SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI/BEVANDE A PUBBLICO (Legge
287/91, 35/12, 131/12; D.P.R. 235/01; L.R. 27/09, 29/14; D.G.R.M. 26/3/08,
1/8/12; Reg. Regione Marche 4/8/11) (alimen05)
Soggetti
interessati:
Chiunque somministra
alimenti e bevande al pubblico, nonché vendE ad acquirenti “che consumano
prodotto sul posto, cioè in locali di esercizio o in un’area aperta al pubblico
(adiacente o comunque pertinente al locale cui riferita autorizzazione)
attrezzati allo scopo”, con carattere permanente (cioè strutture che rimangono
installate anche in periodi di non utilizzo) o temporaneo (cioè strutture
rimosse durante periodo di non utilizzo), in esercizi di somministrazione
dotati di “impianti ed attrezzature di somministrazione e tutti i mezzi idonei
a consentire consumo sul posto di alimenti e bevande” (comprese bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti da autorizzazione
sanitaria, anche per centri rurali di ristoro e degustazione) quali:
-
ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili dove prevale
somministrazione dei pasti preparati in apposita cucina con menù dotato di
sufficiente varietà di piatti e con servizio al tavolo;
-
esercizio con cucina tipica: dove prevale utilizzo di alimenti e bevande
tipici della tradizione locale o regionale;
-
tavola calda, self service, fast food e simili: in cui prevale
somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma senza servizio al
tavolo;
-
pizzeria e simili: ristorazione con servizio al tavolo, in cui prevale
preparazione e somministrazione del prodotto pizza;
-
bar gastronomico e simili: esercizi in cui somministrati alimenti e
bevande compresi prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a
freddo o mediante loro riscaldamento e farcitura, ma non produzione o cottura
da parte esercente;
-
bar caffè e simili: prevale somministrazione di bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti da autorizzazione
sanitaria o dalla denuncia inizio attività, nonché dolci e spuntini;
-
bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar caffè
caratterizzati da somministrazione di vasta varietà di prodotti della
pasticceria, gelateria, dolciumi;
-
wine bar, birreria, pub, enoteche, caffetteria, sale da the e simili:
esercizi specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di
bevanda, eventualmente abbinata a spuntini, pasti o piccoli servizi di cucina;
-
disco bar, piano bar, american bar, locale serale e simili:
somministrazione di alimenti e bevande accompagnata da servizi di
intrattenimento caratterizzanti di attività;
-
discoteca, sala da ballo, locale notturno, stabilimento balneare ed
impianto sportivo: esercizi dove somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande esercitata insieme ad attività di intrattenimento e svago prevalente
rispetto alla prima;
-
mensa aziendale: esercizio di somministrazione e bevande aperto solo a
dipendenti di azienda od Ente o di altre aziende convenzionate o a persone che
si trovano in azienda per motivi di lavoro;
-
mensa interaziendale: struttura comune a più imprese tra loro
convenzionate, dotata di cartelli in cui evidenziata non apertura al pubblico e
priva di insegna. Somministrazione di alimenti e bevande solo ad utenti in
possesso di apposita tessera o ticket fornito da imprese convenzionate;
-
bar aziendale o bar interno: struttura interna ad azienda priva di
apertura su pubblica via e di insegna che somministra alimenti e bevande solo a
dipendenti o a quanti si trovano in azienda od Ente per motivi di lavoro;
-
esercizi non aperti a pubblico (circoli privati): esercizio dove accesso
riservato a soci (“cerchia limitata ed individuabile di persone”). Non
rientrano esercizi che fanno pagare biglietto di ingresso anche a non soci, o
pubblicizzano spettacoli a mezzo giornali a generalità cittadini o dove svolta
“attività di natura palesemente imprenditoriali”
-
somministrazione di alimenti e bevande presso domicilio consumatore
(rivolto esclusivamente a consumatore, suoi familiari e persone da lui
invitate) o nel luogo in cui si trova per motivi di lavoro o studio o per
svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni (nel caso di
servizio catering, locali non necessariamente soggetti a destinazione d’uso
commerciale e rispetto norme igienico sanitarie). Vietata attività di cottura e
preparazione dei cibi all’interno del locale mediante uso di cucine qui
installate (salvo cucine mobili in dotazione ad esercenti catering
autorizzate);
-
“centri rurali di ristoro e degustazione”
la cui attività finalizzata alla corretta fruizione di beni
naturalistici, ambientali e cultuali del territorio rurale”, purché:
1)
attività esercitata in immobili ubicati fuori da territorio urbano come
delimitato da strumenti urbanistici o nei borghi rurali, mantenendo integre
caratteristiche edilizie tradizionali (Autorizzazioni non traasferibiloi in altre
zone non agricole);
2)
tracciato o tracciabile ai sensi della L.R. 21/11;
3)
arredi e servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi a
cultura rurale della zona;
4)
con offerta gastronomica tipica della zona che utilizza come materie
prime almeno 70% prodotti locali acquistati direttamente da aziende agricole,
singole ed associate, o da aziende di trasformazione prodotti agricoli della
Regione con priorità per produzioni DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG, IGT, prodotti
tradizionali di cui al D.Lgs. 173/98, prodotti biologici (Per vino, olio di
oliva vergine ed extravergine, miele deve essere di origine esclusivamente
regionale, salvo casi eccezionali per cali significativi di produzioni
accertate da Giunta Regionale).
