PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI (Legge 353/00; D.P.C.M. 3/6/05, 1/7/11; D.M. 20/12/01, 19/1/12; L.R. 6/05; D.G.R.M. 5/8/03, 11/6/12) (bosco01)

Soggetti interessati:

Chiunque si reca od opera nel bosco, in quanto tutti i boschi dichiarati a rischio incendio.

Regione che organizza servizio antincendio boschivo.

Iter procedurale:

  Presidenza del Consiglio dei Ministri, di fronte alle costanti emergenze incendi boschivi, ha emanato seguenti disposizioni:

-          adozione di Bollettino di previsione nazionale di incendi boschivi, strutturato su scala provinciale, in cui riportare “scenario di previsione di natura probabilistica delle condizioni di suscettività ad innesco e propagazione di incendi boschivi articolati su 3 livelli, con stima delle stesse fino a 24 ore e rappresentazione della loro tendenza fino a scala temporale più opportuna”. Informazioni utili ad Uffici Dipartimento della Protezione Civile “a supporto delle attività di flotta aerea in modo da modulare, in termini di massima proficuità, gestione organizzativa della flotta stessa”. Bollettino reso inoltre disponibile a Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Prefettura, Regioni allo scopo di assicurare idonei flussi informativi in merito a condizioni di suscettività ad innesco e propagazione di incendi boschivi elaborate da Dipartimento Protezione Civile. Rimane a carico di Amministrazioni “la responsabilità della relativa fruizione del Bollettino per la strutturazione delle attività di spettanza, anche in assenza di autonome valutazioni ed analisi di dettaglio circa diversi livelli di pericolosità di incendi boschivi nel territorio di competenza”         

-          stretto coordinamento dei Centri funzionali istituiti sul territorio con sviluppo di sinergie con Amministrazioni competenti al fine di “ridurre i rischi di incendi boschivi e contenere, per quanto possibile, i danni da questi causati, nell’ottica della salvaguardia delle persone, beni ed ambiente

-          attivare piani di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi

-          attivare le sale operative unificate permanenti

-          definire con Corpo Forestale dello Stato e con Vigili del Fuoco specifiche intese locali nell’ambito delle quali inserire “esistenza delle significative ed in alcuni casi preponderanti componenti rappresentate da operai forestali e volontari”

-          potenziare sistemi antincendio regionali e locali anche tramite rafforzamento impiego mezzi aerei integrati con mezzi terrestri

-          tempestiva comunicazione degli incendi in atto al Dipartimento della protezione civile

-          provvedere al costante aggiornamento dei punti di approvvigionamento idrico

-          avviare nei confronti dei cittadini un sistema di comunicazione diretto a divulgare “la cultura della protezione civile ed in particolare l’informazione relativa agli incendi boschivi ed alle conseguenze sociali ed ambientali che ne derivano” 

Regione approva piano regionale sottoposto a revisione annuale di attività di “previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi” (cioè “un fuoco con suscettività ad espandersi per aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati od incolti o pascoli limitrofi a dette aree”) entro 150 giorni dalla deliberazione delle linee guida emanate da Consiglio Ministri comprende:

1)       parte generale in cui riportare:

·         descrizione del territorio con riferimento ad aree boscate, arboreti, cespugliate;

·         esistenza banche dati regionali da aggiornare annualmente contenenti dati su incendi boschivi ultimi 5 anni, reti di avvistamento e telecomunicazione esistenti, interventi infrastrutturali e selvicolturali effettuati, mezzi e materiali disponibili presso Organismi preposti, dati su personale addetto alle attività di previsione, prevenzione e lotta incendi dislocate su territorio, procedure di lotta attiva contro incendi boschivi;

·         cartografia di base su adeguata scala (almeno 1:50.000) in cui evidenziare: centri operativi, dislocazione squadre di intervento, mappe obiettivi da difendere, aree percorse da fuoco, vegetazione, uso del suolo, viabilità e punti di approvvigionamento idrici;

·         supporti informatici a disposizione per gestione banca dati e cartografia;

·         analisi statistica su evoluzione fenomeni degli incendi boschivi;

·         obiettivi prioritari da difendere, tenendo conto presenza antropica (Abitazioni, industria, commercio, turismo), pregio vegetazionale ed ambientale, aree naturali protette, aree boscate limitrofe ai precedenti punti, giovani rimboschimenti, difficile accessibilità da terra;

