RISERVE
NATURALI DEMANIALI E REGIONALI (Legge 394/91, 426/98, 296/06; D.M. 15/12/84,
10/2/85, 20/7/87, 16/10/13; L.R. 15/94, 44/95; D.G.R.M. 23/4/96, 13/5/96, 2/9/96,
29/7/96, 10/7/01) (teramb05)
Soggetti interessati:
Regioni, Comuni, cittadini,
agricoltori
Iter procedurale:
MI.P.A.F.
indica a Ministero Ambiente aree "facenti parte del demanio o del
patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato, Regioni, Comuni
suscettibili di trasformazione in riserve naturali statali". A tal fine
inviata apposita cartografia su cui indicare confini
della riserva.
Ministero Ambiente definisce:
-
classificazione aree protette
in: Parco Nazionale, Riserva naturale statale, Riserva naturale interregionale,
Parco naturale regionale, Riserva naturale regionale, Zona umida di importanza
internazionale, Zona di protezione speciale (Territorio idoneo per estensione e
localizzazione geografica a conservazione specie di uccelli selvatici), Zona
speciale di conservazione (Area naturale comprendente zone terrestri ed
acquatiche che si distinguono per certe caratteristiche geografiche, biotiche,
naturali e contribuiscono a conservare habitat naturale, flora e fauna
selvatica, biodiversità ambiente Alpino, Appennino, Mediterraneo. Zona
designata da Stato con atto amministrativo)
-
con decreto, pubblicato su
Gazzetta Ufficiale, riserva naturale demaniale (v. Abbadia di Fiastra),
fissando direttive per la gestione della riserva stessa, comprendente:
a)
accesso alla riserva libero
per i residenti nel Comune interessato e per i visitatori, singoli o in piccoli gruppi, provenienti da altri Comuni.
Ente gestore riserva può, comunque, per "motivi
di tutela naturalistica" vietare accesso in determinate aree o periodi o
consentirlo solo lungo percorsi prestabiliti. Per gruppi
numerosi accesso consentito solo lungo percorsi prestabiliti e previa
autorizzazione Ente gestore;
b)
disposizioni in merito
"raccolta legna secca a terra nelle zone boschive" da parte
popolazione;
c)
disposizioni in merito ad uso
pascoli, fissando limiti di carico pascolativo ed eventuali aree da escludere
da pascolo "per motivi di tutela ambientale o per consentire, attraverso
rotazione, miglioramento del cotico erboso". Vietato agli allevatori di
portare armi;
d)
interventi di miglioramento
del soprassuolo boschivo, atti a "garantire la conservazione di ambienti o
formazione di speciale significato";
-
piani per migliorare, in
quantità e qualità, il patrimonio faunistico, garantendo equilibrio biologico;
-
Comitato per le aree naturali
protette con il compito di redigere Carta della Natura;
-
parametri di ripartizione
delle risorse tra le Regioni, distinguendo tra aree protette di rilievo
nazionale (Parchi) e regionali;
-
fondo di riserva di 15
miliardi per promuovere attività agricole eco-compatibili (in particolare
agricoltura biologica) nelle aree naturali protette.
Conferenza permanente per
rapporti Stato – Regioni definisce, su proposta del
Ministero Ambiente, elenco ufficiale aree naturali protette pubblicato su G.U.
205/03. Per Regione
Marche incluse: Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga; Parco
Nazionale dei Monti Sibillini; Riserva naturale Abbadia di Fiastra, Riserva
naturale Montagna di Torricchio. Iscrizione in elenco è condizione
indispensabile per ottenere benefici statali. Ministero Ambiente, con D.M.
16710/2013, ha modificato statuto di Parco Nazionale dei Sibillini e Parco Nazionale Gran Sasso – Moti della Laga, riducendo:
a) da 12 a 8 i componenti del Consiglio Direttivo, di cui 4
nominati da Comunità del Parco, 1 da Associazioni protezione ambiente, 1 da
Ministero Ambiente, 1 da MI.P.A.F., 1 da Istituto superiore per produzione
ricerca ambientale (ISPRA);
b) da 5 a 3 i componenti di Giunta Esecutiva, comprendente
Presidente, VicePresidente ed 1 componente eletto da Consiglio Direttivo
Regione promuove costituzione di aree naturali protette, allo scopo di:
a)
individuare metodi di gestione
o ripristino del territorio capaci di garantire equilibrio tra uomo ed
ambiente, anche mediante salvaguardia di attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
b)
conservare le specie animali e
vegetali, singolarità geologiche e biologiche, biotopi, foreste, equilibri
ecologici;
c)
promuovere attività di
formazione, educazione, ricerca scientifica "nonché le attività ricreative
compatibili";
d)
ricostruire gli equilibri
idraulici ed idrogeologici;
e)
promuovere la qualificazione
delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché delle
attività agro-silvo-pastorali.
