ACQUE MINERALI (L.R. 32/82) (acqua11)
Soggetti
interessati:
Chiunque
intende procedere alla ricerca, coltivazione di acque
minerali, compresa apertura ed esercizio di stabilimenti termali e di
imbottigliamento
Iter
procedurale:
Regione può
vietare qualunque attività di ricerca di acque termali
o minerali “qualora per particolari abbassamenti della falda, per inquinamenti
o per peculiari assetti idrogeologici del suolo o per esigenze ambientali”
queste divengono dannose. Divieto stabilito con decreto per aree e tempi ben
definiti.
Ricerca di acque minerali e termali subordinato a rilascio da parte
Giunta Regionale di permesso di ricerca “a chiunque ne faccia richiesta, purché
dimostri necessaria capacità tecnica ed economica”. Richiesta
sottoposta a parere del Comune competente per territorio e comunicata a
Comunità Montana, Unione dei Comuni, Distretto minerario competente.
Domanda di
permesso inviata a Presidente Giunta Regionale, allegando:
1)
indicazione delle sorgenti da
captare o delle perforazioni da eseguire;
2)
relazione idrogeologica di
zona interessata da ricerche;
3)
programma di massima dei
lavori e della gestione attestante anche previsioni di spesa, relativi mezzi di
finanziamento, tempi di attuazione lavori;
4)
piani topografici a scala
adeguata con indicazione perimetro di zona interessata dalle ricerche;
5)
in caso di società, copia
autentica atto costitutivo e statuto, nonché certificato del Tribunale
attestante nominativo delle cariche sociali;
6)
in caso di Enti locali,
delibera consiliare.
Permesso di
ricerca rilasciato con priorità ad Enti locali, singoli od associati, contiene:
captazione di sorgenti o rinvenimento di giacimento acquifero sotterraneo;
esami di acqua captata o rinvenuta per evidenziarne
caratteristiche fisiche chimiche, microbiologiche, nonché proprietà favorevoli
a salute; studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti dal punto
di vista di alimentazione o potenzialità; determinazione e sistemazione dei
terreni costituenti area di protezione idrogeologica delle sorgenti e delle
falde.
In caso di eventuali varianti da apportare al programma dei lavori
chiesta autorizzazione a Giunta Regionale, che provvede entro 60 giorni, pena
approvazione variante per “silenzio assenso”.
Permesso di ricerca rilasciato per area di non oltre 200 ha.
(Giunta Regionale può consentire ampliamento sulla
base di documentate esigenze tecniche) e per periodo di non oltre 2 anni
(Prorogato di altri 2 anni su richiesta interessato inviata a Presidente Giunta
Regionale almeno 3 mesi prima scadenza, allegando programma di ulteriore
ricerca con relativi preventivi di spesa).
Chiunque risulta decaduto dal permesso, o vi abbia rinunciato, o a
scadenza proroga non ottenuto concessione, non può ottenere nuovo permesso di
ricerca per stessa area se non dopo 2 anni da cessazione del 1° permesso.
Permesso di ricerca non trasferibile per atto tra vivi senza
autorizzazione Regione, pena sua nullità. Cessionario subentra nei
diritti e negli obblighi stabiliti nel permesso.
Ricercatore corrisponde a Regione diritto proporzionale annuo anticipato di 20
EUR/ha. della superficie accordata, comunque
non inferiore a 200 EUR.
Titolare di
permesso comunica subito a Presidente Giunta Regionale avvenuta captazione di
sorgenti o rinvenimento di falda acquifera e consente a funzionari ASL di
assistere al prelievo di campioni di acqua da far analizzare.
Permesso di
ricerca viene meno a seguito di:
a)
rinuncia inviata da
interessato a Giunta Regionale;
b)
decadenza decisa da Giunta
Regionale, qualora:
1)
lavori di ricerca non iniziati
nel termine previsto o sospesi per oltre 3 mesi senza preventiva
autorizzazione;
2)
titolare incorso in gravi
violazioni del programma dei lavori o degli obblighi indicati nel permesso di
ricerca;
3)
effettuato commercio delle
acque captate;
4)
venuti meno requisiti di
capacità tecnico-economica del titolare permesso;
5)
non pagato canone annuo entro
10 giorni da notifica della diffida.
Decadenza pronunciata dopo contestazione dei suoi
motivi ad interessato, che ha 15 giorni di tempo per le controdeduzioni.