·         modello organizzativo, specificando strutture e forze da impiegare compresi eventuali accordi tra Regioni, Enti locali, Organizzazioni private;

2)       previsione, in cui riportare:

·         cause determinanti e fattori predisponenti incendio, cioè condizioni che favoriscono innesco e propagazione incendio (v. Condizioni climatiche, geomorfologia, caratteristiche vegetazionali), mentre tra le cause elencare incendio di origine ignota, naturale, colposa o dolosa;

·         aree percorse da fuoco anno precedente da rappresentare in cartografia;

·         aree a rischio di incendio boschivo da rappresentare con apposita cartografia tematica aggiornata, specificando tipologia di vegetazione prevalente. Aree individuate tenendo conto fattori predisponenti ad incendio, frequenza storica incendi, attività umane presenti in zona, rete viaria;

·         periodi a rischio di incendio boschivo con indicazione delle prevalenti caratteristiche meteorologiche e di aridità ed umidità del suolo;

·         indici di pericolosità incendi giornalieri fissato su base quantitativa (Percentuale a rischio incendio per determinata area), tenendo presente caratteristiche strutturali e fisiche del bosco, condizioni meteorologiche, aspetti geomorfologici della zona;

·         interventi per la previsione e prevenzione di incendi boschivi anche tramite sistemi di monitoraggio satellitare;

3)       prevenzione in cui riportare:

·         “contrasto delle azioni determinanti anche solo potenzialmente innesco dell’incendio sulle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo”;

·         consistenza e localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco, nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico da programmare in base a priorità obiettivi da tutelare e razionalizzando risorse a disposizione;

·         operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di prevedere interventi sostitutivi specie nelle aree a più elevato rischio del proprietario inadempiente. Gli interventi di pulizia e manutenzione riguardano: riduzione biomassa combustibile; rimozione della necromassa; ottenimento di soprassuoli forestali misti e ben strutturati; conversione ove possibile di cedui in fustaia; rigenerazione ceppaie; diradamento e sfoltimento di vecchi rimboschimenti di conifere eccessivamente densi; decespugliamento, sfalcio, ripulitura, diserbo delle scarpate e dei margini stradali; interventi di rimboschimento e di ingegneria naturalistica (v. Ripristino assetto idrogeologico versanti) attuati su soprassuoli percorsi dal fuoco creando alternanza di combustibilità vegetativa. Regione può concedere contributi a privati e proprietari di boschi per operazioni di pulizia e manutenzione selvicolturale a fini di prevenzione incendi. Comuni promuovono interventi di prevenzione incendi anche tramite incentivi economici

·         esigenze formative e relativa programmazione di tutti i soggetti utilizzabili nell’azione di previsione, prevenzione, lotta contro incendi boschivi;

·         attività informativa, campagna di sensibilizzazione ed educazione a problema incendi boschivi e salvaguardia dei boschi, nonché per far conoscere ai cittadini divieti e norme comportamentali da tenere nei boschi, misure di autoprotezione da tenere in caso di incendio, periodi di massima pericolosità, prescrizioni previste per limitare cause di innesco, danni diretti ed indiretti causati da incendi boschivi, numeri telefonici per comunicare notizie od incendi avvistati. Messaggi da inoltrare soprattutto presso scuole di ogni ordine e grado, operatori agro-silvo-pastrorali, operatori turistici, Associazioni di categoria, proprietari terreni boschivi;

4)       lotta attiva in cui riportare:

·         consistenza, localizzazione dei mezzi, degli strumenti, delle risorse umane, nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi attivate da Regione e Comuni;

·         ricognizione (attuata in particolare nelle aree obiettivo primario e nei periodi di maggior pericolo con mezzi aerei leggeri), sorveglianza (attuata nelle aree di maggiore pregio o a maggiore rischio in modo continuativo con squadre attrezzate, o sistemi fissi di monitoraggio, o rete di osservazione di vedetta), avvistamento (effettuato da terra, con mezzi aerei, con sistemi di avvistamento fisso), allarme (istituiti centri di ascolto in cui raccogliere  segnalazioni), spegnimento (dislocazione sul territorio di squadre intervento per spegnimento a terra, delimitando area di intervento ed obiettivi prioritari di difesa. Squadra guidata da coordinatore, munita di mezzi fuoristrada, apparecchiature radio fisse e portatili, GPS, apparecchiature di avvistamento, attrezzature di autoprotezione. Squadre debbono sempre mantenersi in contatto con centrale operativa ed impegnabili pure per azioni di ricognizione, sorveglianza, avvistamento);