L.R. 29/14 stabilisce che centri di ristoro e degustazione autorizzati ai
sensi della L.R. 3/02 Norme su agriturismo (poi abrogata ai sensi di L.R.
21/11) continuano a rispettare disposizioni di L.R. 3/02 fino
a 8 Novembre 2016
Escluse attività
turistiche ed agrituristiche disciplinate dalle rispettive normative; artigiani
che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di
produzione od adiacenti “in via strumentale od accessoria, senza attrezzature
di somministrazione finalizzate” (Ammessi solo piani di appoggio e fornitura di
stoviglie e posate a perdere).
Iter procedurale:
Regione Marche, con
L.R. 27/09 e Regolamento n. 4 del 4/8/2011, disciplinato esercizio delle
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al fine di
garantire:
a)
sviluppo ed innovazione della rete degli esercizi, favorendo crescita di
imprenditoria ed occupazione, nonché qualità del lavoro e formazione
professionale di operatori e dipendenti;
b)
tutela della salute e sicurezza dei consumatori, nonché trasparenza e qualità
del mercato;
c)
libera concorrenza e libertà di impresa, corretta informazione e
pubblicità di prezzi e prodotti usati;
d)
tutela e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di
montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, artistico,
ambientale e nei centri urbani minori, nonché promozione e sviluppo delle
produzioni tipiche locali ed enogastronomia;
e)
semplificazione dei procedimenti per esercizio delle attività, nonché
flessibilità del settore ed integrazione con altre attività economiche;
f)
compatibilità di impatto territoriale di insediamento attività di
somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori,
quali mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale;
g)
tutela dei locali storici.
Giunta Regionale:
1)
stabilisce, sentite le Organizzazioni del commercio, turismo, servizi ed
Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale,
nonché Associazioni dei consumatori iscritte a Registro regionale, indirizzi a
Comuni per rilascio di autorizzazioni per esercizi di somministrazione alimenti
e bevande, tenendo conto: caratteristiche e sviluppo urbanistico del
territorio; traffico, mobilità, inquinamento acustico ed ambientale; necessità
di tutelare locali storici;
2)
predispone modulistica per rilascio autorizzazione;
3)
determina livelli, procedure, requisiti di classificazione, nonché segni
distintivi corrispondenti al tipo di struttura e livello di classificazione ed
indicazione da esporre al pubblico;
4)
stabilito con D.G.R. 1198 del 1/8/2012 modalità di organizzazione,
durata, materie e relativi esami finali, dei corsi di formazione ed
aggiornamento per addetti al commercio e somministrazione di alimenti e
bevande, le cui materie di insegnamento sono riportate in Allegato della D.G.R.
1/8/2012 pubblicato su BUR 83/12:
5)
individuato Con D.G.R. 1198 del 1/8/12 titoli di studio da possedere per
chi intende esercitare professione
6)
definisce convenzioni tramite cui affidare esecuzione corsi a soggetti
accreditati per la formazione continua con priorità per la organizzazione del
commercio, centri di assistenza tecnica, Camere di Commercio;
7)
organizza, nell’ambito del sistema informativo regionale, raccolta e
diffusione dati di esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
8)
disciplina modalità di esecuzione attività di somministrazione di
alimenti e bevande, modificando od integrando le definizioni degli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande.
