fisse e mobili ed arredi ed acquisto merci;

-          25.000 € per interventi di sostegno al commercio equo e solidale, tramite azioni educative nella scuola, istituzione “Giornata del commercio equo e solidale”, contributi per progetti presentati da Organizzazioni iscritte nel Registro regionale del Commercio equo e solidale;

-          100.000 € ai Consorzi fidi e cooperative di garanzia tra operatori commerciali con sede nelle Marche operanti a favore di settore commercio;

-          20.000 € ai CAT (Centri di Assistenza Tecnica) a titolo di compenso per eventuali adempimenti amministrativi svolti nell’ambito della L.R. 27/09. Giunta Regionale in base ad esigenze di utilizzo può modulare stanziamento a CAT;

-          15.000 € per promuovere e sostenere osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici, individuati secondo criteri definiti da Giunta Regionale;

-          6.855,23 € da accantonare quale autotutela di Regione a seguito di ricorso presentato da ditta Corsini di San Benedetto del Tronto;

-          5.000 € da accantonare per attività di supporto a CRCU relativamente a procedure per rilascio di pareri su programmi per trasparenza ed integrità adottati da Enti regionali, subregionali e locali