COMMERCIALIZZAZIONE VINI (Reg. 479/08, 555/08, 607/09; Legge 82/06; D.Lgs. 260/00; D.M. 5/10/98, 13/8/12)   (vino18)

Soggetti interessati:

Chiunque intende detenere in cantina, stabilimenti, locali di produttori e commercianti per vendere su territorio comunitario vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità di tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto o meno con uve appassite, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato, vino ottenute da uve appassite, vino di uve stramature, aceto di vino ottenuto da varietà di uve da vino autorizzate, salvo prodotti imbottigliati prima del 1/9/1971 ed utilizzati solo per consumo familiare del viticoltore, o produzione di aceto di vino o distillazione. In deroga Stato membro può consentire uso di parola vino se parte di una denominazione composta o se seguito da nome di frutta per commercializzare prodotto ottenuto da fermentazione di frutta diversa dal vino, purché evitata ogni confusione con prodotti vinici di cui sopra. 

Iter procedurale:

Istituito presso MI.P.A.A.F. un Comitato tecnico come organismo di controllo nel settore vitivinicolo

La vendita vino deve avvenire:

a)       dotato delle seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico compreso tra 9% vol. e 15% vol., proveniente da uve con gradazione minima naturale di 8,5°, con acidità totale superiore a 4,5 g./l.. Per vino DOP e IGP immesso sul  mercato, gradazione alcolometrica deve essere quella prevista dal disciplinare, proveniente comunque da uve con gradazione minima di almeno 9,5°. Vini atti a divenire vini da tavola che non raggiungono 9% vol. destinati a vini spumanti, acetifici, distilleria

       Uve non aventi tali caratteristiche debbono essere vinificate a parte e denaturate per distillazione.

       Vietata detenzione a scopo di commercio di mosti e vini:

·         non rispondenti alle caratteristiche stabilite;

·         che hanno subito trattamenti od aggiunte non consentite;

·         provenienti da varietà di viti non iscritte nel Registro nazionale;

·         che all’analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o avariati e difettosi per odori e sapori anormali, in modo da essere considerati inutilizzabili al consumo umano;

·         contenenti sostanze nocive, quali bromo organico, cloro organico (Escluse piccole quantità residuali da uso di pesticidi nel vigneto), fluoro, alcool metilico in quantità superiore a 0,25 millilitri per vini rossi e 0,20 millilitri per vini bianchi ogni 100 millilitri di alcool totale (In annate sfavorevoli MI.P.A.A.F. può consentire con decreto, per determinate zone e vitigni, detenzione di mosti e vini rossi aventi tenore di alcool metilico superiore a  0,30 millilitri), residui di ferrocianuro di potassio o suoi derivati;

·         contenenti: acidità volatile espressa in gr. di acido acetico, superiore a limiti previsti da CE; cloruro (espresso in cloruro di sodio) oltre 1 gr./litro (Escluso vino Marsala, vini liquorosi, mosti di uve mutizzati con alcool per i quali limite di 2 gr./litro); solfato (Espresso in solfato neutro di potassio) oltre 20 gr./litro (Escluso vino Marsala, vini liquorosi, mosti di uva mutizzati con alcool per i quali limite di gr./litro); acido citrico in quantità superiore a 1 gr./litro. MI.P.A.A.F. può, con decreto, individuare altre sostanze di cui “accertata pericolosità per salute umana” di cui è vietata presenza totale o superiore ai limiti fissati nei mosti e vini venduti o somministrati; 

·         i cui componenti od i loro rapporti non rientrano nei limiti stabiliti da MI.P.A.A.F.

·         che sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali non risultano fermentescibili (Esclusi mosti di uva mutizzati con alcool, vini liquorosi, vini aromatizzati).

Prodotti non idonei subito denaturati con 5-10  gr. di litio per q.le di prodotto ed avviati alla distillazione senza beneficiare di alcun aiuto;

b)       nel caso di vini DOP e IGP, solo dopo analisi chimico-fisiche ed esami organolettici da parte Camera di Commercio. In caso di parere negativo, interessato può ricorrere a Commissione Nazionale di Appello istituita presso Comitato Nazionale Vini, il cui giudizio è definitivo;

