ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 23, D.G.R.M. 13/11/95)  (caccia19)

Soggetti interessati:

Regione, Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), chiunque intende allevare fauna selvatica a scopo di:

a)       ripopolamento, quali: ungulati (escluso cinghiale), fagiano, starna, coturnice, lepre. Ammesse anche specie non cacciabili su parere favorevole di ISPRA;

b)       alimentare, quali: ungulati, galliformi, lepri e conigli selvatici, anatidi;

c)       ornamentale ed amatoriale, compresa fauna selvatica non italiana nel limite massimo di: 2 capi per ungulati; 5 capi per lagomorfi; 10 capi per galliformi ed anatidi. Nessun limite per fringuelli di specie europea ed altre specie cacciabili;

d)       richiamo: tutte le specie cacciabili.

Iter procedurale:

Giunta Regionale emanato regolamento (n. 42 del 12/1/1996) per determinare modalità di rilascio autorizzazione da parte Provincia ad impianti ed esercizio allevamenti di fauna selvatica e ad attività cinotecniche, evidenziando in particolare che per allevamenti a scopo di richiamo aventi finalità di vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti a specie cacciabili occorre acquisire parere ISPRA. 

Titolare presenta richiesta (in carta da bollo) di autorizzazione per impianto ed esercizio di allevamento selvaggina a Regione, specificando: generalità e codice fiscale richiedente, indirizzo impianto, scopo che allevamento intende conseguire, specie animali da allevare. Alla domanda allegare:

1)       certificato catastale superficie interessata ad impianto;

2)       progetto grafico dei locali e descrizione attrezzature allevamento;

3)       relazione tecnica contenente: tecnica allevamento, rapporto fra sessi dei riproduttori, potenzialità produttiva annua dell'impianto;

4)       fattura acquisto o dichiarazione sostitutiva atto notorietà attestante legittima provenienza dei riproduttori;

5)       certificato veterinario ASL attestante idoneità igienico sanitaria terreno ed eventuali strutture di allevamento preesistenti;

6)       certificato di iscrizione a Camera di Commercio;

7)       per allevamento di volatili, numero di matricola eventualmente posseduto.

Sono esclusi:

1)       titolari imprese agricole, per cui è sufficiente inviare una comunicazione alla Provincia, con allegata copia certificato di attribuzione numero partita IVA e documenti previsti per rilascio di autorizzazione;

2)       allevamenti con meno di 20 capi.

Regione esegue istruttoria e rilascia autorizzazione (nel caso di allevamenti da richiamo acquisito parere ISPRA), specificando, nel caso di allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di volatili, numero matricola allevatore assegnato da Regione.

Titolare allevamento selvaggina autorizzato deve:

-          per allevamento da ripopolamento:

a)       costruire recinzioni "in modo da impedire ogni possibilità di fuga o ingresso dall'esterno";

b)       tenere separate le specie animali durante ciclo di allevamento;

c)       effettuare controlli sanitari da parte veterinario ASL su animali allevati almeno 4 volte anno di cui 2 prima inizio stagione riproduttiva e 2 nel corso di questa, compresa profilassi contro Pseudopeste aviare, Diftero-vaiolo aviare, Pullurosi per uccelli, afta epizootica, brucellosi, tubercolosi per ruminanti;

d)       effettuare disinfezioni sistematiche al termine dei cicli produttivi;

e)       far scortare animali venduti da certificazione veterinaria, esclusi fagiani, starne, coturnici in numero inferiore a 5 ed 1 lepre. Animali venduti marcati con specifico contrassegno recante: numero progressivo di identificazione allevatore; anno di applicazione contrassegno;

f)        eseguire rotazioni negli animali allevati in recinto e predisporre apposite strutture per isolamento animali malati o sospetti (almeno 1/10 strutture stabulazione);

g)       far decantare in fosse biologiche le acque di scarico, od interrare od incenerire i rifiuti;

h)       non detenere soggetti riproduttori di provenienza estera. Riproduttori da mantenere in purezza evitando consanguineità o interventi di selezione ed introducendo preferibilmente come prima  dotazione o per sostituzione a fine ciclo, animali provenienti da Istituto prevenzione e   protezione faunistica esistente nel territorio;

i)         fissare limite di densità allevamento selvaggina in: fagiano: 0,02 mq./capo alla nascita; 0,5 mq./capo a 30 giorni; 1 mq./capo a 60 giorni; 2 mq./capo a 90 giorni. lepre: 20 mq/capo se allevata in recinto; 100 mq./capo per esemplari in ambientamento; ungulati: 5.000 mq./capo di superficie recintata;

j)         tenere registro di allevamento, vidimato da Regione, su cui annotare annualmente: numero riproduttori distinti per sesso, provenienza, data ingresso in allevamento, numero soggetti nati e morti, numero animali ceduti, data cessione, data ed esito controlli sanitari ed amministrativi. Copia del registro inviata entro 15 Gennaio a Regione;

k)       apporre su ingresso allevamento dicitura "Allevamento di fauna selvatica autorizzato a scopo  di ripopolamento";

