VENDEMMIA VERDE (Reg.  1234/07, 555/08; D.M. 23/12/09, 8/3/10, 7/5/14; Circ. AGEA 9/3/12)  (vino73)

Soggetti interessati:

Imprenditori agricoli singoli od associati, cooperative agricole di conduzione terreni, società di persone e capitali esercitanti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, che intendono effettuare la “vendemmia verde”, cioè la “distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a 0 la resa della unità vitata” di intendersi come superficie continua coltivata a vite ricadente su una sola particella catastale, omogenea per tipo di possesso, sesto di impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno (ammessa presenza di vitigni complementari purché in misura inferiore a 15%), anno di impianto, forma di allevamento, purché la superficie oggetto di aiuto risulti:

a)       coltivata con varietà di uva da vino autorizzata nella Regione;

b)       posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od affitto scritto e verbale registrato nei termini di legge (Atto di conferimento del terreno a cooperativa agricola da parte dei soci equiparato a contratto di affitto), od altro tipo di contratto registrato valido “fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione a presente misura; 

c)       iscritta in schedario viticolo regionale con posizione aggiornata;

d)       in buone condizioni vegetative;

e)       impiantata da almeno 4 campagne, cioè prima di 31/7/2008;

f)        oggetto di dichiarazione di vendemmia e/o produzione nella campagna 2010/11 e 2011/12;

g)       non beneficiato della “vendemmia verde” nella campagna 2010/11 (Vietato attuare “vendemmia verde” su stessa unità vitata per 2 anni consecutivi);

h)       avere estensione almeno pari a 0,5 ha. e non oltre 5 ha.;

i)         rispettate norme su condizionalità previste da Reg. CE 73/09 su intera superficie aziendale per 1° anno da riscossione aiuto;

j)         riportata su fascicolo aziendale aggiornato. Dati contenuti nel fascicolo aziendale fanno fede nei confronti di Amministrazione pubblica.

Vietato nella “vendemmia verde lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del ciclo normale di produzione” 

Iter procedurale:

Stati membri definiscono:

a)       metodo da adottare per eliminazione totale dei grappoli: manuale, meccanico, chimico;

b)       modalità di applicazione della misura, comprendente:

-          notifica preventiva di “vendemmia verde” a Commissione entro 10 Maggio, tenuto conto proposte di Regioni e situazione di mercato (MI.P.A.A.F. con D.M. 7/5/20134 attivato per campagna 2013/14 ”vendemmia verde”);

-          disposizioni atte a garantire che superfici oggetto di “vendemmia verde” vengano mantenute “in buone condizioni vegetative” (Applicazione di misura non deve determinare impatto ambientale negativo, o conseguenze fitosanitarie negative);

-          eventuali misure restrittive da applicare rispetto a normativa CE, tenendo conto “diversi tempi di maturazione delle singole varietà, rischi ambientali o fitosanitari, metodo da usare”;

c)       metodo di calcolo della compensazione da versare in base a: metodo meno costoso tra manuale, meccanico, chimico in cui attuata “vendemmia verde”;  condizioni regionali o locali; “valori assodati mediante opportune perizie” (Elementi oggettivi verificabili di cui fornita “fonte dei dati”). Istituito Comitato nazionale, composto da rappresentanti MI.P.A.F., Regioni, AGEA, INEA, ISMEA, CRA per definire criteri importo aiuto sulla cui base Regioni fissano entità aiuto concedibile. Regione comunica ad AGEA entità aiuto concedibile entro 15 Aprile, unitamente ai criteri fissati per la formazione di eventuali graduatorie in caso di numero domande eccessivo rispetto a risorse assegnate;

d)       modalità di presentazione domanda con firma autenticata (Regione Marche deciso di non applicare vendemmia verde in campagna 2013/14) solo per via telematica, utilizzando applicativo SIAN (Nel caso di vigneti presenti in più Regioni occorre inviare più domande a rispettive Regioni dove ubicate superfici vitate). Domanda, oltre ai dati anagrafici del richiedente, deve indicare:

-          individuazione di unità vitata oggetto di “vendemmia verde”;

-          resa media del vigneto fissata da Regione Marche in 92 q.li/ha. per vino da tavola; 105 q.li/ha. per vino IGT; 90 q.li/ha. per vino DOC, DOCG);

-          metodo utilizzato per “vendemmia verde” (Regione Marche ammette solo quello manuale);

-          varietà di vite coltivata su unità vitata e categoria di vino da questa ottenuta (vino da tavola, IGT, DOC, DOCG);

-          anno di impianto;

-          eventuali priorità possedute dal richiedente;

-          dichiarazione di non aver beneficiato di “vendemmia verde” nella precedente campagna per stessa unità vitata.

Riportare in Quadro A codice IBAN corretto. Riportare in Quadro B solo particelle risultanti da fascicolo aziendale come macrouso “uva da vino” con dati richiesti per ogni unità vitata. Riportare in Quadro C totale superfici oggetto di domanda, suddivisi per varietà e metodo di vendemmia utilizzato. Riportare in Quadro D informazioni utili in merito dati dichiarazioni di vendemmia presentate o cause di forza maggiore che ne hanno impedito presentazione o CUAA di precedente conduttore superficie vitata che ha presentato dichiarazione.

Completata compilazione domanda in SIAN si procede alla sua stampa con rilascio numero protocollo AGEA e relativa data di presentazione.  

Allegare dichiarazione sostituiva notorietà (Modello pubblicato su BUR 45/12) attestante idoneità delle superfici oggetto di intervento a produrre vino DOC, DOCG, IGT, pena riconoscimento aiuto solo come superficie vitata per produzione vino da tavola.

