VENDITA PRODOTTI DA PARTE AGRICOLTORI (Legge 59/63, 231/05, 296/06,
27/12 art. 62, 221/12, 116/14; D.Lgs. 228/01, 99/04; D.M. 20/11/07,
19/10/12) (commag05)
Soggetti interessati:
Imprenditori agricoli singoli, o
soci di società di persone, o società esercenti attività agricola, iscritti nel
registro imprese della Camera di Commercio che intendono vendere direttamente a
consumatore o a commerciante o ad industria trasformazione in forma itinerante
o in sede stabile (Aree pubbliche, locali, chioschi ...) prodotti ottenuti in
misura prevalente dalla propria attività agricola o allevamento (Attività di
allevamento deve trovare, almeno in parte, nel fondo in cui opera mezzi di
sostentamento del bestiame prodotto, con esclusione allevamenti zootecnici
industriali), compresi “prodotti derivati oggetto di attività di manipolazione
o trasformazione prodotti agricoli e zootecnici”, nonché “prodotti agricoli
acquistati, in forma non prevalente sul mercato”. Esclusi da esercizio vendita
diretta imprenditori agricoli singoli o soci di persona giuridica i cui
amministratori hanno riportato condanne, passate in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella
preparazione di alimenti nei 5 anni
precedenti ad inizio attività
Enti pubblici, Enti pubblici
economici, Enti di fatto (quali sindacati, partiti politici, Organizzazioni di
volontariato), Associazioni (anche in caso di “acquisto e rivendita di prodotti
agricoli da soggetti ad essi aderenti o associati ed in forma episodica, come
in caso di vendita per beneficenza, o continuativa configurandosi come
“attività di carattere imprenditorialità”)
Iter procedurale:
Il
comma 1065 della Legge 296/06 stabilisce che Comuni realizzino mercati
riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135
del codice civile, comprese cooperative di imprenditori agricoli. Comuni,
singoli od associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori
agricoli singoli od associati, o tramite Associazioni di produttori o di
categoria, istituiscono mercati agricoli di vendita diretta “su area pubblica,
in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata. Mercati
agricoli dotati di un disciplinare (comunicato a Regione) che regola modalità
di vendita “finalizzato alla valorizzazione delle tipicità e provenienza dei
prodotti”.
Richieste
di autorizzazione, complete in ogni parte, dopo 60 giorni da invio, si
intendono accolte.
Possono
esercitare vendita diretta in tali mercati gli imprenditori agricoli che:
a) risultano iscritti al Registro delle imprese della
Camera di Commercio;
b) hanno azienda agricola ubicata nel territorio della
Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
c) vendono prodotti agricoli provenienti dalla propria
azienda o dalle aziende dei soci imprenditori agricoli “anche ottenuti a
seguito di attività di manipolazione o di trasformazione, o anche di prodotti
agricoli ottenuti nell’ambito territoriale della Regione”;
d) non abbiano riportato come imprenditori agricoli o soci
di società di persone od amministratori di persone giuridiche “condanne con
sentenza passato in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o frode
nella preparazione di alimenti nei 5 anni precedenti ad inizio attività”;
e) esercitano attività di vendita diretta in qualità di
titolare dell’impresa o soci di società
agricola o coadiuvanti familiari o personale dipendente dell’impresa;
f)
vendono prodotti
agricoli conformi a norme in materia di igiene degli alimenti, etichettatura
degli alimenti (Indicare luogo di origine territoriale ed impresa produttrice);
g) effettuano all’interno dei mercati agricoli attività
di trasformazione dei prodotti agricoli nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie.
Comune
deve rispettare “criteri di assegnazione delle aree riservate ad agricoltori
che esercitano vendita dei loro prodotti”.