Province
inseriscono, nei propri piani di formazione, corsi:
-
finalizzati ad ottenere riconoscimento del requisito professionale atto
ad esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande, attenendosi
alle linee definite da Giunta Regionale. Soggetti attuatori accreditati da
Regione (prioritariamente Organizzazioni del commercio, turismo e servizi più
rappresentativi sul territorio regionale; Centri di assistenza tecnica CAT;
Camere di Commercio) possono organizzare corsi a favore di quanti sono in
possesso di: maggiore età; cittadinanza italiana o CE (Extracomunitari ammessi
se residenti in Italia e con permesso di soggiorno); assolvimento obblighi
scolastici; attività esercitata in proprio o prestata la propria opera per
almeno 2 anni negli ultimi 5 presso impresa esercente somministrazione al
pubblico di alimenti o bevande in qualità di dipendente qualificato addetto
alla somministrazione o di parente o affine fino al 3° grado dell’imprenditore
(qualifica comprovata da iscrizione ad INPS). Al corso possono partecipare non
oltre 25 allievi ed avere durata di almeno 100 ore. Corso comprende seguenti
argomenti: merceologia ed etichettatura degli alimenti (20 ore); igiene e
sicurezza degli alimenti (32 ore); sicurezza sul luogo di lavoro (18 ore);
prevenzione incendi ed adozione procedure antincendio (4 ore); gestione
finanziaria, amministrativa e fiscale nell’esercizio (12 ore); organizzazione e
gestione operativa esercizio di somministrazione alimenti e bevande (7 ore);
marketing e psicologia di vendita (5 ore); legislazione sociale (6 ore). Nell’intervento formativo ammesso riconoscimento
dei crediti formativi. Allievo è tenuto a frequentare almeno 90% delle lezioni
(In caso di malattia o causa di forza maggiore, allievo può chiedere di
recuperare ore mancanti) per poter accedere a esame finale da tenersi presso
Commissione di esame istituita presso Camera di Commercio (costi della
Commissione pari a 75 €/presenza + spese di trasferta pari ad 1/5 costo
carburante coperti da “diritti di segreteria da richiedere ad ogni
esaminando”). Esame articolato su test riguardanti materie affrontate durante
il percorso formativo (20 risposte buone su 25 domande) e successivo colloquio
“finalizzato all’accertamento delle capacità acquisite durante il corso”.
Interessato presenta domanda di ammissione ad esame, allegando attestato di
versamento diritti di segreteria. Se giorno di esame, candidato non si presenta
viene escluso, salvo per “malattia, caso fortuito, forza maggiore” di cui è
tenuto a dare tempestiva comunicazione, corredata da idonei documenti
giustificativi. Se risultato esame favorevole, soggetto attuatore rilascia
attestato vidimato da Provincia che “è titolo valido per accesso ad attività di
somministrazione di alimenti e bevande”. Camera di Commercio dovrà inviare a
Servizio Regionale Commercio copia delibera camerale di istituzione Commissione
di esame, programma operativo della Commissione con elenco degli esaminandi,
nominativo esaminandi che hanno superato prova di esame;
-
finalizzati ad aggiornamento obbligatorio per chi esercita attività di
somministrazione di alimenti e bevande, in modo da mantenere requisiti
professionali (Partecipazione obbligatoria al corso ogni 5 anni, ridotta a 2
anni nella prima fase di applicazione e ad 1 anno in caso di rilascio di
estensione di autorizzazione da parte Comune). Soggetti accreditati da Regione
chiedono a Provincia autorizzazione ad organizzazione corsi di aggiornamento,
indicando: denominazione Ente organizzatore; numero e data decreto di
accreditamento; sede e data di svolgimento del corso; numero e dati anagrafici
dei partecipanti; responsabile del corso. Corso della durata di 8 ore
frequentato da non oltre 25 allievi. Al termine corso rilasciato attestato di
frequenza recante numero e data autorizzazione Provincia.
Provincia esegue
controlli su regolare realizzazione dei corsi.
Comuni, sentite le
Organizzazioni del commercio, turismo, servizi ed Organizzazioni dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché Associazioni dei
consumatori iscritte a Registro regionale e tenendo conto indirizzi dati da
Giunta Regionale, stabiliscono:
-
criteri, escluso quello numerico, per rilascio autorizzazioni ad
apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di esercizi di
somministrazione alimenti e bevande. A tal fine tengono conto di: caratteristiche
e sviluppo urbanistico del territorio; traffico, mobilità, inquinamento
acustico e ambientale, necessità di tutelare locali storici, tutela di ordine
pubblico, pubblica sicurezza, sicurezza stradale, innovazione e qualificazione
del settore (in particolare promozione qualità del lavoro, formazione
professionale di operatori e dipendenti, trasparenza del mercato, libera
concorrenza in modo da offrire servizi più efficaci ed a prezzi competitivi),
salute e sicurezza dei consumatori, corretta pubblicizzazione dei prezzi e
prodotti, qualità sociale di città e territorio, turismo, enogastronomia e
produzioni tipiche locali, integrazione del settore con altre attività
economiche, adeguatezza rete distributiva e di integrazione di esercizi di somministrazione
nel contesto sociale ed ambientale, tutelare e riqualificare di pregio
artistico, storico, architettonico, archeologico, ambientale, nonché quelle
meno densamente popolate (v. Comuni montani, rurali, centri minori che
manifestano fenomeni di spopolamento). Comuni possono fissare criteri
differenziati nel proprio territorio in base a vocazione urbanistica del
territorio comunale. Territorio suddiviso in zone omogenee tra loro e definire
per ognuna determinate caratteristiche per esercizio, destinazione d’uso di
immobili, dotazioni di parcheggi, disposizioni specifiche per salvaguardia dei
locali ed immobili di pregio. Limitazioni nell’esercizio di somministrazione
nelle aree di interesse storico-archeologico e di particolare pregio a livello
di dimensionamento esercizio, modalità di erogazione del servizio, tipologia
architettonica. Criteri di localizzazione attività di somministrazione di
alimenti e bevande fissati comunque in modo da prevenire addensamenti di
traffico, disturbo alla quiete o sicurezza pubblica, limitazioni a libera
concorrenza (Requisiti particolarmente importanti in caso di locali a
prevalente apertura serale o notturna a cui richieste “necessarie misure di
mitigazione”). Escluso utilizzo di “contingenti
numerici o di superficie”, o di “distanze minime” fra gli esercizi per
motivi di traffico e “disturbo alla quiete o sicurezza pubblica”, ma non per
limitare concorrenza (in particolare nella concessione di autorizzazione ad
esercizio con orario serale e/o notturno “abbinata ad attività di
intrattenimento e svago” o dotato di “spazio di somministrazione all’aperto”,
tenere conto di distanze da luoghi di cura e riposo od edifici di culto).
