INTEGRATORI
ALIMENTARI (D.Lgs. 169/04; D.M. 23/2/06; Accordo Stato-Regioni 15/2/07;
D.G.R.M. 15/6/07) (alimen33)
Soggetti interessati:
Chiunque produce e commercializza “integratori
alimentari” o “complementi supplementari” o “supplementi alimentari” destinati
ad integrare dieta e che costituiscono fonte concentrata di sostanze nutritive,
quali vitamine, minerali ed altre sostanze aventi effetti nutritivi o
fisiologici (v. Aminoacidi, acidi, grassi essenziali, fibre ed estratti di
origine vegetale) presentate in forme predosate (v. Capsule, pastiglie,
compresse, pillole, gomme da masticare, polvere in bustina, liquidi contenuti
in fiale, flaconi a contagocce) in modo da “essere assunti in piccoli
quantitativi unitari”
Iter procedurale:
Produzione e confezionamento di integratori attuata
in stabilimenti autorizzati da Ministero Salute che debbono disporre dei
seguenti requisiti:
1)
magazzini
di deposito di materie prime e prodotti finiti separati dal flusso produttivo e
distinti tra loro, facili da pulire o disinfettare, dotati di idonee
attrezzature per stoccaggio merci, con umidità e temperatura costante in grado
di garantire corretta conservazione prodotto;
2)
locali
di produzione e confezionamento muniti di attrezzature fisse o mobili di facile
pulizia;
3)
presenza
di responsabile controllo di qualità, che: elabora ed aggiorna piano di
autocontrollo; vigila su produzione da attuare secondo corretta prassi igienica
che tenga conto della specifica tipologia produttiva e natura degli ingredienti
impiegati; definire procedure di acquisto, accettazione, tracciabilità di
materie prime ed imballaggi; vigila su condizioni generali di igiene ed
efficienza dello stabilimento; predispone ed aggiorna registro di produzione;
comunica a Ministero ed ASL ogni irregolarità rilevata;
4)
presenza
di laboratori interni per analisi chimico-fisiche e microbiologiche in locali
separati, dotati di attrezzature idonee (In mancanza impresa deve avvalersi di
laboratorio esterno iscritto in apposito Elenco regionale);
5)
linee
di produzione e confezionamento non adibite ad altri usi, salvo fabbricazione
di prodotti alimentari, purché: impianto prima di produrre integratori
sottoposto a sanificazione “per eliminare eventuali residui di precedenti
lavorazioni”; cambio di produzione segnalato ad ASL; nei locali di deposito
individuati aree delimitate dove procedere a stoccaggio separato di materie
prime e prodotti finiti delle diverse lavorazioni.
Nella fabbricazione di integratori alimentari usate
solo: vitamine A, C, D, E, K, B1, B2, B6, B12; niacina; acido pantotenico;
acido folico; biotina; calcio;
magnesio; ferro; rame; iodio; zinco; manganese; sodio; potassio; selenio;
cromo; molibdeno; fluoro; cloro; fosforo.
Sostanze impiegate debbono essere conformi ai
requisiti di purezza previsti da norme comunitarie e nazionali e nei “livelli
ammessi di vitamine, minerali ed altre sostanze definite nelle linee guida
sugli integratori alimentari pubblicate da Ministero Salute”.
Prodotti venduti come “integratori alimentari”
debbono riportare su etichetta:
a)
nome
della categoria di sostanze nutritive o altre sostanze caratterizzanti
prodotto;
b)
dose
raccomandata per assunzione giornaliera;
c)
avvertenza
a non eccedere dose raccomandata per assunzione giornaliera;
d)
indicazione
che integratori non vanno intesi come sostituti di dieta variata;
e)
indicazione
che prodotti vanno tenuti fuori della portata dei bambini sotto i 3 anni;
f)
effetto
nutritivo o fisiologico attribuito a prodotto in base ai suoi contenuti “in
modo da orientare correttamente la scelta del consumatore”. Vietato attribuire
ad integratori “proprietà terapeutiche, né capacità di prevenzione o cura delle
malattie umane, né fare altrimenti riferimento a simili proprietà”, o riportare
diciture “che affermano o sottintendono che una dieta equilibrata e variata non
è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive on quantità
sufficienti”;
g)
quantità
delle sostanze nutritive (espresse nelle unità di misura riportate in Allegato
I al D.Lgs. 169/04 pubblicato su G.U. 164/04 sotto forma di grafico) riferite
ai valori medi rilevati durante processo di trasformazione.
