APPOSTAMENTI DI CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 31-32, 20/10, 7/12; D.G.R.M. 25/7/11; Reg. Marche 12/1/96) (caccia25)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esercitare la caccia mediante:

-          appostamenti fissi, cioè costruiti in legno "o altro materiale (esclusa muratura) con preparazione del sito" destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria, comprese le tine, le zattere, le imbarcazioni ancorate nelle paludi, stagni, margini di specchi di acqua naturali od artificiali e quelle ubicate al largo di laghi, fiumi, purché: saldamente ancorate al fondale; destinate ad esercizio venatorio agli acquatici; raggiungibili con mezzi a trazione umana “utilizzabile anche per recupero della selvaggina abbattuta o ferita”. Appostamenti di avifauna acquatica collocati su terraferma debbono avere stabile occupazione del sito con copertura di acqua permanente durante intero anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena revoca autorizzazione. Appostamento fisso viene meno “a seguito di mancato utilizzo per almeno 2 stagioni venatorie”, con rimozione di questo a carico dei soggetti autorizzati. Non considerato appostamento fisso, appostamento per esercizio venatorio ad ungulati, colombacci, senza richiami vivi o con richiami non appartenenti a specie di fauna selvatica. Per colombacci acquatici appostamento fisso costituito da un capanno principale e da capanni secondari posti a distanza massima di 75 m. da capanno principale per colombacci (100 m. per acquatici in prossimità dei laghi, stagni, prati allagati). In base a L.R. 7/12, come modificata da L.R. 27/12, appostamenti fissi vigenti alla data di 20/4/2012 possono essere costituiti da capanno principale e capanni sussidiari posti nel raggio di 200 m.; 

-          appostamenti temporanei, non comportano eccessive modificazioni del sito, da utilizzare per non più di 1 giornata di caccia, compresa sosta dietro un riparo naturale anche a distanza  inferiore a 200 m. da appostamento fisso. Occupazione del sito ed installazione di appostamenti temporanei non effettuati prima di 12 ore da orario caccia. Vietato entro tale periodo “segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà appostamento temporaneo”

Iter procedurale:

Cacciatore che opta per forma di caccia vagante non può essere titolare di appostamento fisso con uso di richiami vivi di specie cacciabili (salvo cacciatori con oltre 65 anni)

Interessati richiedono autorizzazione per caccia da appostamento fisso a Regione, specificando tipo di costruzione, specie da cacciare, distanza da eventuali immobili ed altri appostamenti fissi ed allegano:

a)       consenso scritto del proprietario o conduttore del fondo, con indicazione dei termini temporali, nel caso di modifiche ed occupazione stabile del suolo;

b)       planimetria catastale terreno in scala 1:2000 e cartografia in scala 1:10.000 in cui evidenziare zona appostamento;

c)       versamento tassa concessione regionale per rilascio e rinnovo di autorizzazione. Nel caso di appostamento per caccia ai colombacci, palmipedi e trampolieri, tassa dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.

Priorità nella concessione dell'autorizzazione:

-          quanti disponevano autorizzazione nella stagione venatoria 1989/90;

-          quanti hanno beneficiato di trasferimento autorizzazione negli anni successivi a stagione venatoria 1989/90;

-          cacciatori con età superiore a 60 anni;

-          portatori di handicap fisici;

-          proprietari e conduttori di fondi richiedenti;

-          familiari in linea diretta di titolari degli appostamenti fissi deceduti o che hanno cessato attività;

-          quanti hanno optato per tale forma di caccia;

-          quanti "per sopravvenuto impedimento fisico" non esercitano più caccia in forma vagante.

A parità di condizioni, priorità al soggetto più anziano.

Regione rilascia autorizzazione specificando:

a)       divieto appostamento fisso ricavato da immobili adibiti ad abitazione o posti di lavoro o collocati nel raggio di 100 m. da questi (150 m. se si spara in direzione di questi);

b)       divieto appostamento fisso a meno di 200 m. da confine oasi di protezione, zone ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione selvaggina, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, parchi, riserve naturali;

c)       divieto nuovi appostamenti fissi per colombacci ed acquatici a meno di 300 m. da appostamenti fissi esistenti (Distanza misurata tra capanni principali) per colombacci e piccola selvaggina. Per appostamenti  temporanei distanza minima di 100 m. da altro appostamento temporaneo, 200 m. da appostamento fisso, 300 m. da impianto di caccia per colombacci o fauna acquatica;

d)       possibilità di recupero di selvaggina ferita da parte titolare o persona autorizzata, anche mediante uso del cane, entro raggio di 200 m. da capanno principale (300 m. da capanno principale per acquatici);

e)       in caso di appostamento temporaneo ubicati a distanza di almeno:

f)        divieto caccia in forma vagante entro:

salvo consenso del titolare;

g)       numero massimo (Titolare + 3 cacciatori che hanno scelto tale forma di caccia) di persone nell'appostamento fisso, munite di armi proprie e di richiami appartenenti a specie cacciabili. Limite non valido per appostamenti per caccia ai colombacci o per caccia senza richiami vivi o con richiami vivi ma non appartenenti a specie cacciabili;

h)       periodo utilizzo (1 Ottobre - 15 Novembre; dopo tale periodo caccia prosegue da 1 solo capanno e da parte solo di coloro che hanno optato per caccia da appostamento fisso con richiami vivi) per caccia da appostamenti fissi a colombacci.

Titolare autorizzazione non può chiederne altre nella Regione. Autorizzazione “nelle more dell’approvazione del piano faunistico venatorio provinciale” ha validità annuale. Nel periodo di autorizzazione non è consentito variare più di 2 volte sito di appostamento, né inviare richiesta per più di 2 volte di variazione sezione di caccia (da inviare comunque entro 30 Giugno). 

