PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI (Legge
353/00; D.P.C.M. 3/6/05, 1/7/11; D.M. 20/12/01, 19/1/12; L.R. 6/05; D.G.R.M.
5/8/03, 11/6/12) (bosco01)
Soggetti interessati:
Chiunque
si reca od opera nel bosco, in quanto tutti i boschi dichiarati a rischio
incendio.
Regione
che organizza servizio antincendio boschivo.
Iter procedurale:
Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di fronte alle costanti emergenze incendi boschivi,
ha emanato seguenti disposizioni:
-
adozione
di Bollettino di previsione nazionale di incendi boschivi, strutturato su scala
provinciale, in cui riportare “scenario di previsione di natura probabilistica
delle condizioni di suscettività ad innesco e propagazione di incendi boschivi
articolati su 3 livelli, con stima delle stesse fino a 24 ore e rappresentazione
della loro tendenza fino a scala temporale più opportuna”. Informazioni utili
ad Uffici Dipartimento della Protezione Civile “a supporto delle attività di
flotta aerea in modo da modulare, in termini di massima proficuità, gestione
organizzativa della flotta stessa”. Bollettino reso inoltre disponibile a Corpo
Forestale dello Stato, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Prefettura, Regioni
allo scopo di assicurare idonei flussi informativi in merito a condizioni di
suscettività ad innesco e propagazione di incendi boschivi elaborate da
Dipartimento Protezione Civile. Rimane a carico di Amministrazioni “la
responsabilità della relativa fruizione del Bollettino per la strutturazione
delle attività di spettanza, anche in assenza di autonome valutazioni ed
analisi di dettaglio circa diversi livelli di pericolosità di incendi boschivi
nel territorio di competenza”
-
stretto
coordinamento dei Centri funzionali istituiti sul territorio con sviluppo di
sinergie con Amministrazioni competenti al fine di “ridurre i rischi di incendi
boschivi e contenere, per quanto possibile, i danni da questi causati,
nell’ottica della salvaguardia delle persone, beni ed ambiente
-
attivare
piani di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
-
attivare
le sale operative unificate permanenti
-
definire
con Corpo Forestale dello Stato e con Vigili del Fuoco specifiche intese locali
nell’ambito delle quali inserire “esistenza delle significative ed in alcuni
casi preponderanti componenti rappresentate da operai forestali e volontari”
-
potenziare
sistemi antincendio regionali e locali anche tramite rafforzamento impiego
mezzi aerei integrati con mezzi terrestri
-
tempestiva
comunicazione degli incendi in atto al Dipartimento della protezione civile
-
provvedere
al costante aggiornamento dei punti di approvvigionamento idrico
-
avviare
nei confronti dei cittadini un sistema di comunicazione diretto a divulgare “la
cultura della protezione civile ed in particolare l’informazione relativa agli
incendi boschivi ed alle conseguenze sociali ed ambientali che ne
derivano”
Regione
approva piano regionale sottoposto a revisione annuale di attività di
“previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi” (cioè “un
fuoco con suscettività ad espandersi per aree boscate, cespugliate o arborate,
comprese eventuali strutture antropizzate poste all’interno delle predette
aree, oppure su terreni coltivati od incolti o pascoli limitrofi a dette aree”)
entro 150 giorni dalla deliberazione delle linee guida emanate da Consiglio
Ministri comprende:
1) parte generale in cui riportare:
·
descrizione
del territorio con riferimento ad aree boscate, arboreti, cespugliate;
·
esistenza
banche dati regionali da aggiornare annualmente contenenti dati su incendi
boschivi ultimi 5 anni, reti di avvistamento e telecomunicazione esistenti,
interventi infrastrutturali e selvicolturali effettuati, mezzi e materiali
disponibili presso Organismi preposti, dati su personale addetto alle attività
di previsione, prevenzione e lotta incendi dislocate su territorio, procedure
di lotta attiva contro incendi boschivi;
·
cartografia
di base su adeguata scala (almeno 1:50.000) in cui evidenziare: centri
operativi, dislocazione squadre di intervento, mappe obiettivi da difendere,
aree percorse da fuoco, vegetazione, uso del suolo, viabilità e punti di
approvvigionamento idrici;
·
supporti
informatici a disposizione per gestione banca dati e cartografia;
·
analisi
