RISERVE NATURALI DEMANIALI E REGIONALI (Legge 394/91, 426/98, 296/06; D.M. 15/12/84, 10/2/85, 20/7/87, 16/10/13; L.R. 15/94, 44/95; D.G.R.M. 23/4/96, 13/5/96, 2/9/96, 29/7/96, 10/7/01) (teramb05)

Soggetti interessati:

Regioni, Comuni, cittadini, agricoltori

Iter procedurale:

MI.P.A.F. indica a Ministero Ambiente aree "facenti parte del demanio o del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato, Regioni, Comuni suscettibili di trasformazione in riserve naturali statali". A tal fine inviata apposita cartografia su cui indicare confini della riserva.

Ministero Ambiente definisce:

-          classificazione aree protette in: Parco Nazionale, Riserva naturale statale, Riserva naturale interregionale, Parco naturale regionale, Riserva naturale regionale, Zona umida di importanza internazionale, Zona di protezione speciale (Territorio idoneo per estensione e localizzazione geografica a conservazione specie di uccelli selvatici), Zona speciale di conservazione (Area naturale comprendente zone terrestri ed acquatiche che si distinguono per certe caratteristiche geografiche, biotiche, naturali e contribuiscono a conservare habitat naturale, flora e fauna selvatica, biodiversità ambiente Alpino, Appennino, Mediterraneo. Zona designata da Stato con atto amministrativo)

-          con decreto, pubblicato su Gazzetta Ufficiale, riserva naturale demaniale (v. Abbadia di Fiastra), fissando direttive per la gestione della riserva stessa, comprendente:

a)       accesso alla riserva libero per i residenti nel Comune interessato e per i visitatori, singoli o in  piccoli gruppi, provenienti da altri Comuni. Ente gestore riserva può, comunque, per "motivi di tutela naturalistica" vietare accesso in determinate aree o periodi o consentirlo solo lungo percorsi prestabiliti. Per gruppi numerosi accesso consentito solo lungo percorsi prestabiliti e previa autorizzazione Ente gestore;

b)       disposizioni in merito "raccolta legna secca a terra nelle zone boschive" da parte popolazione;

c)       disposizioni in merito ad uso pascoli, fissando limiti di carico pascolativo ed eventuali aree da escludere da pascolo "per motivi di tutela ambientale o per consentire, attraverso rotazione, miglioramento del cotico erboso". Vietato agli allevatori di portare armi;

d)       interventi di miglioramento del soprassuolo boschivo, atti a "garantire la conservazione di ambienti o formazione di speciale significato";

-          piani per migliorare, in quantità e qualità, il patrimonio faunistico, garantendo equilibrio biologico;

-          Comitato per le aree naturali protette con il compito di redigere Carta della Natura;

-          parametri di ripartizione delle risorse tra le Regioni, distinguendo tra aree protette di rilievo nazionale (Parchi) e regionali;

-          fondo di riserva di 15 miliardi per promuovere attività agricole eco-compatibili (in particolare agricoltura biologica) nelle aree naturali protette.

Conferenza permanente per rapporti Stato – Regioni definisce, su proposta del Ministero Ambiente, elenco ufficiale aree naturali protette pubblicato su G.U. 205/03.  Per Regione Marche incluse: Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga; Parco Nazionale dei Monti Sibillini; Riserva naturale Abbadia di Fiastra, Riserva naturale Montagna di Torricchio. Iscrizione in elenco è condizione indispensabile per ottenere benefici statali. Ministero Ambiente, con D.M. 16710/2013, ha modificato statuto di Parco Nazionale dei Sibillini e Parco Nazionale Gran Sasso – Moti della Laga, riducendo:

a)       da 12 a 8 i componenti del Consiglio Direttivo, di cui 4 nominati da Comunità del Parco, 1 da Associazioni protezione ambiente, 1 da Ministero Ambiente, 1 da MI.P.A.F., 1 da Istituto superiore per produzione ricerca ambientale (ISPRA);

b)       da 5 a 3 i componenti di Giunta Esecutiva, comprendente Presidente, VicePresidente ed 1 componente eletto da Consiglio Direttivo 

Regione promuove costituzione di aree naturali protette, allo scopo di:

a)       individuare metodi di gestione o ripristino del territorio capaci di garantire equilibrio tra uomo ed ambiente, anche mediante salvaguardia di attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

b)       conservare le specie animali e vegetali, singolarità geologiche e biologiche, biotopi, foreste, equilibri ecologici;

c)       promuovere attività di formazione, educazione, ricerca scientifica "nonché le attività ricreative compatibili";

d)       ricostruire gli equilibri idraulici ed idrogeologici;

e)       promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché delle attività agro-silvo-pastorali.