Appostamenti fissi da caccia autorizzati da Regione non soggetti a prescrizioni normative in materia urbanistica, paesaggistica, di assetto del territorio, né al rilascio di titoli abilitativi previsti da normative vigenti, purché abbiano seguenti dimensioni:

-          appostamento fisso a selvaggina minuta di norma collocato a terra, inferiore a 9 mq.;

-          appostamento fisso per colombacci costituito da capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale, inferiore a 9 mq. per ogni capanno principale o secondario, funzionante nel periodo 1 Ottobre – 15 Novembre 2012 con relativa tabellazione 

-          appostamento fisso per palmipedi e trampolieri, costituito da capanno principale collocato in prossimità di acqua, argini di specchio di acqua o prato soggetto ad allagamento, inferiore a 20 mq. Eventuali capanni secondari inferiori a 5 mq./ciascuno

Tali vincoli non applicati in base a L.R. 20/10 ad appostamenti autorizzati nelle ultime 5 stagioni venatorie.  

Regione autorizza titolare appostamento fisso, a seguito di caso fortuito o per cause di forza maggiore, ad impiantare appostamento fisso in altre zone “con diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno di impedimento”   

Regione può emanare disposizioni in merito dimensioni capanni, materiali di costruzione più idonei considerato contesto paesaggistico di installazione  

Appostamenti temporanei, oltre a sostare dietro riparo naturale, realizzati solo con materiale artificiale e comunque loro installazione non effettuata prima di 12 ore da orario di caccia (Escluse aziende faunistico venatorie ed aziende agrituristico venatorie) e non segnalato in qualunque modo  

Vietata sia caccia “da appostamento, sotto qualsiasi forma, a beccaccino”, sia “la posta per beccaccia”.

Accesso ad appostamento fisso con armi e/o richiami propri della specie di fauna cacciabile ammesso solo a persone autorizzate da titolare, abbiano esercitato opzione per questa specifica forma di caccia (salvo cacciatori con oltre 65 anni).

Obbligo per cacciatore di raggiungere appostamento con arma scarica ed in custodia

Ammesso per cause di forza maggiore trasferimento appostamento fisso in luogo diverso, purché autorizzato da Provincia.

Titolare autorizzazione appone specifiche tabelle esenti da tasse, poste al limite distanza di rispetto, in modo da risultare visibili l’una dall’altra, e provvede, previo accordo con proprietario o conduttore del fondo, a mantenere e migliorare habitat naturale a tutela flora e fauna per almeno 100 m. da appostamento fisso.

Apposizione tabella a distanza inferiore a quella prescritta (200 m. da capanno principale, 300 m. in caso di caccia agli acquatici) determina corrispondente riduzione distanza di rispetto. 

Nel caso di utilizzo di richiami vivi, appartenenti a specie cacciabili, sia in appostamenti fissi sia temporanei, occorre che questi:

a)       appartengono solo a seguenti specie animali: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passera, passera mattugia, pavoncello, colombaccio. Vietato usare richiami vivi di  altre specie;

b)       appartengono ad animali provenienti da allevamenti autorizzati dalla Regione e muniti di anello inamovibile di identificazione rilasciato da Regione, anche avvalendosi di Associazioni, Enti, Istituti ornitologici riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Vietato uso uccelli catturati e feriti come richiami vivi, se non muniti di anello fornito da Regione“apposto sul tarso di ogni singolo esemplare”;

c)       non superano 10 unità per ogni specie, comunque non oltre 40 globali per appostamenti fissi (10 complessivi per appostamenti temporanei). Se appostamento utilizzato contemporaneamente da più cacciatori, numero massimo è raddoppiato. Nel caso di caccia a storno, consentiti 10 richiami vivi per ogni cacciatore. Chiunque disponga di richiami vivi appartenenti a specie diverse da quelle consentite od in numero superiore ai suddetti limiti deve denunciarli a Regione “al fine di legittimarne detenzione e possesso”. Per prelievo da appostamento fisso o temporaneo, “numero di richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero”;

d)       siano detenuti in gabbia di legno o plastica, aventi seguenti dimensioni:

Sostituzione di un animale vivo da richiamo può avvenire solo a seguito di fuga accidentale o previa consegna a Regione del richiamo vivo o morto, munito di anello.

Negli appostamenti fissi o temporanei è vietato uso di specchi o altri materiali abbaglianti e gli spostamenti consentiti solo "con fucile smontato o chiuso in apposita custodia".

Sanzioni:

Chiunque avendo fatta altra scelta esercita caccia in appostamento fisso: multa da 200 a 1.200 €

Chiunque esercita caccia da appostamento fisso senza autorizzazione, o esercita la caccia con richiami fuori degli appostamenti autorizzati: multa da 100 a 600 € + confisca richiami.

Chiunque usa richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici: multa da 100 a 600 €

Chiunque effettua posta a beccaccia e caccia da appostamento fisso, sotto qualsiasi forma, a beccaccino: multa da 100 a 600 €

Chiunque usa come richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per ali o richiami acustici di tipo meccanico, elettromagnetico, elettromeccanico (Esclusa civetta), con o senza amplificazione del suono (salvo autorizzazione per appostamento fisso con richiamo vivo che nel caso di colombacci vale per periodo 1 Ottobre – 15 Novembre): multa da 150 a 600 €

Chiunque esercita caccia con richiami non autorizzati: multa da 150 a 900 €. In caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 € + sospensione per 1 anno licenza porto fucile da caccia