SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI/BEVANDE A PUBBLICO (Legge 287/91, 35/12, 131/12; D.P.R. 235/01; L.R. 27/09, 29/14; D.G.R.M. 26/3/08, 1/8/12; Reg. Regione Marche 4/8/11)  (alimen05)

Soggetti interessati:

Chiunque somministra alimenti e bevande al pubblico, nonché vendE ad acquirenti “che consumano prodotto sul posto, cioè in locali di esercizio o in un’area aperta al pubblico (adiacente o comunque pertinente al locale cui riferita autorizzazione) attrezzati allo scopo”, con carattere permanente (cioè strutture che rimangono installate anche in periodi di non utilizzo) o temporaneo (cioè strutture rimosse durante periodo di non utilizzo), in esercizi di somministrazione dotati di “impianti ed attrezzature di somministrazione e tutti i mezzi idonei a consentire consumo sul posto di alimenti e bevande” (comprese bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti da autorizzazione sanitaria, anche per centri rurali di ristoro e degustazione) quali:

-          ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili dove prevale somministrazione dei pasti preparati in apposita cucina con menù dotato di sufficiente varietà di piatti e con servizio al tavolo;

-          esercizio con cucina tipica: dove prevale utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

-          tavola calda, self service, fast food e simili: in cui prevale somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma senza servizio al tavolo;

-          pizzeria e simili: ristorazione con servizio al tavolo, in cui prevale preparazione e somministrazione del prodotto pizza;

-          bar gastronomico e simili: esercizi in cui somministrati alimenti e bevande compresi prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo o mediante loro riscaldamento e farcitura, ma non produzione o cottura da parte esercente;

-          bar caffè e simili: prevale somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti da autorizzazione sanitaria o dalla denuncia inizio attività, nonché dolci e spuntini;

-          bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar caffè caratterizzati da somministrazione di vasta varietà di prodotti della pasticceria, gelateria, dolciumi;

-          wine bar, birreria, pub, enoteche, caffetteria, sale da the e simili: esercizi specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevanda, eventualmente abbinata a spuntini, pasti o piccoli servizi di cucina;

-          disco bar, piano bar, american bar, locale serale e simili: somministrazione di alimenti e bevande accompagnata da servizi di intrattenimento caratterizzanti di attività;

-          discoteca, sala da ballo, locale notturno, stabilimento balneare ed impianto sportivo: esercizi dove somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata insieme ad attività di intrattenimento e svago prevalente rispetto alla prima;

-          mensa aziendale: esercizio di somministrazione e bevande aperto solo a dipendenti di azienda od Ente o di altre aziende convenzionate o a persone che si trovano in azienda per motivi di lavoro;

-          mensa interaziendale: struttura comune a più imprese tra loro convenzionate, dotata di cartelli in cui evidenziata non apertura al pubblico e priva di insegna. Somministrazione di alimenti e bevande solo ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket fornito da imprese convenzionate;

-          bar aziendale o bar interno: struttura interna ad azienda priva di apertura su pubblica via e di insegna che somministra alimenti e bevande solo a dipendenti o a quanti si trovano in azienda od Ente per motivi di lavoro;

-          esercizi non aperti a pubblico (circoli privati): esercizio dove accesso riservato a soci (“cerchia limitata ed individuabile di persone”). Non rientrano esercizi che fanno pagare biglietto di ingresso anche a non soci, o pubblicizzano spettacoli a mezzo giornali a generalità cittadini o dove svolta “attività di natura palesemente imprenditoriali”

-          somministrazione di alimenti e bevande presso domicilio consumatore (rivolto esclusivamente a consumatore, suoi familiari e persone da lui invitate) o nel luogo in cui si trova per motivi di lavoro o studio o per svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni (nel caso di servizio catering, locali non necessariamente soggetti a destinazione d’uso commerciale e rispetto norme igienico sanitarie). Vietata attività di cottura e preparazione dei cibi all’interno del locale mediante uso di cucine qui installate (salvo cucine mobili in dotazione ad esercenti catering autorizzate);

-          “centri rurali di ristoro e degustazione”  la cui attività finalizzata alla corretta fruizione di beni naturalistici, ambientali e cultuali del territorio rurale”, purché:

1)       attività esercitata in immobili ubicati fuori da territorio urbano come delimitato da strumenti urbanistici o nei borghi rurali, mantenendo integre caratteristiche edilizie tradizionali (Autorizzazioni non traasferibiloi in altre zone non agricole);

2)       tracciato o tracciabile ai sensi della L.R. 21/11;

3)       arredi e servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi a cultura rurale della zona;    

4)       con offerta gastronomica tipica della zona che utilizza come materie prime almeno 70% prodotti locali acquistati direttamente da aziende agricole, singole ed associate, o da aziende di trasformazione prodotti agricoli della Regione con priorità per produzioni DOP, IGP, SGT, DOC, DOCG, IGT, prodotti tradizionali di cui al D.Lgs. 173/98, prodotti biologici (Per vino, olio di oliva vergine ed extravergine, miele deve essere di origine esclusivamente regionale, salvo casi eccezionali per cali significativi di produzioni accertate da Giunta Regionale).