statistica su evoluzione fenomeni degli incendi boschivi;
·
obiettivi
prioritari da difendere, tenendo conto presenza antropica (Abitazioni,
industria, commercio, turismo), pregio vegetazionale ed ambientale, aree
naturali protette, aree boscate limitrofe ai precedenti punti, giovani
rimboschimenti, difficile accessibilità da terra;
·
modello
organizzativo, specificando strutture e forze da impiegare compresi eventuali
accordi tra Regioni, Enti locali, Organizzazioni private;
2) previsione, in cui riportare:
·
cause
determinanti e fattori predisponenti incendio, cioè condizioni che favoriscono
innesco e propagazione incendio (v. Condizioni climatiche, geomorfologia,
caratteristiche vegetazionali), mentre tra le cause elencare incendio di
origine ignota, naturale, colposa o dolosa;
·
aree
percorse da fuoco anno precedente da rappresentare in cartografia;
·
aree
a rischio di incendio boschivo da rappresentare con apposita cartografia
tematica aggiornata, specificando tipologia di vegetazione prevalente. Aree
individuate tenendo conto fattori predisponenti ad incendio, frequenza storica
incendi, attività umane presenti in zona, rete viaria;
·
periodi
a rischio di incendio boschivo con indicazione delle prevalenti caratteristiche
meteorologiche e di aridità ed umidità del suolo;
·
indici
di pericolosità incendi giornalieri fissato su base quantitativa (Percentuale a
rischio incendio per determinata area), tenendo presente caratteristiche
strutturali e fisiche del bosco, condizioni meteorologiche, aspetti
geomorfologici della zona;
·
interventi
per la previsione e prevenzione di incendi boschivi anche tramite sistemi di
monitoraggio satellitare;
3) prevenzione in cui riportare:
·
“contrasto
delle azioni determinanti anche solo potenzialmente innesco dell’incendio sulle
aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo”;
·
consistenza
e localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco, nonché di
adeguate fonti di approvvigionamento idrico da programmare in base a priorità
obiettivi da tutelare e razionalizzando risorse a disposizione;
·
operazioni
selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di prevedere
interventi sostitutivi specie nelle aree a più elevato rischio del proprietario
inadempiente. Gli interventi di pulizia e manutenzione riguardano: riduzione
biomassa combustibile; rimozione della necromassa; ottenimento di soprassuoli
forestali misti e ben strutturati; conversione ove possibile di cedui in
fustaia; rigenerazione ceppaie; diradamento e sfoltimento di vecchi
rimboschimenti di conifere eccessivamente densi; decespugliamento, sfalcio,
ripulitura, diserbo delle scarpate e dei margini stradali; interventi di
rimboschimento e di ingegneria naturalistica (v. Ripristino assetto
idrogeologico versanti) attuati su soprassuoli percorsi dal fuoco creando
alternanza di combustibilità vegetativa. Regione
può concedere contributi a privati e proprietari di boschi per operazioni di
pulizia e manutenzione selvicolturale a fini di prevenzione incendi. Comuni
promuovono interventi di prevenzione incendi anche tramite incentivi economici
·
esigenze
formative e relativa programmazione di tutti i soggetti utilizzabili
nell’azione di previsione, prevenzione, lotta contro incendi boschivi;
·
attività
informativa, campagna di sensibilizzazione ed educazione a problema incendi
boschivi e salvaguardia dei boschi, nonché per far conoscere ai cittadini
divieti e norme comportamentali da tenere nei boschi, misure di autoprotezione
da tenere in caso di incendio, periodi di massima pericolosità, prescrizioni
previste per limitare cause di innesco, danni diretti ed indiretti causati da
incendi boschivi, numeri telefonici per comunicare notizie od incendi
avvistati. Messaggi da inoltrare soprattutto presso scuole di ogni ordine e
grado, operatori agro-silvo-pastrorali, operatori turistici, Associazioni di
categoria, proprietari terreni boschivi;
4) lotta attiva in cui riportare:
·
consistenza,
localizzazione dei mezzi, degli strumenti, delle risorse umane, nonché le
procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi attivate da Regione e
Comuni;
·
ricognizione
(attuata in particolare nelle aree obiettivo primario e nei periodi di maggior
pericolo con mezzi aerei leggeri), sorveglianza (attuata nelle aree di maggiore
