DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI VINICI (Reg. 1234/07, 555/08; D.Lgs.
260/00; Legge 82/06; D.M. 27/11/08, 3/11/09, 22/6/10; D.G.R.M. 11/10/10) (vino08)
Soggetti
interessati:
Ispettorato
Controllo Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF),
MI.P.A.F., Regione
Persone
fisiche o giuridiche o Associazioni di dette persone che hanno prodotto vino da
uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uva parzialmente fermentato, da vino
nuovo in fermentazione, devono consegnare a distillatori riconosciuti fecce (aventi almeno 4 litri di alcole
anidro/100 kg. e 45% di umidità), vinacce (avente almeno 2,8 litri di alcole
anidro/100 kg.) aventi quantità di alcole rispetto a volume di alcool contenuto
ne vino almeno pari a::
-
10% per vino ottenuto da vinificazione diretta
(prendere come riferimento titolo alcolometrico volumico naturale standard che
per Marche, ricadente in zona viticola C III, è di 10%, senza considerare
aumento volume a seguito di impiego di mosto concentrato, rettificato o meno);
-
5% per vino ottenuto da vinificazione di mosti di uva,
mosti di uva parzialmente fermentati, vino nuovo ancora in fermentazione;
-
7% per vini bianchi D.O.C., IGT. DOP, IGP.
Volume di
alcole consegnato ad industria aceto va detratto. Se alcole contenuto nei
sottoprodotti non sufficiente a raggiungere tali percentuali, integrare con
vino (Titolo alcolometrico volumico superiore a 10% vol.).
Esclusi da
consegnare sottoprodotti a distillazione quei produttori (Almeno 2/3 della
quantità di uve lavorate di proprietà) che:
-
procedono al ritiro sotto controllo (Nel caso di uve da
vino trasformate in prodotti diversi da vino e mosto, di tutti i sottoprodotti
ottenuti) in quanto ricadono in una delle seguenti condizioni:
a)
ubicati "in zone di produzione in cui la
distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato". Al riguardo
inviata richiesta da parte produttori o loro Associazioni a Regione
“giustificando onere sproporzionato e dichiarando la destinazione dei
sottoprodotti”. Se Regioni ritengono giustificate le richieste le trasmettono a
MI.P.A.F. indicando Organismi incaricati dei controlli e relative modalità di
svolgimento. MI.P.A.F. se ritiene giustificati i motivi autorizza tali soggetti
al ritiro sotto controllo;
b)
produzione ottenuta nei propri impianti compresa tra 25
e 100 hl. di vino;
c)
produzione delle uve destinate a vino e mosti con
metodo biologico;
d)
produzioni rientrano in particolari categorie individuate da MI.P.A.F. sulla base di
richieste avanzate da produttori o loro Associazioni entro 31 Marzo (Autorizzazioni concesse prima di inizio campagna);
-
cedono vinacce ad industria per estrazione di
enocianina, fermo restando obbligo di consegnare restanti sottoprodotti a
distillazione (quantitativo di alcool consegnato almeno pari a 5% volume di
alcool contenuto nel vino);
-
cedono vinacce per elaborazione prodotti
ortofrutticoli, formaggi, prodotti da forno;
-
utilizzano sottoprodotti ad usi alternativi a
distillazione (Usi energetici, farmaceutici, cosmetici), purché presentata
specifica domanda a Regione che rilascia autorizzazione a tale utilizzo. Con
D.M. 22/6/2010 MI.P.A.F. autorizzato ditta “Temperi energie” di Faenza ad
utilizzare vinacce vergini come combustibili per produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, purché effettuata presso stabilimento di Faenza
ed inviato entro 15 Gennaio ad AGEA:
elenco nominativo dei produttori di vino conferenti vinacce; riepilogo di
vinacce consegnate da ogni produttore con relativa quantità, titolo
alcolometrico, monte gradi; numero e data del documento di consegna vinacce. A
conclusione campagna, ditta deve inviare a MI.P.A.F. e Regione relazione su
attività svolta ed esiti della stessa;
-
hanno ottenuto nei propri impianti meno di 25 hl. di
vino o mosto;
-
ottengono vini spumanti di qualità di tipo aromatico,
vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in determinate Regioni
elaborati con mosti di uva o mosti di uva parzialmente fermentati acquistati e
sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminarne fecce