Nessun limite minimo o massimo di superficie (cioè area a cui accede il
pubblico attrezzata per consumo di alimenti o bevande, compresa area dove sono
banchi e mobili, ma esclusa area destinata a cucina, deposito, servizi
igienici, uffici e simili) imposto da Comune ad esercizio, salvo “superficie
idonea ad assicurare funzionalità di gestione e razionalità del servizio da
rendere al consumatore e garantire agevole movimento di personale e clientela”,
mentre nel caso di attività su aree esterne, Se Comuni rilevano che parti del
proprio territorio (in primo luogo aree montane), sono carenti di servizi possono
prevedere incentivi per favorire loro insediamento, anche mediante forme di
aggregazione commerciale polifunzionale, che offrono vari servizi di interesse
per collettività e stipula di apposite convenzioni con Comuni confinanti.
Comune può disporre:
a)
locali di somministrazione dotati di adeguati spazi o parcheggi;
b)
specifica destinazione d’uso dei locali a somministrazione di alimenti e
bevande con divieto cambio di destinazione per attività storiche o di
tradizione;
c)
esclusione di determinati locali in certe aree del centro storico o di
pregio;
d)
rispetto dei requisiti igienici sanitari e di viabilità;
e)
presenza di accessi privi di barriere architettoniche (anche mediante
soluzioni mobili o temporanee, purché segnalate ad utente);
f)
presenza di servizi igienici, di cui almeno 1 per disabili, anche in
spazi aperti esterni eventualmente in forma consorziata con altri pubblici
esercizi contigui;
g)
divieto di usare certi materiali o tipologie di allestimento in spazi
esterni a locali ubicati in centri storici o di pregio artistico;
-
condizioni per esercizio delle attività in forma stagionale, da svolgersi
in modo continuato per periodo da 1 a 7
mesi;
-
limite giornaliero minimo e massimo di apertura degli esercizi di
somministrazione che può essere differenziato in base ad esigenze consumatori,
caratteristiche territorio, stagionalità attività esercitata. Comune, sentite le Organizzazioni imprese del
commercio, turismo, servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e
le Associazioni dei consumatori iscritte a Registro regionale ,può predisporre
“programmi di apertura per turno degli esercizi”, che esercenti sono tenuti a
rispettare. Nel caso di locali ad apertura stagionale, se Comune ritiene
sussistenza coerenza di servizio (v. periodo estivo) “dispone turni di apertura
o chiusura obbligatoria in certi periodi dell’anno”. Orario di apertura al
pubblico determinato da esercente entro limite stabilito del Comune;
-
divieto di somministrare bevande alcoliche (aventi gradazione superiore a
21% vol.) e/o superalcolici in relazione a esigenze di interesse pubblico.
Divieto può essere temporaneo o permanente, adottato per tutti gli esercizi di
una determinata area del Comune, o per certi esercizi, od in occasione di
particolari eventi, o manifestazioni, o determinate fasce orarie “per prevenire
conseguenze dannose derivanti da assunzione di alcolici e superalcolici”
(vietata somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica nei distributori
automatici);
-
atti amministrativi rilasciati da Comune riportano sempre dicitura: somministrazione
di alimenti e bevande.