·         sala operativa unificata permanente (SOUP) dovrà assicurare collegamento tra livello regionale e locale, gestire interventi mezzi aerei;

·         intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti;

5)       procedura di formazione del catasto incendi boschivi. Dopo ogni incendio boschivo, Comune e Corpo Forestale eseguono sopralluoghi congiunti “per poter eseguire e restituire un rilievo il più possibile veritiero di quanto occorso”. Corpo Forestale elabora dati catastali e cartografici raccolti e li trasmette a Comune per applicare disposizioni di legge in materia (Divieto di edificabilità);

6)       sezione aree naturali protette regionali. Piano articolato come quello regionale, con maggiore potenziamento delle misure di previsione e prevenzione da assegnare ad Enti gestori delle aree protette, nonché lotta agli incendi;

7)       sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato contenente piano predisposto per queste aree da Ministero Ambiente di intesa con Regioni;

8)       previsione economico-finanziaria delle attività previste dal piano.

Regione Marche dichiara stato di grave pericolosità di incendio su tutto territorio boschivo della Regione nel periodo dal 1 Luglio al 15 Settembre (Particolari condizioni meteoclimatiche possono rendere necessario un anticipo o prolungamento di tale periodo da determinarsi mediante Decreto Dirigente Servizio di Protezione Civile, sentito Corpo Forestale)

In tale periodo è vietato: accendere fuochi nei boschi ad una distanza inferiore a 200 m. da questi, ad eccezione:

1)       accensione di fuochi per cottura vivande in aree attrezzate e fuori di queste solo da chi lavora nei boschi;

2)       accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per bruciare materiale vegetale derivante da ripulitura, nonché nel sottobosco per raccogliere frutti;

3)       attività di carbonaro autorizzata da Giunta Regionale;

4)       accensione di cumuli di materiale vegetale durante la ripulitura di incolti, colture erbacee ed arboree ad una distanza di almeno 200 m. da bosco;

5)       accensione di fuochi sempre consentita in caso di lotta attiva contro incendi boschivi.

Nell’accensione di fuochi adottare “le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l’operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento”.

Fuori del periodo a rischio, la distanza di sicurezza è di 100 m. a partire dalla quale ammesso dar fuoco a paglia, stoppie e materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli ed operatore assista di persona fino a quando fuoco non risulta spento.

In aree non a rischio incendio sempre vietato:

a)       dare fuoco a vegetazione erbacea, arbustiva, arborea in terreni calanchivi o soggetti a dissesto idrogeologico;

b)       dare fuoco a vegetazione erbacea, arbustiva, arborea in terreni incolti, in pascoli permanenti, in terreni non coltivati in cui si manifesta “processo di colonizzazione di specie pioniere”;

c)       dare fuoco ad arbusti, erbe palustri, materiale vegetale lungo argini dei fiumi, laghi, corsi d’acqua”;

d)       esercitare pascolo in terreni investiti dal fuoco per superfici di almeno 0,5 ha. nei 3 anni successivi ad evento. 

Sindaci, Presidenti Comunità Montane, Corpo Forestale dello Stato provvede a dare la massima pubblicità alla notizia “anche mediante affissione di manifesti”. Comandi militari “nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi nei boschi”.

Nei "soprassuoli boschivi" distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato:

-          per 15 anni mutare destinazione alle aree distrutte o danneggiate;

-          per 10 anni realizzare edifici o “strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili od attività produttive”, salvo casi che licenza rilasciata precedentemente. In ogni atto di compravendita di tali aree od immobili occorre, pena nullità atto, riportare vincolo;

-          per 10 anni pascolo e caccia;

-          per 5 anni attività di rimboschimento ed ingegneria forestale, salvo specifica autorizzazione Regione (Ministero nel caso di aree protette) “per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente intervento per tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici”.