Regione Marche distingue aree naturali protette in:

-          parchi naturali, composti da vaste aree, anche di ambito interregionale, con particolari valori naturalistici ed ambientali "artistici e delle tradizioni culturali delle popolazioni locali";

-          riserve naturali, composte da "aree di ridotta dimensione che contengono 1 o più specie naturalistiche rilevanti della flora e fauna". Riserve sono divise in generali e particolari "a seconda che siano costituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela di suoi specifici valori". Riserve naturali generali si distinguono in:

1)       integrali per conservazione dell'ambiente nella sua globalità, in cui non ammesso alcun intervento, salvo che per ricerca scientifica;

2)       orientate in cui vietato costruire od ampliare opere edilizie. Ammessi solo interventi restauro  di ambienti alterati o degradati;

3)       aree contigue ai parchi e riserve naturali "da sottoporre a particolare tutela".

Regione svolge seguenti funzioni:

-          istituisce Parchi regionali con legge regionale e riserve naturali con delibera del Consiglio regionale, dopo aver indetto una conferenza a cui invitati Comuni, Provincia, Comunità Montane interessate. Conferenze redige documento di perimetrazione provvisoria del territorio, obiettivi da perseguire , termini di tutela e sviluppo dell’area, valutazione effetti della istituzione area protetta, soluzioni organizzative adeguate ad area protetta. Documento approvato entro 60 giorni, altrimenti Giunta Regionale presenta proposta di istituzione area protetta a Consiglio regionale senza di questo. Istituzione aree protette “soprattutto in demanio e patrimonio forestale della Regione, Provincia, Comuni, altri Enti pubblici”, mentre sono esclusi territori già inseriti in Parco nazionale o riserva naturale protetta. Atto istitutivo approvato da Consiglio, previa consultazione Organizzazione agricole, contiene:

1)       perimetro provvisorio di area, almeno in scala 1:10.000

2)       tipo di area protetta istituita

3)       organi di gestione e criteri per la loro composizione. Gestione Parco affidata ad appositi Enti regionali di diritto pubblico, mentre gestione riserve naturali affidata a Provincia, Comune, Comunità Montana se area interessata ricade interamente nel loro territorio, o ad organismo dei Parchi istituiti, o ad Organismi di carattere privato riconosciuto, o a Comunanza agraria, Università agraria, altre Associazione agrarie se “area naturale protetta in tutto od in parte compresa tra i beni agro-silvo-pastorale costituenti patrimonio della stessa";

4)       sede amministrativa;

5)       criteri per elaborazione ed approvazione piano di gestione e regolamento interno “in relazione agli specifici scopi della riserva, a sua classificazione, a sua estensione”;

6)       norme di tutela;

7)       misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per sviluppo economico e sociale zona;

8)       personale area protetta;

9)       previsione di spesa e relativi finanziamenti; 

-          approva programma triennale di intervento per le aree naturali (v. Scheda “teramb33”);

-          adotta misure urgenti di salvaguardia per aree non inserite in Parchi o riserve naturali. Entro 1 anno da approvazione, tali misure inserite nel programma triennale, pena decadenza. Fino ad entrata in vigore del piano del Parco e comunque non oltre 18 mesi da istituzione, applicate in queste aree norme vigenti o di salvaguardia disposte nell’atto istitutivo. In particolare è vietato fuori dei centri urbani (in caso di gravi motivi anche nei centri urbani)  esecuzione di nuove costruzioni o "qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola". In casi particolari, Presidente Giunta Regionale può concedere deroghe fissando "modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale". Ammessi interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili;

