MATERIALE MOLTIPLICAZIONE PIANTE DA
FRUTTO (D.Lgs. 414/98, 124/10; D.M. 14/4/97, 24/7/03, 4/5/06) (ortofr42)
Soggetti
interessati:
Fornitore
(Persona fisica o giuridica che esercita professionalmente attività di
produzione, protezione, trattamento, importazione, commercializzazione
materiali di moltiplicazione o piante da frutto) e chiunque intende
commercializzare nella CE (vendita, conservazione a fine di vendita, qualsiasi
fornitura o trasferimento di materiale di moltiplicazione o piante da frutto a terzi
“mirante a sfruttamento commerciale con o senza compenso”)
a) materiali di moltiplicazione piante da frutto
(sementi, parti di piante, portainnesti), piante da frutto (destinate ad essere
piantate per la produzione di frutta) e loro ibridi di seguenti specie:
scalogno, cipolla, cipolletta, porro, aglio, cerfoglio, sedano, asparago,
bietola a coste, rapa rossa o barbabietola, cavolo laciniato, cavolfiore,
cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e
rosso, cavolo rapa, cavolo cinese, rapa di primavera e di autunno, peperone,
indivia riccia o scarola, cicoria Witloof, cocomero, melone, cetriolo, zucca,
zucchina, cardo, carciofo, carota, finocchio, lattuga, pomodoro, prezzemolo
riccio, fagiolo di Spagna, fagiolo, pisello (Escluso pisello da foraggio),
ravanello, rabarbaro scorzonera, melanzana, spinacio, dolcetto, fava, arancia,
limone, mandarino, pompelmo, limo, nocciolo, fragola, noce, melo, mandorlo,
albicocco, ciliegio, ciliegio acido, susino, pesco, susino giapponese, pero,
cotogno, ribes, uva spina, rovo, lampone, pistacchio, olivo;
b) portainnesti e altre parti di altri generi o specie
innestati su questi materiali dei generi o specie di cui sopra pianta.
Esclusi
materiali di moltiplicazione e piante destinate ad esportazione verso Paesi
Terzi "qualora siano correttamente identificati come tali e
sufficientemente isolati".
Iter
procedurale:
D.Lgs.
124/10 individua MI.P.A.F. come unica Autorità nazionale responsabile in materia
di materiale di moltiplicazione che può avvalersi di Servizio Fitosanitario
Nazionale per meglio svolgere seguenti compiti:
1) recepire direttive CE relative a commercializzazione
piante da frutto;
2) classificare materiale di moltiplicazione (sementi,
talee, marze, gemme, piante compresi portainnesti, nonché colture in vitro) in:
-
fonte primaria:
materiale di origine prodotto dal costitutore
e da questi conservato;
-
materiale
prebase: prodotto secondo metodi idonei a conservare identità della varietà, comprese
caratteristiche pomologiche, nonché prevenzione di malattie, destinato a
produzione di materiale di base o certificato diverso da piante da frutto,
rispondente a requisiti specifici per materiale di base fissati da CE come
attestato da ispezione ufficiale;
-
materiale base:
prodotto direttamente o in numero limitato di fasi per via vegetativa da
materiale iniziale secondo metodi idonei per conservazione identità della
varietà (comprese caratteristiche pomologiche e prevenzione di malattie),
destinato a produzione di materiale certificato, rispondente ai requisiti
fissati per materiale di base da CE come attestato da ispezione ufficiale;
-
materiale
certificato:
1) materiale di moltiplicazione prodotto direttamente per
via vegetativa da materiale di base o prebase (se destinato a produzione di
portainnesti da sementi certificate di materiale di base o certificate di
portainnesto) destinati a produzione di piante da frutto, rispondenti a
requisiti specifici fissati da CE come attestato da ispezione ufficiale;
2) piante da frutto ottenute direttamente da materiale di
moltiplicazione certificato, di base o prebase, destinato a produzione di
frutti, rispondente a requisiti specifici fissati da CE come attestato da
ispezione ufficiale
-
materiale CAC:
materiale di moltiplicazione e piante da frutto avente identità varietale ed
adeguata purezza, destinato a produzione di materiale di moltiplicazione o
produzione piante da frutto o produzione frutti rispondenti ai requisiti CAC
3) recepire schede tecniche di produzione materiale
moltiplicazione approvato da CE;
4) istituire Servizio Nazionale di Certificazione (SNC),
con il compito di coordinare attività tecnico-amministrativa e
tecnico-scientifica relative alla certificazione del materiale di propagazione
vegetale;
5) istituire Comitato Nazionale per la Certificazione
(CNC) con durata di 4 anni (componenti riconfermati per 1 volta), avvalendosi
di gruppi di lavoro anche con esperti esterni al fine di:
-
proporre
disciplinari di produzione per certificazione delle singole specie;
-
proporre a
MI.P.A.F. riconoscimento Centri di conservazione e moltiplicazione, tenendo
conto istruttoria eseguita da Servizi Fitosanitari Regionali;
-
eseguire, su
incarico MI.P.A.F., controlli su idoneità Centri di conservazione e
moltiplicazione, nonché su modalità di esecuzione attività di controllo nel
processo di certificazione;
-
proporre
iscrizione di cultivar, cloni, selezioni certificabili a registro nazionale;
-
proporre modalità
di esecuzione controlli nel processo di certificazione;
-
proporre a MI.P.A.F.
