SISTEMA CONTROLLO VINO QUALITA’ (Reg. 479/08, 555/08; D.M. 29/3/07, 13/7/07, 22/4/09,
31/7/09) (vino56)
Soggetti interessati:
Operatori della filiera
(Viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) del vino
DOC, DOCG, IGT; Consorzi di tutela; Camera di Commercio
Iter procedurale:
Ministero approvato, con
D.M. 13/7/2007 aggiornato con D.M. 17/7/08, di intesa
con Regioni, schema piano di controlli relativo alla produzione dei vini DOC,
DOCG, IGT (ogni modifica introdotta a tale schema deve essere giustificata). che deve essere realizzato da soggetto incaricato ed è
articolato in 2 fasi:
1) attività di conoscenza su
documentazione obbligatoria di DOC, DOCG, IGT in merito a situazione reale di:
vigneto, produzione di uva, giacenze, prodotto imbottigliato. Elementi che
serviranno a controllare “rispondenza quantitativa tra produzione e
commercializzazione di ogni singola azienda e
dell’intera denominazione”;
2) attività di verifica di conformità
della produzione ottenuta dai vinificatori ai
disciplinari di produzione tramite:
Piano di controllo deve
individuare:
1) soggetti oggetto di controllo
presenti nella filiera della DOC, DOCG;
2) fasi del processo controllato;
3) requisiti minimi posseduti da
soggetto conformi a quelli previsti dal disciplinare per relativa fase del
processo produttivo, nonché requisiti previsti da norme su sicurezza del lavoro
e contratti collettivi del lavoro;
4) acquisizione documenti relativi a
soggetto e fase produttiva oggetto di controllo;
5) tipo ed entità del controllo
eseguito (Controllo di tipo documentale, controllo di tipo ispettivo, controllo
di tipo analitico su prodotto);
6) entità controlli da eseguire
nell’anno;
7) comunicazione parere di conformità a Camera
di Commercio per autorizzazione ad utilizzo di DOC o DOCG (Camera di Commercio
non può operare prelievo campioni di vino, né ditte possono procedere ad
imbottigliamento senza parere positivo di conformità da parte soggetto
incaricato);
8) comunicazione dei documenti inviati da
soggetto incaricato dei controlli;
9) gravità delle non conformità
rilevate (Lieve se non conformità di materia o prodotto è risolvibile con
azioni correttive; grave se non risolvibili con azioni correttive);
10) eliminazione delle non conformità per
singolo requisito individuato, evidenziandone gravità, specifico trattamento,
azione correttiva
11) trattamento delle non conformità da
comunicare entro 15 giorni dal loro rilievo ad Organismi competenti, al fine di
“ristabilire la conformità della situazione certificata”;
12) azione correttiva da intraprendere
per eliminare cause di non conformità (v. Intensificazione di visite ispettive
o di controllo analitico o di controlli documentali). Soggetto incaricato dei
controlli deve anche adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di
reiterazione della medesima non conformità;
13) procedure specifiche di gestione di
reiterazione stessa non conformità;
14) incompatibilità del personale (Vietato
svolgere consulenze con esercizio funzioni di controllo)
Ministero approvato con D.M.
29/3/2007 tariffario che produttori, vinificatori,
imbottigliatori di vini DOC, DOCG, IGT debbono versare
a soggetti incaricati dei controlli pari a:
-
per viticoltori: 0,21-1,55 EUR/q.le di uva
-
per vinificatori ed imbottigliatori:
0,30-2,20 EUR/hl. di vino
Per piccole quantità ammesso
pagamento di franchigia pari a 25 EUR
Soggetto incaricato dei
controlli può chiedere aggiornamento tariffa ogni 2 anni.
Soggetto
incaricato dei controlli effettua fatturazione con
cadenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale od annuale sui “quantitativi
rivendicati a Denominazione Origine” nel caso dei produttori, o sui
quantitativi di prodotto “per i quali viene richiesta certificazione di
idoneità per le DOC e DOCG” nel caso di vinificatori,
o sui “quantitativi di prodotto imbottigliato” nel caso di imbottigliatori.
Soggetto incaricato rilascia certificato di idoneità
solo dopo che produttore o vinificatore od
imbottigliatore ha provveduto a versare importo dovuto.