Comune revoca autorizzazione
qualora:
a)
viene meno la qualifica di imprenditore agricolo;
b)
imprenditore agricolo vende prevalentemente prodotti
non ottenuti nel proprio fondo o nei fondi degli associati;
c)
titolare vendite condannato per reati di cui sopra;
d)
rilevate più violazioni nella vendita diretta nei
mercati agricoli da parte imprenditore
In caso di cessazione
dell'attività di agricoltore, autorizzazione trasferita solo ad altro agricoltore.
D.Lgs. 228/01, come modificato da
Legge 98/13, prevede che imprenditori agricoli iscritti al registro delle
imprese possono vendere direttamente al dettaglio su tutto il territorio
italiano, prodotti provenienti in misura prevalente da propria azienda, nel
rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie, compresi prodotti
derivati a seguito attività di manipolazione o trasformazione di prodotti
agricoli e zootecnici finalizzati a completo utilizzo del ciclo produttivo
Per vendita al dettaglio
esercitata su superficie all’aperto di azienda agricola o in occasione di
sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, beneficio, politico o di
promozione di prodotti tipici o locali, o vendita on line, o vendita in forma
itinerante occorre inviare comunicazione di inizio attività a Comune di
residenza o sede legale di azienda (Nel caso di commercio elettronico o di
commercio in forma itinerante a Comune dove ha sede azienda di produzione), in
cui specificare: generalità del richiedente; iscrizione a registro delle
imprese; estremi di ubicazione azienda; prodotti oggetto di vendita; modalità
di vendita (compreso commercio elettronico). Attività di vendita avviata dopo
invio SCIA
Per vendita al dettaglio non in
forma itinerante in aree pubbliche o locali aperti al pubblico, comunicazione
inviata a Comune dove si intende esercitare vendita.
Per vendita al dettaglio su aree
pubbliche, avvalendosi di posteggio fisso inviare richiesta di assegnazione
posteggio a Comune dove si intende esercitare vendita (v. scheda
“commag06”)
Commercio ad ingrosso di prodotti
ortofrutticoli effettuato da produttori non necessita iscrizione ad Albo
Se ricavi da vendita prodotti agricoli non di provenienza
aziendale supera 160.000 €/anno per imprenditori individuali o 4.000.000 € per
società si applicano norme di vendita del commercio previste dal D.Lgs. 114/98
(v. Requisiti di accesso ad attività, orari di apertura e chiusura). Tali norme
non si applicano neppure per vendita diretta da parte di imprenditori agricoli
all’interno dei mercati agricoli.
Nell’ambito delle vendite dirette di agricoltore è
consentito consumo immediato dei prodotti acquistati, usando locali ed arredi
nella disponibilità di imprenditore “con esclusione di servizio assistito di
somministrazione e con osservanza delle prescrizioni generali di carattere
igienico sanitario”
Il
D.Lgs. 273/98 consente deroghe dalle norme igienico-sanitarie previste dalla
Direttiva CE 46/92 per le vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.
In
merito ad obbligo di registrazione prescritto dal Reg. 852/04 inerente ad
igiene prodotti alimentari, la Legge 116/14 consente ad imprese agricole di
adempiervi se “in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario,
registrazione, comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) prevista per esercizio di impresa
L’art.
2 bis della Legge 231/05 consente a grandi strutture di vendita e centri
commerciali, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli
di mettere in vendita nell’ambito di intesa di filiera “prodotti provenienti da
aziende agricole ubicate nel territorio delle Regioni in cui operano in una
congrua percentuale in termini di valore della produzione agricola annualmente
acquisita”. Stipula di tali intese di filiera determina priorità nella
concessione di aiuti alle imprese agricole ed agroalimentari e di
commercializzazione.
L’art.
2 della Legge 231/05 stimola le Regioni a promuovere accordi volontari tra
consumatori per favorire “la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente,
a facilitare incontro tra domanda ed offerta dei prodotti agroalimentari”
D.M.