L.R. 29/14 stabilisce che centri di ristoro e degustazione autorizzati ai sensi della L.R. 3/02 Norme su agriturismo (poi abrogata ai sensi di L.R. 21/11) continuano a rispettare disposizioni di L.R.  3/02 fino a 8 Novembre 2016  

Escluse attività turistiche ed agrituristiche disciplinate dalle rispettive normative; artigiani che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di produzione od adiacenti “in via strumentale od accessoria, senza attrezzature di somministrazione finalizzate” (Ammessi solo piani di appoggio e fornitura di stoviglie e posate a perdere).

Iter procedurale:

Regione Marche, con L.R. 27/09 e Regolamento n. 4 del 4/8/2011, disciplinato esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al fine di garantire:

a)       sviluppo ed innovazione della rete degli esercizi, favorendo crescita di imprenditoria ed occupazione, nonché qualità del lavoro e formazione professionale di operatori e dipendenti;

b)       tutela della salute e sicurezza dei consumatori, nonché trasparenza e qualità del mercato;

c)       libera concorrenza e libertà di impresa, corretta informazione e pubblicità di prezzi e prodotti usati;

d)       tutela e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e nei centri urbani minori, nonché promozione e sviluppo delle produzioni tipiche locali ed enogastronomia;

e)       semplificazione dei procedimenti per esercizio delle attività, nonché flessibilità del settore ed integrazione con altre attività economiche;

f)        compatibilità di impatto territoriale di insediamento attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori, quali mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale;

g)       tutela dei locali storici.

Giunta Regionale:

1)       stabilisce, sentite le Organizzazioni del commercio, turismo, servizi ed Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché Associazioni dei consumatori iscritte a Registro regionale, indirizzi a Comuni per rilascio di autorizzazioni per esercizi di somministrazione alimenti e bevande, tenendo conto: caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio; traffico, mobilità, inquinamento acustico ed ambientale; necessità di tutelare locali storici;

2)       predispone modulistica per rilascio autorizzazione;

3)       determina livelli, procedure, requisiti di classificazione, nonché segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e livello di classificazione ed indicazione da esporre al pubblico;

4)       stabilito con D.G.R. 1198 del 1/8/2012 modalità di organizzazione, durata, materie e relativi esami finali, dei corsi di formazione ed aggiornamento per addetti al commercio e somministrazione di alimenti e bevande, le cui materie di insegnamento sono riportate in Allegato della D.G.R. 1/8/2012 pubblicato su BUR 83/12:

5)       individuato Con D.G.R. 1198 del 1/8/12 titoli di studio da possedere per chi intende esercitare professione

6)       definisce convenzioni tramite cui affidare esecuzione corsi a soggetti accreditati per la formazione continua con priorità per la organizzazione del commercio, centri di assistenza tecnica, Camere di Commercio;

7)       organizza, nell’ambito del sistema informativo regionale, raccolta e diffusione dati di esercizi di somministrazione alimenti e bevande;

8)       disciplina modalità di esecuzione attività di somministrazione di alimenti e bevande, modificando od integrando le definizioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. 

Province inseriscono, nei propri piani di formazione, corsi:

-          finalizzati ad ottenere riconoscimento del requisito professionale atto ad esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande, attenendosi alle linee definite da Giunta Regionale. Soggetti attuatori accreditati da Regione (prioritariamente Organizzazioni del commercio, turismo e servizi più rappresentativi sul territorio regionale; Centri di assistenza tecnica CAT; Camere di Commercio) possono organizzare corsi a favore di quanti sono in possesso di: maggiore età; cittadinanza italiana o CE (Extracomunitari ammessi se residenti in Italia e con permesso di soggiorno); assolvimento obblighi scolastici; attività esercitata in proprio o prestata la propria opera per almeno 2 anni negli ultimi 5 presso impresa esercente somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o di parente o affine fino al 3° grado dell’imprenditore (qualifica comprovata da iscrizione ad INPS). Al corso possono partecipare non oltre 25 allievi ed avere durata di almeno 100 ore. Corso comprende seguenti argomenti: merceologia ed etichettatura degli alimenti (20 ore); igiene e sicurezza degli alimenti (32 ore); sicurezza sul luogo di lavoro (18 ore); prevenzione incendi ed adozione procedure antincendio (4 ore); gestione finanziaria, amministrativa e fiscale nell’esercizio (12 ore); organizzazione e gestione operativa esercizio di somministrazione alimenti e bevande (7 ore); marketing e psicologia di vendita (5 ore); legislazione sociale (6 ore).  Nell’intervento formativo ammesso riconoscimento dei crediti formativi. Allievo è tenuto a frequentare almeno 90% delle lezioni (In caso di malattia o causa di forza maggiore, allievo può chiedere di recuperare ore mancanti) per poter accedere a esame finale da tenersi presso Commissione di esame istituita presso Camera di Commercio (costi della Commissione pari a 75 €/presenza + spese di trasferta pari ad 1/5 costo carburante coperti da “diritti di segreteria da richiedere ad ogni esaminando”). Esame articolato su test riguardanti materie affrontate durante il percorso formativo (20 risposte buone su 25 domande) e successivo colloquio “finalizzato all’accertamento delle capacità acquisite durante il corso”. Interessato presenta domanda di ammissione ad esame, allegando attestato di versamento diritti di segreteria. Se giorno di esame, candidato non si presenta viene escluso, salvo per “malattia, caso fortuito, forza maggiore” di cui è tenuto a dare tempestiva comunicazione, corredata da idonei documenti giustificativi. Se risultato esame favorevole, soggetto attuatore rilascia attestato vidimato da Provincia che “è titolo valido per accesso ad attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Camera di Commercio dovrà inviare a Servizio Regionale Commercio copia delibera camerale di istituzione Commissione di esame, programma operativo della Commissione con elenco degli esaminandi, nominativo esaminandi che hanno superato prova di esame;

-          finalizzati ad aggiornamento obbligatorio per chi esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande, in modo da mantenere requisiti professionali (Partecipazione obbligatoria al corso ogni 5 anni, ridotta a 2 anni nella prima fase di applicazione e ad 1 anno in caso di rilascio di estensione di autorizzazione da parte Comune). Soggetti accreditati da Regione chiedono a Provincia autorizzazione ad organizzazione corsi di aggiornamento, indicando: denominazione Ente organizzatore; numero e data decreto di accreditamento; sede e data di svolgimento del corso; numero e dati anagrafici dei partecipanti; responsabile del corso. Corso della durata di 8 ore frequentato da non oltre 25 allievi. Al termine corso rilasciato attestato di frequenza recante numero e data autorizzazione Provincia.

Provincia esegue controlli su regolare realizzazione dei corsi.

Comuni, sentite le Organizzazioni del commercio, turismo, servizi ed Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché Associazioni dei consumatori iscritte a Registro regionale e tenendo conto indirizzi dati da Giunta Regionale, stabiliscono:

-          criteri, escluso quello numerico, per rilascio autorizzazioni ad apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di esercizi di somministrazione alimenti e bevande. A tal fine tengono conto di: caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio; traffico, mobilità, inquinamento acustico e ambientale, necessità di tutelare locali storici, tutela di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sicurezza stradale, innovazione e qualificazione del settore (in particolare promozione qualità del lavoro, formazione professionale di operatori e dipendenti, trasparenza del mercato, libera concorrenza in modo da offrire servizi più efficaci ed a prezzi competitivi), salute e sicurezza dei consumatori, corretta pubblicizzazione dei prezzi e prodotti, qualità sociale di città e territorio, turismo, enogastronomia e produzioni tipiche locali, integrazione del settore con altre attività economiche, adeguatezza rete distributiva e di integrazione di esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale, tutelare e riqualificare di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, ambientale, nonché quelle meno densamente popolate (v. Comuni montani, rurali, centri minori che manifestano fenomeni di spopolamento). Comuni possono fissare criteri differenziati nel proprio territorio in base a vocazione urbanistica del territorio comunale. Territorio suddiviso in zone omogenee tra loro e definire per ognuna determinate caratteristiche per esercizio, destinazione d’uso di immobili, dotazioni di parcheggi, disposizioni specifiche per salvaguardia dei locali ed immobili di pregio. Limitazioni nell’esercizio di somministrazione nelle aree di interesse storico-archeologico e di particolare pregio a livello di dimensionamento esercizio, modalità di erogazione del servizio, tipologia architettonica. Criteri di localizzazione attività di somministrazione di alimenti e bevande fissati comunque in modo da prevenire addensamenti di traffico, disturbo alla quiete o sicurezza pubblica, limitazioni a libera concorrenza (Requisiti particolarmente importanti in caso di locali a prevalente apertura serale o notturna a cui richieste “necessarie misure di mitigazione”). Escluso utilizzo di “contingenti  numerici o di superficie”, o di “distanze minime” fra gli esercizi per motivi di traffico e “disturbo alla quiete o sicurezza pubblica”, ma non per limitare concorrenza (in particolare nella concessione di autorizzazione ad esercizio con orario serale e/o notturno “abbinata ad attività di intrattenimento e svago” o dotato di “spazio di somministrazione all’aperto”, tenere conto di distanze da luoghi di cura e riposo od edifici di culto). Nessun limite minimo o massimo di superficie (cioè area a cui accede il pubblico attrezzata per consumo di alimenti o bevande, compresa area dove sono banchi e mobili, ma esclusa area destinata a cucina, deposito, servizi igienici, uffici e simili) imposto da Comune ad esercizio, salvo “superficie idonea ad assicurare funzionalità di gestione e razionalità del servizio da rendere al consumatore e garantire agevole movimento di personale e clientela”, mentre nel caso di attività su aree esterne, Se Comuni rilevano che parti del proprio territorio (in primo luogo aree montane), sono carenti di servizi possono prevedere incentivi per favorire loro insediamento, anche mediante forme di aggregazione commerciale polifunzionale, che offrono vari servizi di interesse per collettività e stipula di apposite convenzioni con Comuni confinanti. Comune può disporre:

a)       locali di somministrazione dotati di adeguati spazi o parcheggi;

b)       specifica destinazione d’uso dei locali a somministrazione di alimenti e bevande con divieto cambio di destinazione per attività storiche o di tradizione;

c)       esclusione di determinati locali in certe aree del centro storico o di pregio;

d)       rispetto dei requisiti igienici sanitari e di viabilità;

e)       presenza di accessi privi di barriere architettoniche (anche mediante soluzioni mobili o temporanee, purché segnalate ad utente);

f)        presenza di servizi igienici, di cui almeno 1 per disabili, anche in spazi aperti esterni eventualmente in forma consorziata con altri pubblici esercizi contigui;

g)       divieto di usare certi materiali o tipologie di allestimento in spazi esterni a locali ubicati in centri storici o di pregio artistico;

-          condizioni per esercizio delle attività in forma stagionale, da svolgersi in modo continuato per periodo da 1 a 7 mesi;

-          limite giornaliero minimo e massimo di apertura degli esercizi di somministrazione che può essere differenziato in base ad esigenze consumatori, caratteristiche territorio, stagionalità attività esercitata. Comune,  sentite le Organizzazioni imprese del commercio, turismo, servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le Associazioni dei consumatori iscritte a Registro regionale ,può predisporre “programmi di apertura per turno degli esercizi”, che esercenti sono tenuti a rispettare. Nel caso di locali ad apertura stagionale, se Comune ritiene sussistenza coerenza di servizio (v. periodo estivo) “dispone turni di apertura o chiusura obbligatoria in certi periodi dell’anno”. Orario di apertura al pubblico determinato da esercente entro limite stabilito del Comune;

-          divieto di somministrare bevande alcoliche (aventi gradazione superiore a 21% vol.) e/o superalcolici in relazione a esigenze di interesse pubblico. Divieto può essere temporaneo o permanente, adottato per tutti gli esercizi di una determinata area del Comune, o per certi esercizi, od in occasione di particolari eventi, o manifestazioni, o determinate fasce orarie “per prevenire conseguenze dannose derivanti da assunzione di alcolici e superalcolici” (vietata somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica nei distributori automatici);

-          atti amministrativi rilasciati da Comune riportano sempre dicitura: somministrazione di alimenti e bevande.

Chiunque intende aprire o trasferire, anche in forma stagionale, sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande “in zona sottoposta a tutela mediante programmazione” deve inviare (a mezzo posta, fax, e-mail) domanda di autorizzazione con firma autenticata (Nel caso di cittadini stranieri esibire carta o permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro o famiglia) a Comune, dove ubicato esercizio (Negli altri casi per apertura o trasferimento di sede sufficiente inviare SCIA a Comune), specificando:

a)       possesso dei requisiti morali del richiedente. Vietata attività a coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro moralità pubblica e buon costume, delitti commessi in stato di ubriachezza o stato di intossicazione da stupefacenti, reati concernenti prevenzione di alcolismo, sostanze stupefacenti o psicotrope, gioco d’azzardo, scommesse clandestine, reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. Divieto permane per almeno 5 anni da data “in cui pena è stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza”, salvo riabilitazione. Divieto non applicato in caso di sospensione condizionale di pena. In caso di società, Associazioni, Organismi collettivi requisiti di cui sopra posseduti da legale rappresentante (In caso di impresa individuale requisiti posseduti da titolare), nonché da ogni altra persona “preposta ad attività commerciale” 

b)       possesso di almeno 1 dei seguenti requisiti professionali:

1)       frequentato con esito positivo corso professionale per commercio o preparazione o somministrazione di alimenti istituito ai sensi normative regionali. Esame superato davanti a Commissione istituita da Giunta Regionale che accerta idoneità ad esercizio attività;

2)       avere per almeno 2 anni anche non continuativi nei 5 anni precedenti esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o somministrazione di alimenti e bevande o prestato propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, amministrazione, preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o di coadiuvante familiare (coniuge, parente o affine entro 3° grado) comprovata da iscrizione ad INPS;

3)       laurea anche triennale, o diploma di Istituto secondario superiore o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purché nei corsi di studio previste materie attinenti a commercio o preparazione o somministrazione di alimenti.

Considerati in possesso dei requisiti professionali dipendenti pubblici inquadrati come cuoco od aiuto cuoco. Ai soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi CE riconosciuti requisiti per esercizio attività vigenti in queste, mentre a cittadini e società di Paesi Terzi applicate norme nazionali ed internazionali in materia riconoscimento titoli di studio

Requisiti professionali posseduti da titolare o rappresentante legale o, in alternativa, da persona eventualmente preposta ad attività commerciale

c)       indicazione di eventuale preposto;

d)       caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;

e)       orario di apertura scelto;

f)        ubicazione e superficie specifica dei locali adibiti a somministrazione;

g)       dichiarazione di aver acquistato od impegno ad acquisire disponibilità dei locali;

h)       dichiarazione di aver presentato od impegnarsi a presentare la SCIA prima di inizio attività;

i)         dichiarazione di conformità del locale a norme ed autorizzazioni previste in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico e sorveglianza;

j)         in caso di emissioni sonore significative, dichiarazione di aver presentato redazione previsione di impatto acustico e nominativo del tecnico (Relazione da allegare a SCIA);

k)       dichiarazione di aver acquisito od impegnarsi ad acquisire certificato di prevenzione incendi prima di avvio attività;

l)         autorizzazione sanitaria o denuncia inizio attività alimentare.

Se domanda incompleta, Comune chiede entro 10 giorni documenti mancanti od integrativi da far pervenire entro 30 giorni, pena archiviazione domanda stessa. Responsabile procedimento verifica che richiedente abbia: 

a)       disponibilità dei locali dove esercitare attività conformi ai criteri stabiliti con D.M. 654 del 17/12/1992. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa a:

·         attività di intrattenimento e svago, superfici inferiori a 25% di superficie locale ed area all’aperto destinate ad intrattenimento e svago (Esclusi magazzini, depositi, uffici, servizi igienici);

·         attività di distribuzione dei carburanti deve essere collocata nell’area di pertinenza di impianto di distribuzione;

b)       possesso di idonei requisiti morali e professionali;

c)       in caso di società, associazioni, organismi collettivi indicato persona preposta ad esercizio (anche legale rappresentante), che deve possedere requisiti di cui sopra e non può figurare come responsabile per più società. Tale indicazione può essere comunicata a Comune entro 30 giorni da autorizzazione;

d)       notifica sanitaria prevista per imprese alimentari e certificazione di prevenzione incendi;

e)       rispettato prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico, nonché criteri fissati da Comune per questo tipo di attività.

Responsabile procedimento, prima di emettere parere negativo, “comunica agli istanti motivi che ostano ad accoglimento domande”, affinché questi, entro 10 giorni, possono presentare osservazioni scritte. Provvedimento comunale emanato nei 10 giorni successive.  

Decorsi 30 giorni da invio domanda, se Comune non ha fatto pervenire comunicazioni, domanda si intende accolta.

Autorizzazione sostituisce licenza e se stagionale indica 1 o più periodi di apertura nell’anno (Ogni periodo compreso tra 1 e 7 mesi).

