DIRITTO
PRELAZIONE TERRENI (D.
Lgs. 228/01, 99/04; Legge 590/65, 817/71, 2/79, 116/14) (terra15)
Soggetti interessati:
Affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti (Esclusi quelli stagionali)
insediati nel fondo hanno a parità di condizione, diritto di prelazione o
riscatto in caso di trasferimento terreno a titolo oneroso, purché:
a)
interessato
coltivi fondo da almeno 2 anni;
b)
non abbia
venduto nei 2 anni precedenti altri fondi rustici, salvo caso di cessione a
scopo di ricomposizione fondiaria;
c)
fondo da acquisire
eventualmente in aggiunta ad altri già posseduti "non superi triplo della
superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia".
Diritto di prelazione o riscatto esteso anche a:
1)
coltivatore
diretto proprietario di terreni confinanti, purché sugli stessi non siano
insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti;
2)
successione
ereditaria, purché componenti familiari che esercitano diritto di prelazione
"siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare
in comune";
3)
cooperative
agricole di conduzione terreni, nonché secondo quanto previsto da Legge 116/14
cooperative in almeno 50% di amministratori e soci possiede qualifica di
coltivatore diretto come attestato da iscrizione in sezione speciale di
registro impresa Camera di Commercio
4)
società
agricole di persone di cui almeno 50% dei soci rivestono qualifica di
coltivatore diretto come risultante da
iscrizione nella sezione speciale del registro imprese della Camera di
Commercio;
5)
assegnatari di
fondi acquistati da ISMEA sono equiparati a coltivatori diretti ed hanno
diritto di prelazione o riscatto in fondi confinanti.
Nel caso di vendita di più fondi, ogni interessato "può esercitare singolarmente
o congiuntamente diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o
dell'intero complesso dei fondi".
Diritto di prelazione escluso in caso di:
1)
permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica
utilità o qualora terreni all'interno di piano regolatore destinati ad
utilizzazione edilizia, turistica, industriale
2)
terreni
acquistati da Cassa per la formazione della proprietà contadina ed Organismo
fondiario
3)
fondo
oggetto di compravendita è conferito ad una società di cui proprietario diviene
socio o quando terreno di proprietà della società "attribuito ad un socio
in sede di liquidazione della sua quota".
Iter procedurale:
Proprietario venditore deve notificare con lettera raccomandata ad avente diritto prelazione, proposta di alienazione,
corredata da preliminare di compravendita in cui riportare: nome acquirente,
prezzo di vendita, modalità di pagamento.
Avente diritto può esercitare diritto di prelazione entro 30 giorni.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari "prelazione deve essere esercitata da
tutti congiuntamente". Se qualcuno, entro 15
giorni da notifica, non comunica ad altri aventi diritto intenzione ad
esercitare prelazione, questa "può essere esercitata congiuntamente dagli
altri affittuari, purché la superfice del fondo non ecceda il triplo della
complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie".
In caso diritto di prelazione venga esercitato
da più confinanti, priorità è data a presenza in azienda di “coltivatori
diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra 18 e
40 anni o cooperative di conduzione associata dei terreni” e nell’ambito di
questi al numero degli operatori in queste condizioni ed al possesso di
conoscenze professionali adeguate.
Se proprietario non provvede
alla notifica o prezzo indicato nel preliminare superiore a quello riportato
nel contratto definitivo di compravendita, interessato può esercitare, entro 1
anno da trascrizione presso Ufficio Registro del contratto, diritto di riscatto
nei confronti acquirente.
Se interessato ha esercitato
diritto di prelazione o di riscatto, versamento del prezzo concordato deve
avvenire entro 3 mesi da notifica del proprietario o da esercizio diritto di
riscatto, o, in caso di ricorso al giudice, del giorno in cui causa è
terminata.
Se coltivatore che esercita diritto di prelazione dimostra di aver
presentato domanda di mutuo, tale termine "è sospeso fino a che non sia
stata disposta concessione del mutuo o espresso diniego a conclusione
istruttoria" e comunque non oltre 1 anno (Proroga
di 6 mesi ammessa se mancata concessione del mutuo dipende da mancanza fondi
pubblici).
Nel caso di pagamento differito, "trasferimento della proprietà è
sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro termine
stabilito".
Nel caso diritto di prelazione esercitato in comune da più
aventi diritto, e qualcuno di questi abbandoni fondo
entro 5 anni da acquisto, "gli altri componenti hanno diritto a riscattare
la predetta quota al prezzo ritenuto congruo da Servizio Decentrato
Agricoltura, purché acquisto sia fatto allo scopo di assicurare consolidamento
di impresa familiare coltivatrice di dimensioni economiche efficienti".
Priorità a coltivatori diretti o coeredi del venditore.