riconoscimento di materiali da iscrivere nel Registro nazionale;
-
fornire parere su
riconoscimento Organismi interprofessionali che chiedono di operare con SNC;
-
proporre
circolari esplicative e modulistica per attuazione processo di certificazione;
-
esprimere parere
su equivalenza schemi di certificazione adottati da altri Paesi;
-
proporre
programmi di formazione ed aggiornamento del personale in SNC;
-
predisporre
relazione annuale su programma nazionale di certificazione;
6) istituire segreteria operativa al fine di: fornire
supporto ad attività di CNC; pubblicizzare provvedimenti presi; predisporre
modulistica necessaria ad attuazione certificazione; conservare ed aggiornare
Registro nazionale delle accessioni di cultivar, cloni, selezioni;
7) determinare standard tecnici per esercizio attività di
vigilanza e controllo;
8) fissare entità compensi che Servizio Fitosanitario
Regionale può chiedere ad aziende per esecuzione controlli;
9) istituire Registro nazionale delle accessioni di cultivar,
cloni, selezioni certificabili, Registro nazionale delle varietà di piante da
frutto ammesse a commercializzazione e Registro nazionale varietale per le
ortive, in cui riportati nominativi fornitori e laboratori autorizzati.
MI.P.A.F. può delegare persone giuridiche di diritto pubblico tenuta Registro;
10)istituire Comitato consultivo per materiali di
moltiplicazione e le piante da frutta, con il compito di fornire pareri a
MI.P.A.F. in merito a "requisiti qualitativi del materiale di
moltiplicazione, nonché su attività tecnico-scientifiche di competenza
MI.P.A.F. Comitato dura in carica 4 anni e si riunisce almeno 2 volte anno.
Servizio
Fitosanitario Regionale svolge funzioni di:
1) certificazione del materiale di propagazione vegetale;
2) riconoscimento idoneità dei Centri di moltiplicazione
e dei vivai;
3) attività di controllo su tutte le fasi del processo di
certificazione, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per
singole specie;
4) redigere relazione da inviare a S.N.C. al termine
campagna di certificazione su attività di controllo e certificazione effettuata
e relativi dati statistici per specie, categoria e stato sanitario del
materiale certificato.
Per
riconoscimento di fonte primaria delle specie arbustive ed arboree da frutto
occorre presentare domanda a MI.P.A.F., allegando:
1) relazione relativa alle metodologie utilizzate per
produzione della fonte primaria;
2) scheda pomologica, corredata da documentazione
fotografica e documentazione “relativa alla caratterizzazione molecolare che
evidenzi, nel caso di cloni, le differenze”;
3) scheda fitosanitaria attestante stato sanitario per le
malattie e gli organismi indicati nei disciplinari di produzione;
4) dichiarazione attestante che fonte primaria è esente
da patogeni da quarantena;
5) dichiarazione relativa al luogo, modalità di
conservazione in condizioni di sanità della fonte primaria e soggetto
responsabile;
6) per accessioni a cultivar soggette a vincoli di
moltiplicazione: copia documentazione su privativa con elenco dei beneficiari;
7) per accessioni a cultivar libere da vincoli di
moltiplicazione: dichiarazione attestante tale stato, con impegno per
responsabile conservazione fonte primaria di nuova accessione registrata di
consegnare materiali propagazione derivanti da tale fonte primaria, insieme a
documentazione prevista da disciplinari di produzione delle singole specie e
scheda di filiazione (Modello riportato su G.U. 168/06) a Centri di
conservazione per premoltiplicazione (CPP);
8) dichiarazione di appartenenza o meno organismo
geneticamente modificato (OGM);
9) impegno a conservare fonte primaria in idonee
strutture atte a mantenere lo stato sanitario dichiarato dal costitutore;
10)copia autentica del brevetto ed indicazione di azienda
autorizzata alla moltiplicazione per varietà brevettata, oppure dichiarazione
attestante che cultivar può essere liberamente moltiplicata;
11)impegno a consegnare a Centro di conservazione per
premoltiplicazione il materiale di propagazione derivato da prima
moltiplicazione della fonte primaria;
12)impegno ad assumersi oneri finanziari per
conservazione e produzione materiale di moltiplicazione in caso di accessioni
soggette a protezione (altrimenti per accessioni libere da vincoli di
moltiplicazione, oneri a carico dei vivaisti).