Regione Marche distingue aree
naturali protette in:
-
parchi naturali, composti da
vaste aree, anche di ambito interregionale, con particolari valori
naturalistici ed ambientali "artistici e delle tradizioni culturali delle
popolazioni locali";
-
riserve naturali, composte da
"aree di ridotta dimensione che contengono 1 o più specie naturalistiche
rilevanti della flora e fauna". Riserve sono divise in generali e
particolari "a seconda che siano costituite per la tutela dell'ambiente in
generale o per la tutela di suoi specifici valori". Riserve naturali
generali si distinguono in:
1)
integrali per conservazione
dell'ambiente nella sua globalità, in cui non ammesso alcun intervento, salvo
che per ricerca scientifica;
2)
orientate in cui vietato
costruire od ampliare opere edilizie. Ammessi solo interventi restauro di ambienti
alterati o degradati;
3)
aree contigue ai parchi e
riserve naturali "da sottoporre a particolare tutela".
Regione svolge seguenti funzioni:
-
istituisce Parchi regionali
con legge regionale e riserve naturali con delibera del Consiglio regionale,
dopo aver indetto una conferenza a cui invitati Comuni, Provincia, Comunità
Montane interessate. Conferenze redige documento di
perimetrazione provvisoria del territorio, obiettivi da perseguire , termini di
tutela e sviluppo dell’area, valutazione effetti della istituzione area
protetta, soluzioni organizzative adeguate ad area protetta. Documento
approvato entro 60 giorni, altrimenti Giunta Regionale presenta proposta di istituzione area protetta a Consiglio regionale senza di
questo. Istituzione aree protette “soprattutto in demanio e
patrimonio forestale della Regione, Provincia, Comuni, altri Enti pubblici”,
mentre sono esclusi territori già inseriti in Parco nazionale o riserva
naturale protetta. Atto istitutivo approvato da
Consiglio, previa consultazione Organizzazione agricole, contiene:
1)
perimetro provvisorio di area,
almeno in scala 1:10.000
2)
tipo di area protetta
istituita
3)
organi di gestione e criteri
per la loro composizione. Gestione Parco affidata ad
appositi Enti regionali di diritto pubblico, mentre gestione riserve naturali
affidata a Provincia, Comune, Comunità Montana se area interessata ricade
interamente nel loro territorio, o ad organismo dei Parchi istituiti, o ad
Organismi di carattere privato riconosciuto, o a Comunanza agraria, Università
agraria, altre Associazione agrarie se “area naturale protetta in tutto od in
parte compresa tra i beni agro-silvo-pastorale costituenti patrimonio della
stessa";
4)
sede amministrativa;
5)
criteri per elaborazione ed
approvazione piano di gestione e regolamento interno “in relazione agli
specifici scopi della riserva, a sua classificazione, a sua estensione”;
6)
norme di tutela;
7)
misure di incentivazione ed
eventuali altri contributi per sviluppo economico e sociale zona;
8)
personale area protetta;
9)
previsione di spesa e relativi
finanziamenti;
-
approva programma triennale di
intervento per le aree naturali (v. Scheda “teramb33”);
-
adotta misure urgenti di
salvaguardia per aree non inserite in Parchi o riserve naturali. Entro 1 anno
da approvazione, tali misure inserite nel programma triennale, pena decadenza.