pregio o a maggiore rischio in modo continuativo con squadre attrezzate, o
sistemi fissi di monitoraggio, o rete di osservazione di vedetta), avvistamento
(effettuato da terra, con mezzi aerei, con sistemi di avvistamento fisso),
allarme (istituiti centri di ascolto in cui raccogliere segnalazioni), spegnimento (dislocazione sul
territorio di squadre intervento per spegnimento a terra, delimitando area di
intervento ed obiettivi prioritari di difesa. Squadra guidata da coordinatore,
munita di mezzi fuoristrada, apparecchiature radio fisse e portatili, GPS,
apparecchiature di avvistamento, attrezzature di autoprotezione. Squadre
debbono sempre mantenersi in contatto con centrale operativa ed impegnabili
pure per azioni di ricognizione, sorveglianza, avvistamento);
·
sala
operativa unificata permanente (SOUP) dovrà assicurare collegamento tra livello
regionale e locale, gestire interventi mezzi aerei;
·
intervento
sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti;
5) procedura di formazione del catasto
incendi boschivi. Dopo ogni incendio boschivo, Comune e Corpo Forestale
eseguono sopralluoghi congiunti “per poter eseguire e restituire un rilievo il
più possibile veritiero di quanto occorso”. Corpo Forestale elabora dati
catastali e cartografici raccolti e li trasmette a Comune per applicare
disposizioni di legge in materia (Divieto di edificabilità);
6) sezione aree naturali protette regionali.
Piano articolato come quello regionale, con maggiore potenziamento delle misure
di previsione e prevenzione da assegnare ad Enti gestori delle aree protette,
nonché lotta agli incendi;
7) sezione parchi naturali e riserve
naturali dello Stato contenente piano predisposto per queste aree da Ministero
Ambiente di intesa con Regioni;
8) previsione economico-finanziaria delle
attività previste dal piano.
Regione
Marche dichiara stato di grave pericolosità di incendio su tutto territorio
boschivo della Regione nel periodo dal 1 Luglio al 15 Settembre (Particolari
condizioni meteoclimatiche possono rendere necessario un anticipo o
prolungamento di tale periodo da determinarsi mediante Decreto Dirigente
Servizio di Protezione Civile, sentito Corpo Forestale)
In tale
periodo è vietato: accendere fuochi nei boschi ad una distanza inferiore a 200
m. da questi, ad eccezione:
1) accensione di fuochi per cottura vivande
in aree attrezzate e fuori di queste solo da chi lavora nei boschi;
2) accensione di fuochi nelle radure dei
castagneti da frutto per bruciare materiale vegetale derivante da ripulitura,
nonché nel sottobosco per raccogliere frutti;
3) attività di carbonaro autorizzata da
Giunta Regionale;
4) accensione di cumuli di materiale
vegetale durante la ripulitura di incolti, colture erbacee ed arboree ad una
distanza di almeno 200 m. da bosco;
5) accensione di fuochi sempre consentita in
caso di lotta attiva contro incendi boschivi.
Nell’accensione
di fuochi adottare “le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non
siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e
l’operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente
spento”.
Fuori
del periodo a rischio, la distanza di sicurezza è di 100 m. a partire dalla quale
ammesso dar fuoco a paglia, stoppie e materiale vegetale derivante da colture
erbacee ed arboree, distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto
materiale sia raccolto in cumuli ed operatore assista di persona fino a quando
fuoco non risulta spento.
In aree
non a rischio incendio sempre vietato:
a) dare fuoco a vegetazione erbacea,
arbustiva, arborea in terreni calanchivi o soggetti a dissesto idrogeologico;
b) dare fuoco a vegetazione erbacea,
arbustiva, arborea in terreni incolti, in pascoli permanenti, in terreni non
coltivati in cui si manifesta “processo di colonizzazione di specie pioniere”;
c) dare fuoco ad arbusti, erbe palustri,
materiale vegetale lungo argini dei fiumi, laghi, corsi d’acqua”;
d) esercitare pascolo in terreni investiti
dal fuoco per superfici di almeno 0,5 ha. nei 3 anni successivi ad evento.
Sindaci,
Presidenti Comunità Montane, Corpo Forestale dello Stato provvede a dare la
massima pubblicità alla notizia “anche mediante affissione di manifesti”.
Comandi militari “nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri sono tenuti ad
adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi nei boschi”.
