MATERIALE MOLTIPLICAZIONE PIANTE DA FRUTTO (D.Lgs. 414/98, 124/10; D.M. 14/4/97, 24/7/03, 4/5/06)  (ortofr42)

Soggetti interessati:

Fornitore (Persona fisica o giuridica che esercita professionalmente attività di produzione, protezione, trattamento, importazione, commercializzazione materiali di moltiplicazione o piante da frutto) e chiunque intende commercializzare nella CE (vendita, conservazione a fine di vendita, qualsiasi fornitura o trasferimento di materiale di moltiplicazione o piante da frutto a terzi “mirante a sfruttamento commerciale con o senza compenso”)

a)     materiali di moltiplicazione piante da frutto (sementi, parti di piante, portainnesti), piante da frutto (destinate ad essere piantate per la produzione di frutta) e loro ibridi di seguenti specie: scalogno, cipolla, cipolletta, porro, aglio, cerfoglio, sedano, asparago, bietola a coste, rapa rossa o barbabietola, cavolo laciniato, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e rosso, cavolo rapa, cavolo cinese, rapa di primavera e di autunno, peperone, indivia riccia o scarola, cicoria Witloof, cocomero, melone, cetriolo, zucca, zucchina, cardo, carciofo, carota, finocchio, lattuga, pomodoro, prezzemolo riccio, fagiolo di Spagna, fagiolo, pisello (Escluso pisello da foraggio), ravanello, rabarbaro scorzonera, melanzana, spinacio, dolcetto, fava, arancia, limone, mandarino, pompelmo, limo, nocciolo, fragola, noce, melo, mandorlo, albicocco, ciliegio, ciliegio acido, susino, pesco, susino giapponese, pero, cotogno, ribes, uva spina, rovo, lampone, pistacchio, olivo;  

b)    portainnesti e altre parti di altri generi o specie innestati su questi materiali dei generi o specie di cui sopra pianta.

Esclusi materiali di moltiplicazione e piante destinate ad esportazione verso Paesi Terzi "qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati".

Iter procedurale:

D.Lgs. 124/10 individua MI.P.A.F. come unica Autorità nazionale responsabile in materia di materiale di moltiplicazione che può avvalersi di Servizio Fitosanitario Nazionale per meglio svolgere seguenti compiti: 

1)     recepire direttive CE relative a commercializzazione piante da frutto;

2)     classificare materiale di moltiplicazione (sementi, talee, marze, gemme, piante compresi portainnesti, nonché colture in vitro) in:

-         fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore  e da questi conservato;

-         materiale prebase: prodotto secondo metodi idonei a conservare identità della varietà, comprese caratteristiche pomologiche, nonché prevenzione di malattie, destinato a produzione di materiale di base o certificato diverso da piante da frutto, rispondente a requisiti specifici per materiale di base fissati da CE come attestato da ispezione ufficiale; 

-         materiale base: prodotto direttamente o in numero limitato di fasi per via vegetativa da materiale iniziale secondo metodi idonei per conservazione identità della varietà (comprese caratteristiche pomologiche e prevenzione di malattie), destinato a produzione di materiale certificato, rispondente ai requisiti fissati per materiale di base da CE come attestato da ispezione ufficiale;  

-         materiale certificato:

1)     materiale di moltiplicazione prodotto direttamente per via vegetativa da materiale di base o prebase (se destinato a produzione di portainnesti da sementi certificate di materiale di base o certificate di portainnesto) destinati a produzione di piante da frutto, rispondenti a requisiti specifici fissati da CE come attestato da ispezione ufficiale;

2)     piante da frutto ottenute direttamente da materiale di moltiplicazione certificato, di base o prebase, destinato a produzione di frutti, rispondente a requisiti specifici fissati da CE come attestato da ispezione ufficiale    

-         materiale CAC: materiale di moltiplicazione e piante da frutto avente identità varietale ed adeguata purezza, destinato a produzione di materiale di moltiplicazione o produzione piante da frutto o produzione frutti rispondenti ai requisiti CAC

3)     recepire schede tecniche di produzione materiale moltiplicazione approvato da CE;

4)     istituire Servizio Nazionale di Certificazione (SNC), con il compito di coordinare attività tecnico-amministrativa e tecnico-scientifica relative alla certificazione del materiale di propagazione vegetale;