In nessun caso ricercatore ha diritto a rimborsi, compensi, indennità da parte
Regione;
c)
revoca decisa da Giunta
Regionale, sentiti Comuni e Comunità Montane interessate, per sopravvenute
esigenze di pubblico interesse. Ricercatore ha diritto a rimborso delle spese sostenute
Dalla data di
cessazione dei permessi, titolare esentato da tutti gli obblighi previsti in
questi, ma non ha diritto a rimborso del canone versato per anno in corso,
salvo il caso di revoca.
Giacimenti di acqua minerale e termale individuati utilizzati solo da
chi ne ottiene la concessione di coltivazione. Interessato invia domanda di
concessione a Presidente Giunta Regionale, allegando:
a)
programma generale dei lavori
e della gestione, comprendente: riflessi su sviluppo economico occupazionale
della zona interessata; spesa prevista; tempi di attuazione; dimostrazione idoneità
tecnico economica del richiedente ad attuare programma;
b)
studi di dettaglio del bacino
idrogeologico e zona di influenza idraulica, corredato da analisi idrologiche, caratteristiche litostratigrafiche
e strutturali e permeabilità al fine di definire potenzialità, estensione,
caratteristiche freatimetriche della falda e suo
rapporto con precipitazioni ed ambiente esterno dei parametri idraulici. Studio
deve altresì indicare dati di campagne geognostiche e
prove di valutazione da eseguire almeno nel corso di 1 anno;
c)
certificati dei definitivi
accertamenti fisici, chimici, microbiologici, nonché relazioni di ricerche farmacologiche e cliniche effettuate presso Università;
d)
piani topografici e parcellari
a scala adeguata indicanti perimetro della concessione e zona di protezione
idrogeologica della sorgente;
e)
in caso di società, copia
autentica di atto costitutivo e statuto, nonché certificato del Tribunale
attestante nominativi delle cariche sociali;
f)
in caso di Enti locali,
delibera consiliare.
Concessione
rilasciata da Giunta Regionale a chiunque ne faccia richiesta, purché:
a)
mostri necessaria capacità
tecnica ed economica, o presenti valido programma di lavoro con interessanti
ricadute economico ed occupazionali nelle zone interessate;
b)
Comune competente per territorio esprime parere
favorevole.
Domanda
permesso di ricerca o di concessione di coltivazione pubblicate per 15 giorni
su Albo pretorio Comune interessato Domande si considerano concorrenti se
interferiscono nella stessa area di permesso o concessione e vengono
presentate entro 3 mesi da pubblicazione 1° domanda in Albo pretorio. In tal
caso preferenza accordata al richiedente con “programma di investimenti
di più sollecita attuazione, tenuto conto dei riflessi su occupazione, termalismo sociale e turismo”.
Proprietari o
possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona di permesso o
concessione non possono opporsi ai lavori ed
operazioni necessarie ad esercizio di ricerca o concessione, fermo restando
obbligo di:
a)
notifica da parte del titolare
del provvedimento di permesso o concessione, comunicando data inizio lavori con
almeno 30 giorni di preavviso;
b)
risarcimento eventuali danni
recati al fondo;
c)
versamento, su richiesta proprietari
dei fondi, entro 30 giorni da notifica provvedimento, cauzione fissata in caso
di dissenso tra le parti da Giunta Regionale. Lavori avviati solo dopo deposito di cauzione;
d)
sospensione lavori fino a
soluzione di eventuale controversie insorte.
Provvedimento
di concessione, comunicato a Comunità Montana e Comune, contiene:
a)
generalità del concessionario,
nonché suo domicilio da stabilire nella Provincia in cui ubicate sorgente
oggetto di concessione;
b)
durata della concessione;
c)
natura, estensione, situazione
della concessione e sua delimitazione;
d)
eventuale indicazione di area
di protezione igienico sanitaria ed idrogeologica con relativi vincoli;
e)
approvazione programma
generale dei lavori;
f)
ammontare del Comune annuo da
pagare;
g)
eventuale indicazione circa
disciplina degli emungimenti;
h)
prescrizioni in caso di
impiego di acqua minerale o termale per usi di carattere non prettamente
terapeutico od igienico speciale;
i)
prescrizioni circa esecuzione
periodica, in presenza di funzionario ASL, di misurazioni della portata delle
singole sorgenti e pozzi;
j)
obbligo di procedere ad esecuzione,
almeno ogni 5 anni, ad analisi completa di acque, fanghi (ai prelievi deve
assistere funzionario ASL ed analisi effettuate presso laboratori pubblici
autorizzati da Ministero Salute);
k)
obbligo per stabilimenti idropinici e di imbottigliamento, installazione
(possibilmente a sorgente o luogo accessibile a condotta adduzione) di
misuratori automatici della temperatura e della conducibilità, nonché in luoghi
idonei di strumenti per misurazione precipitazioni atmosferiche, pressione
barometrica, temperatura minima e massima e portata di sorgente;
l)
tutti gli altri obblighi a cui
subordinata concessione.