Consorzi di tutela muniti di incarico
di vigilanza, Associazioni di Consorzi di tutela muniti di incarico di
vigilanza, Enti pubblici rappresentanti almeno 50,1% della produzione di uva, o
del vino, o del vino certificato imbottigliato oggetto di rivendicazione di
DOC, DOCG, IGT ottenuto nell’anno precedente, nonché Organismi privati iscritti
in apposito elenco rappresentanti almeno 75% componenti della filiera, possono
svolgere attività di controllo su tutte le fasi del processo produttivo dei
vini DOC, DOCG, IGT, previo invio richiesta sottoscritta con firma autenticata
da legale rappresentante a MI.P.A.F., in cui
specificare “entità della produzione che ciascun soggetto rappresenta” (Se
soggetto è contemporaneamente viticoltore, vinificatore,
imbottigliatore indicare rappresentatività per ciascuna attività), allegando:
1) documentazione che illustra stato
giuridico Organismo;
2) copia verbale Organismo competente
che autorizza legale rappresentante a chiedere autorizzazione per svolgere
attività di controllo;
3) attestazione di rappresentatività della
produzione da parte Camera di Commercio di competenza per le uve DOC, DOCG (Se
territorio di produzione ricade in più Province, Camera di Commercio competente
è quella dove ricade maggiore superficie vitata) rilasciato in base ad elenco
dei produttori appartenenti alla filiera forniti dal Consorzio;
4) indicazione personale qualificato con
organigramma ed illustrazione delle responsabilità e rapporti esistenti tra le
varie funzioni;
5) personale responsabile del piano dei
controlli in “possesso di esperienza nel settore vitìvinicolo
di almeno 5 anni ed altro personale con esperienza di almeno 3 anni”;
6) indicazione della articolazione delle
strutture operative sul territorio;
7) impegno ad usare laboratori
autorizzati da MI.P.A.F.;
8) impegno a consentire accesso alle
proprie strutture al personale incaricato di eseguire i controlli ed a
mantenere riservatezza su dati ed informazioni acquisiti durante propri
controlli;
9) impegno a comunicare ad Autorità
competente tutte le informazioni richieste nell’ambito della vigilanza;
10) impegno ad eseguire attività di
controllo “in condizioni di parità tra tutti gli operatori che utilizzano la
DOC e DOCG”, tenendo conto del piano dei controlli elaborato da MI.PA.F.;
11) tariffario applicato a carico di
produttori, vinificatori, imbottigliatori;
12) elenco dei nominativi incaricati
di eseguire controlli e composizione Comitato di certificazione;
13) tenuta di specifica contabilità
per le attività di controllo;
14) impegno a comunicare a MI.P.A.F. ogni variazione in materia di personale
ispettivo, composizione strutture di controllo, organo che decide ricorsi,
attività che risultano incompatibili con mantenimento dell’autorizzazione ad
eseguire i controlli;
15) impegno a comunicare ad Enti
preposti esiti dei controlli, in particolare non conformità per adozione delle
misure e/o sanzioni previste dalla normativa;
16) impegno a tenere elenchi aggiornati
degli operatori assoggettati al sistema dei controlli;
17) impegno ad inviare a MI.P.A.F. e Regione, entro
31 Gennaio, relazione su attività dei controlli svolta anno precedente
(Modello riportato su G.U. 89/07)
Entro 30 giorni da proposta,
Regione, verificata sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente, lo
propone al MI.P.A.F.,
comunicandolo allo stesso interessato, affinché questo entro 30 giorni
trasmetta a MI.P.A.F. e Regione piano dei controlli e
relativo prospetto finanziario. Se soggetto richiedente non
in possesso dei requisiti di cui sopra, o non inviata nessuna richiesta.
Regione, sentite organizzazioni della filiera, individua soggetto da
autorizzare per attività di controllo.
MI.P.A.F., esaminato piano di controllo e tariffario ed acquisito parere della
Regione, emana, entro 30 giorni, decreto di autorizzazione ad esercizio
attività di controllo su specifica DOC, DOCG, IGT. Autorizzazione ha validità
di 3 anni ed è rinnovabile con decreto MI.P.A.F.,
su proposta di Regione, previa valutazione mantenimento requisiti previsti ed
attività svolta. Nel caso di perdita dei requisiti o di violazione del piano di
controllo e del prospetto tariffario, MI.P.A.F.
revoca autorizzazione, acquisito parere Regione.
Soggetto autorizzato:
1) è obbligato a garantire
riservatezza dei dati che acquisisce nell’attività di controllo. A tal fine
approva regolamento in cui consente ai soli incaricati del controllo “la
raccolta, il trattamento, l’accesso ai dati”, informandone utilizzatori;
2) può accedere ai dati relativi
ad iscrizione Albo vigneti, Albo imbottigliatori, denunce uve, dichiarazioni di
giacenza vini, documenti di trasporto;
3) può avvalersi dei controlli
eseguiti da altri soggetti, specificandolo nel piano dei controlli.
