SISTEMA CONTROLLO VINO QUALITA’ (Reg. 479/08, 555/08; D.M. 29/3/07, 13/7/07, 22/4/09, 31/7/09)   (vino56)

Soggetti interessati:

Operatori della filiera (Viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) del vino DOC, DOCG, IGT; Consorzi di tutela; Camera di Commercio

Iter procedurale:

Ministero approvato, con D.M. 13/7/2007 aggiornato con D.M. 17/7/08, di intesa con Regioni, schema piano di controlli relativo alla produzione dei vini DOC, DOCG, IGT (ogni modifica introdotta a tale schema deve essere giustificata). che deve essere realizzato da soggetto incaricato ed è articolato in 2 fasi:

1)       attività di conoscenza su documentazione obbligatoria di DOC, DOCG, IGT in merito a situazione reale di: vigneto, produzione di uva, giacenze, prodotto imbottigliato. Elementi che serviranno a controllare “rispondenza quantitativa tra produzione e commercializzazione di ogni singola azienda e dell’intera denominazione”;

2)       attività di verifica di conformità della produzione ottenuta dai vinificatori ai disciplinari di produzione tramite:

Piano di controllo deve individuare:

1)       soggetti oggetto di controllo presenti nella filiera della DOC, DOCG;

2)       fasi del processo controllato;

3)       requisiti minimi posseduti da soggetto conformi a quelli previsti dal disciplinare per relativa fase del processo produttivo, nonché requisiti previsti da norme su sicurezza del lavoro e contratti collettivi del lavoro;

4)       acquisizione documenti relativi a soggetto e fase produttiva oggetto di controllo;

5)       tipo ed entità del controllo eseguito (Controllo di tipo documentale, controllo di tipo ispettivo, controllo di tipo analitico su prodotto);

6)       entità controlli da eseguire nell’anno;

7)       comunicazione parere di conformità a Camera di Commercio per autorizzazione ad utilizzo di DOC o DOCG (Camera di Commercio non può operare prelievo campioni di vino, né ditte possono procedere ad imbottigliamento senza parere positivo di conformità da parte soggetto incaricato);

8)       comunicazione dei documenti inviati da soggetto incaricato dei controlli;

9)       gravità delle non conformità rilevate (Lieve se non conformità di materia o prodotto è risolvibile con azioni correttive; grave se non risolvibili con azioni correttive); 

10)    eliminazione delle non conformità per singolo requisito individuato, evidenziandone gravità, specifico trattamento, azione correttiva

11)    trattamento delle non conformità da comunicare entro 15 giorni dal loro rilievo ad Organismi competenti, al fine di “ristabilire la conformità della situazione certificata”;

12)    azione correttiva da intraprendere per eliminare cause di non conformità (v. Intensificazione di visite ispettive o di controllo analitico o di controlli documentali). Soggetto incaricato dei controlli deve anche adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità;

13)    procedure specifiche di gestione di reiterazione stessa non conformità;

14)    incompatibilità del personale (Vietato svolgere consulenze con esercizio funzioni di controllo) 

Ministero approvato con D.M. 29/3/2007 tariffario che produttori, vinificatori, imbottigliatori di vini DOC, DOCG, IGT debbono versare a soggetti incaricati dei controlli pari a:

-          per viticoltori: 0,21-1,55 EUR/q.le di uva

-          per vinificatori ed imbottigliatori: 0,30-2,20 EUR/hl. di vino

Per piccole quantità ammesso pagamento di franchigia pari a 25 EUR

Soggetto incaricato dei controlli può chiedere aggiornamento tariffa ogni 2 anni.

Soggetto incaricato dei controlli effettua fatturazione con cadenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale od annuale sui “quantitativi rivendicati a Denominazione Origine” nel caso dei produttori, o sui quantitativi di prodotto “per i quali viene richiesta certificazione di idoneità per le DOC e DOCG” nel caso di vinificatori, o sui “quantitativi di prodotto imbottigliato” nel caso di imbottigliatori. Soggetto incaricato rilascia certificato di idoneità solo dopo che produttore o vinificatore od imbottigliatore ha provveduto a versare importo dovuto.  