20/11/2007 prescrive che:
-
Comune può
organizzare all’interno dei mercati agricoli “attività culturali, didattiche e
dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del
territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri
mercati autorizzati;
-
Comune può
favorire fruibilità del mercato agricolo di vendita diretta mediante fornitura di
servizi a favore dei clienti dei mercati da parte di altri operatori
commerciali;
-
MI.P.A.A.F.
fornisce “attività di supporto ed assistenza tecnica ai Comuni per adempimento
di funzioni loro assegnate", nonché assegna attività di monitoraggio
annuale sui mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli e su attività da
questi svolte;
-
Comune esercita
attività di controllo nella vendita diretta all’interno dei mercati agricoli,
in particolare per quanto concerne rispetto dei regolamenti comunali, del
disciplinare di mercato, delle disposizioni emanate dal Ministero con D.M.
20/11/2007;
-
ASL esercita
controllo per verificare rispetto nei mercati agricoli delle vigenti norme su
igiene degli alimenti;
-
Regione e
MI.P.A.A.F. promuovono ”azioni di informazioni per i consumatori sulle
caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita”
Legge
27/12 stabilisce che contratti aventi per oggetto cessioni di prodotti agricoli
ed alimentari, salvo quelli conclusi con consumatore finale, vengono definiti obbligatoriamente
in forma scritta, indicando, pena nullità, durata, quantità e caratteristiche
del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento fissato in 30 giorni per merci deteriorabili (60 giorni per altre merci) decorrenti da ultimo giorno del mese in
cui emessa fattura con interessi decorrenti da giorno successivo a scadenza di
tale termine pari a quelli legali maggiorati di 2 punti. Sono prodotti
deteriorabili i prodotti agricoli, ittici, alimentari:
-
preconfezionati
con data di scadenza o termine minimo di conservazione inferiore a 60 giorni;
-
sfusi, comprese
erbe o piante aromatiche, anche posti in involucro protettivo o refrigerati,
non sottoposti a trattamenti atti a prolungare loro durata oltre 60 giorni;
-
a base di carne,
aventi seguenti caratteristiche fisico e chimiche: w superiore a 0,95 e ph
superiore a 5,2, oppure w superiore a 0,91 e ph superiore a 4,5;
-
tutti i tipi di
latte.
Vietato nelle relazioni
commerciali tra operatori economici:
a)
imporre direttamente od indirettamente condizioni di
acquisto, vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose,
nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b)
applicare condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti;
c)
subordinare conclusione ed esecuzione di contratti e
continuità di relazioni commerciali od esecuzione di prestazioni da parte di
contraenti che per loro natura non hanno alcuna connessione tra loro;
d)
conseguire indebite prestazioni unilaterali non
giustificate da natura o contenuto di relazioni commerciali;
e)
adottare ogni forma di condotta commerciale sleale,
compreso mancato rispetto dei principi di buone prassi e pratiche sleali
identificate da CE e riportate in Allegato a D.M. 19/10/2012 pubblicato su G.U.
274/12, vietando in particolare “qualsiasi comportamento del contraente che,
abusando della propria forza commerciale, imponga condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravosi”, quali:
·
inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie
rispetto ad oggetto principale di fornitura, anche se queste forniti da
soggetti terzi, “senza alcuna connessione oggettiva, diretta, logica con
cessione del prodotto oggetto di contratto”;
·
esclusione applicazione di interessi di mora a
danno dei creditori o risarcimento spese di recupero crediti;
·
applicazione prezzi “palesemente al di sotto dei
costi di produzione medi dei prodotti oggetto di relazioni commerciali e
cessioni da parte di imprenditori agricoli;
·
previsione nel contratto di clausola che impone
a venditore dopo consegna prodotti, termine minimo per emettere fattura, salvo
caso di consegne del prodotto in più quote nello stesso mese (In tal caso
fatture emesse dopo ultima consegna del mese).
