VINO LIQUOROSO (Reg. 4252/88, 753/02; Legge
164/92, 82/06; D.M. 18/12/01) (vinici04)
Soggetti
interessati:
Chiunque
intende produrre vino liquoroso o "vino liquoroso di qualità in regioni
determinate"
Iter
procedurale:
I vini
liquorosi possono essere ottenuti mediante:
-
mosti di uve parzialmente fermentati o vino o miscela di tali
prodotti, provenienti da varietà di viti autorizzate;
-
aggiunta di alcool neutro (avente titolo alcolometrico superiore
a 96%vol.) o distillato di vino o di uve secche (avente titolo alcolometrico
compreso tra 52%vol. e 86%vol.);
-
eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
mediante aggiunta di mosto di uve concentrato, rettificato e non, purché:
a) titolo
alcolometrico naturale comunque non inferiore a 12%vol., salvo casi "la
cui produzione è tradizionale e d'uso" riconosciuta dalla legislazione
nazionale (non meno di 9%vol.) e titolo alcolometrico effettivo compreso tra
15%vol. e 22%vol.;
b) aumento
inferiore a 3%vol.;
c) nel
caso di vini liquorosi DOC, operazione avvenga in zona da cui vino prende nome
e mosto di uve impiegato sia ottenuto in tale zona;
-
eventuale processo di dolcificazione , se prodotti arricchiti
con mosto di uve concentrato. Pratica di dolcificazione va comunicata ad
Ufficio Repressione Frodi ed occorre tenere specifico registro di carico e
scarico;
-
aggiunta di alcool (derivato da distillazione vino o
acquavite) per compensare perdite causate da evaporazione durante
invecchiamento;
-
tenore totale di anidride solforosa che non può superare al
momento della immissione al consumo: 150 mg/l se tenore residuo di zucchero
inferiore a 5 g/l; 200 mg/l se tenore residuo di zucchero superiore a 5 g/l.
Produttore di
vini liquorosi deve:
1) presentare
dichiarazione di elaborazione ad Ufficio Repressione Frodi e tenere specifici
registri di carico e scarico dei prodotti utilizzati;
2) consegnare
a distilleria, secondo piano di conferimento approvato da Ufficio Tecnico di
Finanza e Ispettorato Repressione Frodi, fecce provenienti da “filtrazione dei
mosti di uve ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, scortate
da documento amministrativo di accompagnamento (DAA) in cui riportare numero di
codice doganale 2307, denominazione “feccia di vino liquoroso” (Non necessario
indicare gradazione). Per trasporto e detenzione fecce occorre prestare
garanzia “in relazione al volume anidro del sottoprodotto detenuto o
trasportato”. Ufficio Tecnico Finanza controlla periodicamente tenore di alcole
presente nelle fecce di vino liquoroso introdotte in distilleria.
Vini liquorosi
venduti in contenitori inferiori a 60 litri riportanti su etichette
denominazione prodotto.
Se contenitori
superiori a 60 litri, vino deve circolare accompagnato da documenti di accompagnamento
comunitario riportanti denominazione prodotti.
Per
denominazioni vini liquorosi non DOC ammesso utilizzo di nomi geografici
autorizzati per vini IGT o già riconosciuti per vini DOC e DOCG "qualora
suddette tipologie siano tradizionali". Rimane obbligo in sede di
designazione di "specificare l'indicazione merceologica dei rispettivi
prodotti".
Vini liquorosi
commercializzati riportando su etichetta:
a) generalità
di elaboratore ed imbottigliatore (Se recipiente ha capacità superiore a 60
litri dello speditore);
b) importatore
in caso di vini importati;
c) dicitura
“vino liquoroso” seguito da nome geografico o menzione tradizionale
Su etichetta
ammesse seguenti indicazioni facoltative:
1) generalità
ed indirizzo persone della filiera commercio;
2) tipo
di prodotto;
3) colore
particolare;
4) nel
caso di vini liquorosi DOC, DOCG: anno di raccolta; nome varietà di vite
impiegata; riconoscimento, medaglia, concorso; indicazioni sul metodo di
elaborazione prodotto; menzioni tradizionali complementari; nome azienda; menzione
indicante imbottigliamento in azienda o da parte Associazione;
5) nel
caso di vino liquoroso importato: menzione “vino liquoroso” purché qualità vino
conforme a norme CE
Stati membri
comunicano a Commissione CE nomi delle diciture tradizionali ammesse nella Doc
e DOCG. Per Italia ammesse seguenti diciture: Ambra, o Fine, o Oro, o Rubino, o
Solares, o Stravecchio, o Vergine per Marsala; Ambrato per Malvasia di Lipari e
Vernaccia di Oristano; Extra e Passito per Moscato Passito di Pantelleria;
Lacryma Christi per Vesuvio; Riserva
per Marsala, Girò di Cagliari, Malvasia di Cagliari, Monica di Cagliari,
Moscato di Cagliari, Nasco di Cagliari.
Dicitura
tradizionale tutelata contro qualsiasi:
1) impiego
commerciale diretto od indiretto di marchi contenti nome di diciture
tradizionali
2) usurpazione,
imitazione, evocazione, anche se dicitura accompagnata da espressioni quali:
"genere", "tipo", "metodo", "maniera",
"imitazione"
3) indicazione
abusiva, falsa, ingannevole relativa a qualità del vino riportata su imballaggio,
confezione, pubblicità, documenti
4) "prassi
che possa indurre in errore pubblico", lasciando credere a questo che vino
fruisce di dicitura tradizionale protetta.
Stati membri
adottano misure per eseguire controlli su rispetto norme diciture tradizionali.
Entità
aiuto:
Aiuto
per consegna di fecce di vino liquoroso a distillazione calcolato in modo
forfetario pari a 4 litri di alcole per ogni 100 kg. di sottoprodotto
conferito.
Sanzioni:
Chiunque non rispetta
prescrizioni su elaborazione e commercializzazione dei vini liquorosi: multa da
200 a 20.000 EUR