BUONE PRATICHE FORESTALI (D.M. 21/1/10) (bosco06)
Soggetti interessati:
Chiunque dispone di boschi e
chiede misure di aiuto ambientali in ambito PSR
Iter procedurale:
MI,P,A,F, individuato con
D.M. 21/1/10 criteri minimi concernenti buone pratiche forestali per
beneficiare di aiuti su PSR, al fine di conseguire seguenti obiettivi:
miglioramenti ambiente e spazio rurale; miglioramento cambiamenti climatici;
miglioramento capacità di adattamento forestale in relazione a cambiamenti
climatici; maggiore resistenza e/o capacità di reazione a incendi e calamità
naturali; protezione idrogeologica e salvaguardia di risorse idriche; aumento
potenziale naturale di rinnovo del bosco; mantenimento di paesaggio;
salvaguardia di biodiversità e di paesaggio;
miglioramento e prevenzione fitosanitaria;
miglioramento produzione legnosa; migliore gestione di prodotti forestali non
legnosi; attivazione di filiere corte; salvaguardia salute di operatori.
Elenco dei criteri minimi concernenti buone pratiche
forestali sono le seguenti:
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per boschi di neo formazione (Formazioni boschive di
origine naturale ed autoctone di recente insediamento a seguito contrazione
attività agricole e abbandono aree pascolive):
1) interventi effettuati “utilizzando con tassi più elevati specie
di maggiore valore economico, rilasciando specie alloctone e/o di scarso
interesse commerciale”;
2) interventi di tipo colturale che indirizzano formazioni pioniere
verso tipologie forestali stabili;
-
per boschi cedui (Formazioni boschive di origine agamica,
cioè formazioni costituite essenzialmente da polloni, da trattare in modo
differenziato in funzione di ceduo coetaneo semplice o matricinato
e di ceduo disetaneo o a sterzo):
1) lunghezza del turno di taglio fissata da Regione in modo da
evitare sfruttamento eccessivo di soprassuolo in funzione tipo di formazione
forestale;
2) estensione e continuità di aree a taglio e tagli intercalari
fissata da Regione, in modo da “migliorare economicamente soprassuolo” in
funzione tipo di formazione forestale. Tagli intercalari non obbligatori, ma da
eseguire “nelle situazioni in cui è evidente la convenienza economica del
taglio”;
3) selezione di specie soggette ad utilizzazione fissate da
Regione, favorendo principali specie di interesse locale (individuare limiti
minimi di rilascio per specie ecologicamente significative) ed obbligando
“nelle utilizzazioni di fine turno a rilasciare alcuni polloni di specie
pregiate per mantenere sufficiente livello di diversità specifica”;
4) rilascio di matricine. Regione fissa numero
di matricine da rilasciare per unità di superficie e dimensione dei gruppi in
funzione di specie e caratteristiche ecologiche, climatiche, geomorfologiche, con preferenza accordata per esemplari
nati da seme e specie più rare e meno rappresentate, al fine di garantire
permanenza di bosco misto;
5) selezione delle matricine i cui criteri fissati da Regione
unitamente a numero di matricine da rilasciare per unità di superficie e loro
caratteristiche specifiche e dendrometriche;
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per boschi ad alto fusto (Formazione boschiva di origine
agamica soggette a rinnovo naturale o artificiale):
1) turno delle fustaie fissato da Regione per tipo di specie e
formazione forestale in modo da evitare eccessivo sfruttamento del soprassuolo
e potenziare funzioni non economiche di fustaie;
2) dimensioni di aree soggette a taglio nelle fustaie fissate da
Regione in modo da ridurre impatto del taglio nel soprassuolo;
3) interventi intercalari fissati da Regione per tipo di specie e
formazione forestale, in modo da migliorare caratteristiche culturali ed
economiche del soprassuolo;
4) selezione di specie soggette ad utilizzo per cui Regione fissa
criteri minimi per principali specie di interesse locale in base a “redditività
di intervento a discapito della salvaguardia di specie protette, pregiate e/o
meno rappresentate”;
5) intensità e modalità di taglio nella gestione di fustaie
fissata da Regione per tipo di governo, specie, formazione forestale “con
obiettivo di efficienza economica”. Norme specifiche definite in base a caratteristiche geomorfologiche
delle stazioni;
6) identificazione di piante soggette a rilascio a fini ecologici e
paesaggistici;
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per boschi cedui ed alto fusto:
1) ripulitura e sfalcio di vegetazione
arbustiva ed erbacea nei boschi ed altri interventi per tutela di biodiversità fissati da Regione in termini di esecuzione
e/o divieto di taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva per ripulitura a fini
protettivi (antincendio, idrogeologico) e per motivi colturali;
2) rilascio di piante morte di grandi dimensioni di cui Regione
definisce limiti ad ha. di presenza arboree morte;
3) specie rare e sporadiche di cui Regione vieta estirpazione
ed asportazione, anche parziale, nelle aree forestali, “salvo casi particolari,
evitando comunque di arrecare danno diretto ed indiretto ad attività selvicolturali, luoghi, flora spontanea;
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per cantieri utilizzazioni forestali di:
1) impatto di utilizzazione forestali su suolo, vegetazione
arbustiva, rinnovazione, fauna selvatica di cui Regione fissa pratiche di
esbosco (in particolare strascico, semistrascico, a terra con mezzi meccanici,
avvallamento con canalette). Escluse modalità “sito di allestimento pratiche di esbosco”;
2) uso di carburanti e lubrificanti a basso impatto, di cui
però non vige obblighi di attuazione;
3) gestione residui di lavorazione (ramaglie, foglie, cime) nelle
utilizzazioni forestali di cui Regione fissa modalità “prevenendone abbruciamento, allontanamento di tagliato, concentrazione
degli stessi negli spazi liberi o sul letto di caduta o rilascio in bosco,
sparso o raccolto in andane”;
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per arboricoltura da legno (Pioppeti):
1) impianti monospecifici privi di
specie di accompagnamento;
2) impianti di pioppeto monoclonale
privo di specie di accompagnamento;
3) esclusione negli impianti tradizionali di ogni altra specie
legnosa ad impianto, anche se diffuse esternamente al popolamento;
4) lavorazione andante del terreno;
5) utilizzo di fertilizzante minerale e di fitofarmaci.
Regioni debbono recepire ed
“individuare con propri provvedimenti elenco dei pertinenti requisiti
obbligatori, tenendo conto specifiche esigenze territoriali e selvicolturali”