5)     istituire Comitato Nazionale per la Certificazione (CNC) con durata di 4 anni (componenti riconfermati per 1 volta), avvalendosi di gruppi di lavoro anche con esperti esterni al fine di:

-         proporre disciplinari di produzione per certificazione delle singole specie;

-         proporre a MI.P.A.F. riconoscimento Centri di conservazione e moltiplicazione, tenendo conto istruttoria eseguita da Servizi Fitosanitari Regionali;

-         eseguire, su incarico MI.P.A.F., controlli su idoneità Centri di conservazione e moltiplicazione, nonché su modalità di esecuzione attività di controllo nel processo di certificazione;

-         proporre iscrizione di cultivar, cloni, selezioni certificabili a registro nazionale;

-         proporre modalità di esecuzione controlli nel processo di certificazione;

-         proporre a MI.P.A.F. riconoscimento di materiali da iscrivere nel Registro nazionale;

-         fornire parere su riconoscimento Organismi interprofessionali che chiedono di operare con SNC;

-         proporre circolari esplicative e modulistica per attuazione processo di certificazione;

-         esprimere parere su equivalenza schemi di certificazione adottati da altri Paesi;

-         proporre programmi di formazione ed aggiornamento del personale in SNC;

-         predisporre relazione annuale su programma nazionale di certificazione;

6)     istituire segreteria operativa al fine di: fornire supporto ad attività di CNC; pubblicizzare provvedimenti presi; predisporre modulistica necessaria ad attuazione certificazione; conservare ed aggiornare Registro nazionale delle accessioni di cultivar, cloni, selezioni;

7)     determinare standard tecnici per esercizio attività di vigilanza e controllo;

8)     fissare entità compensi che Servizio Fitosanitario Regionale può chiedere ad aziende per esecuzione controlli;

9)     istituire Registro nazionale delle accessioni di cultivar, cloni, selezioni certificabili, Registro nazionale delle varietà di piante da frutto ammesse a commercializzazione e Registro nazionale varietale per le ortive, in cui riportati nominativi fornitori e laboratori autorizzati. MI.P.A.F. può delegare persone giuridiche di diritto pubblico tenuta Registro;

10)istituire Comitato consultivo per materiali di moltiplicazione e le piante da frutta, con il compito di fornire pareri a MI.P.A.F. in merito a "requisiti qualitativi del materiale di moltiplicazione, nonché su attività tecnico-scientifiche di competenza MI.P.A.F. Comitato dura in carica 4 anni e si riunisce almeno 2 volte anno.

Servizio Fitosanitario Regionale svolge funzioni di:

1)     certificazione del materiale di propagazione vegetale;

2)     riconoscimento idoneità dei Centri di moltiplicazione e dei vivai;

3)     attività di controllo su tutte le fasi del processo di certificazione, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per singole specie;

4)     redigere relazione da inviare a S.N.C. al termine campagna di certificazione su attività di controllo e certificazione effettuata e relativi dati statistici per specie, categoria e stato sanitario del materiale certificato. 

Per riconoscimento di fonte primaria delle specie arbustive ed arboree da frutto occorre presentare domanda a MI.P.A.F., allegando:

1)     relazione relativa alle metodologie utilizzate per produzione della fonte primaria;

2)     scheda pomologica, corredata da documentazione fotografica e documentazione “relativa alla caratterizzazione molecolare che evidenzi, nel caso di cloni, le differenze”;

3)     scheda fitosanitaria attestante stato sanitario per le malattie e gli organismi indicati nei disciplinari di produzione;

4)     dichiarazione attestante che fonte primaria è esente da patogeni da quarantena;

5)     dichiarazione relativa al luogo, modalità di conservazione in condizioni di sanità della fonte primaria e soggetto responsabile;

6)     per accessioni a cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione: copia documentazione su privativa con elenco dei beneficiari;

7)     per accessioni a cultivar libere da vincoli di moltiplicazione: dichiarazione attestante tale stato, con impegno per responsabile conservazione fonte primaria di nuova accessione registrata di consegnare materiali propagazione derivanti da tale fonte primaria, insieme a documentazione prevista da disciplinari di produzione delle singole specie e scheda di filiazione (Modello riportato su G.U. 168/06) a Centri di conservazione per premoltiplicazione (CPP);

