ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA (Legge 157/92; L.R.
7/95 art. 23, D.G.R.M. 13/11/95) (caccia19)
Soggetti interessati:
Regione, Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA),
chiunque intende allevare fauna selvatica a scopo di:
a)
ripopolamento,
quali: ungulati (escluso cinghiale), fagiano, starna, coturnice, lepre. Ammesse
anche specie non cacciabili su parere favorevole di ISPRA;
b)
alimentare,
quali: ungulati, galliformi, lepri e conigli selvatici, anatidi;
c)
ornamentale ed
amatoriale, compresa fauna selvatica non italiana nel limite massimo di: 2 capi
per ungulati; 5 capi per lagomorfi; 10 capi per galliformi ed anatidi. Nessun
limite per fringuelli di specie europea ed altre specie cacciabili;
d)
richiamo: tutte
le specie cacciabili.
Iter procedurale:
Giunta Regionale emanato
regolamento (n. 42 del 12/1/1996) per determinare modalità di rilascio
autorizzazione da parte Provincia ad impianti ed esercizio allevamenti di fauna
selvatica e ad attività cinotecniche, evidenziando in particolare che per allevamenti
a scopo di richiamo aventi finalità di vendita e detenzione di
uccelli allevati appartenenti a specie cacciabili occorre acquisire
parere ISPRA.
Titolare presenta richiesta (in
carta da bollo) di autorizzazione per impianto ed
esercizio di allevamento selvaggina a Regione, specificando: generalità e
codice fiscale richiedente, indirizzo impianto, scopo che allevamento intende
conseguire, specie animali da allevare. Alla domanda allegare:
1)
certificato
catastale superficie interessata ad impianto;
2)
progetto grafico
dei locali e descrizione attrezzature allevamento;
3)
relazione
tecnica contenente: tecnica allevamento, rapporto fra sessi dei riproduttori,
potenzialità produttiva annua dell'impianto;
4)
fattura acquisto
o dichiarazione sostitutiva atto notorietà attestante legittima provenienza dei
riproduttori;
5)
certificato
veterinario ASL attestante idoneità igienico sanitaria terreno ed eventuali
strutture di allevamento preesistenti;
6)
certificato di
iscrizione a Camera di Commercio;
7)
per allevamento
di volatili, numero di matricola eventualmente posseduto.
Sono esclusi:
1) titolari imprese agricole, per cui è sufficiente
inviare una comunicazione alla Provincia, con allegata copia certificato di
attribuzione numero partita IVA e documenti previsti per rilascio di
autorizzazione;
2) allevamenti con meno di 20 capi.
Regione esegue istruttoria e
rilascia autorizzazione (nel caso di allevamenti da
richiamo acquisito parere ISPRA), specificando, nel caso di allevamento a scopo
amatoriale ed ornamentale di volatili, numero matricola allevatore assegnato da
Regione.
Titolare allevamento selvaggina
autorizzato deve:
-
per allevamento
da ripopolamento:
a)
costruire
recinzioni "in modo da impedire ogni possibilità di fuga o ingresso
dall'esterno";
b)
tenere separate
le specie animali durante ciclo di allevamento;
c)
effettuare
controlli sanitari da parte veterinario ASL su animali allevati almeno 4 volte
anno di cui 2 prima inizio stagione riproduttiva e 2 nel corso di questa,
compresa profilassi contro Pseudopeste aviare, Diftero-vaiolo aviare, Pullurosi
per uccelli, afta epizootica, brucellosi, tubercolosi per ruminanti;
d)
effettuare
disinfezioni sistematiche al termine dei cicli produttivi;
e)
far scortare
animali venduti da certificazione veterinaria, esclusi fagiani, starne,
coturnici in numero inferiore a 5 ed 1 lepre. Animali venduti marcati con
specifico contrassegno recante: numero progressivo di identificazione
allevatore; anno di applicazione contrassegno;
f)
eseguire
rotazioni negli animali allevati in recinto e predisporre apposite strutture
per isolamento animali malati o sospetti (almeno 1/10 strutture stabulazione);
g)
far decantare in
fosse biologiche le acque di scarico, od interrare od incenerire i rifiuti;
h)
non detenere
soggetti riproduttori di provenienza estera. Riproduttori da mantenere in
purezza evitando consanguineità o interventi di selezione ed introducendo
preferibilmente come prima
dotazione o per sostituzione a fine ciclo, animali provenienti da
Istituto prevenzione e protezione
faunistica esistente nel territorio;
i)
fissare limite
di densità allevamento selvaggina in: fagiano: 0,02 mq./capo alla nascita; 0,5
mq./capo a 30 giorni; 1 mq./capo a 60 giorni; 2 mq./capo a 90 giorni. lepre: 20 mq/capo se allevata in recinto; 100 mq./capo per
esemplari in ambientamento; ungulati: 5.000 mq./capo di superficie recintata;
j)
tenere registro
di allevamento, vidimato da Regione, su cui annotare annualmente: numero
riproduttori distinti per sesso, provenienza, data ingresso in allevamento,
numero soggetti nati e morti, numero animali ceduti, data cessione, data ed
esito controlli sanitari ed amministrativi. Copia del registro inviata entro
15 Gennaio a Regione;
k)
apporre su
ingresso allevamento dicitura "Allevamento di fauna selvatica autorizzato
a scopo di ripopolamento";
-
per allevamento
a scopo alimentare:
a)
costruire
recinzioni "in modo da impedire ogni possibilità di fuga o ingresso
dall'esterno";
b)
tenere separate
le specie animali durante ciclo di allevamento;
c)
rispettare
disposizioni di polizia veterinaria;
d)
destinare capi
allevati a: macellazione diretta per autoconsumo; macellazione in centri
abilitati per consumo da parte di terzi; rimonta interna; cessione ad altro
allevatore autorizzato per stessi scopi;
e)
comunicare a
Regione entro 15 Gennaio, distinti per specie: numero soggetti riproduttori, numero animali allevati, numero animali
ceduti;
f)
apporre cartello
con dicitura "allevamento di fauna selvatica autorizzato a scopo
alimentare"
-
per allevamento
a scopo ornamentale ed amatoriale:
a)
costruire
recinzioni "in modo da impedire ogni possibilità di fuga o ingresso
dall'esterno". In caso di volatili, cubatura gabbie per avere ottimale
densità allevamento dovranno avere: 29 cm. lunghezza x
21,5 cm. larghezza x 22 cm. altezza per gabbie da mostra; 55 cm. lunghezza x 25
cm. larghezza x 30 cm. altezza per gabbie da riproduzione;
b)
tenere separate
le specie animali durante ciclo di allevamento;
c)
rispettare
disposizioni di polizia veterinaria;
d)
nel caso di
allevamento di fringuellidi europei od altri volatili non cacciabili,
inanellare uccelli nei primi 10 giorni di vita, apponendo anello di
contrassegno recante: numero progressivo identificazione animale, anno nascita,
numero matricola dell'allevatore. Se ciò impossibile, inviare a Regione
dichiarazione sostitutiva notorietà contenente dicitura "impossibilitato
ad effettuare inanellamento di n. ... esemplari della
specie ...";
e)
tenere registro
allevamento, vidimato annualmente da Regione, in cui annotare: numero matricola
allevatore, nome scientifico e volgare animale allevato, specifiche riportate
su contrassegno, data e quantità animali ceduti, generalità acquirente, data
nascita od acquisto degli esemplari, quantità acquistata e generalità
venditore. Copia registro da inviare entro 15
Gennaio a Regione;
f)
partecipare a
manifestazioni ornitologiche solo se in possesso autorizzazione ad allevamento
e previo regolare inanellamento animali;
-
per allevamento
a scopo di richiamo:
a)
nel caso di più
specie allevate "evitare condivisone spazi comuni";
b)
rispettare
disposizioni di polizia veterinaria;
c)
utilizzare
gabbie in legno o plastica delle seguenti dimensioni: allodola, passera di
Italia, passera mattugia: 20 cm. lungh. x 15 cm.
largh. x 25 cm. altezza merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo
sassello, storno: 30 cm. lungh. x 25 cm. largh. x 25 cm. altezza pavoncella: 100 cm. lungh. x 50 cm. largh. x 40 cm. altezza. Gabbie con meno di 100 capi colombaccio: 100 cm. lungh. x 50 cm. largh. x 40 cm. altezza.
Gabbie in corda, mantenute in semioscurità, applicando "cappuccetti di alluminio agli occhi degli animali". Voliere da
riproduzione di dimensione minima di 3-4 mq./coppia uccelli;
d)
inanellare
uccelli detenuti (Per nidacei nei primi 10 giorni di vita) mediante anello di
contrassegno, contenente: numero progressivo animale, anno nascita, lettera RA
(Richiamo allevato);
e)
tenere registro
allevamento, vidimato annualmente da Regione, in cui annotare: nome scientifico
e volgare animale allevato, specifiche riportate su contrassegno, data nascita
od acquisto degli esemplari, generalità venditore, data eventuale decesso
animale, data e quantità animali ceduti,
generalità acquirente. Copia registro da inviare
entro 15 Gennaio a Regione.
Regione esegue controlli presso
allevamento almeno 2 volte anno, mediante agenti venatori che verificano
caratteristiche genetiche specie introdotte e modalità conduzione allevamento
selvaggina. ASL esegue controlli sanitari per allevamenti a scopo amatoriale, i
cui riscontri vengono annotati su registro. In caso di inadempimenti, Regione revoca autorizzazione.
Titolari allevamenti autorizzati possono chiedere a Regione Marche
contributi per:
"acquisto del soggetti riproduttori e delle
attrezzature mobili di allevamento", allegando:
1) relazione tecnico-finanziaria (Spese possono anche avere
cadenza annuale);
2) certificato rilasciato da veterinario ASL attestante
idoneità locali ed attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario.
Regione esamina domanda e delibera erogazione fondi, assegnando priorità
ad allevamenti con produzione annua di oltre 5.000 fagiani, 1.500 starne, 150
lepri.
Regine verifica regolarità operazioni di
allevamento e documentazione di spesa, e redige entro 31 marzo relazione
specificando il contributo dovuto ad ogni singolo allevatore (in particolare
distinzione tra selvaggina ad uso alimentare o per ripopolamento)
Sanzioni:
Chiunque esercita allevamento senza autorizzazione: multa da 100 a 600 €
Chiunque viola le norme in materia di allevamento,
detenzione e vendita di animali allevati appartenenti a specie cacciabili:
multa da 150 a 900 € (in caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 €).