Per
nuove costituzioni o in carenza di materiale di propagazione, Comitato
nazionale per certificazione (CNC) può autorizzare:
a) immissione di piante, prodotte sotto responsabilità
del costitutore, nelle fasi di conservazione per premoltiplicazione,
premoltiplicazione e moltiplicazione. Al riguardo costitutore deve
sottoscrivere specifica dichiarazione di filiazione (Modello riportato su G.U.
168/06);
b) utilizzazione di tecniche di propagazione in vitro
secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti da
Comitato nazionale per certificazione (CNC);
c) realizzazione sezioni incrementali secondo quanto
previsto da disciplinari predisposti da CNC ed autorizzato da MI.P.A.F.
(Sezioni incrementali in fase di moltiplicazione sono riconosciute ed
autorizzate da Servizio Fitosanitario Regionale).
Materiali
ammessi alla certificazione nazionale debbono conformarsi a disciplinari per
singole specie entro 20/7/2009.
Deroghe ammesse da MI.P.A.F., sentito Comitato nazionale per certificazione
(CNC).
Varietà
registrate ufficialmente se giudicate rispondenti a condizioni CE, dotate di
descrizione ufficiale, loro materiale già commercializzato prima di 30/9/2012 sul territorio Stato membro interessato, purché
in possesso di descrizione ufficiale, riconosciuta varietà geneticamente
modificata registrata se OGM da cui costituita è autorizzato. Varietà destinata
ad essere utilizzata in qualità di alimenti o mangimi registrata solo se
alimento o mangime ottenuto da questa è stato autorizzato.
Strutture
dei Centri di conservazione per premoltiplicazione (CCP), pubbliche o private,
debbono essere riconosciute da MI.P.A.F., purché dotate di mezzi necessari alla
conservazione e produzione, in vivo ed in vitro, di materiali di categoria
“prebase”, rispondenti ai requisiti tecnici indicati nei disciplinari adottati
per singole specie (in particolare i requisiti fitosanitari). Numero e
dislocazione dei CCP funzionali alle necessità di conservazione del materiale
“prebase” (Conservazione in ambiente protetto di piante madri e produzione in
ambiente protetto di materiale di propagazione, quale gemme, marze, talee,
portinnesti). Se Organismo riconosciuto rinuncia a svolgere le sue funzioni di
CCP deve consegnare le accessioni in conservazione affidate. Controlli su
rispondenza materiale di propagazione della categoria “prebase” effettuati da
Servizio Fitosanitario Regionale (Analisi presso laboratori accreditati).
Certificazione del materiale di propagazione della categoria “prebase” prodotto
nei CCP avviene dopo aver verificato avvenuto attecchimento di innesto o
radicazione della pianta e possesso delle caratteristiche biometriche previste
dai disciplinari per singola specie. Operazioni di taglio ed innesto del
materiale “prebase” ed eliminazione di piante madri deve avvenire sotto
controllo del responsabile tecnico del CCP e comunicate preventivamente a
Servizio Fitosanitario Regionale. Presso CCP tenute mappe relative ad esatta
collocazione delle accessioni presenti, nonché registro di conduzione vidimato
da Servizio Fitosanitario Regionale. CCP trasmette entro 31 Gennaio a Servizio Fitosanitario Regionale ed a Comitato
nazionale per certificazione (CNC) una relazione su attività svolta anno
precedente, comprensiva delle relative mappe.