Comuni entro 90 giorni da approvazione Piano regionale provvedono a censire tramite apposito catasto terreni percorsi dal fuoco negli ultimi 5 anni. Catasto aggiornato annualmente ed esposto per almeno 30 giorni ad Albo pretorio comunale per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, Comuni esaminano osservazioni pervenute ed entro 60 giorni approvano elenchi definitivi e relative perimetrazioni. Ammessa cancellazione da elenchi dei terreni solo dopo che siano trascorsi periodi di cui sopra.

Autorità giudiziaria in caso di trasgressione può disporre, con sentenza immediatamente esecutiva, ripristino stato dei luoghi alla situazione preesistente ad incendio, entro 6 mesi, a spese e cura del trasgressore.

Alla ricostruzione boschi incendiati, con priorità per quelli in aree protette, provvede Regione con appositi finanziamenti, disponendo anche occupazione temporanea d'urgenza senza corrispondere alcuna indennità a proprietario.

Comune, entro 31 Ottobre, compila elenco superficie boschiva danneggiata dal fuoco, allegando relativa planimetria e lo trasmette a Regione e Ministero Ambiente.

In deroga a tali divieti e per venire incontro a pratiche colturali agricole, ammesso accendere il fuoco "in campagna per i periodi consentiti dagli usi agricoli locali, purché incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone, animali e cose"

Regione Marche con D.G.R.M. 833 del 11/6/2012 approvato convenzione, avente durata di 12 mesi, rinnovabile entro mese di Novembre, apportando eventuali modifiche e/o miglioramenti (eventualmente soggetta a revisione se sopraggiunte necessità da parte Vigili del Fuoco o a disdetta con preavviso di almeno 3 mesi) con Ministero Interno Dipartimento Vigili del Fuoco ai fini di:

1)       gestione di incendi boschivi tramite scambio di dati ed informazioni riguardante attività di lotta attiva ad incendi boschivi nel periodo considerato di massima pericolosità in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato. In particolare Dipartimento Vigili del Fuoco provvederà a:

a)       fornire informazioni su stato pericolosità incendio boschivo e previsioni meteorologiche per rischio incendi boschivi;

b)       mettere a disposizione almeno 1 aereo ad ala rotante per pattugliamento ed estinzione di incendi boschivi;

c)       attivarsi per chiedere ulteriori velivoli a Dipartimento Nazionale Protezione Civile in caso di necessità;

d)       dare supporto a radiocomunicazioni alternative di emergenza;

e)       potenziare servizio nel periodo 14 Luglio – 26 Agosto per 12 ore giornaliere;

f)        formare squadre di personale permanente di Vigili del Fuoco in servizio dalle 8 alle 20 di cui 2 in Provincia di Ancona (1 per Parco Regionale del Conero), 2 in Provincia di Pesaro (di cui 1 per Parco Regionale Colle San Bartolo), 1 per Provincia di Macerata, 1 per Provincia di Ascoli e 1 per Provincia di Fermo. Ammesso potenziamento di tali squadre mediante distaccamento stagionale. In caso di comprovata necessità si potrà decidere diversa distribuzione delle squadre nella Regione. Squadre dotate dai rispettivi Comandi di automezzi ed attrezzature necessari per incendi boschivi. Squadre attivate da Comando provinciale, su richiesta del SOUP. Se personale Vigili del Fuoco esegue interventi diretti al verificarsi di incendi boschivi ne fornisce comunicazione a SOUP. Ai fini attivazione azione di supporto come richieste di intervento inviate direttamente a Vigili del Fuoco. Squadre potranno anche svolgere attività di monitoraggio e prevenzione in aree interessate da possibili incendi boschivi. Per interventi in incendi boschivi dopo le ore 20 attivate squadre da Comando provinciale Vigili del Fuoco da richiamare in servizio operativo per periodo strettamente necessario e da comunicare a SOUP (Oneri a carico di Regione) e relazione su interventi effettuati ed uomini impiegati, corredata da rendiconto economico attestante livello del personale Vigili del Fuoco e corrispondente misura oraria spettante al lavoro straordinario da inviare entro 30 Settembre. Regione si impegna a versare quota dovuta, la cui quietanza inoltrata a Uffici contabili Dipartimento Vigili del Fuoco nei 20 giorni successivi: per 70% entro 10 giorni sa sottoscrizione convenzione e saldo nel periodo 2 Novembre – 15 Dicembre;       

