BUONE PRATICHE FORESTALI (D.M. 21/1/10)  (bosco06)

Soggetti interessati:

Chiunque dispone di boschi e chiede misure di aiuto ambientali in ambito PSR

Iter procedurale:

MI,P,A,F, individuato con D.M. 21/1/10 criteri minimi concernenti buone pratiche forestali per beneficiare di aiuti su PSR, al fine di conseguire seguenti obiettivi: miglioramenti ambiente e spazio rurale; miglioramento cambiamenti climatici; miglioramento capacità di adattamento forestale in relazione a cambiamenti climatici; maggiore resistenza e/o capacità di reazione a incendi e calamità naturali; protezione idrogeologica e salvaguardia di risorse idriche; aumento potenziale naturale di rinnovo del bosco; mantenimento di paesaggio; salvaguardia di biodiversità e di paesaggio; miglioramento e prevenzione fitosanitaria; miglioramento produzione legnosa; migliore gestione di prodotti forestali non legnosi; attivazione di filiere corte; salvaguardia salute di operatori.

Elenco dei criteri minimi concernenti buone pratiche forestali sono le seguenti:

-         per boschi di neo formazione (Formazioni boschive di origine naturale ed autoctone di recente insediamento a seguito contrazione attività agricole e abbandono aree pascolive):

1)     interventi effettuati “utilizzando con tassi più elevati specie di maggiore valore economico, rilasciando specie alloctone e/o di scarso interesse commerciale”;

2)     interventi di tipo colturale che indirizzano formazioni pioniere verso tipologie forestali stabili;

-         per boschi cedui (Formazioni boschive di origine agamica, cioè formazioni costituite essenzialmente da polloni, da trattare in modo differenziato in funzione di ceduo coetaneo semplice o matricinato e di ceduo disetaneo o a sterzo):

1)     lunghezza del turno di taglio fissata da Regione in modo da evitare sfruttamento eccessivo di soprassuolo in funzione tipo di formazione forestale;

2)     estensione e continuità di aree a taglio e tagli intercalari fissata da Regione, in modo da “migliorare economicamente soprassuolo” in funzione tipo di formazione forestale. Tagli intercalari non obbligatori, ma da eseguire “nelle situazioni in cui è evidente la convenienza economica del taglio”;

3)     selezione di specie soggette ad utilizzazione fissate da Regione, favorendo principali specie di interesse locale (individuare limiti minimi di rilascio per specie ecologicamente significative) ed obbligando “nelle utilizzazioni di fine turno a rilasciare alcuni polloni di specie pregiate per mantenere sufficiente livello di diversità specifica”;

4)     rilascio di matricine. Regione fissa numero di matricine da rilasciare per unità di superficie e dimensione dei gruppi in funzione di specie e caratteristiche ecologiche, climatiche, geomorfologiche, con preferenza accordata per esemplari nati da seme e specie più rare e meno rappresentate, al fine di garantire permanenza di bosco misto;

5)     selezione delle matricine i cui criteri fissati da Regione unitamente a numero di matricine da rilasciare per unità di superficie e loro caratteristiche specifiche e dendrometriche;   

-         per boschi ad alto fusto (Formazione boschiva di origine agamica soggette a rinnovo naturale o artificiale):

1)     turno delle fustaie fissato da Regione per tipo di specie e formazione forestale in modo da evitare eccessivo sfruttamento del soprassuolo e potenziare funzioni non economiche di fustaie;

2)     dimensioni di aree soggette a taglio nelle fustaie fissate da Regione in modo da ridurre impatto del taglio nel soprassuolo;

3)     interventi intercalari fissati da Regione per tipo di specie e formazione forestale, in modo da migliorare caratteristiche culturali ed economiche del soprassuolo;

4)     selezione di specie soggette ad utilizzo per cui Regione fissa criteri minimi per principali specie di interesse locale in base a “redditività di intervento a discapito della salvaguardia di specie protette, pregiate e/o meno rappresentate”;

5)     intensità e modalità di taglio nella gestione di fustaie fissata da Regione per tipo di governo, specie, formazione forestale “con obiettivo di efficienza economica”. Norme specifiche definite in base a caratteristiche geomorfologiche delle stazioni;

6)     identificazione di piante soggette a rilascio a fini ecologici e paesaggistici; 

-         per boschi cedui ed alto fusto:

1)     ripulitura e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi ed altri interventi per tutela di biodiversità fissati da Regione in termini di esecuzione e/o divieto di taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva per ripulitura a fini protettivi (antincendio, idrogeologico) e per motivi colturali;

2)      rilascio di piante morte di grandi dimensioni di cui Regione definisce limiti ad ha. di presenza arboree morte;

3)     specie rare e sporadiche di cui Regione vieta estirpazione ed asportazione, anche parziale, nelle aree forestali, “salvo casi particolari, evitando comunque di arrecare danno diretto ed indiretto ad attività selvicolturali, luoghi, flora spontanea;

-         per cantieri utilizzazioni forestali di:

1)     impatto di utilizzazione forestali su suolo, vegetazione arbustiva, rinnovazione, fauna selvatica di cui Regione fissa pratiche di esbosco (in particolare strascico, semistrascico, a terra con mezzi meccanici, avvallamento con canalette). Escluse modalità “sito di allestimento pratiche di esbosco”;

2)     uso di carburanti e lubrificanti a basso impatto, di cui però non vige obblighi di attuazione;

3)     gestione residui di lavorazione (ramaglie, foglie, cime) nelle utilizzazioni forestali di cui Regione fissa modalità “prevenendone abbruciamento, allontanamento di tagliato, concentrazione degli stessi negli spazi liberi o sul letto di caduta o rilascio in bosco, sparso o raccolto in andane”;  

-         per arboricoltura da legno (Pioppeti):

1)     impianti monospecifici privi di specie di accompagnamento;

2)     impianti di pioppeto monoclonale privo di specie di accompagnamento;

3)     esclusione negli impianti tradizionali di ogni altra specie legnosa ad impianto, anche se diffuse esternamente al popolamento;

4)     lavorazione andante del terreno;

5)     utilizzo di fertilizzante minerale e di fitofarmaci.

Regioni debbono recepire ed “individuare con propri provvedimenti elenco dei pertinenti requisiti obbligatori, tenendo conto specifiche esigenze territoriali e selvicolturali