Nei
"soprassuoli boschivi" distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato:
-
per 15 anni mutare destinazione alle aree distrutte o
danneggiate;
-
per 10 anni realizzare edifici o “strutture ed
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili od attività produttive”,
salvo casi che licenza rilasciata precedentemente. In ogni atto di
compravendita di tali aree od immobili occorre, pena nullità atto, riportare
vincolo;
-
per 10 anni pascolo e caccia;
-
per 5 anni attività di rimboschimento ed ingegneria
forestale, salvo specifica autorizzazione Regione (Ministero nel caso di aree
protette) “per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle
situazioni in cui sia urgente intervento per tutela di particolari valori
ambientali e paesaggistici”.
Comuni entro 90 giorni da approvazione Piano regionale provvedono a
censire tramite apposito catasto terreni percorsi dal fuoco negli ultimi 5
anni. Catasto aggiornato annualmente ed esposto per almeno 30 giorni ad Albo
pretorio comunale per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, Comuni
esaminano osservazioni pervenute ed entro 60 giorni approvano elenchi
definitivi e relative perimetrazioni. Ammessa cancellazione da elenchi dei
terreni solo dopo che siano trascorsi periodi di cui sopra.
Autorità
giudiziaria in caso di trasgressione può disporre, con sentenza immediatamente
esecutiva, ripristino stato dei luoghi alla situazione preesistente ad
incendio, entro 6 mesi, a spese e cura del trasgressore.
Alla
ricostruzione boschi incendiati, con priorità per quelli in aree protette,
provvede Regione con appositi finanziamenti, disponendo anche occupazione
temporanea d'urgenza senza corrispondere alcuna indennità a proprietario.
Comune,
entro 31 Ottobre, compila elenco superficie boschiva danneggiata dal fuoco,
allegando relativa planimetria e lo trasmette a Regione e Ministero Ambiente.
In
deroga a tali divieti e per venire incontro a pratiche colturali agricole,
ammesso accendere il fuoco "in campagna per i periodi consentiti dagli usi
agricoli locali, purché incendio di dette materie non arrechi danno immediato a
persone, animali e cose"
Regione
Marche con D.G.R.M. 833 del 11/6/2012 approvato convenzione, avente durata di 12 mesi, rinnovabile entro mese di
Novembre, apportando eventuali modifiche e/o miglioramenti (eventualmente
soggetta a revisione se sopraggiunte necessità da parte Vigili del Fuoco o a
disdetta con preavviso di almeno 3 mesi) con Ministero Interno Dipartimento
Vigili del Fuoco ai fini di:
1) gestione di incendi boschivi tramite
scambio di dati ed informazioni riguardante attività di lotta attiva ad incendi
boschivi nel periodo considerato di massima pericolosità in collaborazione con
Corpo Forestale dello Stato. In particolare Dipartimento Vigili del Fuoco
provvederà a:
a) fornire informazioni su stato
pericolosità incendio boschivo e previsioni meteorologiche per rischio incendi
boschivi;
b) mettere a disposizione almeno 1 aereo ad
ala rotante per pattugliamento ed estinzione di incendi boschivi;
c) attivarsi per chiedere ulteriori velivoli
a Dipartimento Nazionale Protezione Civile in caso di necessità;
d) dare supporto a radiocomunicazioni
alternative di emergenza;
e) potenziare servizio nel periodo 14 Luglio – 26 Agosto per 12 ore giornaliere;
f)
formare
squadre di personale permanente di Vigili del Fuoco in servizio dalle 8 alle 20 di cui 2 in Provincia
di Ancona (1 per Parco Regionale del Conero), 2 in Provincia di Pesaro (di cui
1 per Parco Regionale Colle San Bartolo), 1 per Provincia di Macerata, 1 per
Provincia di Ascoli e 1 per Provincia di Fermo. Ammesso potenziamento di tali
squadre mediante distaccamento stagionale. In caso di comprovata necessità si
potrà decidere diversa distribuzione delle squadre nella Regione. Squadre
dotate dai rispettivi Comandi di automezzi ed attrezzature necessari per
incendi boschivi. Squadre attivate da Comando provinciale, su richiesta del
SOUP. Se personale Vigili del Fuoco esegue interventi diretti al verificarsi di
incendi boschivi ne fornisce comunicazione a SOUP. Ai fini attivazione azione