Iter
procedurale:
Viticoltori che
destinano sottoprodotti ad usi alternativi alla distillazione (v. ritiro sotto
controllo per loro distribuzione agronomica sul terreno, o consegna alla
industria di estrazione di enocianina, o ad industria agroalimentare per
produzione di formaggi, prodotti ortofrutticoli e prodotti da forno), inviano
comunicazione (Modello pubblicato su GU 212/10) almeno entro 4° giorno prima inizio operazioni di ritiro, ad
Ufficio periferico di Ancona di ICQRF, che la invia a Corpo Forestale dello
Stato, specificando:
-
natura e quantità dei sottoprodotti;
-
luogo dove sono disponibili;
-
tipo di destinazioni;
-
giorno ed ora inizio operazioni destinate a
"renderli inutilizzabili per consumo umano" o loro trasporto verso
stabilimento di utilizzazione (Se eliminazione sottoprodotti avviene in più
giorni, indicare piano di consegna sottoprodotti);
-
in caso di uso agronomico, impegno del produttore a
loro distribuzione su terreni agricoli presenti in fascicolo aziendale;
-
in caso di utilizzo sottoprodotti da parte soggetto diverso
da produttore indicare nome o ragione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA;
-
codice registro di carico e scarico assegnato da ICQRF
(Sul registro annotare nel giorno stesso di operazione, nello scarico quantità
di fecce o vinacce ritirata sotto controllo o destinata ad usi alternativi e
riferimento a data di comunicazione a ICQRF).
Copia della
comunicazione conservata per 5 anni e
deve sempre scortare eventuali trasporti di sottoprodotti ritirati sotto
controllo, per essere esibita ad Organi di controllo.
Regione Marche
con D.G.R.M. n. 1453 del 11/10/10 ha disciplinato uso agronomico diretto dei
sottoprodotti vinici oggetto di ritiro sotto controllo, attraverso loro
interramento su superficie agricola condotta da produttore (come risultante da
fascicolo aziendale) nel rispetto delle seguenti condizioni:
-
distribuzione uniforme dei sottoprodotti nel limite di
3000 kg./ha. da eseguire “tempestivamente dopo il loro ottenimento”, comunque
successivamente ad una fase di stoccaggio aziendale;
-
interramento entro
15 giorni da distribuzione dei sottoprodotti sul terreno;
-
divieto di distribuire sottoprodotti della
vinificazione: a distanza inferiore di 5 m. da sponde dei corsi di acqua
superficiali non significativi (10. m. da corsi di acqua significativi; 25 m.
da arenile di laghi naturali o artificiali o coste marine); su terreni gelati,
o innevati, o saturi di acqua, o con falda acquifera affiorante, o con frane in
atto; nel periodo 15 Novembre – 15
Febbraio in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), o in
terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive ed arboree con
inerbimento permanente (fatte salve diverse disposizioni di Autorità
competente); terreni già interessati
nello stesso annota da distribuzione di altri materiali (residui di
allevamento, o residui da frantoi oleari, o fanghi); terreni sottoposti a
vincolo e tutela in base a normativa comunitaria, nazionale, regionale o a
seguito di specifici provvedimenti presi da Autorità competente “per
prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusione per animali, uomo,
difesa dei corpi idrici”;
-
operazioni di distribuzione debbono concludersi per
fecce entro 30 giorni da loro
ottenimento (comunque entro 31
Luglio), mentre per vinacce entro 30
giorni da fine periodo vendemmiale fissato da Regione (Escluse vinacce il
cui periodo di fermentazione può protrarsi oltre
31 Dicembre come Vin Santo e vino passito, per cui distribuzione entro 30 giorni da separazione vinacce da
vino)
Trasporto di vinacce e fecce verso distilleria scortato da
bolletta di consegna (In caso di ritiro sotto controllo, fecce e vinacce
scortate da copia comunicazione ad Ufficio ICQRF). In caso di trasporto comune
di più partite di vinacce attuate da unico speditore verso unico destinatario,
queste contenute in recipienti separati, ma consentito unico documento
accompagnamento recante indicazioni circa area geografica in cui uve prodotte e
vinificate, denominazione del vitigno e del vino da cui derivano sottoprodotti.