Consorzi di tutela muniti di incarico di vigilanza, Associazioni di Consorzi di tutela muniti di incarico di vigilanza, Enti pubblici rappresentanti almeno 50,1% della produzione di uva, o del vino, o del vino certificato imbottigliato oggetto di rivendicazione di DOC, DOCG, IGT ottenuto nell’anno precedente, nonché Organismi privati iscritti in apposito elenco rappresentanti almeno 75% componenti della filiera, possono svolgere attività di controllo su tutte le fasi del processo produttivo dei vini DOC, DOCG, IGT, previo invio richiesta sottoscritta con firma autenticata da legale rappresentante a MI.P.A.F., in cui specificare “entità della produzione che ciascun soggetto rappresenta” (Se soggetto è contemporaneamente viticoltore, vinificatore, imbottigliatore indicare rappresentatività per ciascuna attività), allegando:

1)       documentazione che illustra stato giuridico Organismo;

2)       copia verbale Organismo competente che autorizza legale rappresentante a chiedere autorizzazione per svolgere attività di controllo;

3)       attestazione di rappresentatività della produzione da parte Camera di Commercio di competenza per le uve DOC, DOCG (Se territorio di produzione ricade in più Province, Camera di Commercio competente è quella dove ricade maggiore superficie vitata) rilasciato in base ad elenco dei produttori appartenenti alla filiera forniti dal Consorzio;

4)       indicazione personale qualificato con organigramma ed illustrazione delle responsabilità e rapporti esistenti tra le varie funzioni;

5)       personale responsabile del piano dei controlli in “possesso di esperienza nel settore vitìvinicolo di almeno 5 anni ed altro personale con esperienza di almeno 3 anni”;

6)       indicazione della articolazione delle strutture operative sul territorio;

7)       impegno ad usare laboratori autorizzati da MI.P.A.F.;

8)       impegno a consentire accesso alle proprie strutture al personale incaricato di eseguire i controlli ed a mantenere riservatezza su dati ed informazioni acquisiti durante propri controlli;

9)       impegno a comunicare ad Autorità competente tutte le informazioni richieste nell’ambito della vigilanza;

10)    impegno ad eseguire attività di controllo “in condizioni di parità tra tutti gli operatori che utilizzano la DOC e DOCG”, tenendo conto del piano dei controlli elaborato da MI.PA.F.;

11)    tariffario applicato a carico di produttori, vinificatori, imbottigliatori;

12)    elenco dei nominativi incaricati di eseguire controlli e composizione Comitato di certificazione;

13)    tenuta di specifica contabilità per le attività di controllo;

14)    impegno a comunicare a MI.P.A.F. ogni variazione in materia di personale ispettivo, composizione strutture di controllo, organo che decide ricorsi, attività che risultano incompatibili con mantenimento dell’autorizzazione ad eseguire i controlli;

15)    impegno a comunicare ad Enti preposti esiti dei controlli, in particolare non conformità per adozione delle misure e/o sanzioni previste dalla normativa;

16)    impegno a tenere elenchi aggiornati degli operatori assoggettati al sistema dei controlli;

17)    impegno ad inviare a MI.P.A.F. e Regione, entro 31 Gennaio, relazione su attività dei controlli svolta anno precedente (Modello riportato su G.U. 89/07)  

Entro 30 giorni da proposta, Regione, verificata sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente, lo propone al MI.P.A.F., comunicandolo allo stesso interessato, affinché questo entro 30 giorni trasmetta a MI.P.A.F. e Regione piano dei controlli e relativo prospetto finanziario. Se soggetto richiedente non in possesso dei requisiti di cui sopra, o non inviata nessuna richiesta. Regione, sentite organizzazioni della filiera, individua soggetto da autorizzare per attività di controllo.

MI.P.A.F., esaminato piano di controllo e tariffario ed acquisito parere della Regione, emana, entro 30 giorni, decreto di autorizzazione ad esercizio attività di controllo su specifica DOC, DOCG, IGT. Autorizzazione ha validità di 3 anni ed è rinnovabile con decreto MI.P.A.F., su proposta di Regione, previa valutazione mantenimento requisiti previsti ed attività svolta. Nel caso di perdita dei requisiti o di violazione del piano di controllo e del prospetto tariffario, MI.P.A.F. revoca autorizzazione, acquisito parere Regione.   

Soggetto autorizzato:

1)       è obbligato a garantire riservatezza dei dati che acquisisce nell’attività di controllo. A tal fine approva regolamento in cui consente ai soli incaricati del controllo “la raccolta, il trattamento, l’accesso ai dati”, informandone utilizzatori;

2)       può accedere ai dati relativi ad iscrizione Albo vigneti, Albo imbottigliatori, denunce uve, dichiarazioni di giacenza vini, documenti di trasporto;

3)       può avvalersi dei controlli eseguiti da altri soggetti, specificandolo nel piano dei controlli.