di supporto come richieste di intervento inviate direttamente a Vigili del
Fuoco. Squadre potranno anche svolgere attività di monitoraggio e prevenzione
in aree interessate da possibili incendi boschivi. Per interventi in incendi
boschivi dopo le ore 20 attivate squadre da Comando
provinciale Vigili del Fuoco da richiamare in servizio operativo per periodo
strettamente necessario e da comunicare a SOUP (Oneri a carico di Regione) e
relazione su interventi effettuati ed uomini impiegati, corredata da rendiconto
economico attestante livello del personale Vigili del Fuoco e corrispondente
misura oraria spettante al lavoro straordinario da inviare entro 30 Settembre. Regione si impegna a versare quota dovuta, la
cui quietanza inoltrata a Uffici contabili Dipartimento Vigili del Fuoco nei 20 giorni successivi: per 70% entro
10 giorni sa sottoscrizione convenzione e saldo nel periodo 2 Novembre – 15 Dicembre;
2) presidio Sala Operativa Unificata
Permanente (SOUP), comprendente:
a) attività di formazione del volontariato
di protezione civile da concordanza tra Regione e Direzione regionale Vigili
del Fuoco;
b) presenza di personale Vigili del Fuoco
all’interno di SOUP (almeno 1 in permanenza; presenza raddoppiata nel periodo 1 Luglio – 30 Agosto con orario
8-20);
c) invio a SOUP in continuità di
informazioni utili per attività di protezione civile o relative a
“compromissione della regolare erogazione di servizi pubblici di interesse
collettivo” (v. viabilità stradale e ferroviaria, funzionalità di porti ed
aeroporti, distribuzione di gas, energia elettrica, acqua);
d) presenza di personale Vigili del Fuoco ad
attività di protezione civile (v. esercitazioni, manifestazioni).
Regione
effettua versamento oneri derivanti da convenzione nel periodo 1 Novembre – 31 Dicembre, comunque entro 30 giorni da
invio rendiconto relativo a singola iniziativa, oltre a rendiconto bimestrale
del servizio di reperibilità
Vigilanza
su stato pericolosità incendi boschivi affidata a Corpo Forestale di Stato,
stazioni dei carabinieri e Comuni che debbono:
a) dare immediata comunicazione su incendio
e suo andamento a Prefetto e Corpo forestale;
b) promuovere immediata mobilitazione
squadre di volontari, cui spetta un compenso orario fissato in base a tabelle provinciali operai
agricoli;
c) razionalizzare utilizzazione delle opere
e mezzi localmente esistenti per lotta incendi boschivi. Regione provvede a
potenziamento mezzi antincendio e dei sistemi di avvistamento incendi
Pagamento
eventuali sanzioni da effettuare su conto corrente postale intestato a Regione.
Servizio
Protezione Civile istituita Sala Operativa Unificata permanente (SOUP) con il
compito di coordinare operazioni di avvistamento e spegnimento degli incendi
boschivi, o richiedere intervento aereo nazionale. Sarà presidiata 24 ore al
giorno per tutto l’anno da funzionario Vigili del Fuoco e della Forestale.
Presso
Coordinamento Regionale Corpo Forestale dello Stato istituito Centro Operativo
Regionale per incendi boschivi che funziona 24 ore nel periodo 8 Luglio - 16
Settembre ed ha il compito di:
-
tenere
contatti con SOUP;
-
tenere
diario aggiornato degli avvenimenti;
-
diramare
direttive ad Enti locali per interventi terrestri contro incendi boschivi;
-
inviare
a Centro Operativo Aereo Unificato richieste di intervento, tenendolo
aggiornato su situazione incendi, impiego di personale e mezzi;
-
archiviare
copie di tutte le comunicazioni ed atti relativi a sue attività;
-
tenere
tabella dei turni di servizio del personale impegnato nelle varie attività;
-
individuare
personale qualificato capace di assumere comando nuclei di lotta contro
incendi;
-
richiedere
aeromobili od altri mezzi per evacuazione personale minacciato.
Coordinamento
Provinciale Corpo Forestale di Stato e Comando Provinciale Vigili del Fuoco ha
il compito di:
-
tenere
informato SOUP su interventi in corso;
-
chiedere
personale e mezzi ad Associazione volontariato e cooperative
agricolo-forestali;
-
coordinare
operazioni aeree con quelle terrestri e predisporre personale di collegamento
sul luogo incendio.
