VENDEMMIA VERDE (Reg. 1234/07, 555/08; D.M. 23/12/09, 8/3/10,
7/5/14; Circ. AGEA 9/3/12) (vino73)
Soggetti
interessati:
Imprenditori
agricoli singoli od associati, cooperative agricole di conduzione terreni,
società di persone e capitali esercitanti attività agricola ai sensi
dell’articolo 2135 del Codice Civile, che intendono effettuare la “vendemmia
verde”, cioè la “distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora
giunti a maturazione, riducendo a 0 la resa della unità vitata” di intendersi come
superficie continua coltivata a vite ricadente su una sola particella
catastale, omogenea per tipo di possesso, sesto di impianto, irrigazione,
destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno (ammessa presenza di vitigni
complementari purché in misura inferiore a 15%), anno di impianto, forma di
allevamento, purché la superficie oggetto di aiuto risulti:
a) coltivata con varietà di uva da vino autorizzata nella
Regione;
b) posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od affitto
scritto e verbale registrato nei termini di legge (Atto di conferimento del
terreno a cooperativa agricola da parte dei soci equiparato a contratto di
affitto), od altro tipo di contratto registrato valido “fino al completo
adempimento degli impegni assunti con l’adesione a presente misura;
c) iscritta in schedario viticolo regionale con posizione
aggiornata;
d) in buone condizioni vegetative;
e) impiantata da almeno 4 campagne, cioè prima di 31/7/2008;
f)
oggetto di
dichiarazione di vendemmia e/o produzione nella campagna 2010/11 e 2011/12;
g) non beneficiato della “vendemmia verde” nella campagna
2010/11 (Vietato attuare “vendemmia verde” su stessa unità vitata per 2 anni
consecutivi);
h) avere estensione almeno pari a 0,5 ha. e non oltre 5
ha.;
i)
rispettate norme su
condizionalità previste da Reg. CE 73/09 su intera superficie aziendale per 1°
anno da riscossione aiuto;
j)
riportata su
fascicolo aziendale aggiornato. Dati contenuti nel fascicolo aziendale fanno
fede nei confronti di Amministrazione pubblica.
Vietato
nella “vendemmia verde lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere
commercializzata al termine del ciclo normale di produzione”
Iter
procedurale:
Stati
membri definiscono:
a) metodo da adottare per eliminazione totale dei
grappoli: manuale, meccanico, chimico;
b) modalità di applicazione della misura, comprendente:
-
notifica
preventiva di “vendemmia verde” a Commissione entro 10 Maggio, tenuto conto
proposte di Regioni e situazione di mercato (MI.P.A.A.F. con D.M. 7/5/20134
attivato per campagna 2013/14 ”vendemmia
verde”);
-
disposizioni atte
a garantire che superfici oggetto di “vendemmia verde” vengano mantenute “in
buone condizioni vegetative” (Applicazione di misura non deve determinare
impatto ambientale negativo, o conseguenze fitosanitarie negative);
-
eventuali misure
restrittive da applicare rispetto a normativa CE, tenendo conto “diversi tempi
di maturazione delle singole varietà, rischi ambientali o fitosanitari, metodo
da usare”;
c) metodo di calcolo della compensazione da versare in
base a: metodo meno costoso tra manuale, meccanico, chimico in cui attuata
“vendemmia verde”; condizioni regionali
o locali; “valori assodati mediante opportune perizie” (Elementi oggettivi
verificabili di cui fornita “fonte dei dati”). Istituito Comitato nazionale,
composto da rappresentanti MI.P.A.F., Regioni, AGEA, INEA, ISMEA, CRA per
definire criteri importo aiuto sulla cui base Regioni fissano entità aiuto
concedibile. Regione comunica ad AGEA entità aiuto concedibile entro 15 Aprile,
unitamente ai criteri fissati per la formazione di eventuali graduatorie in
caso di numero domande eccessivo rispetto a risorse assegnate;
d) modalità di presentazione domanda con firma
autenticata (Regione Marche deciso di
non applicare vendemmia verde in campagna 2013/14) solo per via telematica,
utilizzando applicativo SIAN (Nel caso di vigneti presenti in più Regioni
occorre inviare più domande a rispettive Regioni dove ubicate superfici
vitate). Domanda, oltre ai dati anagrafici del richiedente, deve indicare:
-
individuazione di
unità vitata oggetto di “vendemmia verde”;
-
resa media del
vigneto fissata da Regione Marche in 92 q.li/ha. per vino da tavola; 105
q.li/ha. per vino IGT; 90 q.li/ha. per vino DOC, DOCG);
-
metodo utilizzato
per “vendemmia verde” (Regione Marche ammette solo quello manuale);
-
varietà di vite
coltivata su unità vitata e categoria di vino da questa ottenuta (vino da
tavola, IGT, DOC, DOCG);
-
anno di impianto;
-
eventuali
priorità possedute dal richiedente;
-
dichiarazione di
non aver beneficiato di “vendemmia verde” nella precedente campagna per stessa
unità vitata.