-          assegna a Comuni e Province, i cui territori ricadono in aree protette, risorse per:

a)       restauri di centri storici o edifici di particolare valore;

b)       recupero di nuclei abitati rurali;

c)       opere di risanamento di acqua, suolo, aria e restauro ambientale del territorio, comprese attività agricole e forestale;

d)       agriturismo ed attività agricole compatibili;

e)       realizzazione fonti energetiche a basso impatto ambientale o favorire uso energie rinnovabili

f)        attività culturali in area Parco;

-          esercita vigilanza su regolare funzionamento aree protette. In caso di ritardi o omissioni, Organismi gestione Parchi, Regione, previa diffida, nomina commissario per gestione aree protette. In caso di gravi irregolarità o persistente inattività, Regione può:

1)       procedere a scioglimento Consiglio direttivo dell'Ente Parco e nominare Commissario straordinario, che rimane in carica fino a nuova costituzione Organo del Parco

2)       sostituirsi a questi per definire piano o svolgimento di altri atti obbligatori.

Sorveglianza materiale nelle aree protette affidata a personale Organismi gestione area protetta, Corpo Forestale, Guardia di caccia e pesca, agenti di polizia locale, guardie ecologiche volontarie, guardie giurate di consorzi forestali o aziende speciali

Nelle aree naturali protette nazionali si ha acquisizione gratuita delle opere abusive. Sindaco deve segnalare a Ministero Ambiente ed Ente Parco "accertamenti ed ingiunzioni alla demolizione". Ministero può procedere direttamente a demolizione.

Sanzioni per abusi nelle aree protette versate ad Enti gestori aree protette e ai Comuni per ripristino naturalistico dei siti.

Sanzioni:

Chiunque effettua opere o modifica destinazione terreni agricoli o quant'altro possa recare danno a morfologia territorio, equilibri ecologici, idraulici ..., senza aver ottenuto preventiva autorizzazione: arresto fino ad 1 anno + multa da 100 a 25.000 EUR (In caso di recidiva sanzione raddoppiata)

Chiunque procede a cattura fauna o raccolta flora o modifica regime delle acque o usa fuochi all'aperto o introduce forme di distruzione ambiente o alterazione cicli biochimici: arresto fino a 6 mesi + multa da 100 a 1.250 EUR (In caso di recidiva sanzione raddoppiata).

Chiunque procede al danneggiamento patrimonio archeologico, storico o artistico: arresto fino ad 1 anno + multa non inferiore a 2.000 EUR

Chiunque procede a distruzione o deturpamento bellezze naturali: multa da 1.000 a 6.000 EUR + ripristino luoghi a proprie spese.

Chiunque determina danni con possibilità di ripristino integrale dell'ambiente danneggiato: multa  pari a 2-3 volte il presumibile profitto derivante al trasgressore. Se ripristino eseguito subito: sanzione minima ridotta ad 1/3. Se ripristino eseguito entro 120 giorni: sanzione aumentata del 20%. Se ripristino eseguito dopo 120 giorni: sanzione aumentata del 110% + esecuzione opere da parte Organismo gestore Parco a spese del trasgressore.

Chiunque determina danni irreversibili per ambiente: risarcimento del danno + multa pari a 3-4 volte il presumibile profitto derivante al trasgressore + ingiunzione recupero ambientale "per quanto possibile o interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata". Se trasgressore non obbedisce entro 120 giorni: sanzioni aumentate del 20%. Se non obbedisce entro 120 giorni: sanzione aumentata del 100% + Organismo gestore esegue direttamente opere a spese del trasgressore

Chiunque determina danni ambientali di minima entità: multa da 50 a 250 EUR (ridotta a 25 EUR se non esiste profitto).

Entità aiuto:

Stanziati 3.000.000 EUR per ognuno degli anni 2007, 2008, 2009 per “attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali”. In tali aree acquisizione di opere abusive a favore di Organismi di gestione o di Comuni è gratuita, fermo restando obbligo di notificare a Ministero Ambiente gli “accertamenti, ingiunzioni, demolizioni ed eventuali abbattimenti effettuati”