-          per allevamento a scopo alimentare:

a)       costruire recinzioni "in modo da impedire ogni possibilità di fuga o ingresso dall'esterno";

b)       tenere separate le specie animali durante ciclo di allevamento;

c)       rispettare disposizioni di polizia veterinaria;

d)       destinare capi allevati a: macellazione diretta per autoconsumo; macellazione in centri abilitati per consumo da parte di terzi; rimonta interna; cessione ad altro allevatore autorizzato per  stessi scopi;

e)       comunicare a Regione entro 15 Gennaio, distinti per specie: numero soggetti riproduttori,  numero animali allevati, numero animali ceduti;

f)        apporre cartello con dicitura "allevamento di fauna selvatica autorizzato a scopo alimentare"

-          per allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale:

a)       costruire recinzioni "in modo da impedire ogni possibilità di fuga o ingresso dall'esterno". In caso di volatili, cubatura gabbie per avere ottimale densità allevamento dovranno avere: 29 cm. lunghezza x 21,5 cm. larghezza x 22 cm. altezza per gabbie da mostra; 55 cm. lunghezza x 25 cm. larghezza x 30 cm. altezza per gabbie da riproduzione;

b)       tenere separate le specie animali durante ciclo di allevamento;

c)       rispettare disposizioni di polizia veterinaria;

d)       nel caso di allevamento di fringuellidi europei od altri volatili non cacciabili, inanellare uccelli nei primi 10 giorni di vita, apponendo anello di contrassegno recante: numero progressivo identificazione animale, anno nascita, numero matricola dell'allevatore. Se ciò impossibile, inviare a Regione dichiarazione sostitutiva notorietà contenente dicitura "impossibilitato ad effettuare inanellamento di n. ... esemplari della specie ...";

e)       tenere registro allevamento, vidimato annualmente da Regione, in cui annotare: numero matricola allevatore, nome scientifico e volgare animale allevato, specifiche riportate su contrassegno, data e quantità animali ceduti, generalità acquirente, data nascita od acquisto degli esemplari, quantità acquistata e generalità venditore. Copia registro da inviare entro 15 Gennaio a Regione;

f)        partecipare a manifestazioni ornitologiche solo se in possesso autorizzazione ad allevamento e previo regolare inanellamento animali;

-          per allevamento a scopo di richiamo:

a)       nel caso di più specie allevate "evitare condivisone spazi comuni";

b)       rispettare disposizioni di polizia veterinaria;

c)       utilizzare gabbie in legno o plastica delle seguenti dimensioni: allodola, passera di Italia, passera mattugia: 20 cm. lungh. x 15 cm. largh. x 25 cm. altezza  merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno: 30 cm. lungh. x 25 cm. largh. x 25 cm. altezza pavoncella: 100 cm. lungh. x 50 cm. largh. x 40 cm. altezza. Gabbie con meno di 100 capi colombaccio: 100 cm. lungh. x 50 cm. largh. x 40 cm. altezza. Gabbie in corda, mantenute in semioscurità, applicando "cappuccetti di alluminio agli occhi degli animali". Voliere da riproduzione di dimensione minima di 3-4 mq./coppia uccelli;

d)       inanellare uccelli detenuti (Per nidacei nei primi 10 giorni di vita) mediante anello di contrassegno, contenente: numero progressivo animale, anno nascita, lettera RA (Richiamo allevato); 

e)       tenere registro allevamento, vidimato annualmente da Regione, in cui annotare: nome scientifico e volgare animale allevato, specifiche riportate su contrassegno, data nascita od acquisto degli esemplari, generalità venditore, data eventuale decesso animale, data e quantità  animali ceduti, generalità acquirente. Copia registro da inviare entro 15 Gennaio a Regione.

Regione esegue controlli presso allevamento almeno 2 volte anno, mediante agenti venatori che verificano caratteristiche genetiche specie introdotte e modalità conduzione allevamento selvaggina. ASL esegue controlli sanitari per allevamenti a scopo amatoriale, i cui riscontri vengono annotati su registro. In caso di inadempimenti, Regione revoca autorizzazione.

Titolari allevamenti autorizzati possono chiedere a Regione Marche contributi per:

"acquisto del soggetti riproduttori e delle attrezzature mobili di allevamento", allegando:

1)       relazione tecnico-finanziaria (Spese possono anche avere cadenza annuale);

2)       certificato rilasciato da veterinario ASL attestante idoneità locali ed attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario.

Regione esamina domanda e delibera erogazione fondi, assegnando priorità ad allevamenti con produzione annua di oltre 5.000 fagiani, 1.500 starne, 150 lepri.

Regine verifica regolarità operazioni di allevamento e documentazione di spesa, e redige entro 31 marzo relazione specificando il contributo dovuto ad ogni singolo allevatore (in particolare distinzione tra selvaggina ad uso alimentare o per ripopolamento)

Sanzioni:

Chiunque esercita allevamento senza autorizzazione: multa da 100 a 600 €

Chiunque viola le norme in materia di allevamento, detenzione e vendita di animali allevati appartenenti a specie cacciabili: multa da 150 a 900 € (in caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 €).