Chiunque intende
aprire o trasferire, anche in forma stagionale, sede degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande “in zona sottoposta a tutela mediante
programmazione” deve inviare (a mezzo posta, fax, e-mail) domanda di
autorizzazione con firma autenticata (Nel caso di cittadini stranieri esibire
carta o permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di
lavoro o famiglia) a Comune, dove ubicato esercizio (Negli altri casi per
apertura o trasferimento di sede sufficiente inviare SCIA a Comune),
specificando:
a)
possesso dei requisiti morali del richiedente. Vietata attività a coloro
che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati
contro moralità pubblica e buon costume, delitti commessi in stato di
ubriachezza o stato di intossicazione da stupefacenti, reati concernenti
prevenzione di alcolismo, sostanze stupefacenti o psicotrope, gioco d’azzardo,
scommesse clandestine, reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
Divieto permane per almeno 5 anni da
data “in cui pena è stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza”, salvo riabilitazione. Divieto non applicato in caso di
sospensione condizionale di pena. In caso di società, Associazioni, Organismi
collettivi requisiti di cui sopra posseduti da legale rappresentante (In caso
di impresa individuale requisiti posseduti da titolare), nonché da ogni altra
persona “preposta ad attività commerciale”
b)
possesso di almeno 1 dei seguenti requisiti professionali:
1)
frequentato con esito positivo corso professionale per commercio o
preparazione o somministrazione di alimenti istituito ai sensi normative
regionali. Esame superato davanti a Commissione istituita da Giunta Regionale
che accerta idoneità ad esercizio attività;
2)
avere per almeno 2 anni anche
non continuativi nei 5 anni precedenti esercitato
in proprio attività di impresa nel
settore alimentare o somministrazione di alimenti e bevande o prestato propria
opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato addetto alla
vendita, amministrazione, preparazione di alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o di coadiuvante familiare (coniuge, parente o affine entro 3°
grado) comprovata da iscrizione ad INPS;
3)
laurea anche triennale, o diploma di Istituto secondario superiore o di
altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purché nei corsi di
studio previste materie attinenti a commercio o preparazione o somministrazione
di alimenti.
Considerati in possesso dei requisiti professionali dipendenti pubblici
inquadrati come cuoco od aiuto cuoco. Ai soggetti provenienti da altre Regioni
o Paesi CE riconosciuti requisiti per esercizio attività vigenti in queste,
mentre a cittadini e società di Paesi Terzi applicate norme nazionali ed
internazionali in materia riconoscimento titoli di studio
Requisiti professionali posseduti da titolare o rappresentante legale o,
in alternativa, da persona eventualmente preposta ad attività commerciale
c)
indicazione di eventuale preposto;
d)
caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
e)
orario di apertura scelto;
f)
ubicazione e superficie specifica dei locali adibiti a somministrazione;
g)
dichiarazione di aver acquistato od impegno ad acquisire disponibilità
dei locali;
h)
dichiarazione di aver presentato od impegnarsi a presentare la SCIA prima
di inizio attività;
i)
dichiarazione di conformità del locale a norme ed autorizzazioni previste
in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione
incendi, inquinamento acustico e sorveglianza;
j)
in caso di emissioni sonore significative, dichiarazione di aver
presentato redazione previsione di impatto acustico e nominativo del tecnico
(Relazione da allegare a SCIA);
k)
dichiarazione di aver acquisito od impegnarsi ad acquisire certificato di
prevenzione incendi prima di avvio attività;
l)
autorizzazione sanitaria o denuncia inizio attività alimentare.
Se domanda
incompleta, Comune chiede entro 10
giorni documenti mancanti od integrativi da far pervenire entro 30 giorni, pena archiviazione
domanda stessa. Responsabile procedimento verifica che richiedente abbia:
a)
disponibilità dei locali dove esercitare attività conformi ai criteri
stabiliti con D.M. 654 del 17/12/1992. Nel caso di attività di somministrazione
di alimenti e bevande connessa a:
·
attività di intrattenimento e svago, superfici inferiori a 25% di
superficie locale ed area all’aperto destinate ad intrattenimento e svago
(Esclusi magazzini, depositi, uffici, servizi igienici);
·
attività di distribuzione dei carburanti deve essere collocata nell’area
di pertinenza di impianto di distribuzione;
b)
possesso di idonei requisiti morali e professionali;
c)
in caso di società, associazioni, organismi collettivi indicato persona
preposta ad esercizio (anche legale rappresentante), che deve possedere
requisiti di cui sopra e non può figurare come responsabile per più società.
Tale indicazione può essere comunicata a Comune entro 30 giorni da
autorizzazione;
d)
notifica sanitaria prevista per imprese alimentari e certificazione di
prevenzione incendi;
e)
rispettato prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico
sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico, nonché
criteri fissati da Comune per questo tipo di attività.
Responsabile
procedimento, prima di emettere parere negativo, “comunica agli istanti motivi
che ostano ad accoglimento domande”, affinché questi, entro 10 giorni, possono presentare osservazioni scritte.
Provvedimento comunale emanato nei 10
giorni successive.
Decorsi 30 giorni da invio domanda, se Comune non ha fatto pervenire
comunicazioni, domanda si intende accolta.
Autorizzazione
sostituisce licenza e se stagionale indica 1 o più periodi di apertura
nell’anno (Ogni periodo compreso tra 1 e
7 mesi).