c)       per vini DOP: solo imbottigliati in recipienti di vetro, terraglia, ceramica, porcellana e legno, senza alcun vincolo colorimetrico. Ammessi particolari tipi di  bottiglie per certi vini DOP ed uso esclusivo di bottiglie di vetro per spumanti (anche non DOP/IGP). Capacità recipienti non superiore a 1,5 litri per varie categorie di vini; 6 litri per vini DOCG (fatto salvo capacità superiori se previsti nei disciplinari); 60 litri per vini DOC Disciplinari produzione possono limitare capacità utilizzabili o non vietare a fini promozionali e non commerciali diverse capacità, purché in etichetta riportata dicitura “prodotto non posto in commercio” o “prodotto per soli fini promozionali non posto in commercio” (Tali recipienti esclusi da contrassegno, fermo restando obbligo di riportare in etichetta numero del lotto di partita certificata ed effettuare comunicazione ad Organismo controllo). Per vini DOC ammesso uso di recipienti da 6 a 60 litri in acciaio inox ed altri materiali idonei, mentre per vini DOC designabili con menzioni geografiche aggiuntive, menzioni tradizionali, menzioni vigne (Escluso “vino novello”), ammesso uso di recipienti da 2 a 6 litri in altri materiali idonei, purché previsto da disciplinari.  

Per vini spumanti, vini spumanti di qualità (compresi quelli di tipo aromatico) DOP/IGP: bottiglia di vetro di capacità superiore a 0,2 litri, munita di dispositivo di chiusura, formato da tappo a forma di fungo, in sughero o altro materiale idoneo, trattenuto da fermaglio, coperto eventualmente da capsula e rivestito da lamina che ricopre interamente o parzialmente collo di bottiglia (Qualunque altro tipo di chiusura adatto per bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 litri).

Per vini DOP non contemplati sopra: utilizzo di vari dispositivi di chiusura ammessi da vigente normativa. Disposizioni su chiusura applicabili salvo che disciplinari di produzione non prevedono norme più restrittive, compreso uso di “tappo uso bocca” di sughero o altri materiali tradizionali, assimilabile a “tappo a T”    

Per altri prodotti vitivinicoli elencati in Reg. CE 1234/07 o 1601/11 aventi titolo alcolometrico inferiore a 1,2% vol.: ammesse deroghe per uso bottiglie e chiusura, purché non vi sia confusione in consumatore su vera natura del prodotto.

Nelle chiusure di “vino frizzante” o di mosto di uva parzialmente fermentato recante DOP/IGP ammesso uso di tappo a fungo, purché capsula non superi altezza di 7 cm. (salvo diversa disposizione in disciplinare) ed in etichetta riportato termine frizzante (Altezza 5 mm. e colore ben visibile).

Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato non a DOP/IGP escluso tappo a fungo, ma consentito sistema di ancoraggio di altri sistemi di chiusura.             

D.M. 4/8/08 per vini DOP non contenuti indicazioni di sottozona o menzione “riserva”, “superiore”, “vigna” uso di contenitori alternativi al vetro, quali “otre in materiale plastico pluristrato di polietilene racchiuso in un involucro di cartone od altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri”. Al riguardo occorre avanzare richiesta di modificare disciplinari di produzione, corredata da:

·         relazione tecnico-commerciale;

·         certificazione rilasciata da competente Ente, attestante requisito di rappresentatività con relativo elenco sottoscritto da produttori soci (In alternativa delibera Assemblea soci del Consorzio che approva modifica del disciplinare;

·         parere favorevole a modifica disciplinare di Regione e del Comitato nazionale per tutela e valorizzazione delle DOP e IGP dei vini. 

Per vini da tavola: oltre ai recipienti di cui sopra, anche:

·         contenitori in poliaccoppiato multistrato (composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densità. Data scadenza inferiore a 9 mesi da confezionamento);

·         contenitori in polietilentereftalato (Data scadenza inferiore a 6 mesi da confezionamento);

·         contenitori costituiti da otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in involucro di cartone od altro materiale rigido  di capacità superiore a 3 litri (Data scadenza inferiore a 6 mesi da confezionamento)

Non considerata chiusura, la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e vini frizzanti preparati con fermentazione in bottiglia.

Non ammessi recipienti con chiusure contenenti sostanze a base piombo.

