NORME IMPIANTI ARBORICOLTURA DA LEGNO (D.G.R.M. 6/11/01)    (bosco34)

Soggetti interessati:

Chiunque intende operare su:

1)       castagneti da frutto, cioè “quei soprassuoli costituiti da piante prevalentemente coetanee di altezza non superiore a 6 m., con sesto regolare inferiore a 5x5 m. sottoposti a cure colturali aventi almeno cadenza annuale, idonei alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici”;

2)       impianti di arboricoltura da legno, cioè “impianto specializzato di specie arboree di pregio e/o rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente coetaneità, sesto di impianto regolare e cure colturali ricorrenti”.

Tali formazioni arboree avendo finalità produttive non costituiscono bosco.

Iter procedurale:

Nei castagneti da frutto “liberamente esercitabili seguenti cure colturali”:

a)       potatura di allevamento, formazione, produzione e ringiovanimento compresa capitozzatura e preparazione portainnesti

b)       esecuzione di innesti

c)       taglio della vegetazione invadente e ripulitura delle superfici al fine di agevolare raccolta delle castagne

d)       formazione e ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e ciglioni inerbiti.

Lavori che è possibile eseguire previa denuncia a Provincia o Comunità Montana da inviare almeno 30 giorni prima inizio lavori sono:

a)       sostituzione piante di castagno morte o non più produttive fino ad un massimo di 5/anno

b)       taglio dei polloni di castagno o di altre specie

c)       concentramento e bruciatura materiale di risulta in spazi idonei, lontani da chiome e nel rispetto norme antincendio

Lavori su castagneto da frutto che richiedono autorizzazione a Provincia o Comunità Montana:

a)       taglio piante da seme di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi entro castagneto;

b)       esercizio di attività colturali entro castagneti;

c)       diradamento castagneto da frutto finalizzato a migliore distribuzione spaziale dei soggetti;

d)       taglio castagni da frutto per altri scopi consentito nella misura di 2/anno purchè sostituiti;

e)       conversione castagneto da frutto in fustaia da legno. Vietata conversione a ceduo salvo specifiche esigenze fitosanitarie;

f)        estirpazione ceppaie piante infestanti con obbligo di colmare buche.

Castagneti abbandonati equiparati a fustaie. Recupero a castagneto da frutto attuato mediante taglio vegetazione spontanea insediata, potatura o taglio vecchie piante di castagno, innesto di nuovi soggetti. Tali operazioni soggette ad autorizzazione Provincia o Comunità Montana, che può chiedere “a garanzia e rinnovazione … versamento specifica somma o stipula di poliza fidejussoria di importo pari al costo presunto dei lavori ed a validità di 3 anni”. Garanzia viene svincolata non appena accertato completamento recupero (Sopralluogo da parte Corpo Forestale, Servizio Valorizzazione Terreni, Provincia o Comunità Montana alla presenza di proprietario e progettista). Se accertata incompletezza lavori, si invita proprietario ad eseguire tutti i lavori previsti fissando termine. Se questo non rispettato, cauzione di garanzia incamerata.

Conversione di “cedui a prevalenza castagno” a castagneti da frutto oggetto di autorizzazione rilasciata da Provincia o Comunità Montana. Operazione eseguita mediante “taglio a raso con eventuale rilascio dei soli tirasucchi” e solo in caso di cedui di età inferiore a 30 anni e superfici fino ad 1 ha. contiguo ed accorpato.

Provincia o Comunità Montana per problemi di natura fitosanitaria legati a patologie del castagno può consentire deroghe su periodi e modalità di taglio e potatura.

Impianti di arboricoltura da legno trattati a taglio raso con eventuale rimozione di ceppaie eseguite in qualunque periodo dell’anno previa denuncia inizio lavori a Provincia o Comunità Montana, salvo casi di pregiudizio idrogeologico da valutare da parte di tali Enti. Modalità di trattamento e turno di utilizzazione fissato da proprietario, salvo caso di impianti attuati con fondi pubblici in cui piano colturale approvato da parte Ente erogatore aiuti.

Ogni forma di utilizzo alle formazioni ripariali ubicate all’interno degli alvei subordinata ad autorizzazione rilasciata da Servizio Opere Pubbliche (Analoga procedura per “trattamento delle formazioni ripariali radicanti all’esterno degli alvei”)