SUCCHI DI FRUTTA (D.Lgs. 151/04; D.M. 14/5/12) (ortofr48)

Soggetti interessati:

Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimenari (ICQRF)

Chiunque intende produrre e vendere:

-          succo di frutta: prodotto ottenuto da parte commestibile di qualunque specie di frutta (compreso pomodoro) “sana e matura, fresca o conservata” mediante refrigerazione o congelamento, fermentescibile ma non fermentato, avente colore, aroma e gusto caratteristici del succo di provenienza. Nel caso di agrumi, succo proveniente da endocarpo o frutto intero. Se succhi ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, questi non incorporati nel succo, salvo impossibilità di loro eliminazione. Ammessa miscela di succo con purea di frutta (Prodotto fermentescibile ma non fermentato ottenuto mediante processi fisici, quali setaccio, triturazione, macinazione di parte commestibile di frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo) o purea concentrata (ottenuta da purea di frutta mediante eliminazione di parte di acqua) 

-          succo di frutta da concentrato: prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo concentrato con acqua potabile, il cui contenuto di solidi misurati in valore Brix. Ammessa miscela di succo di frutta (concentrato o meno) con purea di frutta. Prodotto deve presentare caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali almeno equivalenti a quelle di succo di tipo medio del frutto da cui derivato 

-          succo di frutta concentrato: prodotto ottenuto da succo di frutta di una o più specie, mediante eliminazione fisica di determinata quantità di acqua (Se destinato al consumo diretto almeno 50%)

-          succo di frutta estratto con acqua: prodotto ottenuto per estrazione di acqua frutti polposi interi (Se succo non estratto che con altri processi fisici) o frutti interi disidratati   

-          succo frutta disidratato o in polvere: prodotto ottenuto da succo frutta di una o più specie mediante eliminazione fisica della quasi totalità di acqua

-          nettare di frutta: prodotto non fermentato, ma fermentescibile ottenuto con aggiunta di acqua e zuccheri e/o miele a prodotti di cui sopra, rispondente ai requisiti di cui ad Allegato IV a Reg. 151/04 pubblicato su G.U.CE 57/14 

Iter procedurale:

Per la preparazione di succhi di frutta, ammessi, fatto salvo quanto previsto da UE con Reg. 178/02:

1)       aggiunta di:

2)       adozione seguenti procedimenti:

3)       impiego delle seguenti sostanze: preparati enzimatici (quali pectinasi, proteinasi, amilasi); gelatine alimentari; tannini; bentonite come argilla assorbente; silice colloidale; carbone vegetale; azoto; coadiuvanti di filtrazione ed agenti precipitanti chimicamente inerti (cellulosa, perlite, diatonite lavata, poliamide insolubile, poliestere); coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e maringina dal succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi; acidi; zuccheri; minerali

4)       valori Brix (dato da estratto da frutto, senza tenere conto di solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivi facoltativi) minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita: 11,2 per mela, albicocca, arancia, mandarino; 21 per banana; 11 per ribes nero; 15,9 per uva; 10 per pompelmo, pesca; 8,5 per guaiava;  8 per limone; 13,5 per mango; 12 per frutto della passione; 11,9 per pera; 12,8 per ananas; 7 per lampone e fragola; 13,5 per amarena; 5 per pomodoro  

MI.P.A.A.F., con decreto 14/5/2012 pubblicato su G.U. 137/12, ha approvato:

a)       metodi di riferimento per analisi dei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti analoghi di produzione nazionale (Indice di rifrazione e residuo ottico; densità; percentuale in polpa; residuo secco; ceneri; alcalinità delle ceneri; acidità titolabile; acido ascorbico; zuccheri; saccarina; acesufferro k; aspartame; ciclammati; numero o indice di formolo; anidride solforosa; acido sorbico e benzoico; estratti di acido p-idrossibenzoico; coloranti artificiali);

b)       metodi per determinazione del residuo secco o sostanza secca nei succhi di frutta ed ortaggi e prodotti affini.    

Sulle confezioni dei succhi di frutta o su etichette riportare, pena divieto vendere prodotto:

a)       denominazione vendita succo di frutta, recante nome comune del frutto impiegato. Se prodotto fabbricato con 2 o più di frutta, salvo caso di limone, denominazione di vendita costituita da indicazione frutta utilizzata in ordine decrescente di volume di succhi o puree di frutta, come riportato in elenco dei ingredienti (Nel caso di oltre 3 specie di frutta presentata ammesso utilizzo dicitura “più specie di frutta” o indicando numero di specie usate) 

b)       dicitura "a base di succo concentrato", o “a base di succhi concentrati”, o “parzialmente a base di succo concentrato” in caso di miscele di succhi o nettare di frutta ottenuti da prodotto interamente o parzialmente concentrato

c)       dicitura "frutta ...% minimo" per nettare di frutta per evidenziare contenuto minimo di frutta in succo o purea di frutta pari a: 25% per mango, banana, guaiava, papaya, litchi, azzeruoli, crossoli, cacchirmani o cuori di bue, cerimolie, melegrane, anacardi, frutti di caja, frutti di imbu, frutti di passione, morelle di Quito, ribes nero e bianco e nero, olivello spinoso, limoni; 30% per uva spina, prugne, prugnole, susine, sorbe, mirtilli rossi; 35% per marasche; 40% per cinorrodi, altre ciliegie, mirtilli, lamponi, albicocche, fragole, more; 50% per bacche di sambuco, mele cotogne, mele, pere, pesche, agrumi (Esclusi limoni), ananas, pomodori

d)       succo di frutta concentrato non destinato a consumatore finale deve riportare riferimento a presenza e quantità di limone o di sostanze acidificanti aggiunte su imballaggio o su etichetta apposta su imballaggio o su documenti di accompagnamento

e)       dicitura "gassato" se tenore anidride carbonica superiore a 2 per litro

f)        “contiene naturalmente zuccheri” se nettare di frutta contiene naturalmente zuccheri o “assenza aggiunta di zuccheri”, solo se prodotto non contiene mono disaccaridi aggiunti o altri tipi di edulcoranti 

g)       termine minimo di conservazione

Prodotti immessi sul mercato o etichettati con vecchie disposizioni entro 10/3/2014 possono continuare ad essere commercializzati fino a 28/4/2015

Indicazione “Dal 28 Aprile 2015 succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti” da riportare vicino a denominazione di prodotti validi fino a 28/10/2016  

Sanzioni:

Chiunque aggiunge sostanze diverse da quelle riportate in precedenza, o viola disposizioni in materia di etichettatura su succhi di frutta o purea di frutta ottenuto con più specie di frutta, o adotta procedimenti non consentiti: multa da 3.000 a 9.000 €

Chiunque non riporta in etichetta le indicazioni prescritte: multa da 2.000 a 6.000 €

Chiunque utilizza denominazioni di vendita per succhi di frutta non conformi: multa da 3.000 a 9.000 €