Non è considerato posto in vendita il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori, od il vino in bottiglia o recipiente fino a 60 litri in corso di lavorazione, elaborazione, confezionamento o destinato al consumo familiare od aziendale del produttore, purché la partita di recipienti ben distinta ed applicato cartello in cui evidenziata destinazione o tipo di lavorazione in corso o lotto di appartenenza 

d)       obbligo di riportare su contenitori presenti in cantina o partite formate da recipienti di capacità inferiore a 10 hl. riempiti dello stesso prodotto ed immagazzinati in modo separato da altri, cartello od etichetta (da intendersi come qualunque “documento, cartella, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano dato prodotto o a quanto si riferiscono”) in caratteri indelebili, inamovibile e ben visibili  dall’insieme delle altre indicazioni “in modo da poter essere letta simultaneamente senza dover girare recipiente” indicante:

·         designazione categoria prodotti vitivinicoli (vino, vino liquoroso, vino spumante …), eventualmente seguita da nome della DOP/IGP;

·         dati identificativi di DOP/IGP rilasciati da Organismo di controllo;

·         nomi geografici previsti in disciplinare o menzioni tradizionali (compresa menzione vigna);

·         termini “vino spumante gassificato” e “vino frizzante gassificato” completati da “ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica”;

·         denominazione di vendita con eventuale utilizzo della dicitura “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” seguita da nome della denominazione o della indicazione geografica protetta e simboli grafici CE. Dicitura non necessaria per “Asti”, “Marsala”, “Franciacorta”;

·         indicazione di provenienza. Per vini non DOP o IGP sufficiente riportare termini: “vino di …” o “prodotto in …” o “prodotto di …” completati da nome Stato membro o Paese Terzo in cui viene vendemmiate e vinificate le uve; “vino della Comunità Europea” o “miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea” in caso di miscela di vini originari di diversi Stati membri; “miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea” o “miscela di vini di …” seguito da nomi di Paesi Terzi; “vino della Comunità Europea” o “vino ottenuto in … da uve vendemmiate in …” seguito da Paese CE o Paese Terzo in cui attuata raccolta delle uve e vinificazione. Nel caso di vino DOP o IGP termini “vino di …” o “prodotto in …” o “prodotto di …” seguiti da Stato membro o Paese Terzo in cui uve vendemmiate e vinificate. Nel caso di mosto, mosto in fermentazione, mosto concentrato, vino nuovo in fermentazione riportare termini “mosto di …” o “mosto prodotto in …” seguito da nome di Stato membro o Regione dove prodotto ottenuto o “mosto ottenuto a … da uve raccolte in …” per mosto elaborato in Stato membro diverso da quello di raccolta di uva, o “miscela di prodotti ottenuti in 2 o più Paesi della Comunità Europea” se trattasi di taglio di prodotti elaborati in 2 o più Stati. Nome unità geografica più piccola rispetto a zona della DOP o IGP (costituita da località o gruppo di località, Comune o frazione, sottoregione viticola, zona amministrativa) ammessa purché delimitata con precisione ed almeno 85% delle uve proviene da tale zona (Restante15% proviene da zona della DOP o IGP), salvo casi di marchi commerciali registrati con “nome di unità geografica più piccola della zona DOP o IGP” prima del 11/5/2002;

·         nome, ragione sociale, Comune (Codice ISTAT) e Stato di produttore o venditore (cioè persona fisica e giuridica o Associazione di tali persone che immette vino in contenitori aventi capacità inferiore a 60 litri) completato dai termini “elaboratore” o “spumantizzatore” o “elaborato da …” o “spumantizzato da …”e “venditore” o “venduto da …”, “importatore” o “importato da …”. Nome ed indirizzo di questo completato da termini “imbottigliatore” o “imbottigliato da …”, o in caso di vini DOP o IGP da termini specifici fissati da Stato membro se imbottigliamento avviene in azienda del produttore o locali di Associazione o in impresa situata in zona geografica delimitata.  In caso di imbottigliamento per conto terzi se “imbottigliato per conto di …” o “imbottigliato da … per conto di …” seguito da luogo di imbottigliamento (Per recipienti diversi da bottiglie ammesso utilizzo dei termini “confezionatore” o “confezionato da …”).  Se imbottigliamento effettuato in luogo diverso da sede imbottigliatore riportare luogo specifico di imbottigliamento (Se effettuato in diverso Stato membro riportare nome di tale Stato), salvo caso luogo di imbottigliamento “nelle immediate vicinanze di sede imbottigliatore”.  Nel caso nome e indirizzo di imbottigliatore, produttore, importatore, venditore contiene riferimento a DOP o IGP, questi riportati in etichetta in caratteri aventi dimensioni non oltre 50% di quelli DOP o IGP. Possibile utilizzare codice seguito da sigla di Stato membro assegnato da ICQRF ;