Riportare in Quadro A codice IBAN corretto. Riportare
in Quadro B solo particelle risultanti da fascicolo aziendale come macrouso
“uva da vino” con dati richiesti per ogni unità vitata. Riportare in Quadro C
totale superfici oggetto di domanda, suddivisi per varietà e metodo di
vendemmia utilizzato. Riportare in Quadro D informazioni utili in merito dati
dichiarazioni di vendemmia presentate o cause di forza maggiore che ne hanno
impedito presentazione o CUAA di precedente conduttore superficie vitata che ha
presentato dichiarazione.
Completata compilazione domanda in SIAN si procede
alla sua stampa con rilascio numero protocollo AGEA e relativa data di
presentazione.
Allegare dichiarazione sostituiva notorietà (Modello
pubblicato su BUR 45/12) attestante idoneità delle superfici oggetto di
intervento a produrre vino DOC, DOCG, IGT, pena riconoscimento aiuto solo come
superficie vitata per produzione vino da tavola.
Regione esegue istruttoria accertando:
-
presentazione
dichiarazione di produzione campagna 2010/11 e 2011/12 o motivi documentati che
ne hanno impedito presentazione (certificazione medica attestante lunga degenza
o malattia invalidante o morte di titolare o di componenti impresa familiare;
perizia asseverata o certificato rilasciato da Autorità pubblica attestante
calamità naturale; copia provvedimento di sequestro, pignoramento, esproprio di
azienda agricola o del terreno; copia decreto di nomina del curatore o
commissario o liquidatore giudiziario; copia atto Autorità pubblica attestante
i9ncapacità di agricoltore di esercitare attività agricola per colpa di terzi);
-
indicazione
metodologia di vendemmia adottata;
-
rispetto
superficie minima e/o massima fissata da Regione;
-
fruizione di
medesimo aiuto nella campagna precedente;
-
idoneità unità
vitate a produrre vini DOC, DOCG, IGT, tramite schedario viticolo.
Regione definisce graduatoria in base a seguenti
criteri:
-
richiedente che
vinifica in proprio o consegna in quanto socio almeno 80% delle proprie uve a
cantina sociale (requisito attestato da dichiarazione di produzione campagna
2012/13): peso 60%
-
richiedente che
conduce azienda con superficie vitata superiore a 50% SAU aziendale (requisito
attestato da schedario viticolo): peso 40%
A parità di punteggio, priorità assegnata a
richiedenti con età inferiore (nel caso di società di persone o capitali, età
del legale rappresentante). Nessuna graduatoria redatta se domande presentate
non eccedono disponibilità finanziaria.
Agricoltore può sempre rinunciare a “vendemmia verde” entro 15 Maggio, salvo che Autorità
competente informato agricoltore di essere oggetto di controllo in loco a
seguito di irregolarità riscontrate.
