SUCCHI DI FRUTTA (D.Lgs.
151/04; D.M. 14/5/12) (ortofr48)
Soggetti
interessati:
Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimenari
(ICQRF)
Chiunque intende
produrre e vendere:
-
succo di frutta: prodotto ottenuto da parte commestibile di
qualunque specie di frutta (compreso pomodoro) “sana e matura, fresca o
conservata” mediante refrigerazione o congelamento, fermentescibile ma non
fermentato, avente colore, aroma e gusto caratteristici del succo di
provenienza. Nel caso di agrumi, succo proveniente da
endocarpo o frutto intero. Se succhi ottenuti da frutti con
acini, semi e bucce, questi non incorporati nel succo, salvo impossibilità di
loro eliminazione. Ammessa miscela di succo con purea di frutta
(Prodotto fermentescibile ma non fermentato ottenuto mediante processi fisici,
quali setaccio, triturazione, macinazione di parte commestibile di frutti
interi o senza buccia, senza eliminazione di succo) o purea concentrata
(ottenuta da purea di frutta mediante eliminazione di parte di
acqua)
-
succo di frutta da concentrato: prodotto ottenuto mediante
ricostituzione del succo concentrato con acqua potabile, il cui contenuto di
solidi misurati in valore Brix. Ammessa miscela di succo di
frutta (concentrato o meno) con purea di frutta. Prodotto deve
presentare caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali
almeno equivalenti a quelle di succo di tipo medio del frutto da cui derivato
-
succo di frutta concentrato: prodotto ottenuto da succo di
frutta di una o più specie, mediante eliminazione fisica di determinata
quantità di acqua (Se destinato al consumo diretto almeno 50%)
-
succo di frutta estratto con acqua: prodotto ottenuto per
estrazione di acqua frutti polposi interi (Se succo non estratto che con altri
processi fisici) o frutti interi disidratati
-
succo frutta disidratato o in polvere: prodotto ottenuto da
succo frutta di una o più specie mediante eliminazione fisica della quasi
totalità di acqua
-
nettare di frutta: prodotto non fermentato, ma fermentescibile
ottenuto con aggiunta di acqua e zuccheri e/o miele a prodotti di cui sopra,
rispondente ai requisiti di cui ad Allegato IV a Reg. 151/04 pubblicato su
G.U.CE 57/14
Iter procedurale:
Per la preparazione
di succhi di frutta, ammessi, fatto salvo quanto previsto da UE con Reg.
178/02:
1)
aggiunta di:
2)
adozione seguenti procedimenti:
3)
impiego delle seguenti sostanze: preparati enzimatici (quali
pectinasi, proteinasi, amilasi); gelatine alimentari; tannini; bentonite come
argilla assorbente; silice colloidale; carbone vegetale; azoto; coadiuvanti di
filtrazione ed agenti precipitanti chimicamente inerti (cellulosa, perlite,
diatonite lavata, poliamide insolubile, poliestere); coadiuvanti di
assorbimento chimicamente inerti utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi
e maringina dal succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di
glucosidi dei limonoidi; acidi; zuccheri; minerali
4)
valori Brix (dato da estratto da frutto, senza tenere conto di
solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivi facoltativi) minimi per
succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita: 11,2 per mela,
albicocca, arancia, mandarino; 21 per banana; 11 per ribes nero; 15,9 per uva;
10 per pompelmo, pesca; 8,5 per guaiava;
8 per limone; 13,5 per mango; 12 per frutto della passione; 11,9 per
pera; 12,8 per ananas; 7 per lampone e fragola; 13,5 per amarena; 5 per
pomodoro
MI.P.A.A.F., con decreto 14/5/2012
pubblicato su G.U. 137/12, ha approvato:
a)
metodi di riferimento per analisi dei succhi di frutta ed
ortaggi e prodotti analoghi di produzione nazionale (Indice di rifrazione e
residuo ottico; densità; percentuale in polpa; residuo secco; ceneri;
alcalinità delle ceneri; acidità titolabile; acido ascorbico; zuccheri;
saccarina; acesufferro k; aspartame; ciclammati; numero o indice di formolo;
anidride solforosa; acido sorbico e benzoico; estratti di acido
p-idrossibenzoico; coloranti artificiali);
b)
metodi per determinazione del residuo secco o sostanza secca
nei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti affini.
Sulle confezioni dei
succhi di frutta o su etichette riportare, pena divieto vendere prodotto:
a)
denominazione vendita succo di frutta, recante nome comune del frutto
impiegato. Se prodotto fabbricato con 2 o più di frutta, salvo caso di limone,
denominazione di vendita costituita da indicazione frutta utilizzata in ordine
decrescente di volume di succhi o puree di frutta, come riportato in elenco dei ingredienti (Nel caso di oltre 3 specie di frutta
presentata ammesso utilizzo dicitura “più specie di frutta” o indicando numero
di specie usate)
b)
dicitura "a base di succo concentrato", o “a base di
succhi concentrati”, o “parzialmente a base di succo concentrato” in caso di
miscele di succhi o nettare di frutta ottenuti da prodotto interamente o
parzialmente concentrato
c)
dicitura "frutta ...% minimo" per nettare di frutta
per evidenziare contenuto minimo di frutta in succo o purea di frutta pari a:
25% per mango, banana, guaiava, papaya, litchi, azzeruoli, crossoli,
cacchirmani o cuori di bue, cerimolie, melegrane, anacardi, frutti di caja,
frutti di imbu, frutti di passione, morelle di Quito, ribes nero e bianco e
nero, olivello spinoso, limoni; 30% per uva spina, prugne, prugnole, susine,
sorbe, mirtilli rossi; 35% per marasche; 40% per cinorrodi, altre ciliegie,
mirtilli, lamponi, albicocche, fragole, more; 50% per bacche di sambuco, mele
cotogne, mele, pere, pesche, agrumi (Esclusi limoni), ananas, pomodori
d)
succo di frutta concentrato non destinato a consumatore
finale deve riportare riferimento a presenza e quantità di limone o di sostanze
acidificanti aggiunte su imballaggio o su etichetta apposta su imballaggio o su
documenti di accompagnamento
e)
dicitura "gassato" se tenore anidride carbonica
superiore a 2 per litro
f)
“contiene naturalmente zuccheri” se nettare di frutta contiene
naturalmente zuccheri o “assenza aggiunta di zuccheri”, solo se prodotto non contiene
mono disaccaridi aggiunti o altri tipi di edulcoranti
g)
termine minimo di conservazione
Prodotti immessi sul
mercato o etichettati con vecchie disposizioni entro 10/3/2014 possono continuare ad essere commercializzati fino a 28/4/2015
Indicazione “Dal 28 Aprile 2015
succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti” da riportare vicino a
denominazione di prodotti validi fino a
28/10/2016
Sanzioni:
Chiunque aggiunge
sostanze diverse da quelle riportate in precedenza, o viola disposizioni in
materia di etichettatura su succhi di frutta o purea
di frutta ottenuto con più specie di frutta, o adotta procedimenti non
consentiti: multa da 3.000 a 9.000 €
Chiunque non riporta
in etichetta le indicazioni prescritte: multa da 2.000 a 6.000 €
Chiunque utilizza denominazioni
di vendita per succhi di frutta non conformi: multa da 3.000 a 9.000 €