Regione esegue istruttoria accertando:

-          presentazione dichiarazione di produzione campagna 2010/11 e 2011/12 o motivi documentati che ne hanno impedito presentazione (certificazione medica attestante lunga degenza o malattia invalidante o morte di titolare o di componenti impresa familiare; perizia asseverata o certificato rilasciato da Autorità pubblica attestante calamità naturale; copia provvedimento di sequestro, pignoramento, esproprio di azienda agricola o del terreno; copia decreto di nomina del curatore o commissario o liquidatore giudiziario; copia atto Autorità pubblica attestante i9ncapacità di agricoltore di esercitare attività agricola per colpa di terzi);

-          indicazione metodologia di vendemmia adottata;

-          rispetto superficie minima e/o massima fissata da Regione;

-          fruizione di medesimo aiuto nella campagna precedente;

-          idoneità unità vitate a produrre vini DOC, DOCG, IGT, tramite schedario viticolo.

Regione definisce graduatoria in base a seguenti criteri:

-          richiedente che vinifica in proprio o consegna in quanto socio almeno 80% delle proprie uve a cantina sociale (requisito attestato da dichiarazione di produzione campagna 2012/13): peso 60%

-          richiedente che conduce azienda con superficie vitata superiore a 50% SAU aziendale (requisito attestato da schedario viticolo): peso 40%

A parità di punteggio, priorità assegnata a richiedenti con età inferiore (nel caso di società di persone o capitali, età del legale rappresentante). Nessuna graduatoria redatta se domande presentate non eccedono disponibilità finanziaria.   

Agricoltore può sempre rinunciare a “vendemmia verde” entro 15 Maggio, salvo che Autorità competente informato agricoltore di essere oggetto di controllo in loco a seguito di irregolarità riscontrate.

AGEA pubblica elenco delle domande ammesse a premio su portale SIAN, che equivale ad autorizzazione per viticoltori a procedere a “vendemmia verde” da attuare entro 15 Giugno comunque prima di esecuzione controlli AGEA o presentare domanda di rinuncia;

e)       corretta esecuzione della misura. AGEA svolge:

-          controlli amministrativi su 100% domande al fine di verificare: presentazione dichiarazione di vendemmia e produzione nelle 2 campagne precedenti; metodologia di “vendemmia verde” attuata; rispetto superficie minima (0,5 ha.) e massima (5 ha.) fissata da Regione; fruizione di aiuto “vendemmia verde” nella precedente campagna; idoneità vigneto a produrre vino DOC, DOCG, IGT tramite schedario viticolo o iscrizione vigneto in Albo od Elenchi;

-          controlli in loco su 100% superfici vitate nel periodo 16 Giugno – 31 Luglio, al fine di accertare: esistenza del vigneto ed effettiva coltivazione della unità vitata oggetto di aiuto; completa rimozione o distruzione dei grappoli esistenti su unità vitata oggetto di aiuto; metodo usato per “vendemmia verde”; eventuale danno, totale o parziale, subito dal vigneto prima della “vendemmia verde” da calamità naturali; documentazione giustificativa di spesa per “vendemmia verde” dettagliando eventuale esecuzione di lavori in economia (documenti da conservare in azienda per almeno 5 anni da data pagamento aiuto).

Se risultati controlli in loco lo richiedono AGEA convoca entro 31 Luglio viticoltori per “confronto in contraddittorio”. Se viticoltori non si presentano ad incontro nella data programmata, AGEA conferma risultati controlli in loco, non ammettendo ulteriori ricorsi.

Premio erogato da AGEA entro 15 Ottobre, comunque dopo esecuzione controlli in loco, mediante accredito su conto corrente bancario/postale di beneficiario.

Entro 1 Dicembre AGEA compila elenco delle domande oggetto di contributo con risultati dei controlli e lo trasmette a CE, MI.P.A.A.F., Regioni

Entità aiuto:

Fino a campagna 2013/14 MI.P.A.A.F. fissa risorse annuali destinate a tale misura che vengono ripartite entro 15 Ottobre tra le Regioni. Per campagna 2013/14 Regione Marche stanziato per “vendemmia verde” 0 €

Erogazione di compensazione forfetaria ad ha. di vigneto su cui praticata “vendemmia verde” non superiore a 50% somma dei costi diretti a distruzione od eliminazione dei grappoli, differenziati a seconda che si utilizzi metodo manuale, meccanico, chimico (Per metodo manuale individuato costo di 7-9 €/q.le; per metodo meccanico costo di 900-1.000 €/ha.; per metodo chimico in base a costi effettivamente sostenuti) e conseguente perdita di reddito (calcolata come resa media del vigneto a livello regionale per tipologia di vino comune, IGT, DOC per prezzi medi delle uve da vino, individuati sulla base dei prezzi rilevati nella categoria di riferimento da ISMEA ai fini di valore ammissibile ad assicurazione agevolata. Tali dati possono essere integrati da Regione con rilevazioni apposite).

Superfici oggetto di aiuto per “vendemmia verde” non rientrano nel calcolo dei limiti di rese stabiliti nei disciplinari di produzione vini DOP e IGP.

Nessun aiuto erogato in caso di danno totale o parziale (v. calamità naturale) subito da vigneto prima di “vendemmia verde”, nonché “nessuna compensazione finanziaria erogata sotto forma di assicurazione del raccolto” per perdite subite dal produttore in caso calamità naturale successiva a “vendemmia verde”.

Aiuto “vendemmia verde” non cumulato con aiuto erogato per stessa unità vitata ai sensi Misura 214 del PSR, per cui quest’ultimo verrà ridotto od escluso