In caso di varianti che si rendessero necessarie durante lavori,
richiesta autorizzazione a Giunta Regionale che la rilascia entro 90 giorni,
pena sua approvazione tacita. Superficie da accordare in concessione non
superiore a 100 ha., eventualmente ampliata “per
documentate esigenze tecniche riconosciute da Giunta Regionale”.
Concessione
rilasciata per durata proporzionale ad entità impianti programmati, comunque inferiore a 20 anni. Concessione
prorogata di non oltre 30 anni, se concessionario adempiuto ad obblighi
derivati dal provvedimento di concessione ed eseguito lavori compresi
nell’esercizio precedente.
Richiesta di proroga inviata a Giunta Regionale che richiede parere
a Comune interessato. A livello di priorità nella concessione, il
ricercatore o la società in cui ricercatore detiene partecipazione qualificata
è sempre preferito ad altri “fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-economica”. Se
ricercatore non ottiene la concessione ha diritto di farsi riconoscere da
concessionario “un premio in relazione ad importanza della scoperta ed un
indennizzo in ragione delle opere utilizzabili”. Premio od
indennizzo da riportare nell’atto di concessione e da versare a ricercatore
entro 3 anni da pubblicazione del provvedimento, a pena di decadenza.
Costituiscono
pertinenze della concessione opere di captazione ed impianti di
adduzione e contenimento delle acque minerali e termali minerali, nonché
le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per maturazione
del fango (Escluse attrezzature ed impianti solo alberghieri e sanitari).
Beni oggetto di concessione e relative pertinenze sono
soggetti a disciplina degli immobili.
Iscrizione di ipoteche su beni in concessione subordinata ad
autorizzazione di Regioni.
Concessionario
deve:
a)
versare diritti annui di
concessione a Regione entro 31 Gennaio (in caso di nuove concessioni diritto
versato entro mese successivo al rilascio in proporzione a periodo
intercorrente tra data rilascio e 31 Dicembre). Diritti per acque minerali
imbottigliate versati entro 30 Giugno;
b)
installare a proprie spese
idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque
utilizzata, da collocare in posizione adeguata a monte di impianti di
imbottigliamenti, inviando a Provincia:
1)
ogni 6 mesi dati dei volumi
medi mensili e rilevazioni effettuate;
2)
entro 6 mesi da rilascio
concessione, dati su localizzazione, bacino idrogeologico di appartenenza,
bacino idrografico, profondità dei pozzi e relative pertinenze;
Province inviano entro 28 Febbraio a Regione suddetti dati per loro
inserimento in banca dati regionale;
c)
tenere costantemente attiva la
concessione. Giunta Regionale, “qualora ricorrano eccezionale
e fondati motivi”, può consentire sospensione lavori o loro esecuzione
parziale, o sospensione attività termale o di imbottigliamento “legata a fatti
stagionali”, che però non costituisce sospensione attività di coltivazione;
d)
svolgere regolare manutenzione
del bene oggetto di concessione e delle relative pertinenze, anche durante
sospensione di attività;
e)
chiedere preventiva autorizzazione
a Giunta Regionale a qualunque atto tra vivi di trasferimento della
concessione, pena la sua nullità. Nel caso di morte del concessionario, titolo
trasferito od erede, che ne faccia richiesta entro 6 mesi da apertura
successione, purché costituiti in società ed in possesso requisiti prescritti
(trascorso tale termine concessione si intende
rinunciata);
f)
presentare, entro 30 giorni da
notifica atto di concessione, richiesta per riconoscimento di acqua minerale e
termale e per approvazione di etichetta in caso di imbottigliamento ad Autorità
competente.
Autorizzazione
ad apertura ed esercizio di stabilimenti termali, di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, di impiego di acque
minerali per preparazione di bevande analcoliche, di estrazione di sali delle
acque minerali rilasciata da Presidente Giunta Regionale.