Strutture
pubbliche o private dei Centri di premoltiplicazione (CP) debbono essere
riconosciute da MI.P.A.F., dotate di responsabile tecnico in possesso di
specifiche competenze documentate e di mezzi necessari alla conduzione di
piante madri e produzione, in vivo ed in vitro, dei materiali di categoria
“base” devono rispondere ai requisiti indicati nei disciplinari adottati per
singola specie (in particolare per requisiti fitosanitari). Numero e
dislocazione dei CP in funzione della premoltiplicazione del materiale di base
(cioè allevamento in ambiente protetto od in campo di piante di categoria di
“base” e produzione di piante, innestate od autoradicate secondo i disciplinari
di produzione della categoria “base”). Controlli effettuati da Servizio
Fitosanitario (Analisi eseguite presso laboratori accreditati). Presso CP
tenute mappe indicanti esatta collocazione delle accessioni presenti nel
Centro, nonché registro di conduzione vidimato da Servizio Fitosanitario
Regionale. CP deve trasmettere entro 31
Gennaio a Servizio Fitosanitario Regionale e Centro Nazionale
Certificazione relazione su attività svolta nell’anno precedente, comprensiva
della relativa mappa. Certificazione del materiale di “base” prodotto dai CP
avviene dopo verifica di avvenuto attecchimento di innesto o radicazione della
pianta e possesso delle caratteristiche biometriche previste dai disciplinari
per singola specie. Operazioni di taglio ed innesto del materiale di “base” ed
eliminazione delle piante madri avviene sotto il controllo del responsabile
tecnico del CP e comunicate preventivamente a Servizio Fitosanitario Regionale.
Strutture
e mezzi necessari alla produzione, in vivo ed in vitro, di materiali di
categoria “certificato” devono rispondere ai requisiti indicati nel
disciplinare adottato per singola specie (in particolare i requisiti
fitosanitari).
Centri
di moltiplicazione (CM) per allevamento di piante madri e produzione, nel
rispetto del disciplinare di ciascuna specie, di materiale di propagazione
(semi, talee, marze) di categoria “certificato” può avvenire in campo, laboratorio
micropropagazione, vivai sotto la responsabilità di vivaisti, singoli od
associati, riconosciuti da Servizi Fitosanitari Regionali, purché dispongano
di: responsabile tecnico in possesso di specifiche competenze documentate;
campi e strutture in grado di consentire lavorazione e conservazione delle
specifiche produzioni; idonee attrezzature meccaniche per lavorazione,
conservazione e trasporto. Presso CM tenute mappe relative ad impianti e
strutture di moltiplicazione, indicanti collocazione piante madri presenti nel
Centro, nonché registro di conduzione vidimato da Servizio Fitosanitario
Regionale. Controlli su materiale di propagazione “certificato” a favore di
persone fisiche o giuridiche autorizzate ad esercitare attività vivaistica,
eseguiti da Servizio Fitosanitario Regionale (Analisi eseguite presso
laboratori accreditati), al fine di accertare se materiale è virus esente
(Materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi noti
per la specie considerata al momento della certificazione), o virus controllato
(Materiale esente da virus di particolare importanza economica). In caso di
piante innestate con materiale di diverso stato, certificazione allo stato più
basso (virus controllato). Piante certificate sempre accompagnate da documento
ufficiale attestante che controlli eseguiti nel rispetto dei disciplinari di
produzione della singola specie. Oneri per attività di controllo del materiale
certificato svolta dai Servizi Fitosanitari (Tariffe fissate da Regione) sono a
carico dei richiedenti e vengono versati a Regione al momento della emissione
del cartellino-certificato.. CM deve trasmettere entro 31 Gennaio a Servizio Fitosanitario Regionale mappa
aggiornata degli impianti e delle strutture di moltiplicazione. Certificazioni
delle produzioni a vivaio effettuate dopo verifica di avvenuto attecchimento
dell’innesto o della radicazione della pianta e del possesso delle
caratteristiche biometriche previste dal disciplinare di produzione per singola
specie. Campi di piante madri debbono avere dimensioni sufficienti a produrre
ogni anno un numero di talee e marze idoneo a soddisfare prevedibili richieste
di mercato (MI.P.A.F. fissa dimensioni minime per singola specie). Operazioni
di taglio ed innesto del materiale “certificato” ed eliminazione di piante
madri debbono avvenire sotto controllo del responsabile tecnico del CM e
comunicato preventivamente a Servizio Fitosanitario Regionale.