8)     dichiarazione di appartenenza o meno organismo geneticamente modificato (OGM);

9)     impegno a conservare fonte primaria in idonee strutture atte a mantenere lo stato sanitario dichiarato dal costitutore;

10)copia autentica del brevetto ed indicazione di azienda autorizzata alla moltiplicazione per varietà brevettata, oppure dichiarazione attestante che cultivar può essere liberamente moltiplicata;

11)impegno a consegnare a Centro di conservazione per premoltiplicazione il materiale di propagazione derivato da prima moltiplicazione della fonte primaria;

12)impegno ad assumersi oneri finanziari per conservazione e produzione materiale di moltiplicazione in caso di accessioni soggette a protezione (altrimenti per accessioni libere da vincoli di moltiplicazione, oneri a carico dei vivaisti).

Per nuove costituzioni o in carenza di materiale di propagazione, Comitato nazionale per certificazione (CNC) può autorizzare:

a)     immissione di piante, prodotte sotto responsabilità del costitutore, nelle fasi di conservazione per premoltiplicazione, premoltiplicazione e moltiplicazione. Al riguardo costitutore deve sottoscrivere specifica dichiarazione di filiazione (Modello riportato su G.U. 168/06);

b)    utilizzazione di tecniche di propagazione in vitro secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti da Comitato nazionale per certificazione (CNC);

c)     realizzazione sezioni incrementali secondo quanto previsto da disciplinari predisposti da CNC ed autorizzato da MI.P.A.F. (Sezioni incrementali in fase di moltiplicazione sono riconosciute ed autorizzate da Servizio Fitosanitario Regionale).

Materiali ammessi alla certificazione nazionale debbono conformarsi a disciplinari per singole specie entro 20/7/2009. Deroghe ammesse da MI.P.A.F., sentito Comitato nazionale per certificazione (CNC).

Varietà registrate ufficialmente se giudicate rispondenti a condizioni CE, dotate di descrizione ufficiale, loro materiale già commercializzato prima di 30/9/2012 sul territorio Stato membro interessato, purché in possesso di descrizione ufficiale, riconosciuta varietà geneticamente modificata registrata se OGM da cui costituita è autorizzato. Varietà destinata ad essere utilizzata in qualità di alimenti o mangimi registrata solo se alimento o mangime ottenuto da questa è stato autorizzato.

Strutture dei Centri di conservazione per premoltiplicazione (CCP), pubbliche o private, debbono essere riconosciute da MI.P.A.F., purché dotate di mezzi necessari alla conservazione e produzione, in vivo ed in vitro, di materiali di categoria “prebase”, rispondenti ai requisiti tecnici indicati nei disciplinari adottati per singole specie (in particolare i requisiti fitosanitari). Numero e dislocazione dei CCP funzionali alle necessità di conservazione del materiale “prebase” (Conservazione in ambiente protetto di piante madri e produzione in ambiente protetto di materiale di propagazione, quale gemme, marze, talee, portinnesti). Se Organismo riconosciuto rinuncia a svolgere le sue funzioni di CCP deve consegnare le accessioni in conservazione affidate. Controlli su rispondenza materiale di propagazione della categoria “prebase” effettuati da Servizio Fitosanitario Regionale (Analisi presso laboratori accreditati). Certificazione del materiale di propagazione della categoria “prebase” prodotto nei CCP avviene dopo aver verificato avvenuto attecchimento di innesto o radicazione della pianta e possesso delle caratteristiche biometriche previste dai disciplinari per singola specie. Operazioni di taglio ed innesto del materiale “prebase” ed eliminazione di piante madri deve avvenire sotto controllo del responsabile tecnico del CCP e comunicate preventivamente a Servizio Fitosanitario Regionale. Presso CCP tenute mappe relative ad esatta collocazione delle accessioni presenti, nonché registro di conduzione vidimato da Servizio Fitosanitario Regionale. CCP trasmette entro 31 Gennaio a Servizio Fitosanitario Regionale ed a Comitato nazionale per certificazione (CNC) una relazione su attività svolta anno precedente, comprensiva delle relative mappe.