Sufficiente
presentare SCIA a Comune dove ubicato esercizio per seguenti attività di
somministrazione alimenti e bevande:
a)
domicilio del consumatore, suoi familiari, persone invitate;
b)
esercizi situati nelle autostrade, stazioni ferroviarie, aeroportuali,
marittime, o altri mezzi di trasporto pubblico;
c)
musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili. Autorizzazioni valide
anche per piccoli intrattenimenti musicali senza ballo (v. Esposizioni di opere
artistiche, presentazione libri, conferenze o simili in cui pubblico ha ruolo
attivo o attrazioni cui pubblico partecipa attivamente senza intrattenimenti
danzanti) come definiti da Comune (Limiti su orari di effettuazione modalità di
pubblicità tipo e natura di musica);
d)
mense e spacci aziendali, Enti, scuole, Università, ospedali, case di
cura e riposo, caserme o centri di forze dell’ordine, strutture di accoglienza
per immigrati;
e)
enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, purché nel caso
somministrazione bevande alcoliche “anche se vendita o consenso limitati a soli
soci”, comunicazione a Questore ed applicate norme di vigilanza con potere di
controllo ad agenti di polizia;
f)
esercizi polifunzionali, purché attività di somministrazione svolge ruolo
di servizio accessorio rispetto ad attività polivalente;
g)
esercizi situati all’interno dei centri commerciali, centri
agroalimentari, mercati all’ingrosso;
h)
esercizi in cui somministrazione di alimenti e bevande contestuale ad
attività di intrattenimento e svago (v. sale di ballo, locali notturni, sale da
gioco, impianti sportivi), comunque per non oltre 25% superficie del locale;
i)
esercizi nell’ambito di impianti di distribuzione carburanti;
j)
esercizi di somministrazione annessi a rifugi alpini;
k)
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici
effettuata in modo non esclusivo
Nella SCIA indicare:
1)
possesso dei requisiti morali e professionali;
2)
caratteristiche specifiche attività da svolgere;
3)
ubicazione e superficie dei locali adibiti a somministrazione (Nel caso
di locali con intrattenimento anche superficie utilizzata per intrattenimento);
4)
disponibilità e conformità del locale a norme edilizie, urbanistiche,
igienico sanitarie, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico con
possesso di relative autorizzazioni in materia;
5)
possesso dei requisiti morali e professionali di eventuale preposto ad
esercizio
Attività di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste,
mercati sagre, manifestazioni religiose, tradizionali o culturali o altre
riunioni straordinarie di persone, soggetta a SCIA inviata a Comune, valida
solo per periodo svolgimento manifestazione (comunque non oltre 30 giorni) e per località dove questa attuata. Attività
di somministrazione svolta previo accertamento requisiti morali, nel rispetto
norme di sicurezza ed igienico sanitarie, nonché in materia di destinazione
d’uso di locali/aree/edifici.
Attività oggetto di
SCIA iniziata solo dopo aver presentato a Comune SCIA valida a tempo
indeterminato per locali ed aree in questa indicati. Se Comune accerta, entro
60 giorni da invio SCIA, inadeguatezza dei locali, vieta prosecuzione attività
ed impone rimozione effetti dannosi entro termine fissato (comunque inferiore a
30 giorni).
Autorizzazione
rilasciata, a tempo indeterminato limitatamente a locali in questa indicati,
consente, oltre a somministrazione di alimenti e bevande sul posto, di:
a)
vendita per asporto dei prodotti (alimenti, bevande, dolciumi) per cui
autorizza la somministrazione (comprese produzioni enogastronomiche tipiche
locali);
b)
installazione ed uso di apparecchiature radiotelevisive, impianti di
diffusione sonora e di immagini, giochi purché locali non allestiti a fini di
pubblico spettacolo od intrattenimento e non imposto pagamento di biglietto di
ingresso;
c)
piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza
inferiore a 100 posti (Spettacoli o divertimenti o attrazioni a cui pubblico
assiste in forma passiva, come rappresentazioni musicali, esposizioni di opere
artistiche, presentazione libri, svolgimento di conferenze, o manifestazioni a
cui pubblico può partecipare attivamente con esclusione trattenimenti
danzanti), purché tale attività effettuata durante somministrazione senza
incremento costo della consumazione, non richiesto biglietto di ingresso,
locali non trasformati in locali di pubblico intrattenimento. Comune fissa
orari di esecuzione piccoli trattenimenti, modalità di pubblicità, tipo e
natura acustica o elettronica degli strumenti musicali utilizzati, norme di
sicurezza (Ammessa installazione palchi per artisti di altezza inferiore 80 cm.
muniti di certificato di idoneità statica e corretto montaggio; installazione
di impianti elettrici, compresi quelli per amplificazione sonora in luoghi non
accessibili al pubblico, dotati di attestazione di conformità rilasciata da
tecnico abilitato) e prevenzione incendi (presenza di idonei mezzi
antincendio).
Autorizzazione
necessaria per installazione distributori automatici per somministrazione di
alimenti e bevande (salvo bevande alcoliche) in locali aperti al pubblico ed
“adibiti esclusivamente a tale attività” soggetti a stessa procedura, salvo
notifica sanitaria, a decorrere da data ricevimento dichiarazione se
somministrazione effettuata mediante distributori automatici in modo non
esclusivo.