Nei documenti di trasporto o
consegna o fattura riportare dicitura “assolve agli obblighi di cui art. 62
comma 1 della Legge 24 Marzo 2012 n. 27”. Eventuale mancanza di firma sul
documento ammessa se dimostrato “in modo inequivoco la riferibilità al
documento scritto a determinato soggetto”. Nel caso di scambi di contrattazione
nella Borsa Merci Telematica Italiana eseguito in base a regolamenti in questa
vigenti
Pagamento del corrispettivo per
merci deteriorabili (cioè prodotti agricoli, ittici ed alimentari
preconfezionati con data di scadenza
inferiore a 60 giorni o sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se
parti in involucro protettivo o refrigerati, ma non sottoposti a trattamenti
che ne prolungano durata oltre 60 giorni,
o prodotti a base carne aventi aw superiore a 0,91 e ph superiore a 5,2. o
tutti i tipi di latte) entro 30 giorni,
mentre per altri prodotti agricoli ed alimentari termine è di 60 giorni a partire da ultimo giorno del
mese di ricevimento di fattura. Cedente deve emettere fatture separate per
cessioni di prodotti assoggettate a termine di pagamento diversi ai fini di
determinazione interessi dovuti al creditore, data di ricevimento fattura è
quella di consegna a mano o invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, o
posta elettronica certificata (PEC), o in mancanza di certezza circa data di
ricevimento della fattura, data di consegna dei prodotti. Interessi decorrono
automaticamente da giorno successivo a scadenza di tale termine, applicando
tasso di interesse vigente “in materia di lotta contro ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali” (per il 1° semestre quello vigente a 1 Gennaio;
per il 2° trimestre quello vigente a 1 Luglio) maggiorato di 2 punti
percentuali
Vietato “erogare pagamento di
intero importo pattuito per fornitura a fronte di contestazioni solo parziali
relative ad adempimento della medesima”.
Autorità Garante per concorrenza
del mercato incaricata di vigilare su applicazione della Legge, avvalendosi di
Guardia Finanza. Autorità provvede ad accertamenti d’ufficio o su segnalazione
di qualunque soggetto interessato, in formato cartaceo o elettronico
contenente:
a)
nome, cognome o ragione sociale; indicazione attività
economica svolta; residenza; recapiti telefonici o indirizzo posta elettronica;
b)
elementi corredati da documentazione, quali:
identificativi di operatore economico che ha commesso violazione e quello nei
cui confronti commesso abuso (specificare ragione sociale, attività economica
svolta, indirizzo, fatturato e percentuale di questo con soggetto denunciato);
condotta commerciale oggetto di abuso (specificare luogo e modalità di condotta
sleale, prodotti oggetto di transazione, data e periodo di validità del
contratto, condizione contrattuali stipulato, termini di pagamento e
fatturazione);
c)
ogni elemento utile per valutazione di Autorità (v.
copia eventuali reclami già inviati ad impresa violatrice impegni con relativi
esiti) eventuali esigenze di riservatezza delle informazioni.
Autorità Garante “al fine di
garantire il contraddittorio, favorisce piena cognizione degli atti e
verbalizzazione e modalità di pubblicazione delle decisioni”
Autorità, salvo caso di
particolare gravità, può invitare operatore a “rimuovere profili di possibile
illiceità della condotta”. Autorità esegue istruttoria dichiarando domanda
irricevibile o da archiviare per assenza dei presupposti richiesti per
procedere, o per manifesta infondatezza di elementi atti a giustificare
ulteriori accertamenti, o a seguito di avvenuta rimozione da parte operatore
commerciale di profili di illiceità della pratica, o purché non rientra tra le
priorità di intervento di Autorità. Se domanda accolta, Autorità accerta
eventuale “esistenza di comportamenti illeciti entro 120 giorni (Termine interrotto in caso di richiesta di
informazioni integrative ed elevato a
180 giorni se le parti hanno sede all’estero. Termine prorogato in caso di
particolare esigenze di Autorità). Avvio procedimento istruttorio comunicato
alle parti, specificando oggetto del procedimento, elementi acquisiti di
ufficio o presenti nella domanda, termine di conclusione di istruttoria, ufficio
presso cui accedere ad atti, possibilità di presentare memorie scritte entro
termine fissato. Soggetti portatori di interessi pubblici o privati o
collettivi (Associazioni consumatori) possono intervenire nel procedimento
indicando apposito atto indicante: nome, cognome, ragione sociale, residenza
del richiedente; recapiti telefonici e posta elettronica; procedimento a cui si
intende intervenire e relativi motivi di interesse. Autorità comunica a
richiedente possibilità di accedere ad atti e di presentare memorie scritte.