Sufficiente presentare SCIA a Comune dove ubicato esercizio per seguenti attività di somministrazione alimenti e bevande:

a)       domicilio del consumatore, suoi familiari, persone invitate;

b)       esercizi situati nelle autostrade, stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime, o altri mezzi di trasporto pubblico;

c)       musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili. Autorizzazioni valide anche per piccoli intrattenimenti musicali senza ballo (v. Esposizioni di opere artistiche, presentazione libri, conferenze o simili in cui pubblico ha ruolo attivo o attrazioni cui pubblico partecipa attivamente senza intrattenimenti danzanti) come definiti da Comune (Limiti su orari di effettuazione modalità di pubblicità tipo e natura di musica);

d)       mense e spacci aziendali, Enti, scuole, Università, ospedali, case di cura e riposo, caserme o centri di forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati;

e)       enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, purché nel caso somministrazione bevande alcoliche “anche se vendita o consenso limitati a soli soci”, comunicazione a Questore ed applicate norme di vigilanza con potere di controllo ad agenti di polizia;

f)        esercizi polifunzionali, purché attività di somministrazione svolge ruolo di servizio accessorio rispetto ad attività polivalente;

g)       esercizi situati all’interno dei centri commerciali, centri agroalimentari, mercati all’ingrosso;

h)       esercizi in cui somministrazione di alimenti e bevande contestuale ad attività di intrattenimento e svago (v. sale di ballo, locali notturni, sale da gioco, impianti sportivi), comunque per non oltre 25% superficie del locale;

i)         esercizi nell’ambito di impianti di distribuzione carburanti;

j)         esercizi di somministrazione annessi a rifugi alpini;

k)       somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo

Nella SCIA indicare:

1)       possesso dei requisiti morali e professionali;

2)       caratteristiche specifiche attività da svolgere;

3)       ubicazione e superficie dei locali adibiti a somministrazione (Nel caso di locali con intrattenimento anche superficie utilizzata per intrattenimento);

4)       disponibilità e conformità del locale a norme edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico con possesso di relative autorizzazioni in materia;

5)       possesso dei requisiti morali e professionali di eventuale preposto ad esercizio    

Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati sagre, manifestazioni religiose, tradizionali o culturali o altre riunioni straordinarie di persone, soggetta a SCIA inviata a Comune, valida solo per periodo svolgimento manifestazione (comunque non oltre 30 giorni) e per località dove questa attuata. Attività di somministrazione svolta previo accertamento requisiti morali, nel rispetto norme di sicurezza ed igienico sanitarie, nonché in materia di destinazione d’uso di locali/aree/edifici.

Attività oggetto di SCIA iniziata solo dopo aver presentato a Comune SCIA valida a tempo indeterminato per locali ed aree in questa indicati. Se Comune accerta, entro 60 giorni da invio SCIA, inadeguatezza dei locali, vieta prosecuzione attività ed impone rimozione effetti dannosi entro termine fissato (comunque inferiore a 30 giorni).

Autorizzazione rilasciata, a tempo indeterminato limitatamente a locali in questa indicati, consente, oltre a somministrazione di alimenti e bevande sul posto, di:

a)       vendita per asporto dei prodotti (alimenti, bevande, dolciumi) per cui autorizza la somministrazione (comprese produzioni enogastronomiche tipiche locali);

b)       installazione ed uso di apparecchiature radiotelevisive, impianti di diffusione sonora e di immagini, giochi purché locali non allestiti a fini di pubblico spettacolo od intrattenimento e non imposto pagamento di biglietto di ingresso;

c)       piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza inferiore a 100 posti (Spettacoli o divertimenti o attrazioni a cui pubblico assiste in forma passiva, come rappresentazioni musicali, esposizioni di opere artistiche, presentazione libri, svolgimento di conferenze, o manifestazioni a cui pubblico può partecipare attivamente con esclusione trattenimenti danzanti), purché tale attività effettuata durante somministrazione senza incremento costo della consumazione, non richiesto biglietto di ingresso, locali non trasformati in locali di pubblico intrattenimento. Comune fissa orari di esecuzione piccoli trattenimenti, modalità di pubblicità, tipo e natura acustica o elettronica degli strumenti musicali utilizzati, norme di sicurezza (Ammessa installazione palchi per artisti di altezza inferiore 80 cm. muniti di certificato di idoneità statica e corretto montaggio; installazione di impianti elettrici, compresi quelli per amplificazione sonora in luoghi non accessibili al pubblico, dotati di attestazione di conformità rilasciata da tecnico abilitato) e prevenzione incendi (presenza di idonei mezzi antincendio).

Autorizzazione necessaria per installazione distributori automatici per somministrazione di alimenti e bevande (salvo bevande alcoliche) in locali aperti al pubblico ed “adibiti esclusivamente a tale attività” soggetti a stessa procedura, salvo notifica sanitaria, a decorrere da data ricevimento dichiarazione se somministrazione effettuata mediante distributori automatici in modo non esclusivo.

Comune invia entro 30 giorni da rilascio, anche per via telematica, estremi dell’autorizzazione a Servizio Regionale Commercio, Prefetto, Questore, ASUR, Camera di Commercio.