Comune invia entro
30 giorni da rilascio, anche per via telematica, estremi dell’autorizzazione a
Servizio Regionale Commercio, Prefetto, Questore, ASUR, Camera di Commercio.
Esercente deve:
-
comunicare a Comune orario che può essere differenziato per giorni della settimana
e periodo dell’anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati da questo.
Orario può essere continuativo o comprendere intervallo di chiusura intermedia;
-
rendere noto orario al pubblico, mediante esposizione di cartelli
all’interno ed esterno del locale, in cui specificare eventuale giornata (o più
giornate) di riposo settimanale. Analoghi cartelli esposti in caso di chiusure
per ferie od altri motivi;
-
esporre in modo chiaro e leggibile, listini prezzi delle consumazioni.
Obbligo assolto per le bevande se esposta tabella ben visibile all’interno di
esercizio, mentre per alimenti ed attività di ristorazione se esposto
all’interno ed all’esterno (o comunque visibile dall’esterno) listino prezzi
(Per menù a prezzo fisso, vietata applicazione di costi aggiuntivi per servizio
e coperto, ed evidenziato bene costo bevande non comprese nel costo fisso). Se
servizio effettuato al tavolo, listino prezzi messo a disposizione dei clienti
prima di ordinazione, evidenziando eventuale costo aggiuntivo del servizio al
tavolo. Tali disposizioni applicate anche per prodotti destinati alla vendita
per asporto, nonché attività esercitate in circoli privati, mense aziendali,
bar interni, somministrazione a domicilio del consumatore.
Variazioni di natura
giuridica, denominazione ragione sociale, trasferimento di sede legale (ma non
di sede esercizio) o altra variazione societaria che non determini subingresso
soggetta a comunicazione a Comune, corredata da dichiarazione sostitutiva
notorietà attestante modifiche societarie intervenute. In caso di modifiche
societarie che determinano cambio legale rappresentante invio comunicazione a
Comune, corredata da dichiarazione sostitutiva notorietà attestante possesso
requisiti morali e professionali del nuovo legale rappresentante (Se mancanti
indicare un preposto all’attività).
Trasferimento
gestione o proprietà di esercizio per atto tra vivi o a causa morte titolare,
soggetto a SCIA da presentare a Comune sede di esercizio, entro 30 giorni da
atto di cessione od apertura successione, indicando estremi di autorizzazione,
titolo giuridico di subingresso, possesso dei requisiti professionali
(Subentrante a seguito morte titolare può continuare provvisoriamente attività
per 1 anno da apertura successione; se entro tale periodo di tempo non
acquisiti i requisiti professionali, decade dal diritto di esercitare attività)
Comuni, nei 60 giorni successivi, esegue istruttoria e provvede a nuova
intestazione autorizzazione. Subentrante può iniziare attività dopo invio SCIA
a Comune. Attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa ad altre
attività (v. intrattenimento e svago o impianto carburanti) trasferibile solo
con attività principale e non separatamente.
Se eredi non
intendono proseguire attività del titolare deceduto, ne comunicano a Comune
sospensione per periodo inferiore ad 1
anno, salvo proroga concessa in caso di richiesta “per comprovate necessità
(termine per riprendere attività calcolate da data apertura successione).
Analoghe disposizioni applicate in caso di decesso di legale rappresentante di
società.
Non costituisce
subingresso il caso in cui l’esercizio venga organizzato su più reparti “in
relazione alla gamma dei prodotti somministrati” o tecniche di prestazione
servizio, la cui gestione viene affidata a soggetti in possesso dei requisiti,
purché comunicato a Comune entro 30 giorni da affidamento, allegando contratto
di gestione e dichiarazione da parte del gestore di possedere requisiti morali
e professionali. Gestore di reparto può iniziare attività il giorno dopo
comunicazione, purché nel rispetto di norme sul lavoro, fiscali ed
igienico-sanitarie ed autorizzazione ad esercizio rimane in capo a titolare
(Sanzioni eventuali applicabili a gestore). Autorizzazione o SCIA resta
intestata al titolare che in mancanza di comunicazione rimane responsabile
attività del gestore.
Ampliamento
superficie di somministrazione alimenti e bevande attigua ad area originaria
soggetta a comunicazione da inviare a Comune sede di esercizio. Attività
avviata nella superficie ampliata a partire da data comunicazione salvo caso
che Comune accerti entro 60 giorni non rispondenza locali a norme vigenti in
materia igienico-sanitaria, compatibilità urbanistica, sicurezza (In tal caso
divieto prosecuzione attività nella parte ampliata).
Titolari di
autorizzazione possono estendere attività, purché:
a)
esercente invia comunicazione a Comune competente, allegando copia
autorizzazione sanitaria;
b)
locali idonei dal punto di vista igienico-sanitario per nuova attività;
c)
Comune entro 30 giorni integra autorizzazione con indicazione nuova
attività.
Cessazione di
attività comunicata entro 30 giorni a
Comune, allegando autorizzazione concessa.