Fino ad entrata in vigore del piano del Parco e comunque
non oltre 18 mesi da istituzione, applicate in queste aree norme vigenti o di
salvaguardia disposte nell’atto istitutivo. In particolare è vietato fuori dei
centri urbani (in caso di gravi motivi anche nei centri urbani) esecuzione di nuove
costruzioni o "qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con
destinazione diversa da quella agricola". In casi particolari, Presidente
Giunta Regionale può concedere deroghe fissando "modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a salvaguardare
l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale". Ammessi interventi di
manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili;
-
assegna a Comuni e Province, i
cui territori ricadono in aree protette, risorse per:
a)
restauri di centri storici o
edifici di particolare valore;
b)
recupero di nuclei abitati
rurali;
c)
opere di risanamento di acqua,
suolo, aria e restauro ambientale del territorio, comprese attività agricole e
forestale;
d)
agriturismo ed attività
agricole compatibili;
e)
realizzazione fonti
energetiche a basso impatto ambientale o favorire uso energie rinnovabili
f)
attività culturali in area
Parco;
-
esercita vigilanza su regolare
funzionamento aree protette. In caso di ritardi o
omissioni, Organismi gestione Parchi, Regione, previa diffida, nomina
commissario per gestione aree protette. In caso di gravi irregolarità o
persistente inattività, Regione può:
1)
procedere a scioglimento
Consiglio direttivo dell'Ente Parco e nominare Commissario straordinario, che
rimane in carica fino a nuova costituzione Organo del Parco
2)
sostituirsi a questi per
definire piano o svolgimento di altri atti obbligatori.
Sorveglianza materiale nelle aree protette affidata a personale Organismi gestione area protetta, Corpo
Forestale, Guardia di caccia e pesca, agenti di polizia locale, guardie
ecologiche volontarie, guardie giurate di consorzi forestali o aziende speciali
Nelle aree naturali protette nazionali
si ha acquisizione gratuita delle opere abusive. Sindaco deve segnalare a
Ministero Ambiente ed Ente Parco "accertamenti ed ingiunzioni alla
demolizione". Ministero può procedere direttamente a demolizione.
Sanzioni per
abusi nelle aree protette versate ad Enti gestori aree protette e ai Comuni per
ripristino naturalistico dei siti.
Sanzioni:
Chiunque effettua
opere o modifica destinazione terreni agricoli o quant'altro possa recare danno
a morfologia territorio, equilibri ecologici, idraulici ..., senza aver
ottenuto preventiva autorizzazione: arresto fino ad 1 anno + multa da 100 a
25.000 EUR (In caso di recidiva sanzione raddoppiata)
Chiunque procede a cattura fauna
o raccolta flora o modifica regime delle acque o usa fuochi all'aperto o
introduce forme di distruzione ambiente o alterazione
cicli biochimici: arresto fino a 6 mesi + multa da 100 a 1.250 EUR (In caso di
recidiva sanzione raddoppiata).
Chiunque procede al
danneggiamento patrimonio archeologico, storico o artistico: arresto fino ad 1
anno + multa non inferiore a 2.000 EUR
Chiunque procede a distruzione o
deturpamento bellezze naturali: multa da 1.000 a 6.000 EUR + ripristino luoghi
a proprie spese.
Chiunque determina danni con
possibilità di ripristino integrale dell'ambiente danneggiato: multa pari a 2-3 volte il
presumibile profitto derivante al trasgressore. Se
ripristino eseguito subito: sanzione minima ridotta ad 1/3. Se
ripristino eseguito entro 120 giorni: sanzione aumentata del 20%. Se ripristino eseguito dopo 120 giorni: sanzione aumentata del 110%
+ esecuzione opere da parte Organismo gestore Parco a spese del trasgressore.
Chiunque determina danni
irreversibili per ambiente: risarcimento del danno +
multa pari a 3-4 volte il presumibile profitto derivante al trasgressore + ingiunzione
recupero ambientale "per quanto possibile o interventi di miglioramento
compensativi della compromissione arrecata". Se
trasgressore non obbedisce entro 120 giorni: sanzioni aumentate del 20%.
Se non obbedisce entro 120 giorni: sanzione aumentata del 100% + Organismo
gestore esegue direttamente opere a spese del trasgressore
Chiunque determina danni
ambientali di minima entità: multa da 50 a 250 EUR (ridotta a 25 EUR se non
esiste profitto).
Entità aiuto:
Stanziati 3.000.000 EUR per
ognuno degli anni 2007, 2008, 2009 per “attuazione di un programma triennale
straordinario di interventi di demolizione delle opere
abusive site nelle aree naturali protette nazionali”. In tali aree acquisizione
di opere abusive a favore di Organismi di gestione o
di Comuni è gratuita, fermo restando obbligo di notificare a Ministero Ambiente
gli “accertamenti, ingiunzioni, demolizioni ed eventuali abbattimenti
effettuati”