Produzione
in vitro di materiali della categoria “prebase” e “base” eseguita da laboratori
di micropropagazione di CCP e CP riconosciuti da MI.P.A.F. , subordinatamente
a:
1) accettazione e rispetto delle norme su attività di
micropropagazione contenute nei disciplinari della singola specie;
2) possesso di adeguati locali, comprendente: sala
separata per preparazione di substrati di coltura; sala per trapianti
debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata; camere di crescita.
Certificazione
produzioni vivaistiche riguarda tutti i materiali nelle diverse fasi di
produzione.
Fornitori
interessati a produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione
di piante da frutto o piante destinate a produzione frutti chiedono iscrizione
a Registro a Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio,
allegando:
-
copia
documentazione relativa a varietà presentata per brevetto se già brevettata od
in corso di esame. Se mai brevettata, descrizione della varietà;
-
dichiarazione del
richiedente indicante luogo di conservazione germoplasma e responsabile;
-
versamento di
diritti di iscrizione a Registro.
Interessato
presenta domanda di accreditamento (Modello riportato su G.U. 126/97) a
Servizio Fitosanitario Regionale, che esegue istruttoria verificando:
a) richiedente possieda direttamente o tramite persona
indicata, seguenti requisiti:
·
conoscenze tecniche
di produzione e conservazione, normative fitosanitarie e commerciali
riguardanti categoria vegetali oggetto di accredito. Requisiti professionali
acquisiti se in possesso di titolo di studio attinente (Laurea in scienza
agrarie, scienze forestali, scienze biologiche ..), o di qualifica
professionale nel settore vivaistico conseguito a seguito corso, o superato
colloquio presso Commissione del Servizio Fitosanitario Regionale;
·
disponibilità di
terreno, strutture, attrezzature necessarie per produrre e vendere categorie
vegetali oggetto di accredito;
b) corrispondenza operazioni colturali e commerciali alle
schede tecniche predisposte da MI.P.A.F. e riportate in G.U. 126/97.
A
conclusione istruttoria, Servizio Fitosanitario Regionale procede ad
accreditamento per determinate specie, mediante assegnazione codice di
identificazione e trascrizione su registro. Se produttore vuol commercializzare
altre specie non previste, richiede nuovo accredito.
Servizio
Fitosanitario invia elenco produttori accreditati a MI.P.A.F. per inserimento
nel Registro nazionale delle varietà di piante da frutto ed ortive.
Esclusi
da invio domanda di accredito:
1) "piccoli coltivatori", cioè produttori che
vendono nell'ambito della Provincia;
2) commercianti al dettaglio se si limitano a distribuire
piante prodotte ed imballate fuori azienda.
Questi
debbono solo tenere registro e conservare documentazione relativa ad acquisti e
vendite.
Titolari
laboratori che intendono eseguire analisi di controllo ufficiale su stato
fitosanitario e rispondenza varietale materiale di moltiplicazione inviano
domanda di riconoscimento a MI.P.A.F. tramite Servizio Fitosanitario Regionale,
specificando tipi di analisi e specie vegetali, ed allegando:
-
curriculum personale
tecnico-scientifico impiegato;
-
elenco strutture
ed apparecchiature disponibili;
-
eventuale
descrizione di esperienze già svolte nel settore.
Servizio
Fitosanitario esegue istruttoria, entro 30 giorni, accertando presenza di
idoneo personale, apparecchiature di diagnosi o campi parcellari per prove
varietali rispondenti ai requisiti riportati su G.U. 126/97. Servizio concede
autorizzazione comunicandolo a MI.P.A.F.
Materiale
di moltiplicazione e piante da frutto commercializzate solo se:
1) utilizzato materiale di moltiplicazione ufficialmente
certificato come materiale prebase, materiale base, materiale certificato, o
rispondente ai requisiti di materiale CAC;
2) utilizzato piante da frutto ufficialmente certificate
come materiali certificati o rispondenti ai requisiti di materiale CAC;
3) costituito da eventuale organismo geneticamente
modificato autorizzato, purché materiale di moltiplicazione e piante da frutto
“detenuti, prodotti, coltivati nel rispetto di vigente norme di coesistenza tra
colture transgeniche, convenzionali, biologiche”;
4) alimento o mangime sia derivato da piante da frutto o
materiale di moltiplicazione autorizzato;
5) ammesse deroghe per materiale destinato a prove o
scopi scientifici o lavori di selezione o conservazione diversità genetica.