Autorità può acquisire
informazioni e documenti di ogni soggetto pubblico o privato, avvalendosi di
audizione delle parti che possono farsi rappresentare da difensore munito di
documento di rappresentanza (A conclusione di audizione redatto verbale
sottoscritto dalle parti, di cui copia rilasciata alle stesse).
Autorità autorizza ispezioni
presso chiunque ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ad
istruttoria. Soggetti non possono opporre rifiuto a fornire informazioni o
documenti richiesti per motivi di riservatezza e autotutela del rischio di
infrazioni fiscali, o amministrative, o tutela di segreto industriale.
Funzionari di Autorità possono accedere ad ogni locale, terreno, mezzo di
trasporto del soggetto ispezionato (Esclusa residenza), controllare e prendere
copia dei documenti. Durante ispezione soggetti possono farsi assistere da
persona di fiducia, mentre Autorità può avvalersi di Guardia di Finanza. A
conclusione di ispezione, redatto verbale
Se documenti contengono informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale, finanziario,
diritto di accesso limitato a necessità di controlli, adottando accorgimenti
atti a tutelare interesse delle persone ed operatori commerciali, affinché
informazioni riservate non divulgate (Escluse note, proposte, studi, verbali
interni di Autorità). Eventuale riservatezza di informazioni su richiesta di
soggetto inquisito, specificando documenti o parti di questi da escludere da
accesso (evidenziarne motivi), che può essere accettato da Autorità,
informandone le parti in causa. Diritto di accesso si esercita mediante
richiesta scritta a cui fornita risposta da Autorità entro 30 giorni
Responsabile procedimento
comunica alle parti termine di istruttoria, inviando atti al Collegio
giudicante, affinché deliberi decisione di non illiceità della condotta
commerciale, o di illiceità con conseguente diffida e sanzione pecuniaria ed
eventuale termine per presentare ricorso. Provvedimento finale di Autorità
comunicato alle parti, mediante raccomandata o posta elettronica certificata, e
pubblicato entro 20 giorni su bollettino di Autorità
Sanzioni:
Chiunque
non stipula per iscritto contratti per cessione di prodotti agricoli e
alimentari riportando indicazioni di legge: multa da 516 a 20.000 € in
riferimento a valore dei beni oggetto di cessione
Operatore
economico contraente, salvo consumatore finale, che inserisce nel contratto
clausole vietate: multa da 516 a 3.000 € in funzione al beneficio ricevuto da
soggetto che non ha rispettato divieti
Mancato
rispetto da parte debitore dei termini di pagamento stabiliti in contratto:
multa da 500 a 500.000 € in funzione del fatturato di azienda, ricorrenza,
misure dei ritardi
Sempre ammesse azioni in giudizio
per risarcimento del danno derivante da violazione di Legge promosse da
Associazioni consumatori e Organizzazioni di categoria presenti in CNEL che
possono anche chiedere “inibitoria ai comportamenti in violazione a vigente
legge”
Entità aiuto:
Introiti derivati da applicazione sanzioni versati a Stato e
destinati a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca,
studio, analisi in materia alimentare nell’ambito di Osservatorio unico delle
attività produttive
Attività di vendita diretta di prodotti agricoli non
determina cambio di destinazione d’uso dei locali, in cui attuata vendita e si
può esercitare su tutto il territorio comunale “a prescindere da destinazione
urbanistica delle zone in cui ubicati i locali”