Strutture pubbliche o private dei Centri di premoltiplicazione (CP) debbono essere riconosciute da MI.P.A.F., dotate di responsabile tecnico in possesso di specifiche competenze documentate e di mezzi necessari alla conduzione di piante madri e produzione, in vivo ed in vitro, dei materiali di categoria “base” devono rispondere ai requisiti indicati nei disciplinari adottati per singola specie (in particolare per requisiti fitosanitari). Numero e dislocazione dei CP in funzione della premoltiplicazione del materiale di base (cioè allevamento in ambiente protetto od in campo di piante di categoria di “base” e produzione di piante, innestate od autoradicate secondo i disciplinari di produzione della categoria “base”). Controlli effettuati da Servizio Fitosanitario (Analisi eseguite presso laboratori accreditati). Presso CP tenute mappe indicanti esatta collocazione delle accessioni presenti nel Centro, nonché registro di conduzione vidimato da Servizio Fitosanitario Regionale. CP deve trasmettere entro 31 Gennaio a Servizio Fitosanitario Regionale e Centro Nazionale Certificazione relazione su attività svolta nell’anno precedente, comprensiva della relativa mappa. Certificazione del materiale di “base” prodotto dai CP avviene dopo verifica di avvenuto attecchimento di innesto o radicazione della pianta e possesso delle caratteristiche biometriche previste dai disciplinari per singola specie. Operazioni di taglio ed innesto del materiale di “base” ed eliminazione delle piante madri avviene sotto il controllo del responsabile tecnico del CP e comunicate preventivamente a Servizio Fitosanitario Regionale.

Strutture e mezzi necessari alla produzione, in vivo ed in vitro, di materiali di categoria “certificato” devono rispondere ai requisiti indicati nel disciplinare adottato per singola specie (in particolare i requisiti fitosanitari).

Centri di moltiplicazione (CM) per allevamento di piante madri e produzione, nel rispetto del disciplinare di ciascuna specie, di materiale di propagazione (semi, talee, marze) di categoria “certificato” può avvenire in campo, laboratorio micropropagazione, vivai sotto la responsabilità di vivaisti, singoli od associati, riconosciuti da Servizi Fitosanitari Regionali, purché dispongano di: responsabile tecnico in possesso di specifiche competenze documentate; campi e strutture in grado di consentire lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni; idonee attrezzature meccaniche per lavorazione, conservazione e trasporto. Presso CM tenute mappe relative ad impianti e strutture di moltiplicazione, indicanti collocazione piante madri presenti nel Centro, nonché registro di conduzione vidimato da Servizio Fitosanitario Regionale. Controlli su materiale di propagazione “certificato” a favore di persone fisiche o giuridiche autorizzate ad esercitare attività vivaistica, eseguiti da Servizio Fitosanitario Regionale (Analisi eseguite presso laboratori accreditati), al fine di accertare se materiale è virus esente (Materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi noti per la specie considerata al momento della certificazione), o virus controllato (Materiale esente da virus di particolare importanza economica). In caso di piante innestate con materiale di diverso stato, certificazione allo stato più basso (virus controllato). Piante certificate sempre accompagnate da documento ufficiale attestante che controlli eseguiti nel rispetto dei disciplinari di produzione della singola specie. Oneri per attività di controllo del materiale certificato svolta dai Servizi Fitosanitari (Tariffe fissate da Regione) sono a carico dei richiedenti e vengono versati a Regione al momento della emissione del cartellino-certificato.. CM deve trasmettere entro 31 Gennaio a Servizio Fitosanitario Regionale mappa aggiornata degli impianti e delle strutture di moltiplicazione. Certificazioni delle produzioni a vivaio effettuate dopo verifica di avvenuto attecchimento dell’innesto o della radicazione della pianta e del possesso delle caratteristiche biometriche previste dal disciplinare di produzione per singola specie. Campi di piante madri debbono avere dimensioni sufficienti a produrre ogni anno un numero di talee e marze idoneo a soddisfare prevedibili richieste di mercato (MI.P.A.F. fissa dimensioni minime per singola specie). Operazioni di taglio ed innesto del materiale “certificato” ed eliminazione di piante madri debbono avvenire sotto controllo del responsabile tecnico del CM e comunicato preventivamente a Servizio Fitosanitario Regionale.