Industria comunica a Ministero Salute volontà di
commercializzare nuovo integratore, allegando copia di etichetta utilizzata.
Ministero può chiedere documentazione integrativa per meglio valutare
“sicurezza d’uso del prodotto od effetti ad esso attribuiti”. Ministero, in
base ad analisi effettuate, può prescrivere modifiche ad etichettatura,
compreso inserimento di apposite avvertenze. Se Ministero ritiene prodotto
pericoloso per salute, ne vieta la vendita. Per prodotti provenienti da Paesi
Terzi, Ministero ha 90 giorni per esprimere parere. Se parere favorevole,
Ministero include integratore in apposito elenco (Ditta può riportare in
etichetta estremi inclusione prodotto nel registro). Di ogni decisione presa,
Ministero informa Commissione CE, specificandone motivi.
Per rilasciare pareri razionali, Ministero si avvale
di Commissione consultiva, la cui composizione è costantemente aggiornata alla
evoluzione del comparto.
Pubblicità di integratori intesi come “coadiuvanti
di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione di peso” non deve fare
“alcun riferimento ai tempi o quantità di perdita di peso conseguente al loro
impiego”, ma richiamare “le necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica
adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari”. Se prodotti utilizzati
con avvertenze, messaggio pubblicitario deve “contenere invito esplicito a
leggerle con attenzione”. Nel caso di prodotto contenente piante o sostanze naturali,
messaggio non deve indurre “a far credere che solo per effetto di tale
derivazione non vi sia il rischio di incorrere in rischi collaterali
indesiderati”.
Ministero Salute definisce ogni anno, di intesa con
Regioni, piano di vigilanza. Per anno 2007 piano approvato con Accordo Stato –
Regioni del 15/2/2007, recepito da Regione Marche con D.G.R.M. 15/6/07, in cui
previsti controlli presso strutture di vendita e centri di distribuzione
(comprese erboristerie, palestre, centri fitness), al fine di determinare
tramite esame etichette che “integratori alimentari con ingredienti vegetali
non contengono piante od estratti vegetali non ammessi dal Ministero Salute” e
riportati in allegato al suddetto Accordo pubblicato su G.U. 57/07. Regioni si
impegnano a fornire a Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dei
Dipartimenti di Prevenzione della ASL, incaricati dei controlli, indicazioni su
come eseguire controlli (Regione Marche deciso almeno 1 struttura per ASL, con
priorità per palestra e centri fitness, raccogliendo dati relativi a numero di
etichette visionate all’interno di tali strutture, nonché quello dei prodotti
contenenti sostanze vegetali non ammesse).
Strutture preposte a controlli e modalità della loro
esecuzione comunicati da Regione a Ministero Salute ed Istituto Superiore
Sanità. Dati riepilogativi dei controlli riportati su apposita scheda (Modello
riportato su G.U. 57/07) e trasmessi entro 28/2/2008 a Servizio Veterinario e
Sicurezza degli Alimenti Regionali per il loro successivo inoltro ad Istituto
Superiore di Sanità che, elaborati a livello nazionale, sono poi inviati a
Ministero Salute per adozione di eventuali provvedimenti.
Se rilevate negli integratori sostanze vegetali non
ammesse, o ammesse solo per una porzione ma non per tutta la pianta ASL e
Regione attivano misure previste dalle Linee guida nazionali del sistema di
allerta.
In caso di irregolarità riscontrate, Regione
provvede a comminare sanzioni prescritte.
Entità aiuto:
Spese per rilascio autorizzazione a stabilimento di
produzione od esame etichettatura di commercializzazione sono a carico del
richiedente in base a costo effettivo sostenuto secondo le tariffe stabilite da
Ministero Salute, aggiornate ogni 2 anni
Sanzioni:
Chiunque utilizza nella fabbricazione di integratori
sostanze non ammesse: multa da 2.000 a 20.000 EUR
Chiunque non rispetta criteri di purezza
nell’impiego di vitamine e minerali o supera livelli ammessi da Ministero:
multa da 4.000 a 18.000 EUR
Chiunque non rispetta norme su etichettatura e
pubblicità di integratori alimentari (v. mancata indicazione del nome botanico
della pianta utilizzata): multa da 2.000 a 10.000 EUR
Chiunque non determina valori analitici sostanze
impiegate, o produce integratori in stabilimenti non autorizzati, o non
notifica etichetta a Ministero: multa da 3.500 a 20.000 EUR