Comunità Montana ha il compito di:
1) partecipare con proprio rappresentante al
coordinamento attività contro incendi boschivi;
2) garantire migliore logistica possibile per
organizzazione Coordinamento avanzato;
3) provvedere a rifornimento eventuali beni
di conforto a personale impiegato nei nuclei di contatto con incendio;
4) provvedere ad organizzare volontariato
protezione civile in stretto rapporto con Province per avvistamento incendi e
concorso nei relativi interventi.
Province
hanno il compito di:
1) attivare piano regionale degli
avvistamenti;
2) aggiornare percorsi nuclei di
avvistamento mobile nella zona oggetto di segnalazione incendi al fine di
aumentare vigilanza adozione di deterrenti;
3) in collaborazione con Comuni limitrofi a
zone operazione, garantire fluidità di circolazione su intera area anche per
disincentivare curiosi.
Punto
di coordinamento avanzato, costituito da funzionario della Forestale, Vigili
del Fuoco, Comune o Comunità Montana, eventualmente Ente Parco, ha il compito
di: coordinare attività su intera area dei nuclei di contatto con incendio,
tenere sempre informato SOUP, concedere benestare utilizzo Organizzazione
volontariato.
Nucleo
contatto con incendio composto da personale della Forestale, Vigili del Fuoco,
eventualmente cooperative agricolo-forestale ed Organizzazione volontariato.
Personale non autorizzato allontanato anche da Forza Pubblica da zona di
operazione. Direttore Nucleo coordina operazioni aeree con quelle terrestri,
fornendo indicazioni per ottimale utilizzo aeromobili.
Prefettura
adotta provvedimenti di sgombero della popolazione e di messa a disposizione di
Vigili del Fuoco e Forze Armate.
Centro
Operativo Aereo Unificato istituito presso Dipartimento Protezione Civile al
fine di:
1)
coordinare
"vettori aerei resi disponibili da Ministero Difesa, MI.P.A.F., altre
Amministrazioni" inviandoli nelle varie zone di pericolo, in base
decisioni Corpo Forestale;
2)
sollecitare
intervento mezzi aerei delle Regioni e Forze Armate;
3)
tenere
costantemente aggiornata situazione evolutiva incendi;
4)
effettuare
operazioni di evacuazione personale in pericolo;
5)
effettuare
ricognizioni per attività prevenzione incendi.
Chiunque
avvista o ha notizia di incendio boschivo deve subito comunicarlo alla più
vicina stazione dei Carabinieri o Corpo Forestale dello Stato che provvede a
segnalarlo a Corpo Forestale di Zona, Coordinamento Provinciale del Corpo
Forestale di Stato, Centro Operativo Regionale, Prefettura, Questura, Comando
Provinciale Vigili del Fuoco.
Organizzazione
regionale servizio antincendio affidato a Comunità Montane e Comuni, con il
coordinamento del Corpo Forestale dello Stato, presso cui istituito Centro
operativo e che nell'azione di spegnimento incendi si avvalgono di mezzi
specializzati. Creati al riguardo 8 distaccamenti forestali localizzati a:
Ancona, Fabriano, Macerata, Camerino, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro, Urbino.
Amministrazioni
pubbliche possono utilizzare soggetti che prestano servizio civile a fini di
“ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme per la lotta contro gli
incendi boschivi, nonché alla prosecuzione di interventi straordinari del Corpo
Nazionale Vigili del Fuoco”
Entità aiuto:
Per anno 2012 stanziati a favore di Dipartimento Vigili del Fuoco:
-
416.000 € per attività antincendio boschivo comprensivo di:
a)
pagamento dello straordinario al personale Vigili del Fuoco
calcolato al lordo oneri contributivi e previdenziali secondo tariffe del
Ministero;
b)
rimborso forfetario del pasto se impossibile fare
riferimento a strutture prefissate per ristoro;
c)
quota figurativa corrisposta a titolo di contributo per
costi di gestione mezzi e materiali impiegati nel servizio;
-
83.000 € per presidio di Sala Operativa Unificata
comprendente lavoro straordinario (al lordo di oneri contributivi e
previdenziali di legge) e rimborso di altri costi organizzativi necessari per
espletamento compiti assegnati
Sanzioni:
Chiunque non rispetta norme prevenzione
degli incendi boschivi: multa da 51 a 516 €