Produzione in vitro di materiali della categoria “prebase” e “base” eseguita da laboratori di micropropagazione di CCP e CP riconosciuti da MI.P.A.F. , subordinatamente a:

1)     accettazione e rispetto delle norme su attività di micropropagazione contenute nei disciplinari della singola specie;

2)     possesso di adeguati locali, comprendente: sala separata per preparazione di substrati di coltura; sala per trapianti debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata; camere di crescita.

Certificazione produzioni vivaistiche riguarda tutti i materiali nelle diverse fasi di produzione.   

Fornitori interessati a produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante da frutto o piante destinate a produzione frutti chiedono iscrizione a Registro a Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, allegando:

-         copia documentazione relativa a varietà presentata per brevetto se già brevettata od in corso di esame. Se mai brevettata, descrizione della varietà;

-         dichiarazione del richiedente indicante luogo di conservazione germoplasma e responsabile;

-         versamento di diritti di iscrizione a Registro.

Interessato presenta domanda di accreditamento (Modello riportato su G.U. 126/97) a Servizio Fitosanitario Regionale, che esegue istruttoria verificando:

a)     richiedente possieda direttamente o tramite persona indicata, seguenti requisiti:

·        conoscenze tecniche di produzione e conservazione, normative fitosanitarie e commerciali riguardanti categoria vegetali oggetto di accredito. Requisiti professionali acquisiti se in possesso di titolo di studio attinente (Laurea in scienza agrarie, scienze forestali, scienze biologiche ..), o di qualifica professionale nel settore vivaistico conseguito a seguito corso, o superato colloquio presso Commissione del Servizio Fitosanitario Regionale;

·        disponibilità di terreno, strutture, attrezzature necessarie per produrre e vendere categorie vegetali oggetto di accredito;

b)    corrispondenza operazioni colturali e commerciali alle schede tecniche predisposte da MI.P.A.F. e riportate in G.U. 126/97.

A conclusione istruttoria, Servizio Fitosanitario Regionale procede ad accreditamento per determinate specie, mediante assegnazione codice di identificazione e trascrizione su registro. Se produttore vuol commercializzare altre specie non previste, richiede nuovo accredito.

Servizio Fitosanitario invia elenco produttori accreditati a MI.P.A.F. per inserimento nel Registro nazionale delle varietà di piante da frutto ed ortive.

Esclusi da invio domanda di accredito:

1)     "piccoli coltivatori", cioè produttori che vendono nell'ambito della Provincia;

2)     commercianti al dettaglio se si limitano a distribuire piante prodotte ed imballate fuori azienda.

Questi debbono solo tenere registro e conservare documentazione relativa ad acquisti e vendite.

Titolari laboratori che intendono eseguire analisi di controllo ufficiale su stato fitosanitario e rispondenza varietale materiale di moltiplicazione inviano domanda di riconoscimento a MI.P.A.F. tramite Servizio Fitosanitario Regionale, specificando tipi di analisi e specie vegetali, ed allegando:

-         curriculum personale tecnico-scientifico impiegato;

-         elenco strutture ed apparecchiature disponibili;

-         eventuale descrizione di esperienze già svolte nel settore.

Servizio Fitosanitario esegue istruttoria, entro 30 giorni, accertando presenza di idoneo personale, apparecchiature di diagnosi o campi parcellari per prove varietali rispondenti ai requisiti riportati su G.U. 126/97. Servizio concede autorizzazione comunicandolo a MI.P.A.F.

Materiale di moltiplicazione e piante da frutto commercializzate solo se: 

1)     utilizzato materiale di moltiplicazione ufficialmente certificato come materiale prebase, materiale base, materiale certificato, o rispondente ai requisiti di materiale CAC;

2)     utilizzato piante da frutto ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondenti ai requisiti di materiale CAC;

3)     costituito da eventuale organismo geneticamente modificato autorizzato, purché materiale di moltiplicazione e piante da frutto “detenuti, prodotti, coltivati nel rispetto di vigente norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali, biologiche”;

4)     alimento o mangime sia derivato da piante da frutto o materiale di moltiplicazione autorizzato;

5)     ammesse deroghe per materiale destinato a prove o scopi scientifici o lavori di selezione o conservazione diversità genetica.