2)       presidio Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), comprendente:

a)       attività di formazione del volontariato di protezione civile da concordanza tra Regione e Direzione regionale Vigili del Fuoco;

b)       presenza di personale Vigili del Fuoco all’interno di SOUP (almeno 1 in permanenza; presenza raddoppiata nel periodo 1 Luglio – 30 Agosto con orario 8-20);

c)       invio a SOUP in continuità di informazioni utili per attività di protezione civile o relative a “compromissione della regolare erogazione di servizi pubblici di interesse collettivo” (v. viabilità stradale e ferroviaria, funzionalità di porti ed aeroporti, distribuzione di gas, energia elettrica, acqua);

d)       presenza di personale Vigili del Fuoco ad attività di protezione civile (v. esercitazioni, manifestazioni).

Regione effettua versamento oneri derivanti da convenzione nel periodo 1 Novembre – 31 Dicembre, comunque entro 30 giorni da invio rendiconto relativo a singola iniziativa, oltre a rendiconto bimestrale del servizio di reperibilità        

Vigilanza su stato pericolosità incendi boschivi affidata a Corpo Forestale di Stato, stazioni dei carabinieri e Comuni che debbono: 

a)       dare immediata comunicazione su incendio e suo andamento a Prefetto e Corpo forestale;

b)       promuovere immediata mobilitazione squadre di volontari, cui spetta un compenso orario   fissato in base a tabelle provinciali operai agricoli;

c)       razionalizzare utilizzazione delle opere e mezzi localmente esistenti per lotta incendi boschivi. Regione provvede a potenziamento mezzi antincendio e dei sistemi di avvistamento incendi

Pagamento eventuali sanzioni da effettuare su conto corrente postale intestato a Regione.

Servizio Protezione Civile istituita Sala Operativa Unificata permanente (SOUP) con il compito di coordinare operazioni di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi, o richiedere intervento aereo nazionale. Sarà presidiata 24 ore al giorno per tutto l’anno da funzionario Vigili del Fuoco e della Forestale.

Presso Coordinamento Regionale Corpo Forestale dello Stato istituito Centro Operativo Regionale per incendi boschivi che funziona 24 ore nel periodo 8 Luglio - 16 Settembre ed ha il compito di:

-          tenere contatti con SOUP;

-          tenere diario aggiornato degli avvenimenti;

-          diramare direttive ad Enti locali per interventi terrestri contro incendi boschivi;

-          inviare a Centro Operativo Aereo Unificato richieste di intervento, tenendolo aggiornato su situazione incendi, impiego di personale e mezzi;

-          archiviare copie di tutte le comunicazioni ed atti relativi a sue attività;

-          tenere tabella dei turni di servizio del personale impegnato nelle varie attività;

-          individuare personale qualificato capace di assumere comando nuclei di lotta contro incendi;

-          richiedere aeromobili od altri mezzi per evacuazione personale minacciato.

Coordinamento Provinciale Corpo Forestale di Stato e Comando Provinciale Vigili del Fuoco ha il compito di:

-          tenere informato SOUP su interventi in corso;

-          chiedere personale e mezzi ad Associazione volontariato e cooperative agricolo-forestali;

-          coordinare operazioni aeree con quelle terrestri e predisporre personale di collegamento sul luogo incendio.

Comunità Montana ha il compito di:

1)       partecipare con proprio rappresentante al coordinamento attività contro incendi boschivi;

2)       garantire migliore logistica possibile per organizzazione Coordinamento avanzato;

3)       provvedere a rifornimento eventuali beni di conforto a personale impiegato nei nuclei di contatto con incendio;

4)       provvedere ad organizzare volontariato protezione civile in stretto rapporto con Province per avvistamento incendi e concorso nei relativi interventi.

Province hanno il compito di:

1)       attivare piano regionale degli avvistamenti;

2)       aggiornare percorsi nuclei di avvistamento mobile nella zona oggetto di segnalazione incendi al fine di aumentare vigilanza adozione di deterrenti;

3)       in collaborazione con Comuni limitrofi a zone operazione, garantire fluidità di circolazione su intera area anche per disincentivare curiosi.