Fornitori
registrati debbono
a) informare subito Servizio Fitosanitario Regionale in
merito presenza di eventuale organismo nocivo (eventualmente ad un livello
superiore a quello consentito da schede tecniche CE);
b) individuare e tenere sotto controllo punti critici dei
propri processi di produzione che influenzano qualità dei materiali;
c) tenere a disposizione di organismi di controllo
informazioni su controllo punti critici;
d) prelevare campioni per eventuali analisi di
laboratorio;
e) garantire che durante produzione lotti di materiale di
moltiplicazione vengono identificati separatamente;
f) attuare tutte le misure prescritte da Servizio
Fitosanitario Regionale;
g) registrare e conservare per almeno 3 anni proprie vendite ed acquisti di materiali di
moltiplicazione o piante da frutto;
h) concedere libero accesso a locali di aziende ai
funzionari addetti ai controlli;
i) commercializzare materiali di moltiplicazione e piante
da frutto con riferimento a varietà a cui appartengono (In caso di portainnesto
con riferimento a specie o ibrido interspecifico in questione) che deve essere
giuridicamente protetta da privativa su ritrovati vegetali o registrata
ufficialmente o comunemente nota” (cioè registrata ufficialmente in Stato
membro o oggetto domanda registrazione o domanda di privativa o
commercializzata prima di 30/9/2012 in
Stato membro, “purché abbia descrizione ufficialmente riconosciuta da
Autorità”) o priva di valore intrinseco per produzione vegetale a fini
commerciali ma con descrizione ufficialmente riconosciuta e materiali di
moltiplicazione e piante da frutto commercializzati come materiale CAC in Stato
membro interessato ed identificati in tal modo su etichetta e/o su documento.
Ogni varietà deve avere stessa denominazione in ogni Stato membro;
j) commercializzare materiale in partite omogenee,
accompagnato da cartellino-certificato avente colore: bianco con barra viola
per materiale “prebase”; bianco per materiale “base”; azzurro per materiale
virus esente e virus controllato. Cartellino-certificato stampato con inchiostro
indelebile e realizzato in materiale biodegradabile resistente per almeno 2
anni, in cui riportare: logo MI.P.A.F.; dicitura Servizio nazionale di
certificazione volontaria, Regione e Servizio Fitosanitario Regionale
competente; dicitura “passaporto delle piante CE” con eventuale sigla ZP;
codice fornitore e codice produttore; denominazione botanica; denominazione di
varietà e del portainnesto; categoria (prebase, base, certificato); stato
sanitario (virus esente, virus controllato); numero progressivo alfanumerico
(lettera indica anno produzione + numero progressivo di produzione distinta in
prebase, base, certificato – campi di piante madri, certificato – vivaio
preceduto da codice ISTAT di Regione dove Servizio Fitosanitario ha svolto
ispezione); indicazione del numero di esemplari del materiale di propagazione
per cui vale il cartellino-certificato. Cartellino fissato al materiale di
propagazione in modo da non poter essere riutilizzabile. Al termine controlli
amministrativi e di campo Servizio Fitosanitario Regionale comunica a vivaista
autorizzazione alla stampa ed all’applicazione del cartellino-certificato.
Cartellini stampati e distribuiti dal CIVI Italia che ogni anno trasmette a
MI.P.A.F. e Servizi Fitosanitari Regionali “prospetti finali con la numerazione
assegnata ai cartellini-certificati prodotti”. Per "piccoli
coltivatori" o commercianti al dettaglio, sufficiente documento
attestante: denominazione azienda fornitrice, denominazione botanica, varietà.
Nel caso di materiale di moltiplicazione o piante da frutto di varietà
geneticamente modificata indicare in etichetta apposta su materiale ed in
documento di accompagnamento che varietà è stata geneticamente modificata,
specificando OGM impiegati.
Chiunque
si limita semplicemente a distribuire piante da frutto od ortive prodotte e
confezionate fuori della propria azienda, esonerato da "documentò di
commercializzazione" e tenuta registro, ma deve:
a) tenere registro o conservare documenti attestanti operazioni
di acquisto, vendita, consegna materiali di moltiplicazione di piante da frutto
od ortive;
b) possedere strutture idonee a conservazione in vivo di
materiale di moltiplicazione.