Concessionari
che intende imbottigliare acque minerali e/o aprire stabilimento termale deve
presentare domanda a Presidente Giunta Regionale, allegando:
a)
copia riconoscimento di acqua
minerale e termale;
b)
esemplari di etichetta
conformi a norme di legge;
c)
dichiarazione di uso a cui
destinati stabilimenti termali, cure termali da praticare, orari di apertura al
pubblico;
d)
descrizione dei recipienti
usati per vendita di acqua;
e)
concessione edilizia del
Comune.
Decreto di autorizzazione rilasciato da Presidente Giunta Regionale
indica:
a)
per stabilimenti termali:
periodo annuale di apertura, funzionamento e chiusura di stabilimento;
località, Comune, Provincia dove ubicato stabilimento; uso terapeutico a cui
acqua destinata; obblighi a cui subordinata autorizzazione; obblighi di
ripetere ogni 5 anni analisi chimiche ed almeno 1 volta anno quelle batteriologiche; riconoscimento di acqua minerale o
termale;
b)
per imbottigliamento: nome acqua
minerale; tipi di recipienti tramite cui vendere acqua; esercenti a cui
riservata la vendita; quanto prescritto sopra per stabilimenti termali.
Provvedimento di autorizzazione comunicato a Ministero Salute e pubblicato
su BUR e G.U.
Acqua minerale
non può essere venduta in recipienti diversi da quelli autorizzati. In caso di acque con specifiche proprietà terapeutiche o igienico
sanitarie, occorre riportare in etichetta le indicazioni contenute nel
provvedimento ministeriale di riconoscimento.
Presidente
Giunta Regionale, sentiti Comuni e concessionari, può autorizzare collocazione di “appositi erogatori di mescita di acque
minerali fuori da stabilimento per uso personale”. Comune approva specifico
regolamento della erogazione di tale acqua.
Creditore ipotecario,
previa notifica a Giunta Regionale, può chiedere espropriazione del diritto di
concessione. Se una volta soddisfatti creditori, rimane “quota parte del prezzo
di aggiudicazione della concessione questa versata a
concessionario”. Aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi
stabiliti a carico del concessionario, purché in possesso dei requisiti
prescritti.
Opere
realizzate entro perimetro della zona concessa per
coltivazione per attività di coltivazione e protezione del giacimento sono considerate
di pubblica utilità. In caso di contestazione su necessità di queste opere si
pronuncia Giunta Regionale.
Dichiarazione
pubblica utilità per opere fuori zona di concessione emanata dal Presidente
Giunta Regionale su richiesta interessato. Analoga
procedura seguita per occupazione di urgenza, entro o
fuori perimetro zona concessa, con determinazione nell’atto regionale di
indennità da corrispondere e modalità di deposito.
Concessione
cessa in caso di:
a)
scadenza del termine. Beni oggetto della concessione con relative pertinenze alle
opere di captazione e canalizzazione, nonché serbatoi di raccolta riconsegnati
a Regione a scadenza delle concessione. Fino a riconsegna, concessionario è
tenuto a custodire tali beni nel rispetto delle prescrizioni regionali.
Concessionario può “asportare oggetti destinati alla coltivazione che possono
essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto di concessione”. Ipoteche
iscritte sul diritto del concessionario trasferite “su
cose e somme di spettanza del concessionario stesso”, che è tenuto ad avvertire
almeno 1 mese prima, creditori circa giorno in cui avviene riconsegna del bene
e pertinenze a Regione. In caso di nuovo conferimento della
concessione, corrispettivo di competenza Regione per uso delle pertinenze fissato
nel provvedimento di concessione. Da data
pubblicazione su BUR dell’atto di cessazione, concessionario dispensato da
tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, ma non dovuto
rimborso del diritto pagato per anno in corso, salvo caso di revoca;
b)
rinuncia. Invio dichiarazione di rinuncia a Giunta
Regionale. Da tale data, concessionario rimane custode del bene e relative
pertinenze “con obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o
dal mutare stato del bene”. Impegni verificati da Servizio Regionale competente
che in caso di inadempienza “ne ordina esecuzione
d’ufficio a spese del concessionario”. Giunta Regionale decide su rinuncia
entro 3 mesi;
c)
decadenza, quando
concessionario ha perduto requisiti di capacità tecnica ed economica, o senza
giustificato motivo:
-
non ha dato inizio ai lavori
entro data indicata nel provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e tempi
previsti nel programma dei lavori;
-
non abbia osservato
disposizioni imposte nel provvedimento di concessione;
-
abbia distolto, anche
parzialmente, somme ottenute impiegandole in modo diverso da quelle per cui
ottenuto autorizzazione;
-
non abbia esercitato
direttamente la concessione;
-
abbia commercializzato acque
minerali e termali senza necessarie autorizzazioni sanitarie o revocate
autorizzazioni rilasciate da Autorità competente;
-
trasformazione della società
concessionaria senza autorizzazione di Giunta Regionale o scioglimento di
questa “senza farsi luogo a contestazione dei motivi”.