·         numero del lotto in modo da identificare partita di provenienza prodotto;

·         titolo alcolometrico indicato con “%vol.” preceduto dal termine “titolo alcolometrico effettivo” o “alcole effettivo” o “alc.”. Ammesse tolleranze in più o in meno di 0,5%vol. (0,8%vol. per vini  frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini liquorosi, vini DOP o IGP immessi in bottiglia per almeno 3 anni, vini spumanti di qualità,vini spumanti gassificati, vini da uve stramature) rispetto a titolo determinato da analisi laboratorio. Titolo indicato in etichetta con caratteri di almeno 5 mm. se contenitori di almeno 100 cl., 3 mm. se inferiore a 100 cl. ma superiore a 20 cl., 2 mm. se inferiore a 20 cl. Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato o vino nuovo ancora in fermentazione, riportare in etichetta titolo alcolometrico volumico effettivo e/o quello totale (Dati riportati con %vol.  preceduta da dicitura “titolo alcolometrico totale” o “alcole totale”)   

·         tenore di zucchero in caso di vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità;

·         colore, metodo di produzione, annata;

·         nome di 1 o più varietà di vite componenti;

·         prodotti impiegati nella preparazione del vino (Per solfiti usare dicitura “solfiti”, “sulfiti”, “anidride solforosa”). 

Requisiti suddetti si intendono rispettati se cantine dotate di:

1)       terminali video aggiornati mediante elaboratore centrale accessibile solo a responsabile cantina; terminali ubicati presso recipienti e contenenti indicazioni di cui sopra, nonché relativi contrassegni dei recipienti; possibile stampare documento da fornire ad Organismo controllo recante indicazioni di cui sopra, riferiti ad ogni recipiente presente in cantina;

2)       registro entrate ed uscite di cantina debitamente aggiornato in grado di identificare recipienti presenti in cantina (contrassegno unico e ben visibile).

In alternativa ad informazioni per esteso ammesso uso di codici identificativi, purché già utilizzati nei registri   

Deroghe ad indicazioni obbligatorie in cartelli/etichette accordate a:

1)       vini spumanti in fase di fermentazione destinati a diventare DOP, purché interessato invia prima inizio trasporto copia documento di accompagnamento ad ICQRF;

2)       prodotti trasportati tra 2 o più impianti della stessa ditta ubicati nella stessa Provincia o Province limitrofe, purché inviata prima inizio trasporto copia documento di accompagnamento ad ICQRF;

3)       quantitativi di vini e mosti di uve inferiori a 30 litri per partita destinati alla vendita;

4)       vini e mosti di uva destinati a consumo familiare e suoi dipendenti.

Prodotti con etichettatura non conforme non possono circolare nella UE, né essere esportati. In deroga Stati membri possono autorizzare che nei vini da esportare figurano indicazioni non conformi purché queste previste da normativa Paese interessato;

e)       ammesse indicazioni facoltative da riportare su etichetta, quali:

·         generalità persone che hanno partecipato al circuito della commercializzazione. Per produttore ammessi termini quali: azienda agricola, azienda viticola, viticoltore, produttore viticolo, contadino, fattoria, tenuta, podere, cascina, masseria. Per azienda ammessi termini, quali: castello, abbazia, torre, rocca, villa, in caso di vino DOP o IGP ottenuto solo da uve raccolte solo in tale azienda (Azienda può consentire uso del suo nome da parte di terzi, purché partecipano a commercializzazione del prodotto); 

·         termini riferiti a determinati metodi di produzione, quali: “fermentato in botte di …” o “maturato in botte di …”, o “invecchiato in botte di …” seguito da essenza per vino DOP o IGP “che sia fermentato, maturato, invecchiato in un contenitore di legno”; “fermentato in bottiglia” per vini spumanti DOP o IGP o vini spumanti di qualità oggetto di 2° fermentazione alcolica in bottiglia il cui processo di elaborazione dura non meno di 9 mesi con permanenza della partita (cuvèe) nelle fecce per almeno 90 giorni e prodotto separato dalle fecce mediante filtraggio; “fermentazione in bottiglia secondo metodo tradizionale” o “metodo tradizionale” o “metodo classico” o “metodo classico tradizionale” per vini spumanti DOP o IGP o vini spumanti di qualità oggetto di 2° fermentazione alcolica in bottiglia, rimasto per almeno 9 mesi con fecce da cui viene separato mediante sboccatura; “vino biologico” deve rispondere a norme di cui al Reg. CE 834/07; 