Fornitori registrati debbono    

a)     informare subito Servizio Fitosanitario Regionale in merito presenza di eventuale organismo nocivo (eventualmente ad un livello superiore a quello consentito da schede tecniche CE);

b)    individuare e tenere sotto controllo punti critici dei propri processi di produzione che influenzano qualità dei materiali;

c)     tenere a disposizione di organismi di controllo informazioni su controllo punti critici;

d)    prelevare campioni per eventuali analisi di laboratorio;

e)     garantire che durante produzione lotti di materiale di moltiplicazione vengono identificati separatamente;

f)      attuare tutte le misure prescritte da Servizio Fitosanitario Regionale;

g)     registrare e conservare per almeno 3 anni proprie vendite ed acquisti di materiali di moltiplicazione o piante da frutto;

h)     concedere libero accesso a locali di aziende ai funzionari addetti ai controlli;

i)       commercializzare materiali di moltiplicazione e piante da frutto con riferimento a varietà a cui appartengono (In caso di portainnesto con riferimento a specie o ibrido interspecifico in questione) che deve essere giuridicamente protetta da privativa su ritrovati vegetali o registrata ufficialmente o comunemente nota” (cioè registrata ufficialmente in Stato membro o oggetto domanda registrazione o domanda di privativa o commercializzata prima di 30/9/2012 in Stato membro, “purché abbia descrizione ufficialmente riconosciuta da Autorità”) o priva di valore intrinseco per produzione vegetale a fini commerciali ma con descrizione ufficialmente riconosciuta e materiali di moltiplicazione e piante da frutto commercializzati come materiale CAC in Stato membro interessato ed identificati in tal modo su etichetta e/o su documento. Ogni varietà deve avere stessa denominazione in ogni Stato membro;

j)       commercializzare materiale in partite omogenee, accompagnato da cartellino-certificato avente colore: bianco con barra viola per materiale “prebase”; bianco per materiale “base”; azzurro per materiale virus esente e virus controllato. Cartellino-certificato stampato con inchiostro indelebile e realizzato in materiale biodegradabile resistente per almeno 2 anni, in cui riportare: logo MI.P.A.F.; dicitura Servizio nazionale di certificazione volontaria, Regione e Servizio Fitosanitario Regionale competente; dicitura “passaporto delle piante CE” con eventuale sigla ZP; codice fornitore e codice produttore; denominazione botanica; denominazione di varietà e del portainnesto; categoria (prebase, base, certificato); stato sanitario (virus esente, virus controllato); numero progressivo alfanumerico (lettera indica anno produzione + numero progressivo di produzione distinta in prebase, base, certificato – campi di piante madri, certificato – vivaio preceduto da codice ISTAT di Regione dove Servizio Fitosanitario ha svolto ispezione); indicazione del numero di esemplari del materiale di propagazione per cui vale il cartellino-certificato. Cartellino fissato al materiale di propagazione in modo da non poter essere riutilizzabile. Al termine controlli amministrativi e di campo Servizio Fitosanitario Regionale comunica a vivaista autorizzazione alla stampa ed all’applicazione del cartellino-certificato. Cartellini stampati e distribuiti dal CIVI Italia che ogni anno trasmette a MI.P.A.F. e Servizi Fitosanitari Regionali “prospetti finali con la numerazione assegnata ai cartellini-certificati prodotti”. Per "piccoli coltivatori" o commercianti al dettaglio, sufficiente documento attestante: denominazione azienda fornitrice, denominazione botanica, varietà. Nel caso di materiale di moltiplicazione o piante da frutto di varietà geneticamente modificata indicare in etichetta apposta su materiale ed in documento di accompagnamento che varietà è stata geneticamente modificata, specificando OGM impiegati.

Chiunque si limita semplicemente a distribuire piante da frutto od ortive prodotte e confezionate fuori della propria azienda, esonerato da "documentò di commercializzazione" e tenuta registro, ma deve:

a)     tenere registro o conservare documenti attestanti operazioni di acquisto, vendita, consegna materiali di moltiplicazione di piante da frutto od ortive;

b)    possedere strutture idonee a conservazione in vivo di materiale di moltiplicazione.

