VINO LIQUOROSO (Reg. 4252/88, 753/02; Legge 164/92, 82/06; D.M. 18/12/01)   (vinici04)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre vino liquoroso o "vino liquoroso di qualità in regioni determinate"

Iter procedurale:

I vini liquorosi possono essere ottenuti mediante:

-          mosti di uve parzialmente fermentati o vino o miscela di tali prodotti, provenienti da varietà di viti autorizzate;

-          aggiunta di alcool neutro (avente titolo alcolometrico superiore a 96%vol.) o distillato di vino o di uve secche (avente titolo alcolometrico compreso tra 52%vol. e 86%vol.);

-          eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante aggiunta di mosto di uve concentrato, rettificato e non,  purché:  

a)       titolo alcolometrico naturale comunque non inferiore a 12%vol., salvo casi "la cui produzione è tradizionale e d'uso" riconosciuta dalla legislazione nazionale (non meno di 9%vol.) e titolo alcolometrico effettivo compreso tra 15%vol. e 22%vol.;

b)       aumento inferiore a 3%vol.;

c)       nel caso di vini liquorosi DOC, operazione avvenga in zona da cui vino prende nome e mosto di uve impiegato sia ottenuto in tale zona;

-          eventuale processo di dolcificazione , se prodotti arricchiti con mosto di uve concentrato. Pratica di dolcificazione va comunicata ad Ufficio Repressione Frodi ed occorre tenere specifico registro di carico e scarico;

-          aggiunta di alcool (derivato da distillazione vino o acquavite) per compensare perdite causate da evaporazione durante invecchiamento;

-          tenore totale di anidride solforosa che non può superare al momento della immissione al consumo: 150 mg/l se tenore residuo di zucchero inferiore a 5 g/l; 200 mg/l se tenore residuo di zucchero superiore a 5 g/l.

Produttore di vini liquorosi deve:

1)       presentare dichiarazione di elaborazione ad Ufficio Repressione Frodi e tenere specifici registri di carico e scarico dei prodotti utilizzati;

2)       consegnare a distilleria, secondo piano di conferimento approvato da Ufficio Tecnico di Finanza e Ispettorato Repressione Frodi, fecce provenienti da “filtrazione dei mosti di uve ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, scortate da documento amministrativo di accompagnamento (DAA) in cui riportare numero di codice doganale 2307, denominazione “feccia di vino liquoroso” (Non necessario indicare gradazione). Per trasporto e detenzione fecce occorre prestare garanzia “in relazione al volume anidro del sottoprodotto detenuto o trasportato”. Ufficio Tecnico Finanza controlla periodicamente tenore di alcole presente nelle fecce di vino liquoroso introdotte in distilleria.

Vini liquorosi venduti in contenitori inferiori a 60 litri riportanti su etichette denominazione prodotto.

Se contenitori superiori a 60 litri, vino deve circolare accompagnato da documenti di accompagnamento comunitario riportanti denominazione prodotti.

Per denominazioni vini liquorosi non DOC ammesso utilizzo di nomi geografici autorizzati per vini IGT o già riconosciuti per vini DOC e DOCG "qualora suddette tipologie siano tradizionali". Rimane obbligo in sede di designazione di "specificare l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti".

Vini liquorosi commercializzati riportando su etichetta:

a)       generalità di elaboratore ed imbottigliatore (Se recipiente ha capacità superiore a 60 litri dello speditore);

b)       importatore in caso di vini importati;

c)       dicitura “vino liquoroso” seguito da nome geografico o menzione tradizionale

Su etichetta ammesse seguenti indicazioni facoltative:

1)       generalità ed indirizzo persone della filiera commercio;

2)       tipo di prodotto;

3)       colore particolare;

4)       nel caso di vini liquorosi DOC, DOCG: anno di raccolta; nome varietà di vite impiegata; riconoscimento, medaglia, concorso; indicazioni sul metodo di elaborazione prodotto; menzioni tradizionali complementari; nome azienda; menzione indicante imbottigliamento in azienda o da parte Associazione;

5)       nel caso di vino liquoroso importato: menzione “vino liquoroso” purché qualità vino conforme a norme CE

Stati membri comunicano a Commissione CE nomi delle diciture tradizionali ammesse nella Doc e DOCG. Per Italia ammesse seguenti diciture: Ambra, o Fine, o Oro, o Rubino, o Solares, o Stravecchio, o Vergine per Marsala; Ambrato per Malvasia di Lipari e Vernaccia di Oristano; Extra e Passito per Moscato Passito di Pantelleria; Lacryma Christi per Vesuvio;  Riserva per Marsala, Girò di Cagliari, Malvasia di Cagliari, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Nasco di Cagliari.

Dicitura tradizionale tutelata contro qualsiasi:

1)       impiego commerciale diretto od indiretto di marchi contenti nome di diciture tradizionali

2)       usurpazione, imitazione, evocazione, anche se dicitura accompagnata da espressioni quali: "genere", "tipo", "metodo", "maniera", "imitazione"

3)       indicazione abusiva, falsa, ingannevole relativa a qualità del vino riportata su imballaggio, confezione, pubblicità, documenti

4)       "prassi che possa indurre in errore pubblico", lasciando credere a questo che vino fruisce di dicitura tradizionale protetta.

Stati membri adottano misure per eseguire controlli su rispetto norme diciture tradizionali.

Entità aiuto:

Aiuto per consegna di fecce di vino liquoroso a distillazione calcolato in modo forfetario pari a 4 litri di alcole per ogni 100 kg. di sottoprodotto conferito.

Sanzioni:

Chiunque non rispetta prescrizioni su elaborazione e commercializzazione dei vini liquorosi: multa da 200 a 20.000 EUR