Decadenza pronunciata da Giunta Regionale, sentito Comune interessato
ed Unione Comuni o Comunità Montana, previa
contestazione dei motivi ad interessati che hanno 60 giorni per presentare controdeduzioni.
In caso di decadenza nessun compenso, diritto di rimborso
dovuto ad interessato da Regione;
d)
revoca. Concessione revocata con provvedimento motivato
da Giunta Regionale, sentiti Comuni e Comunità Montane interessate, “per
sopraggiunti e gravi motivi di pubblico interesse”. Nell’atto regionale
indicata misura di indennità dovuta a concessionario
Provvedimenti che accordano permesso, concessione o loro proroga,
revoca, decadenza od accettazione di rinuncia a permesso o concessione,
soggetti a pubblicazione su BUR. Provvedimento di concessione trascritto
nel registro immobiliare
Giunta
Regionale, ai fini della protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica
delle sorgenti, comprese quelle date in concessione, può imporre a proprietario
o possessori di fondi limitazioni.
Giunta
Regionale opera controlli su attuazione programmi relativi a
permessi e concessioni.
Titolari di
permessi o concessioni debbono collaborare ai
controlli ed inviare a Giunta Regionale:
a)
ogni 4 mesi, relazione su
svolgimento lavori e risultati ottenuti e programma dei lavori da attuare nel periodo
successivo;
b)
entro 31 Dicembre
comunicazione in merito alla parte di programma da svolgere anno successivo;
c)
ogni anno dati statistici
relativi ad attività svolta e quelli raccolti da strumenti misurazione,
fornendo altresì eventuali notizie o chiarimenti richiesti.
Comuni sono
tenuti a far rispettare disposizioni di legge ed applicare sanzioni. Vigilanza
su uso di acque minerali nazionali ed estere e su
stabilimenti termali spetta ad ASL
Entità
aiuto:
Ricercatore deve corrispondere a Regione diritto proporzionale annuo di 3,8
EUR/ha. di superficie compresa nell’area di
permesso, comunque non inferiore a 30 EUR. Diritto di ricerca
aggiornato ogni 3 anni con provvedimento Giunta Regionale tenendo conto
andamento prezzi al consumo ISTAT.
Concessionario
corrisponde a Regione Marche un diritto annuo anticipato proporzionale ad
estensione della superficie concessa pari a:
a)
120 EUR/ha. per concessioni
relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre
25.000.000 litri/anno destinate ad imbottigliamento, comunque non inferiore a
50.000 EUR
b)
60 EUR/ha. per concessioni
relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di
25.000.000 litri/anno destinate ad imbottigliamento, comunque non inferiore a
25.000 EUR
c)
30 EUR/ha. per concessioni
relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di
500.000 litri/anno destinate ad imbottigliamento
d)
20 EUR/ha. per concessioni di
acque minerali ad uso termale.
Titolare
concessione acque minerali, con esclusione di quelle destinate a cure termali,
versa a Regione diritto annuo commisurato a quantità
di acqua imbottigliata pari a 0,75 EUR/1000 litri dal 1/1/2008, 1 EUR/1000
litri dal 1/1/2009, 1,25 EUR/1000 litri dal 1/1/2010. Diritto ridotto del 50% in riferimento ai “quantitativi di acqua imbottigliata in
contenitori di vetro”.
Spese
occorrenti per istruttoria delle richieste di permesso o concessione a carico
del richiedente.
Sanzioni:
Chiunque
svolge attività di ricerca di acque minerali o termali
senza permesso: multa da 100 a 2.500 EUR
Chiunque
intraprende attività di coltivazione senza prescritta concessione: multa da
1.500 a 15.000 EUR
Chiunque
intraprende attività di utilizzo di giacimenti di
acque minerali e termali senza autorizzazione: multa da 2.500 a 25.000 EUR
Concessionario
che non comunica ogni anno a Regione tariffe delle singole cure termali o
prezzi di vendita di acqua minerale: multa da 1.500 a
15.000 EUR
In caso di
gravi violazioni delle norme in materia igienico sanitaria: sospensione
autorizzazione e nei casi più gravi, ASL propone a Giunta Regionale decadenza
del concessionario da concessione