Servizio Fitosanitario Regionale esegue almeno 1 volta anno controllo presso stabilimenti fornitori per accertare mantenimento requisiti prescritti da D.M. 14/4/97, in particolare:

-         rispondenza metodi di controllo dei punti critici adottati da fornitore re relativa competenza del personale aziendale ad eseguire tali controlli;

-         campioni per analisi prelevati in modo tecnicamente corretto da personale competente durante le varie fasi processo produzione ed analizzate presso laboratorio autorizzato;

-         rispondenza materiale durante fasi di produzione e commercializzazione a disciplinari di produzione.

Analoghi controlli svolti presso laboratori autorizzati per verificare rispetto D.M. 14/4/97.

Se da controlli emergono irregolarità o materiale non conforme, Servizio Fitosanitario Regionale informa MI.P.A.F. ed adotta misure necessarie per assicurare conformità materiale a D.M. 14/4/97 o ne vieta vendita nella CE. Misure restrittive revocate se materiale conforme a D.M. 14/4/97.

Importazione materiali di moltiplicazione e piante da frutto da Paesi Terzi ammesso se al momento importazione soddisfa norme del D.Lgs. 124/10.

MI.P.A.F. può riconoscere "equivalenza per determinate specie prodotte in Paesi Terzi" se presentata documentazione attestante garanzie per fornitore, identità e caratteri specie, aspetti fitosanitari, substrato colturale, imballaggio, modalità ispezione, contrassegno e chiusura analoghe a quelle previste da D.Lgs. 124/10. MI.PA.F. può riconoscere equivalenza per determinate specie prodotte da Paesi Terzi.

Servizio Fitosanitario Regionale effettua, almeno per sondaggio, ispezioni negli stabilimenti dei fornitori su materiali di moltiplicazione e piante da frutto durante fasi di produzione e commercializzazione per accertare rispetto prescrizioni di legge. Se constatata presenza di materiale non conforme, Servizio adotta misure per renderlo conforme; se ciò impossibile, ne vieta commercio in CE, informando subito MI.P.A.F. Misure subito revocate non appena accertata conformità del materiale destinato a commercializzazione

Fino a 31/12/2018 consentita commercializzazione di materiale di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti al 30/9/2012 ufficialmente certificate e rispondenti a requisiti CAC purché identificati come tale materiale in etichetta o su documento.   

Sanzioni:

Chiunque vende piante da frutto o materiali di moltiplicazione non essendo autorizzato o non chiede autorizzazione a Servizio Fitosanitario: multa da 5.000 a 30.000 €

Chiunque vende piante da frutto o materiali di moltiplicazione non ufficialmente certificate, o si limita a distribuire piante da frutto od ortive confezionate fuori azienda senza tenere registro o conservare documenti attestanti operazione compravendita, o possiede strutture non idonee alla conservazione di tali piante: multa da 1.500 a 9.000 €

Chiunque vende piante da frutto o materiali di moltiplicazione non rispettando norme prescritte per prove o lavori di selezione o conservazione diversità: multa da 1.000 a 6.000 €

Chiunque produce e vende piante da frutto o materiale di moltiplicazione non registrato o usando denominazioni di varietà non conformi: multa da 2.500 a 15.000 €

Chiunque produce e vende piante da frutto o materiale di moltiplicazione senza rispettare obblighi a suo carico, o non informa Servizio circa presenza organismi nocivi, o non concede libero accesso ai locali azienda per controlli, o non accompagna vendita prodotto con "documento di commercializzazione", o non tiene registro in cui annotare acquisti e vendite, o non si avvale di laboratorio autorizzato: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque vende piante da frutto o materiale di moltiplicazione senza riferimento a varietà: multa da 2.000 a 12.000 €

A queste sanzioni si aggiunge sospensione da iscrizione Albi professionali, da esercizio professione, da uffici direttivi ed organi statutari di persone giuridiche ed imprese, da Albi imprese abilitate a contratti con Enti pubblici, da esercizio attività produttiva e commerciale per un periodo da 6 mesi a 2 anni (15 giorni - 2 mesi per mancata tenuta registro varietà non brevettate).