Punto di coordinamento avanzato, costituito da funzionario della Forestale, Vigili del Fuoco, Comune o Comunità Montana, eventualmente Ente Parco, ha il compito di: coordinare attività su intera area dei nuclei di contatto con incendio, tenere sempre informato SOUP, concedere benestare utilizzo Organizzazione volontariato.

Nucleo contatto con incendio composto da personale della Forestale, Vigili del Fuoco, eventualmente cooperative agricolo-forestale ed Organizzazione volontariato. Personale non autorizzato allontanato anche da Forza Pubblica da zona di operazione. Direttore Nucleo coordina operazioni aeree con quelle terrestri, fornendo indicazioni per ottimale utilizzo aeromobili.

Prefettura adotta provvedimenti di sgombero della popolazione e di messa a disposizione di Vigili del Fuoco e Forze Armate.

Centro Operativo Aereo Unificato istituito presso Dipartimento Protezione Civile al fine di:

1)        coordinare "vettori aerei resi disponibili da Ministero Difesa, MI.P.A.F., altre Amministrazioni" inviandoli nelle varie zone di pericolo, in base decisioni Corpo Forestale;

2)        sollecitare intervento mezzi aerei delle Regioni e Forze Armate;

3)        tenere costantemente aggiornata situazione evolutiva incendi;

4)        effettuare operazioni di evacuazione personale in pericolo;

5)        effettuare ricognizioni per attività prevenzione incendi.

Chiunque avvista o ha notizia di incendio boschivo deve subito comunicarlo alla più vicina stazione dei Carabinieri o Corpo Forestale dello Stato che provvede a segnalarlo a Corpo Forestale di Zona, Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale di Stato, Centro Operativo Regionale, Prefettura, Questura, Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Organizzazione regionale servizio antincendio affidato a Comunità Montane e Comuni, con il coordinamento del Corpo Forestale dello Stato, presso cui istituito Centro operativo e che nell'azione di spegnimento incendi si avvalgono di mezzi specializzati. Creati al riguardo 8 distaccamenti forestali localizzati a: Ancona, Fabriano, Macerata, Camerino, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro, Urbino.

Amministrazioni pubbliche possono utilizzare soggetti che prestano servizio civile a fini di “ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, nonché alla prosecuzione di interventi straordinari del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco”

Entità aiuto:

Per anno 2012 stanziati a favore di Dipartimento Vigili del Fuoco:

-          416.000 € per attività antincendio boschivo comprensivo di:

a)       pagamento dello straordinario al personale Vigili del Fuoco calcolato al lordo oneri contributivi e previdenziali secondo tariffe del Ministero;

b)       rimborso forfetario del pasto se impossibile fare riferimento a strutture prefissate per ristoro;

c)       quota figurativa corrisposta a titolo di contributo per costi di gestione mezzi e materiali impiegati nel servizio;  

-          83.000 € per presidio di Sala Operativa Unificata comprendente lavoro straordinario (al lordo di oneri contributivi e previdenziali di legge) e rimborso di altri costi organizzativi necessari per espletamento compiti assegnati  

Sanzioni:

Chiunque non rispetta norme prevenzione degli incendi boschivi: multa da 51 a 516 € 

Chiunque cagiona incendio su boschi, selve, foreste, vivai forestali destinati a rimboschimento: arresto da 4 a 10 anni per incendio doloso (Se incendio causato per colpa: arresto da 1 a 5 anni). Sanzioni aumentate del 50% se da incendio deriva pericolo per edifici, o “danno grave, esteso e persistente per ambiente”, o danno su aree protette.

Chiunque non rispetta divieto di portare animali al pascolo entro 10 anni su terreno colpiti da incendio: multa da 30 a 50 €/capo 

Chiunque non rispetta divieto di effettuare caccia entro 10 anni su terreno colpiti da incendio: multa da 200 a 400 €

Chiunque costruisce edifici o strutture produttive ad infrastrutture nelle superfici colpite da incendio entro 10 anni: demolizione opere + ripristino luoghi a spese trasgressore.

Chiunque non rispetta divieti durante periodo di incendi boschivi: multa da 1.032 a 10.327 €. Multa raddoppiata se trasgressione commessa da personale impegnato nella lotta antincendio. Se trasgressione attuata da esercenti attività turistica, oltre multa, revoca licenza