·         nomi di una o più varietà di uva da vino, purché nome vitigno sullo stesso rigo e con le stesse dimensioni del nome geografico e purché nel caso di vino DOP o IGP "prodotto ottenuto per almeno 85% da uve della varietà in questione”, esclusi quantitativi usati nella dolcificazione, sciroppo di dosaggio, sciroppo zuccherino (100% in caso di nomina di 2 o più vitigni “in ordine decrescente di percentuale ed in caratteri della stessa dimensione”). Nomi di varietà contenenti, in tutto od in parte, DOP o IGP possono figurare su etichetta di DOP o IGP di Paese Terzo solo se autorizzati da CE. Ammesso uso del termine “vino varietale” seguito da nome di Stato membro e del vitigno. Miscele di vino di diversi Stati membri, non possono riportare in etichetta varietà di vino, salvo che “Stati membri non convengono diversamente e assicurino fattibilità delle procedure di certificazione, approvazione, controllo”. Elenco varietà ammesse per Italia modificato con D.M. 24/7/14 il cui elenco pubblicato su G.U. 180/14. Nel caso di vini originari da Paesi Terzi, nomi delle varietà ammessi se figurano in Elenco di Organizzazione Internazionale della Vigna (OIV) o di Unione protezione selezione vegetali (UPOV) o Istituto nazionale risorse fitogenetiche (IPGU);

·         annata, purché almeno 85% di uve usate per elaborare vino raccolte in tale annata. Esclusi quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, sciroppo di dosaggio, sciroppo zuccherino. Per prodotti tradizionali le cui uve raccolte nei mesi di Gennaio e Febbraio indicare anno precedente. Nei vini non DOP o IGP si può riportare nome di varietà e di annata se Autorità designata da Stato membro od Organismi terzi accreditati certificano vino “in ogni fase della produzione, compreso condizionamento” sulla base di “documentazione amministrativa probante la veridicità della varietà di vino e dell’annata riportata in etichetta”. Stato membro può inoltre decidere di eseguire esame organolettico ed analitico del vino per accertare che “caratteristica essenziale del vino dovuta al vitigno utilizzato”. Certificazione a spese del produttore attuata mediante controlli casuali a campione (Piano di controllo stabilito da Autorità noto ai produttori, in quantità tale da risultare rappresentativo del territorio nazionale e del volume di vino commercializzato) o controllo sistematico;       

·         marchi purché non contengano “parole, parti di parole, contrassegni o illustrazione che siano di natura tale da non creare confusione od indurre in errore le persone” in merito a designazione vino da tavola o vini DOP o vini frizzanti e liquorosi, o notizie false circa origine geografica, varietà di viti, anno di raccolta, o menzione relativa a qualità superiore;

·         tenore di zucchero (espresso in fruttosio o glucosio) contenuto in vino, vino liquoroso (tenore non può differire di oltre 3 g./l. da quello indicato in etichetta). Ammessi termini quali: “dosaggio zero” o “brut natur” se tenore di zucchero inferiore a 3 g./l.; “extra brut” se tenore di zucchero compreso tra 0 e 6 g./l.; “brut” se tenore di zucchero inferiore a 12 g./l.; “extra dry” o “extra sec” se tenore zucchero compreso tra 12 e 17 g./l.; “secco” o “asciutto” o ”dry” se tenore zucchero compreso tra 17 e 32 g./l. (o inferiore a 9 g./l. con acidità totale non inferiore a oltre 2 g. di tenore zuccheri residui); “demi sec” o “abboccato” se tenore zucchero compreso tra 32 e 50 g./l. (o inferiore a 18 g./l. con acidità totale non inferiore a oltre 10 g. di tenore zuccheri residui); “dolce” se tenore zucchero superiore a 50 g./l.

·         simbolo CE indicante denominazione di origine od indicazione geografica protetta.

Per vini DOP o IGP Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire, limitare uso di indicazioni su annata, varietà di viti, tenore di zucchero, metodo di produzione, unità geografica più piccola della zona DOP o IGP. Per vini non DOP o IGP, Stati membri possono rendere obbligatorie indicazioni di tenore di zucchero e metodo di produzione.

Prodotto non etichettato in modo conforme non può essere immesso nel mercato, od esportato, od essere ritirato dal mercato (salvo caso che Paese destinazione non richieda tali designazioni) e Stato membro applica sanzioni nei confronti trasgressore.