Esercente deve:

-          comunicare a Comune orario che può essere differenziato per giorni della settimana e periodo dell’anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati da questo. Orario può essere continuativo o comprendere intervallo di chiusura intermedia;

-          rendere noto orario al pubblico, mediante esposizione di cartelli all’interno ed esterno del locale, in cui specificare eventuale giornata (o più giornate) di riposo settimanale. Analoghi cartelli esposti in caso di chiusure per ferie od altri motivi;

-          esporre in modo chiaro e leggibile, listini prezzi delle consumazioni. Obbligo assolto per le bevande se esposta tabella ben visibile all’interno di esercizio, mentre per alimenti ed attività di ristorazione se esposto all’interno ed all’esterno (o comunque visibile dall’esterno) listino prezzi (Per menù a prezzo fisso, vietata applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto, ed evidenziato bene costo bevande non comprese nel costo fisso). Se servizio effettuato al tavolo, listino prezzi messo a disposizione dei clienti prima di ordinazione, evidenziando eventuale costo aggiuntivo del servizio al tavolo. Tali disposizioni applicate anche per prodotti destinati alla vendita per asporto, nonché attività esercitate in circoli privati, mense aziendali, bar interni, somministrazione a domicilio del consumatore.    

Variazioni di natura giuridica, denominazione ragione sociale, trasferimento di sede legale (ma non di sede esercizio) o altra variazione societaria che non determini subingresso soggetta a comunicazione a Comune, corredata da dichiarazione sostitutiva notorietà attestante modifiche societarie intervenute. In caso di modifiche societarie che determinano cambio legale rappresentante invio comunicazione a Comune, corredata da dichiarazione sostitutiva notorietà attestante possesso requisiti morali e professionali del nuovo legale rappresentante (Se mancanti indicare un preposto all’attività).

Trasferimento gestione o proprietà di esercizio per atto tra vivi o a causa morte titolare, soggetto a SCIA da presentare a Comune sede di esercizio, entro 30 giorni da atto di cessione od apertura successione, indicando estremi di autorizzazione, titolo giuridico di subingresso, possesso dei requisiti professionali (Subentrante a seguito morte titolare può continuare provvisoriamente attività per 1 anno da apertura successione; se entro tale periodo di tempo non acquisiti i requisiti professionali, decade dal diritto di esercitare attività) Comuni, nei 60 giorni successivi, esegue istruttoria e provvede a nuova intestazione autorizzazione. Subentrante può iniziare attività dopo invio SCIA a Comune. Attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa ad altre attività (v. intrattenimento e svago o impianto carburanti) trasferibile solo con attività principale e non separatamente.

Se eredi non intendono proseguire attività del titolare deceduto, ne comunicano a Comune sospensione per periodo inferiore ad 1 anno, salvo proroga concessa in caso di richiesta “per comprovate necessità (termine per riprendere attività calcolate da data apertura successione). Analoghe disposizioni applicate in caso di decesso di legale rappresentante di società.  

Non costituisce subingresso il caso in cui l’esercizio venga organizzato su più reparti “in relazione alla gamma dei prodotti somministrati” o tecniche di prestazione servizio, la cui gestione viene affidata a soggetti in possesso dei requisiti, purché comunicato a Comune entro 30 giorni da affidamento, allegando contratto di gestione e dichiarazione da parte del gestore di possedere requisiti morali e professionali. Gestore di reparto può iniziare attività il giorno dopo comunicazione, purché nel rispetto di norme sul lavoro, fiscali ed igienico-sanitarie ed autorizzazione ad esercizio rimane in capo a titolare (Sanzioni eventuali applicabili a gestore). Autorizzazione o SCIA resta intestata al titolare che in mancanza di comunicazione rimane responsabile attività del gestore.

Ampliamento superficie di somministrazione alimenti e bevande attigua ad area originaria soggetta a comunicazione da inviare a Comune sede di esercizio. Attività avviata nella superficie ampliata a partire da data comunicazione salvo caso che Comune accerti entro 60 giorni non rispondenza locali a norme vigenti in materia igienico-sanitaria, compatibilità urbanistica, sicurezza (In tal caso divieto prosecuzione attività nella parte ampliata).

Titolari di autorizzazione possono estendere attività, purché:

a)       esercente invia comunicazione a Comune competente, allegando copia autorizzazione sanitaria;

b)       locali idonei dal punto di vista igienico-sanitario per nuova attività;

c)       Comune entro 30 giorni integra autorizzazione con indicazione nuova attività.

Cessazione di attività comunicata entro 30 giorni a Comune, allegando autorizzazione concessa.