Vietata pressatura di fecce di vino, rifermentazione di
vinacce per scopi diversi da distillazione o da produzione di vinello,
sovrappressione delle uve .
Fecce di vino
prima di essere estratte da cantina, sono denaturate, in modo da renderne impossibile
impiego nella vinificazione, con cloruro di litio (5-10 g./q.le). Non
necessaria alcuna denaturazione per vino consegnato ad acetifico. Consegna entro 30 giorni da fine periodo vendemmiale
determinato da Regione per vinacce ed entro 30 giorni da loro ottenimento,
comunque entro 15 Luglio, per fecce ad un distillatore riconosciuto, con
annotazione operazione nel registro di cantina (Annotazione attuata giorno di
separazione fecce e vinacce da mosti e vini). Per operazioni sotto controllo
occorre annotare su registro: scarico di feccia o vinaccia destinata a ritiro
sotto controllo, giorno esecuzione operazioni di ritiro, data invio
comunicazione ad Ufficio ICQ. Consegna vino a distillatore o ad acetificio in
assolvimento prestazione avviene tra 1
Gennaio e 31 Agosto anno successivo a quello raccolta uva
Distillatori
obbligati a ritirare sottoprodotti della vinificazione presso produttori, che
possono comunque effettuare trasporto con propri mezzi
Ufficio ICQRF
esegue controlli a campione su quantitativo, colore, titolo alcolometrico dei
prodotti consegnati mediante verifiche documenti di accompagnamento, prelievo
di campioni da inviare a laboratori autorizzati (Risultati analisi inviati ad
AGEA).
Acetifico
rilascia attestato (Modello pubblicato su G.U. 301/08) entro 10 giorni da consegna vino che deve comunque avvenire entro 31 Agosto successivo
Distillatore
-
accerta, alla consegna del prodotto, titolo
alcolometrico di fecce, vinacce, vino consegnato (Titolo stabilito per
grado/100 kg. per fecce e vinacce e per grado/hl. per vino) in modo da
attestarne rispondenza a requisiti minimi CE;
-
rilascia entro
25 giorni da ultima consegna, comunque entro
30 Settembre un attestato riepilogativo di consegna (Modello riportato su
G.U. 301/08) contenente: natura, quantitativo e titolo alcolometrico volumico
sottoprodotto consegnato, date di consegna. Attestato costituisce prova di
avvenuta consegna dei sottoprodotti. In caso di mancato accordo su gradazione
alcolometrica, questa fissata presso laboratorio ICQRF od Agenzia Dogane (Spesa
ripartita in misura uguale tra parti).
Operazioni di
distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcole grezzo eseguite entro 20 Giugno con proroga per fecce e
vinacce fino a 31 Luglio. Da distillazione
si può ottenere: alcole etilico di origine agricola, distillato di origine
agricola, acquavite di vinacce, grappa, alcole greggio avente titolo
alcolometrico superiore a 92% vol. Se distillatore intende commercializzare
grappa, documento accompagnamento vinacce contiene indicazioni su origine e
provenienza di materie prime impiegate (v. varietà, area geografica di
produzione e vinificazione delle uve, nome vino DOC, IGT da cui derivano
sottoprodotti).
ICQRF
controlla quantità prodotto distillato, data distillazione, quantità e
caratteristiche prodotti ottenuti.