MI.P.A.F., con decreto del 22/4/09, ha riconosciuto il Consorzio “Istituto
marchigiano di tutela” (IMT), avente sede a Maiolati Spontini, quale “Organismo di controllo autorizzato”
incaricato di svolgere le funzioni di tutela, valorizzazione, cura generale
degli interessi, nonché funzione di vigilanza circa applicazione conformità dei
processi produttivi e dei prodotti ai disciplinari di produzione approvati per
seguenti vini DOC: Bianchello del Metauro; Colli Pesaresi; Pergola, Terreni di San Severino; Verdicchio dei
Castelli di Jesi; Verdicchio di Matelica;
Lacrima di Morro d’Alba; Rosso Conero;
Esino; Serrapetrona; Colli
Maceratesi; e seguenti vini DOCG: Vernaccia di Serrapetrona,
Conero. Riconoscimento valido fino al 31/12/2010.
Per facilitare attività di IMT:
1) Regione, Camera di Commercio,
Provincia, Comune competente per territorio di produzione mettono
a disposizione a titolo gratuito, ogni documento su Albo vigneti, denuncia uve,
certificazione esami analitici ed organolettici;
2) Camere di Commercio
verificano avvenuto pagamento ad IMT degli oneri di attività
di controllo da parte dei produttori prima di avviare pratica per rilasciare
DOC, DOCG, IGT;
3) Camera di Commercio può
delegare a IMT rilascio per prodotto DOC, DOCG di
ricevute frazionate di uve al produttore che ha presentato denuncia;
4) ditte imbottigliatrici appongono
su bottiglie delle DOC di cui sopra o su altri contenitori di capacità
inferiore a 60 litri, indicazione del lotto della partita certificata,
comunicandolo a IMT per esecuzione piano di controllo.
Operatori sono tenuti a:
1) fornire ad Organismo incaricato
tutta la documentazione richiesta ed a consentire accesso ad azienda;
2) apporre sulle bottiglie o su altri
recipienti di capacità inferiore a 60 litri per vini DOC, DOCG apposita
fascetta (Modello pubblicato su G.U. 174/07) identificativa di colore giallo,
contenente: emblema dello Stato; dicitura “Denominazione di Origine
Controllata”; nome della DOC; eventuali tipologie e menzioni aggiuntive
previste dal disciplinare; numero progressivo e serie alfabetica; volume nominale
del prodotto contenuto espresso in litri. Fascetta applicata su chiusura dei
recipienti vini DOC (Esclusi vini liquorosi) in modo tale da evitare che
“contenuto possa essere
estratto senza inattivazione della
fascetta stessa”; numero del lotto della partita certificata comunicato dalla
ditta all’Organismo incaricato del controllo.
IMT non può modificare denominazione sociale, statuto,
organi di rappresentanza, piano di controllo, personale ispettivo, composizione
Comitato di certificazione e di organo che decide
ricorsi, sistema tariffario senza preventivo assenso di MI.P.A.F.,
pena revoca autorizzazione.
Vigilanza su Organismi autorizzati a controllo vini DOC,
DOCG, IGT è di competenza di Ispettorato Centrale
Controllo Qualità Prodotti Agroalimentari (ICQ) e
Regione. Risultati di tale vigilanza comunicati a MI.P.A.F. e Regione per provvedimenti di
competenza.
Ministero Politiche Agricole, con D.M. 31/7/09, ha
stabilito modalità di controllo per campagna vitivinicola 2009/10 per vini IGP
(Indicazione geografica protetta) affidandoli ad Ispettorato centrale per
controllo qualità delle produzioni agroalimentari
(ICQ). A tal fine vinificatori (Esclusi quelli che
vinificano solo le proprie uve), imbottigliatori, commercianti all’ingrosso e/o
al minuto di vino
allo stato sfuso inviano entro
19/10/2009 ad ICQ richiesta di utilizzo della IGP (Modello pubblicato su
G.U. 230/09), mentre per viticoltori che vinificano proprie uve dichiarazione
di produzione di uve e vino vale come richiesta. Richiesta ripetuta ogni volta
che tali soggetti intendono produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare
prodotti a monte del vino e/o vini IGP diversi dai
precedenti da inviare entro 10 giorni da
presa in carico del prodotto.
Controlli in loco, mediante 1 o più sopralluoghi,
riguardano viticoltori, vinificatori, commercianti
all’ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso,
imbottigliatori ed avvengono presso vigneti, stabilimenti o depositi degli
operatori su intera produzione nazionale di vino certificato come IGP, anche
mediante prelievo di campioni per esecuzione di esame analitico al fine di
accertare conformità a parametri chimico-fisici ed
organolettici previsti dal disciplinare.
Regione, Camera di Commercio, Provincia, Comuni
interessati di IGP sono tenuti a mettere a
disposizione di AGEA gratuitamente elenchi aggiornati delle vigne, denunce
vitivinicole ed ogni altro documento utile ai fini di controllo