Non fanno parte dell’etichetta dati relativi a fabbricante o volume del recipiente, utilizzati a fini di controllo dell’imbottigliamento o per identificare partita di prodotto, o previsti da Stato membro per controllo quantitativo e qualitativo del prodotto, o prezzo del prodotto, o previsto da disposizioni fiscali dello Stato membro.

Deleghe ad etichettature ammesse in caso di prodotti trasportati tra 2 o più impianti situati in una stessa unità amministrativa, mosti di uva e vini in quantità inferiore a 30 litri non destinati alla vendita, quantitativi di vino destinato a consumo familiare o dei dipendenti, vini destinati ad invecchiamento purché oggetto di controlli specifici.

Per norme specifiche su varietà di uve ed annata di produzione riguardanti vini non DOC o DOCG, Stati membri comunicano a CE:

·         nomi, indirizzo, punti di contatto con Autorità competenti ad applicare tali norme;

·         disposizioni adottate “sempre che queste presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra Stati membri”;

·         varietà di uve da vino cui applicate norme.

A seguito di informazioni ricevute, Commissione tiene un elenco aggiornato reso pubblico di nomi ed indirizzi di Autorità competenti e delle varietà di uve di vino autorizzate;  

f)        divieto di riportare in etichetta, designazione, presentazione, pubblicità, “denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l’uva, il mosto o il vino”, salvo che per i seguenti prodotti: sciroppo o succo d’uva; bevande spiritose di uva, vino o vinaccia; uva allo spirito o bevanda spiritosa; marmellate o gelatine o confetture di uva; vino, vino frizzante, vino spumante, vino liquoroso;

g)       obbligo di riportare nei registri di cantina e documenti accompagnamento (in mancanza nei documenti commerciali) delle indicazioni obbligatorie e facoltative indicate in etichetta (in particolare denominazione di vendita e menzione relativa al tipo di prodotto). Indicazioni facoltative possono essere sostituite da numero documento accompagnamento;

h)       obbligo di identificare recipienti che contengono in cantina prodotti vinici specificandone capacità nominale da riportare poi nei registri in modo da facilitare controlli;

i)         obbligo di riportare, sin dai recipienti presenti in cantina, “in modo ben visibile e leggibile” cartelli recanti seguenti indicazioni: denominazione di vendita (comprese eventuali menzioni ad unità geografiche, nome Stato o Paese Terzo, dicitura “miscela di vini di diversi Paesi CE” o ”vino ottenuto in …… da uve raccolte in ….”), colore, tipo di prodotto, anno di raccolta uve, nome di una o più varietà di viti, indicazione metodo di elaborazione vino, menzioni tradizionali complementari. Tali indicazioni debbono corrispondere a quelle riportate nei documenti commerciali e registri.

Indicazioni obbligatorie e facoltative riportate in lingua ufficiale CE, salvo nome di DOP o IGP indicato in lingua “per la quale si applica la protezione”

Stato membro per vini DOP e IGP attiva forme di controllo “atte a garantire veridicità delle informazioni riportate in etichetta

Organismo controllo può chiedere ad imbottigliatore, speditore, importatore “prova dell’esattezza delle menzioni riportate in etichetta concernenti la natura, l’identità, la qualità, la composizione, l’origine o provenienza del prodotto”. Se prove non fornite, Organismo considera irregolare etichetta.

Sanzioni:

Chiunque viola modalità di presentazione dei vini e delle etichette: multa da 500 a 5.000 €

Chiunque pone in vendita “vini diversi da quelli per cui contenitori sono riservati”: multa da 150 a 1.500 €

Chiunque adotta sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri non conformi: multa da 600 a 3.000 €

Chiunque pone in vendite bevande derivate da uve diverse da vino, sciroppo o succo d’uva, bevande spiritose, uva allo spirito, marmellate o gelatine o confettura di uva, utilizzando in etichetta designazione, presentazione, pubblicità denominazioni o raffigurazioni che richiamano la vite, uva, mosto o vino: multa da 1.500 a 15.000 €

Sanzioni per vini commercializzati non rispondenti a norme di legge non applicate a commercianti che vendono “prodotti in confezione originale, salvo che questi non siano a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione”

In caso di ripetute violazioni, Prefetto, su proposta Ufficio Repressione Frodi, può decidere chiusura stabilimento od esercizio da 1 a 18 mesi.