Distillatore
riconosciuto invia ad AGEA domanda di aiuto (Modello riportato su G.U. 301/08)
per ottenimento alcool greggio con titolo alcolometrico pari a 92% vol. da
utilizzare, opportunamente denaturato, per fini industriali (v. scheda
“vino49”) o bioetanolo nel settore dei carburanti (Elenco impianti riconosciuti
riportato su G.U. 301/08) entro 20
Giugno contenente:
1)
quantitativo oggetto di aiuto, comunque non inferiore a
80% del totale (Ammesso invio ulteriori domande per quantitativi consegnati dopo 31 Maggio, comunque entro 5 Agosto);
2)
per fecce e vinacce: riepilogo consegne effettuate
indicante natura, quantità, titolo alcolometrico volumico; documento di
accompagnamento; elenco nominativo dei produttori conferenti;
3)
per fecce e vinacce non distillate al 20 Giugno quantitativi di alcole grezzo prodotti entro 31 Luglio;
4)
prova di avvenuto utilizzo di alcool grezzo ad uso
industriale o bioetanolo. Se impossibile inviare tale prova, distillatore costituisce
cauzione pari a 120% aiuto oggetto di anticipo e dimostra “effettiva
destinazione di alcool prodotto”;
5)
eventuale elenco di produttori che trasportano
sottoprodotti con propri mezzi;
6)
dichiarazione vidimata da Agenzia delle Dogane,
attestante quantitativi di alcol grezzo ottenuti da distillazione e relativa
data di fabbricazione. Per domande presentate tra 1 e 20 Giugno tale dichiarazione può essere presentata
successivamente, comunque entro 30
giorni da data ultima distillazione “fermo restando che nessun aiuto
erogato prima di acquisizione di detta dichiarazione”;
7)
prova (Bonifico bancario, assegno circolare non
trasferibile) avvenuto pagamento spese di trasporto se queste effettuate dal
produttore, con elenco delle fatture da questi emesse.
AGEA versa
aiuto entro 15 Ottobre, comunque dopo aver accertato, avvalendosi di ICQRF e
Corpo Forestale di Stato, mediante documenti di accompagnamento trasporto ed
analisi su campioni (Ogni 1000 t. di sottoprodotto consegnato e comunque su
almeno 5% domande di aiuto) prelevati al
momento entrata del prodotto in distilleria (AGEA si avvale di laboratorio
Agenzia dogane):
-
caratteristiche del sottoprodotto e di eventuale vino
consegnato a completamento;
-
quantità del conferimento;
-
corrispondenza elementi indicati nell’attestato
rilasciato a produttore con dati riportati nei registri del distillatore;
-
caratteristiche quali-quantitative di alcool grezzo
prodotto e data di distillazione;
-
destinazione di alcool ottenuto a fini industriali od
energetici. Al riguardo distillatore è tenuto a comunicare ad AGEA, prima della
denaturazione o prima di cessione alcool grezzo, piano di consegna e di
denaturazione di alcool, utilizzatore, destinazione. Verifiche di Agenzia
dogane presso distillatori ed utilizzatori di alcool grezzo, di intesa con
AGEA, riguarda quantitativo di alcool trasportato, contabilità dei registri e
dei processi di utilizzazione (verificare denaturazione, trasformazione in usi
industriali o bioetanolo). Se trasformazione attuata in altro Stato membro, distillatore
deve acquisire documentazione equivalente;
-
quantitativi di sottoprodotti consegnati da singoli
produttori a distillazione nei termini, compreso ritiro sotto controllo.
Distillatore
comunica a MI.P.A.F. entro 31 Gennaio stima
produzione di alcool grezzo ottenuto da fecce e vinacce. AGEA comunica a
MI.P.A.F. entro 25 Giugno importo totale aiuto chiesto da distillatore,
distinto tra alcool grezzo già prodotto e da produrre entro 5 Agosto.
Distillatore
può presentare offerta di vendita ad AGEA entro
20 Novembre di alcole avente titolo alcolometrico di almeno 92% vol. e
consegnarlo entro 30 Novembre campagna
successiva nei depositi AGEA indicati (Spese di trasporto a carico
offerente).
Dopo aver
verificato validità offerta, AGEA comunica accettazione indicando tempi e
modalità consegna alcole. Se alcole non conforme ai requisiti richiesti,
offerente deve ritirare prodotto con pagamento a suo carico delle spese di
entrata ed uscita da magazzino.
AGEA paga
alcole acquistato entro 3 mesi da consegna, purché fornita prova di
distillazione e pagamento prezzo minimo a produttore.
AGEA comunica
a Commissione CE entro 30 Ottobre, 31 Dicembre, 28 Febbraio, 30 Aprile, 30
Giugno, 31 Agosto: quantitativo di fecce, vino e vino alcolizzato distillato
nei 2 mesi precedenti; quantitativi di alcole neutro, alcole greggio, acquavite
ottenuti o presi in consegna da AGEA o smerciati da AGEA, o detenuti da AGEA
nei 2 mesi precedenti.