Autorizzazione
decade se:
a)
soggetto non più in possesso dei requisiti morali prescritti;
b)
non avviata attività entro 6 mesi
da notifica rilascio di autorizzazione o presentazione SCIA o subingresso
(Ammessa proroga di 3 mesi su
istanza motivata da comprovata necessità);
c)
attività sospesa per oltre 1 anno
(Ammessa proroga di 3 mesi su istanza
motivata da comprovate necessità);
Autorizzazione viene
sospesa:
a)
da 3 a 90 giorni in caso di violazione norme in
materia igienico-sanitaria, edilizia, sicurezza, prevenzione incendi,
inquinamento acustico, sorveglianza dei locali;
b)
per un massimo di 3 periodi di 10 giorni in caso di inosservanza
dell’orario di apertura scelto.
Autorizzazione
revocata quando:
a) titolare o gestore non rispettato adempimenti
prescritti in caso di sospensione, salvo proroga
di 3 mesi su istanza motivata da comprovate necessità;
b) perdita disponibilità dei locali dove svolta
attività e non richiesto trasferimento esercizio in nuova sede entro 6 mesi (salvo proroga di 3 mesi concessa su istanza
motivata da comprovate necessità);
c)
inosservanza orario di apertura dopo 3 sanzioni di sospensione nell’anno
solare.
Esercizi che vendono
per asporto i prodotti per cui autorizzati alla somministrazione debbono
esporre nelle vetrine o sul banco di vendita prezzi per vendita al dettaglio.
Esercenti, salvo
giustificato motivo, hanno obbligo di somministrare tutte le pietanze e bevande
riportate nel listino prezzi.
E’ compito del
Comune applicare sanzioni agli esercenti, a cui trasferiti poi i proventi.
Chiunque opera nel
settore della ristorazione deve assicurare corretta informazione ai consumatori
su:
-
aggiunta di additivi e miscele nelle preparazioni alimentari da questo
effettuate;
-
eventuale presenza di allergeni in additivi e miscele impiegati.
Tali informazioni
rese disponibili su richiesta Autorità sanitaria.
Il D.P.R. 235/01
regolamenta la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati
aderenti o meno ad Enti ed Organizzazioni con finalità assistenziali
riconosciute da Ministero Interno a favore di propri soci. Soggetti interessati
presentano a Comune dove si intende esercitare attività (Copia ad ASL per
eventuale rilascio di autorizzazione di idoneità sanitaria) denuncia di inizio
attività, specificando:
a)
Ente nazionale con finalità assistenziale a cui aderisce;
b)
tipo di attività di somministrazione;
c)
ubicazione e superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d)
locali conformi a norme in materia edilizia, igienico-sanitaria,
sicurezza;
e)
eventuale soggetto terzo gestore dell’esercizio, iscritto al Registro
degli esercenti commercio
f)
nel caso di circoli ed Associazioni non aderenti ad Enti: circoli ed
Associazioni hanno caratteristiche di Ente non commerciale.
Allegare: copia di
statuto ed atto costitutivo; planimetria dei locali; autorizzazione sanitaria.
Per esercitare
attività Presidente del circolo od Associazione od eventuale rappresentante
designato non necessita di requisiti professionali, ma solo requisiti morali
(Se affidato a gestore terzo occorre dimostrare possesso di entrambi i
requisiti ed è compito del gestore presentare a Comune domanda di
autorizzazione, allegando dichiarazione del Presidente del circolo di
affidamento gestione).
Comune verifica che
statuto Associazione prevede “modalità volte a garantire effettività del
rapporto associativo, escludendo temporaneità di partecipazione alla vita
associativa, nonché svolgimento effettivo di attività istituzionale”. Domanda
si intende accolta se Comune non comunica diniego entro 45 giorni da sua
presentazione.
Circolo od
Associazione deve comunicare ogni variazione intervenuta a Comune che può
eseguire controlli per accertare mantenimento requisiti.
Comune può
limitare attività di somministrazione presso circoli, od ordinare cessazione
attività in caso di assenza di denuncia, o di autorizzazione od in mancanza dei
requisiti prescritti.
Entità aiuto:
Non sono dovuti
oneri di urbanizzazione per opere necessarie alla realizzazione di centri
rurali di ristoro e degustazione
Sanzioni:
Chiunque esercita attività
di somministrazione alimenti e bevande senza autorizzazione o con
autorizzazione revocata o sospesa o decaduta od in mancanza dei requisiti
morali e professionali: multa da 516 a 3.098 € (1.032 € in caso di pagamento in
misura ridotta) + chiusura esercizio.
Chiunque
trasgredisce ad altre norme della legge o al regolamento regionale attuativo ed
a disposizioni emanate da Comune: multa da 154 a 1.032 € (308 € in caso di
pagamento in misura ridotta)+ nei casi più gravi sospensione attività non oltre
30 giorni.
Chiunque non
rispetta turni stabiliti: sospensione attività da 10 a 20 giorni.