MI.P.A.F., con decreto del 22/4/09, ha riconosciuto il Consorzio “Istituto marchigiano di tutela” (IMT), avente sede a Maiolati Spontini, quale “Organismo di controllo autorizzato” incaricato di svolgere le funzioni di tutela, valorizzazione, cura generale degli interessi, nonché funzione di vigilanza circa applicazione conformità dei processi produttivi e dei prodotti ai disciplinari di produzione approvati per seguenti vini DOC: Bianchello del Metauro; Colli Pesaresi; Pergola, Terreni di San Severino; Verdicchio dei Castelli di Jesi; Verdicchio di Matelica; Lacrima di Morro d’Alba; Rosso Conero; Esino; Serrapetrona; Colli Maceratesi; e seguenti vini DOCG: Vernaccia di Serrapetrona, Conero. Riconoscimento valido fino al 31/12/2010.

Per facilitare attività di IMT:

1)       Regione, Camera di Commercio, Provincia, Comune competente per territorio di produzione mettono a disposizione a titolo gratuito, ogni documento su Albo vigneti, denuncia uve, certificazione esami analitici ed organolettici;

2)       Camere di Commercio verificano avvenuto pagamento ad IMT degli oneri di attività di controllo da parte dei produttori prima di avviare pratica per rilasciare DOC, DOCG, IGT;

3)       Camera di Commercio può delegare a IMT rilascio per prodotto DOC, DOCG di ricevute frazionate di uve al produttore che ha presentato denuncia;

4)       ditte imbottigliatrici appongono su bottiglie delle DOC di cui sopra o su altri contenitori di capacità inferiore a 60 litri, indicazione del lotto della partita certificata, comunicandolo a IMT per esecuzione piano di controllo.

Operatori sono tenuti a:

1)       fornire ad Organismo incaricato tutta la documentazione richiesta ed a consentire accesso ad azienda;

2)       apporre sulle bottiglie o su altri recipienti di capacità inferiore a 60 litri per vini DOC, DOCG apposita fascetta (Modello pubblicato su G.U. 174/07) identificativa di colore giallo, contenente: emblema dello Stato; dicitura “Denominazione di Origine Controllata”; nome della DOC; eventuali tipologie e menzioni aggiuntive previste dal disciplinare; numero progressivo e serie alfabetica; volume nominale del prodotto contenuto espresso in litri. Fascetta applicata su chiusura dei recipienti vini DOC (Esclusi vini liquorosi) in modo tale da evitare che “contenuto possa essere  estratto senza inattivazione della fascetta stessa”; numero del lotto della partita certificata comunicato dalla ditta all’Organismo incaricato del controllo.

IMT non può modificare denominazione sociale, statuto, organi di rappresentanza, piano di controllo, personale ispettivo, composizione Comitato di certificazione e di organo che decide ricorsi, sistema tariffario senza preventivo assenso di MI.P.A.F., pena revoca autorizzazione. 

Vigilanza su Organismi autorizzati a controllo vini DOC, DOCG, IGT è di competenza di Ispettorato Centrale Controllo Qualità Prodotti Agroalimentari (ICQ) e Regione. Risultati di tale vigilanza comunicati a MI.P.A.F. e Regione per provvedimenti di competenza.   

Ministero Politiche Agricole, con D.M. 31/7/09, ha stabilito modalità di controllo per campagna vitivinicola 2009/10 per vini IGP (Indicazione geografica protetta) affidandoli ad Ispettorato centrale per controllo qualità delle produzioni agroalimentari (ICQ). A tal fine vinificatori (Esclusi quelli che vinificano solo le proprie uve), imbottigliatori, commercianti all’ingrosso e/o al minuto di vino  allo stato sfuso inviano entro 19/10/2009 ad ICQ richiesta di utilizzo della IGP (Modello pubblicato su G.U. 230/09), mentre per viticoltori che vinificano proprie uve dichiarazione di produzione di uve e vino vale come richiesta. Richiesta ripetuta ogni volta che tali soggetti intendono produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini IGP diversi dai precedenti da inviare entro 10 giorni da presa in carico del prodotto.

Controlli in loco, mediante 1 o più sopralluoghi, riguardano viticoltori, vinificatori, commercianti all’ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso, imbottigliatori ed avvengono presso vigneti, stabilimenti o depositi degli operatori su intera produzione nazionale di vino certificato come IGP, anche mediante prelievo di campioni per esecuzione di esame analitico al fine di accertare conformità a parametri chimico-fisici ed organolettici previsti dal disciplinare.

Regione, Camera di Commercio, Provincia, Comuni interessati di IGP sono tenuti a mettere a disposizione di AGEA gratuitamente elenchi aggiornati delle vigne, denunce vitivinicole ed ogni altro documento utile ai fini di controllo