Entità
aiuto:
Aiuto versato nel
limite massimo di 10% rispetto a volume di alcool contenuto nel vino prodotto,
a distillatori che trasformano sottoprodotti conferiti in alcole greggio,
avente titolo alcolometrico volumico minimo di 92% vol., per essere utilizzato
esclusivamente per fini industriali o energetici “onde evitare distorsione di
concorrenza”, pari a:
-
1,1 €/% vol./hl. per alcole greggio ottenuto da vinacce
-
0,50 €/% vol./hl. per alcole greggio ottenuto da fecce
Aiuto
comprensivo dei costi per raccolta e trasporto dei sottoprodotti pari a 0,016
€/kg. (Se trasporto attuato da produttore distillatore deve riconoscere tale
importo).
Nessun aiuto
dovuto per distillazione vino consegnato ad integrazione.
Importo aiuto
complessivamente concedibile fissato in 39.498.000 € per 2009, 43.450.000 € per
2010, 42.848.646 € per 2011 e 2012, 42.291.270 € per 2013. Se richieste
presentate superano tale importo, MI.P.A.F. può assegnare ulteriori fondi a
misura o ridurre in proporzione importi spettanti ad ogni richiedente.
Prezzo alcole
greggio conferito ad AGEA pari a 1,1596 €/grado/hl. per alcole di vinacce,
1,1593 €/grado/hl. per alcole di fecce e di vino. Se alcole immagazzinato negli
stessi impianti dal distillatore prezzo ridotto di 0,5 €/hl. di prodotto.
Aiuto per deposito di alcole preso in consegna da AGEA
pari a 0,41 €/hl./100%vol. (Aiuto ridotto a 0,19 €/hl/100%vol. in caso di
deposito del distillatore).
Sanzioni:
Chiunque non
adempie agli obblighi della distillazione dei sottoprodotti: multa di 50/q.le
sottoprodotto + perdita aiuti CE settore vinicolo per campagna successiva.
Chiunque non
rispetta disposizioni riguardanti aggiunta di sostanze rivelatrici nei vini
destinati alla distillazione: multa da 100 a 500 €
Distillatore
che non rispetta adempimenti prescritti da vigenti disposizioni: revoca
autorizzazione
Chiunque non
denatura fecce di vino prima che siano estratte dalla cantina con cloruro di
litio od impiega sostanze denaturanti in modo non conforme: multa da 100 a
5.000 €
Chiunque non
avvia a distillerie autorizzate fecce e vinacce, o non effettua comunicazione detenzione vinacce destinate ad
usi industriali (o effettua in ritardo tale comunicazione), o non effettua
comunicazione relativa alle operazioni di ottenimento, denaturazione e
trasferimento di fecce di vino, o non tiene registro di carico e scarico nei
centri di raccolta temporanea: multa da 100 a 1.000 €
Se da
controlli emergono irregolarità, UTF informa AGEA che decide:
-
se irregolarità commessa da produttore:
1)
distillatore non tenuto a versare prezzo minimo di acquisto;
2)
recuperare una somma pari ad importo versato a
distillatore, qualora produttore non presenti o presenti dichiarazione di
raccolta, produzione, giacenza incompleta od inesatta o non abbia adempiuto a
distillazioni obbligatorie campagna precedente;
-
se irregolarità commessa da distillatore:
1)
revoca temporanea o definitiva riconoscimento;
2)
non versare aiuto o non acquistare prodotti ottenuti da
distillazione se distillatore non adempie obblighi previsti o rifiuta di
sottoporsi a controlli;
3)
ridurre aiuto in proporzione ad entità campioni di
sottoprodotti riconosciuti a controllo non rispondenti a caratteristiche CE;
4)
ridurre aiuto di 1% per giorno di ritardo nel pagamento
prezzo acquisto a produttore (Dopo 1 mese di ritardo, aiuto non versato) e di
0,5% per giorno di ritardo nella presentazione prova pagamento del prezzo di
acquisto, o nell’invio domanda di aiuto, o nella consegna di alcole, o
nell’invio distinta mensile quantitativi prodotti distillati e relativi
prodotti ottenuti (Dopo 2 mesi nessun aiuto versato).