AGEA pubblica elenco delle domande ammesse a premio su
portale SIAN, che equivale ad autorizzazione per viticoltori a procedere a
“vendemmia verde” da attuare entro 15
Giugno comunque prima di esecuzione controlli AGEA o presentare domanda di
rinuncia;
e) corretta esecuzione della misura. AGEA svolge:
-
controlli
amministrativi su 100% domande al fine di verificare: presentazione
dichiarazione di vendemmia e produzione nelle 2 campagne precedenti;
metodologia di “vendemmia verde” attuata; rispetto superficie minima (0,5 ha.)
e massima (5 ha.) fissata da Regione; fruizione di aiuto “vendemmia verde”
nella precedente campagna; idoneità vigneto a produrre vino DOC, DOCG, IGT
tramite schedario viticolo o iscrizione vigneto in Albo od Elenchi;
-
controlli in loco
su 100% superfici vitate nel periodo 16
Giugno – 31 Luglio, al fine di accertare: esistenza del vigneto ed
effettiva coltivazione della unità vitata oggetto di aiuto; completa rimozione
o distruzione dei grappoli esistenti su unità vitata oggetto di aiuto; metodo
usato per “vendemmia verde”; eventuale danno, totale o parziale, subito dal vigneto prima della “vendemmia verde”
da calamità naturali; documentazione giustificativa di spesa per “vendemmia
verde” dettagliando eventuale esecuzione di lavori in economia (documenti da
conservare in azienda per almeno 5 anni
da data pagamento aiuto).
Se risultati controlli in loco lo richiedono AGEA
convoca entro 31 Luglio viticoltori
per “confronto in contraddittorio”. Se viticoltori non si presentano ad
incontro nella data programmata, AGEA conferma risultati controlli in loco, non
ammettendo ulteriori ricorsi.
Premio erogato da AGEA entro 15 Ottobre, comunque dopo esecuzione controlli in loco,
mediante accredito su conto corrente bancario/postale di beneficiario.
Entro 1
Dicembre AGEA compila elenco delle
domande oggetto di contributo con risultati dei controlli e lo trasmette a CE,
MI.P.A.A.F., Regioni
Entità
aiuto:
Fino a campagna 2013/14
MI.P.A.A.F. fissa risorse annuali destinate a tale misura che vengono ripartite
entro 15 Ottobre tra le Regioni. Per campagna 2013/14 Regione Marche
stanziato per “vendemmia verde” 0 €
Erogazione
di compensazione forfetaria ad ha. di vigneto su cui praticata “vendemmia
verde” non superiore a 50% somma dei costi diretti a distruzione od
eliminazione dei grappoli, differenziati a seconda che si utilizzi metodo
manuale, meccanico, chimico (Per metodo manuale individuato costo di 7-9
€/q.le; per metodo meccanico costo di 900-1.000 €/ha.; per metodo chimico in
base a costi effettivamente sostenuti) e conseguente perdita di reddito
(calcolata come resa media del vigneto a livello regionale per tipologia di
vino comune, IGT, DOC per prezzi medi delle uve da vino, individuati sulla base
dei prezzi rilevati nella categoria di riferimento da ISMEA ai fini di valore
ammissibile ad assicurazione agevolata. Tali dati possono essere integrati da
Regione con rilevazioni apposite).
Superfici
oggetto di aiuto per “vendemmia verde” non rientrano nel calcolo dei limiti di
rese stabiliti nei disciplinari di produzione vini DOP e IGP.
Nessun
aiuto erogato in caso di danno totale o parziale (v. calamità naturale) subito
da vigneto prima di “vendemmia verde”, nonché “nessuna compensazione
finanziaria erogata sotto forma di assicurazione del raccolto” per perdite
subite dal produttore in caso calamità naturale successiva a “vendemmia verde”.
Aiuto
“vendemmia verde” non cumulato con aiuto erogato per stessa unità vitata ai
sensi Misura 214 del PSR, per cui quest’ultimo verrà ridotto od escluso