Autorizzazione decade se:

a)       soggetto non più in possesso dei requisiti morali prescritti;

b)       non avviata attività entro 6 mesi da notifica rilascio di autorizzazione o presentazione SCIA o subingresso (Ammessa proroga di 3 mesi su istanza motivata da comprovata necessità);

c)       attività sospesa per oltre 1 anno (Ammessa proroga di 3 mesi su istanza motivata da comprovate necessità);

Autorizzazione viene sospesa:

a)       da 3 a 90 giorni in caso di violazione norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico, sorveglianza dei locali;

b)       per un massimo di 3 periodi di 10 giorni in caso di inosservanza dell’orario di apertura scelto.

Autorizzazione revocata quando:

a)  titolare o gestore non rispettato adempimenti prescritti in caso di sospensione, salvo proroga di 3 mesi su istanza motivata da comprovate necessità;

b)  perdita disponibilità dei locali dove svolta attività e non richiesto trasferimento esercizio in nuova sede entro 6 mesi (salvo proroga di 3 mesi concessa su istanza

     motivata da comprovate necessità);

c)       inosservanza orario di apertura dopo 3 sanzioni di sospensione nell’anno solare.

Esercizi che vendono per asporto i prodotti per cui autorizzati alla somministrazione debbono esporre nelle vetrine o sul banco di vendita prezzi per vendita al dettaglio.

Esercenti, salvo giustificato motivo, hanno obbligo di somministrare tutte le pietanze e bevande riportate nel listino prezzi.

E’ compito del Comune applicare sanzioni agli esercenti, a cui trasferiti poi i proventi.

Chiunque opera nel settore della ristorazione deve assicurare corretta informazione ai consumatori su:

-          aggiunta di additivi e miscele nelle preparazioni alimentari da questo effettuate;

-          eventuale presenza di allergeni in additivi e miscele impiegati.

Tali informazioni rese disponibili su richiesta Autorità sanitaria.

Il D.P.R. 235/01 regolamenta la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati aderenti o meno ad Enti ed Organizzazioni con finalità assistenziali riconosciute da Ministero Interno a favore di propri soci. Soggetti interessati presentano a Comune dove si intende esercitare attività (Copia ad ASL per eventuale rilascio di autorizzazione di idoneità sanitaria) denuncia di inizio attività, specificando:

a)       Ente nazionale con finalità assistenziale a cui aderisce;

b)       tipo di attività di somministrazione;

c)       ubicazione e superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d)       locali conformi a norme in materia edilizia, igienico-sanitaria, sicurezza;

e)       eventuale soggetto terzo gestore dell’esercizio, iscritto al Registro degli esercenti commercio

f)        nel caso di circoli ed Associazioni non aderenti ad Enti: circoli ed Associazioni hanno caratteristiche di Ente non commerciale.

Allegare: copia di statuto ed atto costitutivo; planimetria dei locali; autorizzazione sanitaria.

Per esercitare attività Presidente del circolo od Associazione od eventuale rappresentante designato non necessita di requisiti professionali, ma solo requisiti morali (Se affidato a gestore terzo occorre dimostrare possesso di entrambi i requisiti ed è compito del gestore presentare a Comune domanda di autorizzazione, allegando dichiarazione del Presidente del circolo di affidamento gestione).

Comune verifica che statuto Associazione prevede “modalità volte a garantire effettività del rapporto associativo, escludendo temporaneità di partecipazione alla vita associativa, nonché svolgimento effettivo di attività istituzionale”. Domanda si intende accolta se Comune non comunica diniego entro 45 giorni da sua presentazione.

Circolo od Associazione deve comunicare ogni variazione intervenuta a Comune che può eseguire controlli per accertare mantenimento requisiti.

Comune può limitare attività di somministrazione presso circoli, od ordinare cessazione attività in caso di assenza di denuncia, o di autorizzazione od in mancanza dei requisiti prescritti.      

Entità aiuto:

Non sono dovuti oneri di urbanizzazione per opere necessarie alla realizzazione di centri rurali di ristoro e degustazione

Sanzioni:

Chiunque esercita attività di somministrazione alimenti e bevande senza autorizzazione o con autorizzazione revocata o sospesa o decaduta od in mancanza dei requisiti morali e professionali: multa da 516 a 3.098 € (1.032 € in caso di pagamento in misura ridotta) + chiusura esercizio.

Chiunque trasgredisce ad altre norme della legge o al regolamento regionale attuativo ed a disposizioni emanate da Comune: multa da 154 a 1.032 € (308 € in caso di pagamento in misura ridotta)+ nei casi più gravi sospensione attività non oltre 30 giorni.

Chiunque non rispetta turni stabiliti: sospensione attività da 10 a 20 giorni.