Servizio
Fitosanitario Regionale esegue almeno 1 volta anno controllo presso
stabilimenti fornitori per accertare mantenimento requisiti prescritti da D.M.
14/4/97, in particolare:
-
rispondenza
metodi di controllo dei punti critici adottati da fornitore re relativa
competenza del personale aziendale ad eseguire tali controlli;
-
campioni per
analisi prelevati in modo tecnicamente corretto da personale competente durante
le varie fasi processo produzione ed analizzate presso laboratorio autorizzato;
-
rispondenza
materiale durante fasi di produzione e commercializzazione a disciplinari di
produzione.
Analoghi
controlli svolti presso laboratori autorizzati per verificare rispetto D.M.
14/4/97.
Se
da controlli emergono irregolarità o materiale non conforme, Servizio
Fitosanitario Regionale informa MI.P.A.F. ed adotta misure necessarie per
assicurare conformità materiale a D.M. 14/4/97 o ne vieta vendita nella CE.
Misure restrittive revocate se materiale conforme a D.M. 14/4/97.
Importazione
materiali di moltiplicazione e piante da frutto da Paesi Terzi ammesso se al
momento importazione soddisfa norme del D.Lgs. 124/10.
MI.P.A.F.
può riconoscere "equivalenza per determinate specie prodotte in Paesi
Terzi" se presentata documentazione attestante garanzie per fornitore,
identità e caratteri specie, aspetti fitosanitari, substrato colturale,
imballaggio, modalità ispezione, contrassegno e chiusura analoghe a quelle
previste da D.Lgs. 124/10. MI.PA.F. può riconoscere equivalenza per determinate
specie prodotte da Paesi Terzi.
Servizio
Fitosanitario Regionale effettua, almeno per sondaggio, ispezioni negli
stabilimenti dei fornitori su materiali di moltiplicazione e piante da frutto
durante fasi di produzione e commercializzazione per accertare rispetto
prescrizioni di legge. Se constatata presenza di materiale non conforme,
Servizio adotta misure per renderlo conforme; se ciò impossibile, ne vieta
commercio in CE, informando subito MI.P.A.F. Misure subito revocate non appena
accertata conformità del materiale destinato a commercializzazione
Fino a 31/12/2018 consentita commercializzazione di materiale di
moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti al 30/9/2012 ufficialmente certificate
e rispondenti a requisiti CAC purché identificati come tale materiale in
etichetta o su documento.
Sanzioni:
Chiunque
vende piante da frutto o materiali di moltiplicazione non essendo autorizzato o
non chiede autorizzazione a Servizio Fitosanitario: multa da 5.000 a 30.000 €
Chiunque
vende piante da frutto o materiali di moltiplicazione non ufficialmente
certificate, o si limita a distribuire piante da frutto od ortive confezionate
fuori azienda senza tenere registro o conservare documenti attestanti
operazione compravendita, o possiede strutture non idonee alla conservazione di
tali piante: multa da 1.500 a 9.000 €
Chiunque
vende piante da frutto o materiali di moltiplicazione non rispettando norme
prescritte per prove o lavori di selezione o conservazione diversità: multa da
1.000 a 6.000 €
Chiunque
produce e vende piante da frutto o materiale di moltiplicazione non registrato
o usando denominazioni di varietà non conformi: multa da 2.500 a 15.000 €
Chiunque
produce e vende piante da frutto o materiale di moltiplicazione senza
rispettare obblighi a suo carico, o non informa Servizio circa presenza
organismi nocivi, o non concede libero accesso ai locali azienda per controlli,
o non accompagna vendita prodotto con "documento di
commercializzazione", o non tiene registro in cui annotare acquisti e
vendite, o non si avvale di laboratorio autorizzato: multa da 500 a 3.000 €
Chiunque
vende piante da frutto o materiale di moltiplicazione senza riferimento a
varietà: multa da 2.000 a 12.000 €
A
queste sanzioni si aggiunge sospensione da iscrizione Albi professionali, da
esercizio professione, da uffici direttivi ed organi statutari di persone
giuridiche ed imprese, da Albi imprese abilitate a contratti con Enti pubblici,
da esercizio attività produttiva e commerciale per un periodo da 6 mesi a 2
anni (15 giorni - 2 mesi per mancata tenuta registro varietà non brevettate).